Luglio 16, 2026
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PROFESSIONISTI

Il progetto “Finanza Elementare” di P&F. La scuola veicolo di trasmissione delle conoscenze

A distanza di tre anni dall’entrata in vigore della legge 15/2017, il livello di educazione finanziaria degli italiani risulta essere ancora tra i più bassi al mondo, e questo non aiuta certamente le future generazioni, al pari dei genitori, a maturare scelte più consapevoli in materia di investimenti finanziari o di gestione degli obiettivi.

Con la legge del 17 febbraio 2017, n. 15 (“Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio“), in Italia si era finalmente cominciato a porre le basi per una campagna nazionale di sensibilizzazione verso i benefici dell’Educazione Finanziaria. La norma, infatti, pone particolare attenzione al ruolo delle scuole, e non v’è dubbio che il contesto scolastico è sempre stato un canale privilegiato per veicolare conoscenze e competenze in ogni materia dello scibile, e per favorire anche la trasmissione di sapere all’interno dello stesso nucleo familiare.

Inoltre, i programmi didattici di Educazione Finanziaria producono, per mezzo di un processo di comunicazione dal basso verso l’alto, (dai figli ai genitori che, per esempio, li aiutano nei compiti a casa) una maggiore attenzione degli adulti ai temi della Finanza.

Sfortunatamente, a distanza di tre anni dall’entrata in vigore della legge, il livello di Educazione Finanziaria degli italiani risulta essere tra i più bassi al mondo, e questo non aiuta certamente le future generazioni a maturare, a differenza dei genitori, scelte più consapevoli in materia di investimenti finanziari o di gestione degli obiettivi.

Da questi principi nasce il progetto di Family Financial Training denominato FINANZA ELEMENTARE©, pensato da PATRIMONI&FINANZA® per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado e per quelli del biennio universitario.

L’obiettivo è fornire ai giovani la conoscenza di base – elementare, appunto – della Finanza, coinvolgendo alunni e scuola in un lavoro di gruppo condiviso anche con i genitori.

Il progetto traccia un percorso di cultura familiare che valorizza il ruolo degli obiettivi e illustra, in maniera semplice, i processi della pianificazione finanziaria e la scelta dei mezzi necessari per raggiungerli. I principi su cui si fonda il progetto sono contenuti nell’e-book gratuito “Dalla Finanza Complicata alla Finanza Elementare, destinato a docenti, genitori, studenti e giovani adulti (per scaricarlo è sufficiente registrarsi qui).

Ogni programma di educazione finanziaria viene concordato con la scuola, e si articola in un numero di moduli variabile, a seconda della disponibilità di tempo dei docenti e dei genitori coinvolti. Il numero minimo è di due moduli di due ore ciascuno, ed i contenuti potranno essere integrati nel curriculum di ogni studente.

I formatori sono professionisti della consulenza patrimoniale (consulenti finanziari, avvocati, notai e commercialisti), regolarmente iscritti agli ordini di appartenenza, a cui PATRIMONI&FINANZA® rilascia un attestato aggiuntivo di idoneità a svolgere l’incarico nell’ambito del progetto.

Se sei uno studente maggiorenne, un docente, un consulente finanziario, un avvocato, un notaio o un commercialista, e vuoi segnalare la tua disponibilità nella tua città, scrivi a info@patrimoniefinanza.com, oppure clicca qui per compilare la scheda di contatto e comunicare l’interesse ad essere messo in contatto con l’Area Formazione di PATRIMONI&FINANZA®.

Perdite degli enti locali da contratti derivati, la Cassazione alimenta le speranze di recupero

Grazie alla recente sentenza della Cassazione a sezioni unite, tutti gli enti che sanno di detenere ancora gli strumenti di finanza derivata dovrebbero trovare conveniente verificare i contratti per evidenziarne aspetti e criticità, e valutare così  le azioni necessarie per recuperare risorse finanziarie della Collettività altrimenti perse per sempre. 

Articolo di Stefano Izzo*

Un contratto derivato – e, in particolare, un c.d. Swap – è un prodotto dell’ingegneria finanziaria “tailor made” (costruito da una banca su misura, su richiesta del committente) il cui fine è quello di “proteggere” posizioni debitorie a tasso variabile del contraente contro oscillazioni future e aleatorie del parametro di riferimento (ad es. un finanziamento a tasso variabile, i cui pagamenti sono parametrati al tasso Euribor).

Un esempio su tutti è quello di voler trasformare a tasso fisso una posizione debitoria a tasso variabile (es. a 20 anni). In questo caso l’intermediario può proporre un contratto derivato (ad es. uno Swap) adatto a questa esigenza.

A partire dalla fine degli anni ’90 e per circa un decennio, Province e Comuni hanno fatto spesso ricorso agli strumenti di finanza derivata sul proprio indebitamento, sia in fase di gestione, sia di ristrutturazione, in particolare tramite l’operazione di “interest rate swap”, che negli intenti degli amministratori locali doveva servire per gestire i rischi di mercato o di credito degli enti che amministravano. In diverse altre occasioni, invece, i contratti derivati sono stati usati per reperire risorse fresche, senza tenere in alcun conto i costi impliciti dell’operazione e gli oneri (e i rischi) che venivano “rinviati” al futuro (magari ai nuovi amministratori, nel frattempo succeduti agli originari sottoscrittori).

Per dare una idea delle dimensioni del fenomeno, già a fine 2007 la Banca d’Italia aveva censito qualcosa come 669 amministrazioni locali e regionali che si servivano di contratti derivati, per un valore nozionale di 31,5 miliardi (pari a circa il 29% del totale del loro debito) e un valore di mercato negativo di -902 milioni.
Da quel momento in poi, in seguito alla crisi dei mercati finanziari che nel 2008 investì tutto il mondo, molti di quegli enti hanno registrato perdite gravissime, determinando lo spostamento del dibattito nelle aule dei tribunali di ogni sede e presso la Corte dei conti.

Dal punto di vista normativo, le regole sull’utilizzo dei contratti derivati da parte degli enti locali sono state introdotte gradualmente, ma sia le leggi 296/2006 e 244/2007, sia il Dl 113/2008, avevano limitato il ricorso a questi strumenti all’adozione di precisi criteri di trasparenza, quali l’obbligo di comunicare preventivamente i contratti al ministero dell’Economia, di rendicontarli trimestralmente e di allegare ai bilanci e rendiconti un’informativa specifica sui derivati. La legge 203/2008, poi, ha bloccato la stipula di questi contratti fino all’entrata in vigore di uno specifico regolamento ministeriale, in realtà mai adottato.
L’articolo 1, comma 572, della legge 147/2013, infine, ha reso permanente questo divieto per gli enti locali, e ciò ha determinato sia la riduzione del numero degli enti locali con contratti derivati (107, -84%) e del valore nozionale (6,437 miliardi, -80%), sia l’incidenza percentuale sul debito degli enti (-75% rispetto al massimo storico).

Tuttavia, il dato negativo del valore di mercato delle operazioni è pari a -1,065 miliardi – dato anche peggiore della rilevazione del 2007 – e questo ha dato vita a numerosi interventi della giurisprudenza di merito e di legittimità. Infatti, la Cassazione a S.U. è intervenuta di recente (decreto n. 8770 del 12.05.2020) decretando la nullità dei contratti finanziari derivati (Swap) in capo al comune di Cattolica (RN),collocati dall’intermediario Banca Nazionale del Lavoro (BNL) tra il 2003 e il 2004, stravolgendo, di fatto, la pesante posizione debitoria dell’ente locale e alimentando le speranze per un recupero sostanziale di quanto corrisposto, spesso ingiustamente, dai tanti soggetti interessati da questo tipo di operazioni.

La decisione della Corte della Cassazione si basa sui seguenti aspetti:

– la sottoscrizione di un contratto derivato poteva utilmente ed efficacemente avvenire solo in presenza di una precisa misurabilità/determinazione dell’oggetto contrattuale;

– nel contratto, in sede di sottoscrizione, dovevano essere indicati il mark to market, gli scenari probabilistici e, importantissimo, i costi occulti (c.d. mispricing del contratto).

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Contratti di questo tipo sono all’ordine del giorno, ma richiedono una certa esperienza e competenza anche nel soggetto che vorrebbe sottoscriverli (a maggior ragione se si tratta di un ente pubblico). Purtroppo, non sempre gli intermediari finanziari sono stati diligenti nel proporre le corrette soluzioni di “copertura” ai richiedenti che desideravano tutelarsi contro il relativo rischio. Sono state così vendute “finte” coperture, senza alcuna funzione se non quella di produrre debito e cospicue perdite in capo al sottoscrittore, ma anche ricche commissioni implicite (c.d. mispricing) in capo all’intermediario e da questi non dichiarate.

Tutti i soggetti coinvolti in queste operazioni, grazie alla recente sentenza della Cassazione, possono sperare di vedersi restituire queste commissioni e le stesse perdite. Pertanto, tutti coloro che sanno di detenere ancora questi strumenti dovrebbero trovare conveniente – oltre che doveroso – effettuare una prima verifica dei contratti per evidenziarne aspetti e criticità, allo scopo di valutare le azioni necessarie per recuperare risorse finanziarie della Collettività altrimenti perse per sempre. 

*Dott. Stefano Izzo, Consulenza tecnica per privati, aziende, enti locali e società partecipate – Roma   izzo@ifastudioanalysis.it

In tempi difficili, un consulente finanziario fa la differenza. Ecco i vantaggi che valgono tutto il suo costo

I consulenti finanziari svolgono un servizio fondamentale, aiutando gli investitori a superare complesse sfide finanziarie come quella che stiamo vivendo. Chi si rivolge  ad un consulente ottiene risultati migliori di chi fa da solo, potendo accedere ad una serie di vantaggi concreti che il professionista deve necessariamente assicurare per giustificare il suo costo.

L’emergere della pandemia globale Covid-19 nel primo semestre del 2020 ha causato gravi shock nel contesto economico mondiale e nei mercati dei capitali, da cui non ci si è ripresi del tutto. I forti ribassi dei prezzi nei mercati azionari – e i picchi di volumi – hanno chiaramente illustrato questa volatilità, che ancora oggi dipende fortemente dalle notizie (e dai possibili ritorni) sul virus.

Lo conferma la chiusura della settimana precedente, con un improvviso -6.9% del NYSE e, a casa nostra, con un -4.9% del FTSE MIB, non appena i dati della pandemia nel continente americano hanno rivelato una preoccupante  inversione della curva dei contagi.

Nel primo trimestre, le azioni statunitensi – mercato borsistico trainante – avevano chiuso con la peggiore performance dopo la crisi finanziaria del 2008 (con lo S&P 500in calo del 21%, il DJIA in calo del 24% e il Nasdaq in calo del 15%. Nel frattempo, l’indice di volatilità CBOE era balzato del 329%, a 53,54 (da appena 12,47 ad inizio d’anno), raggiungendo un picco di 82,69. Nelle settimane immediatamente successive, allorquando i governi del mondo hanno adottato le misure più drastiche ed espansive per sostenere l’economia, i mercati azionari hanno ripreso molto del terreno perduto, ma non è questo il punto. Infatti, nonostante ciò gli investitori in tutti i settori si dimostrano ancora ansiosi di comprendere l’impatto a breve e lungo termine sulle loro finanze e portafogli di investimento, e la volatilità – che ritorna improvvisa e “pesante” ad ogni stormir di fronde – non aiuta a conferire serenità.

Allo stesso tempo, i consulenti finanziari – sia quelli indipendenti che quelli operativi presso le reti di consulenza – continuano a lavorare per non interrompere il flusso delle informazioni, e la pandemia ha finito per rappresentare per loro l’inizio di una serie di sfide che coinvolge tutta la c.d. industria del Risparmio e, “a cascata”, i clienti stessi.

La prima di queste sfide è certamente quella di mantenere i contatti consulente-investitore da remoto, assicurando un servizio adeguato che ha richiesto al sistema bancario e ai fornitori di tecnologia un rapido potenziamento tecnico (soprattutto video). Non da meno, anche le sfide normative necessarie per consentire il proseguimento dei lavori sono state notevoli e, per un certo verso, sono ancora in corso.

Questo primo semestre ha dimostrato che i consulenti finanziari di tutto il mondo svolgono un ruolo importante nel soddisfare le esigenze squisitamente bancarie-finanziarie dei clienti, ma svolgono anche un servizio fondamentale nell’aiutare gli investitori a navigare in mercati finanziari complessi. A questo proposito, negli USA di recente è stato condotto un sondaggio-studio per valutare come le aziende comunicano con i loro consulenti finanziari e come, a loro volta, questi ultimi comunicano con i loro clienti per aiutarli a comprendere meglio le condizioni di mercato e mantenere una connettività continua durante i periodi di alta emotività e volatilità finanziaria come quello attuale, che non ha precedenti. In particolare, lo studio elaborato da SIFMA (Security Industry Financial Market Association) dimostrerebbe che le persone che sono assistite da un consulente finanziario superano in risultati e livello di informazione quelle che fanno da sole. Lo stesso studio, inoltre, spiega come gli investitori più soddisfatti sono quelli maggiormente coinvolti attraverso una varietà di metodi di comunicazione basato su un approccio “olistico”, in cui la fiducia si accresce anche attraverso la capacità di amplificare il livello di comunicazione di base con i clienti a seconda del contesto in cui ci si trova. Ebbene, durante la pandemia tutti i sistemi nazionali di prossimità finanziaria agli investitori hanno dimostrato di saper reagire nel modo giusto, aumentando il grado e la frequenza di relazione al fine di garantire il supporto dei consulenti anche nelle fasi più buie, accrescendo così anche la fiducia.

In Italia, il ruolo del consulente è stato sempre più importante della consulenza finanziaria a sé stante, perché egli ha un grado di prossimità e di conoscenza delle famiglie che pochi professionisti, in altre discipline, sono in grado di costruire in un tempo rapido. Per questi motivi, chi si è rivolto ad un consulente finanziario ha saputo affrontare le circostanze meglio di tutti gli altri, continuando ad esaminare – o a rivedere, se era il caso di farlo – i propri obiettivi e l’orizzonte temporale dei propri investimenti, mantenendo la concentrazione su ciò che conta di più, e non sulle paure irrazionali.

Naturalmente, la scelta del consulente è un momento fondamentale per decidere  di chi fidarsi, ma una volta superato questo importante passaggio si può ragionare sulle aspettative di beneficio – sennò, perché assumerne uno? – sia nel breve che nel lungo periodo.

Il primo vantaggio di avere un professionista della finanza al proprio fianco è che il portafoglio di investimento, grazie al suo lavoro, verrà costantemente aggiornato – non rivoluzionato! – in base ai migliori scenari di mercato, perfezionando sempre di più il livello di appropriatezza agli obiettivi.

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Il secondo beneficio riguarda la conoscenza della vostra reale tolleranza al rischio, che solo un soggetto esterno può valutare con equilibrio. Nulla può sottrarre tutti i rischi agli strumenti di investimento – lo abbiamo visto proprio in occasione di questa crisi – ma esistono metodi per adeguare a priori i portafogli finanziari al reale contesto economico e ottimizzare la scelta degli strumenti, in modo che siano rispondenti al proprio profilo di rischio, senza spingersi mai oltre.

Per avere ancora maggiore controllo del rischio associato alla volatilità del mercato, i consulenti possono accedere ad un ampio menu di opzioni, soprattutto quelle che fanno parte dell’universo del c.d. risparmio gestito (fondi comuni di investimento, sicav, unit linked etc), ma anche quelle relative alle materie prime, al private equity ed agli investimenti alternativi; tutti strumenti che il cliente, in autonomia, non prenderà mai in considerazione, perché non possiede le informazioni necessarie.

Il beneficio più grande, probabilmente, è quello di ricevere dal proprio consulente una collaborazione qualificata per sviluppare un piano finanziario globale della famiglia, analizzando i flussi di cassa, il bilancio personale, le proiezioni del reddito e gli obiettivi per l’istruzione dei figli e la pensione, costruendo così una “tabella di marcia” utile a guidare le decisioni finanziarie verso la direzione voluta, anche quando eventi così difficili, come il Covid-19, costringono tutti a ritornare sulla propria pianificazione.

A monte di tutto, la trasparenza e la rendicontazione, che un consulente può fornire ogni volta che vengono richiesti. Il suo lavoro, infatti, dovrà necessariamente tenere traccia degli apporti e dei prelievi netti, nonché delle commissioni, per poter rendicontare secondo le regole.

In definitiva, gli investitori che hanno ben tollerato la tempesta che si è abbattuta, oltre che sulle persone, anche sul valore dei loro risparmi, sono quelli che avevano già, prima della crisi, un portafoglio allineato alla propria tolleranza del rischio.

Tutti costoro, certamente, avevano un consulente al proprio fianco.

Professione? Visionario. Quando troppa mitologia aziendale da alla testa

Chi è il c.d. Direttore Visionario, ruolo che sta cominciando a proliferare in molte aziende americane ed europee? Per alcuni una pedina importante, per altri  una specie di santone aziendale, cui tutto sarebbe concesso.

Di Massimo Bonaventura

Il primo fu un certo Einar Stefferud, co-fondatore delle prime holdings della realtà virtuale nel 1994, ad essere riconosciuto come il primo CVO, ossia “Chief Visionary Officer”. In Italia, se non andassero troppo di moda gli inglesismi, verrebbe chiamato Direttore Visionario.

Roba da far sorridere – ed anche impaurire – i dipendenti: un visionario, per giunta direttore, è anche un tipo imprevedibile, non c’è che dire.

A contendere il primato nell’uso di questo ambita carica aziendale dei giorni nostri c’è anche Tim Roberts, alto dirigente del ramo della banda larga di un colosso come Investment Group. Roberts afferma di averlo inventato lui il titolo, per via dei suoi “attributi visionari”, necessari per integrare un business complesso e per definire in maniera netta ed inequivocabile il suo ruolo nell’organizzazione, quello appunto di capo con una “visione” del futuro dell’azienda nel lungo periodo.

In mezzo a questa contesa, si inserisce con prepotenza il mito – è il caso di dirlo – di Steve Jobs, visionario dei visionari, cui il mondo attribuisce meriti riconoscibili, tra i quali quello di aver creato l’azienda più ricca e potente del mondo. Infatti, la nutrita filmografia sul personaggio ci ha restituito l’immagine del “perfetto visionario”, quello a cui tutti gli altri vorrebbero tendere: determinato, arrogante, cinico e geniale.

Solo che lui, nel biglietto da visita, non scriveva CVO, ma CEO (Chief Executive Officer, in Italia è l’equivalente di Amministratore Delegato). Anzi, si narra che non li avesse neanche, i biglietti da visita.

Del resto, l’industria cinematografica ha contribuito al “racconto mitologico” di diversi visionari realmente esistiti; a titolo di esempio, lo stesso Jobs (due film e decine di docufilm all’attivo su di lui), il mito negativo (ma sempre mito) di Jordan Belfort interpretato da Leonardo Di Caprio in “The Wolf Of Wall Street”, ed il gruppo di visionari raccontati nel celebre film “La Grande Scommessa” (The Big Short, tratto da una storia verissima), su cui primeggia il personaggio interpretato dall’attore Christian Bale, Michael Burry, autentico visionario che era solito lavorare a piedi scalzi e in bermuda.  

In Italia abbiamo avuto il compianto Sergio Marchionne, esempio di visionario “nostrano” (sebbene sia stato naturalizzato canadese), il quale ha saputo modificare profondamente la storia della FIAT – oggi FCA –  e sul quale è cresciuto, anche per via della sua prematura scomparsa, un discreto mito imprenditoriale che continua anche dopo la sua morte (su tutto, la sua leggendaria insofferenza per la cravatta).

Gli esempi descritti hanno tutti un denominatore comune: sono dei fuoriclasse della “visionarietà”, e a loro la Società ha tributato l’appellativo onorifico di “visionario”. Oggi, invece, è tutto un proliferare – soprattutto in alcuni settori come quelli legati alla creatività – di biglietti da visita con su scritto visionary officer, utilizzati dagli executive del marketing, della pubblicità o anche del design.

Non sarebbe più appropriato il caro vecchio “direttore creativo”?

Ipoteticamente, in una classificazione dei ruoli aziendali, il ruolo di “capo visionario” incarnerebbe una funzione dirigente come le altre, ma a differenza di queste verrebbe usato per formalizzare una posizione di più alto livello, persino rispetto al CEO. Una specie di “santone aziendalecui tutto è concesso: camminare a piedi scalzi, farsi una canna in pieno orario di lavoro (per amplificare il “pensiero visionario”), vestirsi in maniera informale anche durante i consigli di amministrazione, consumare pasti frugali e salutari, disprezzare (apparentemente) il denaro, vivere (apparentemente) in modo modesto, insultare occasionalmente i dipendenti che non seguono le sue visioni e mostrare una certa insofferenza per le regole dello stile dirigenziale.

In teoria, il CVO dovrebbe avere una conoscenza ampia e completa di tutte le questioni connesse con l’attività dell’organizzazione, così come la visione necessaria per guidare il suo corso verso il futuro. Dovrebbe possedere tutte competenze di base di ogni dirigente, a cui applicare le proprie idee visionarie al fine di definire le strategie aziendali e i piani di lavoro conseguenti. Un direttore strategico, insomma; un CSO (Chief Strategy Officer), cioè, ruolo già conosciuto, che nelle grandi aziende si occupa delle modifiche necessarie per adeguare il panorama aziendale alle previsioni dell’Economia, delle strutture organizzative complesse, della globalizzazione, delle nuove normative e dell’innovazione (di processo e di prodotto), portando avanti questo lavoro così complesso insieme ad un team dedicato.

In pratica, niente che già non ci fosse.

Il problema è che, se si desidera avere l’attribuzione della qualità positiva di “visionario”, non è sufficiente attribuirsela da soli in un biglietto da visita, ma deve essere il sistema in cui operi a riconoscerla, per meriti e risultati inaspettati e dirompenti. In caso contrario, si rischia di passare per un soggetto auto-referenziale – uno che si dà le arie insomma; che poi, quando i risultati non arrivano, è l’anticamera per un rapido oblio.

Qualcuno potrebbe pensare che questo mio modo di vedere la faccenda sia un po’ “arretrato” e non al passo con i tempi. Può darsi. Ma io, quando sento il termine “visionario”, continuo a pensare ad un tizio strampalato e bisognoso di cure, che vaga per strada in preda a confusione mentale, intento ad urlare anatemi complottisti contro gli infermieri che lo stanno riconducendo, con cauta gentilezza, verso un’ambulanza.

 

Crisi aziendali e rischi patrimoniali dell’imprenditore. Consulenti, serve un “dream team”

La tutela del patrimonio personale dell’imprenditore dalle conseguenze di una crisi aziendale è legata alla collaborazione di diverse figure professionali che si occupano di patrimonio: consulente finanziario, commercialista, avvocato, notaio e agente immobiliare. Possibili strumenti di protezione e suggerimenti da osservare con attenzione prima di compiere errori.

Quello degli imprenditori è un target di clientela strategicamente importante per  qualunque consulente che operi nell’ambito del patrimonio – tipicamente avvocati, commercialisti, notai e consulenti finanziari -ognuno con differenti ruoli che quasi mai confliggono tra loro. Quella dei commercialisti, peraltro, è una categoria che rischia di condividere, sempre più spesso in caso di congiuntura economica negativa (come quella che stiamo attraversando), il rischio di essere coinvolta, in termini di responsabilità in vigilando, nelle sfortune delle aziende nelle quali ha frequentemente incarichi di controllo (collegio dei sindaci o revisori).

Dal momento che gli imprenditori sono stati colpiti duramente dalle conseguenze della pandemia di Covid19, la trattazione della nuova disciplina della crisi di impresa diventa oggi davvero opportuna, ed apre un ventaglio di analisi ed opportunità professionali che molti dovrebbero cogliere. In particolare, le nuove responsabilità imprenditoriali – e professionali – derivanti da queste nuove norme sono già in vigore (la fonte normativa è il decreto legislativo 12 Gennaio 2019, n. 14, pubblicato il successivo 16 Marzo), ma in relazione al suo effettivo funzionamento gli step precedentemente stabiliti (15 Agosto 2020 e 15 Febbraio 2021) sono stati rinviati, con decreto del Governo Conte, all’1 settembre del 2021 per via della crisi sistemica scatenata dal Covid19.

Questo rinvio forzato dalle circostanze, che riguarda solo le norme c.d. operative (definizione degli indicatori di rischio e degli indici di misurazione) costituisce una prima grande opportunità, per tutti i consulenti del patrimonio e per gli stessi imprenditori-clienti, e concede loro il vantaggio temporale per discutere non solo delle misure aziendali dettate dall’emergenza, ma anche della necessaria pianificazione patrimoniale da adottare riguardante i beni personali. Non c’è dubbio, infatti, che la crisi in atto si porterà via le imprese impossibilitate a riprendersi – magari perché quello attuale è solo un ulteriore peggioramento di una crisi preesistente, che si riteneva di poter controllare – e 15 mesi di tempo prima della effettiva entrata in vigore della “parte operativa” della nuova disciplina sono utilissimi a mettere in atto azioni di protezione del patrimonio personale che adesso diventano, per non pochi imprenditori, quasi obbligatorie.

Entrando un po’ nel dettaglio della nuova disciplina, imprenditori, sindaci e revisori dovranno dotare l’azienda di una struttura capace di prevedere la crisi. In sintesi, la norma nasce per consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà dell’impresa e per salvaguardare la capacità dell’imprenditore di creare le condizioni affinché si possano avviare, prima dello scoppio di una crisi senza ritorno, le procedure di ristrutturazione strumentali alla continuità aziendale. Chi non si adeguerà al nuovo dettato, perderà lo status giuridico di soggetto responsabile limitatamente alle quote sociali, e metterà a repentaglio anche il patrimonio personale.

Le novità, pertanto, sono evidenti. La vecchia legge fallimentare, infatti, interveniva solo nella fase c.d. patologica della crisi, quando non c’era più niente da fare, ed il fallito non aveva più la possibilità di rientrare nel circuito produttivo per almeno dieci anni. Pertanto, chi era in buona fede, ed aveva investito tutte le proprie risorse nell’azienda poi fallita, spariva dal mercato. Chi era in mala fede, invece, “la faceva franca”, pilotando il fallimento dopo aver prosciugato i beni dell’impresa.

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Con la riforma, la procedura dà la possibilità di intervenire subito, quando si manifestano i primi sintomi del problema, soprattutto quando l’imprenditore collabora ed interviene in prima persona, segnalando lui stesso i problemi e godendo così della c.d. esdebitazione biennale: dopo due anni potrà rientrare nel circuito, ma deve essere lui a denunciare lo stato di insolvenza. Inoltre, vengono introdotte nuove figure, in particolare gli OCRI (organismi di composizione della crisi d’impresa), che intervengono allorquando l’imprenditore, dopo essersi dotato di una strumentazione necessaria a prevedere la crisi, comunica il proprio squilibrio finanziario. In questo modo, l’imprenditore sarà affiancato dall’OCRI nelle trattative con i creditori, avrà degli “sconti” sulle sanzioni ed il patrimonio familiare non verrà toccato dalla procedura.

Come fa l’imprenditore a rendersi conto della situazione di squilibrio? Servono strumenti di allerta, che il Consiglio nazionale dei commercialisti dovrà definire all’interno di una sorta di cruscotto dotato di “spie” di allarme che, come abbiamo detto, entreranno in vigore nel settembre del 2021. I primi due allarmi possibili sono rappresentati dal Patrimonio Netto (PN) e dal rapporto flussi di cassa/impegni a sei mesi. Se il PN è negativo, deve essere segnalato immediatamente all’OCRI, e la mancata segnalazione implica una responsabilità diretta sia dell’imprenditore che dei sindaci e revisori. Se il patrimonio netto è positivo, si procede guardando il rapporto tra flussi di cassa ed impregni attesi a sei mesi: se il rapporto è inferiore a 1, scatta l’obbligo di segnalazione. Se anche il rapporto flussi/impegni è positivo, non servirebbe segnalare, ma le norme impongono di controllare altri cinque indicatori: 1) indice di sostenibilità degli oneri finanziari (oneri finanziari/fatturato); 2) indice di adeguatezza patrimoniale (patrimonio netto/debiti totali); 3) indice di ritorno liquido dell’attivo (cash flow/attivo); 4) indice di liquidità (attività a breve termine e passivo a breve termine); 5) indice di indebitamento previdenziale e tributario (indebitamento previdenziale e tributario/l’attivo). Se tutti questi indicatori sono negativi, scatterà l’obbligo di segnalazione anche se i primi due parametri sono positivi.

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Questo sistema di “controllo dall’interno” (2+5 indicatori) deve essere implementato dall’imprenditore in azienda, e si aggiunge al sistema di “controllo dall’esterno”, costituito dai sindaci e dai revisori, chiamati quindi ad una forte responsabilità. Infatti, se questi ultimi non comunicano tempestivamente la situazione di squilibrio, intervengono gli organi pubblici a segnalarla all’OCRI, all’Agenzia delle Entrate e all’INPS, determinando così la responsabilità di sindaci e revisori in solido con l’imprenditore.

La nuova disciplina sulle crisi aziendali si applica al 95% del tessuto imprenditoriale del nostro Paese, ma non alle c.d. grandi imprese, alle società quotate ed a banche, SGR, SIM etc, che non sono sottoposte al fallimento, ma alla liquidazione coatta amministrativa. In considerazione della portata innovativa delle nuove norme, è evidente che gli imprenditori avranno bisogno di professionisti di fiducia che li aiutino a mettere in piedi queste strutture interne. Contestualmente, però, dovranno “mettere in sicurezza” il patrimonio personale, e così dovranno fare anche i professionisti incaricati nel collegio dei sindaci o come revisori. Infatti, la nuova disciplina introduce la responsabilità per danno meramente patrimoniale (perdita patrimoniale che consegue ad una condotta altrui, o ad un fatto imputabile ad altri), e tutti gli atti compiuti successivamente alla dichiarazione di crisi sono inefficaci.

In questo nuovo contesto, anche il consulente finanziario ha il dovere di spendere del tempo con i propri clienti imprenditori, sollecitando la prevenzione dei problemi aziendali che non darebbero più al patrimonio personale una adeguata protezione qualora venissero usate le tradizionali strutture (es. trust e/o società di persone). Ma questa attivazione non può prescindere dalla stretta collaborazione con le altre figure professionali (avvocato, commercialista, notaio e agente immobiliare), con i quali costituire una sorta di “dream team” a tutto beneficio dell’imprenditore. Peraltro, sembra che non ci sia ancora sufficiente consapevolezza delle nuove norme e della nuove responsabilità, e diventa necessario allargare il proprio raggio d’azione professionale, stringendo accordi di programma con tutti i professionisti (in primis gli stessi commercialisti) al fine di consolidare la relazione con il cliente-imprenditore, e di acquisire nuove relazioni per il proprio settore specifico di consulenza.

Come fare tutto ciò, in concreto? Innanzitutto, amplificando le proprie capacità organizzative, compatibilmente con le misure dettate dall’emergenza ancora in corso, e fissare degli incontri per discutere della c.d. Protezione Patrimoniale Preventiva (c.d. PPP o 3P), nella quale non possono che rientrare, per la parte di patrimonio liquido, gli strumenti previdenziali propriamente detti (Ramo I, Ramo III o multi-ramo). Infatti, in caso di eventuale – quanto improbabile – futura tassazione degli strumenti assicurativi vita, quelli sottoscritti oggi saranno esenti da qualunque ulteriore imposta, per via della mancanza di effetto retroattivo delle nuove norme che la imporrebbero “solo da quel momento in poi”.

Relativamente agli asset immobiliari, rinviamo la trattazione del tema della PPP all’articolo “Imprenditori, come difendersi da una imposta patrimoniale da guerra“, ma continuando con agli asset liquidi, particolare attenzione merita il fondo Pensione, recentemente oggetto di una strana – vedremo perché – attenzione dei media. Infatti, se l’imprenditore ricade nella sola responsabilità civile, il Fondo è caratterizzato da intangibilità assoluta nella fase di adesione (ossia prima del raggiungimento dell’età pensionabile), e da intangibilità relativa nella fase di erogazione (cioè al raggiungimento di essa), per la quale però la pignorabilità è limitata ad un solo quinto. La recente giurisprudenza sul Fondo Pensione – che la Cassazione penale ha sancito come aggredibile, a ristoro delle parti lese – non cambia affatto l’altissimo livello di protezione offerto in sede civile da questo strumento. Infatti, quando si entra nel novero delle conseguenze patrimoniali di reati penali, non c’è strumento previdenziale che tenga, e questo era ben noto anche prima, tanto che non si riesce a comprendere il clamore creato dai media sulla questione.

Pertanto, la possibilità di aumentare il peso del patrimonio allocato in prodotti previdenziali, oggi, appare davvero opportuna. Infatti, le precedenti patrimoniali – tranne che in un solo caso – non hanno mai colpito i servizi assicurativi. Inoltre, per chi non vuole rischiare di incorrere in una eventuale “sentenza creativa” della magistratura di merito sulle polizze, c’è sempre lo strumento dell’accettazione del beneficiario, che per gli imprenditori a rischio crisi rappresenta un rafforzamento della insequestrabilità e impignorabilità della polizza. Il beneficiario, infatti, acquisisce lo status di terzo in buona fede, e come tale diventa titolare di un diritto che va tutelato, anche se minore di età (in questo caso interviene il giudice tutelare).

Per chi non vuole sottoscrivere prodotti assicurativi, esiste una soluzione un po’ “artigianale” ma molto efficace per tutelare le disponibilità liquide dall’aggressione di terzi (così come da un prestito forzoso o da una patrimoniale, strumenti di cui si parla insistentemente), e cioè quella di costituire una Società Semplice (S.S.) nella quale conferire la liquidità, sotto qualsiasi forma (conti correnti, gestioni patrimoniali, fondi, titoli etc), donando poi la nuda proprietà delle quote a moglie e figli, i quali godrebbero di una franchigia di un milione ciascuno. All’apertura della successione, tra enne anni, le quote della società non vi rientreranno e diventeranno di proprietà piena dei precedenti nudi proprietari, con tutto ciò che vi è dentro.

Qualunque sia l’esigenza di protezione del patrimonio, è bene osservare una serie di suggerimenti e avvertenze utilissime ad evitare il c.d. “fai da te”, nonchè a compiere errori che potrebbero rivelarsi irreparabili. Infatti, alcuni strumenti di protezione, in realtà, non proteggono affatto, e bisogna starne alla larga. Per esempio, staccare assegni circolari e tenerli in un cassetto non serve a nulla (soprattutto quando “si fiuta il pericolo” di una possibile procedura e/o azione di responsabilità), perché il movimento di emissione è regolarmente registrato in anagrafe conti e, se l’assegno circolare non viene incassato, verrà poi gravato ugualmente dall’imposta. La detenzione di contanti e oro, inoltre, causa l’inversione dell’onere della prova, ed il giorno in cui si tireranno fuori i valori si dovrà dimostrare come sono stati ottenuti. L’oro, poi, è gravato da costi enormi di detenzione e vendita, che certamente supererebbero l’importo della eventuale imposta patrimoniale da pagare su di esso.

In definitiva, non esiste una soluzione unica. Abbiamo però una certezza: la crisi economica che ci porteremo dietro nel dopo-Covid produrrà danni di varia entità a tutte le categorie di clienti dei consulenti finanziari, in special modo agli imprenditori. Pertanto, posizionarsi sul corretto mix di suggerimenti descritti renderà più elevato il livello di protezione del patrimonio personale e familiare. E se prima era difficile, per l’imprenditore in bonis, comprendere l’utilità (ed il costo) di una protezione patrimoniale preventiva, oggi, con una norma che protegge proprio l’imprenditore che previene i problemi, tutto ciò dovrebbe essere meno complicato.

2020, come in “Ritorno Al Futuro”. Consulenti e professionisti alle prese con il proprio storytelling

Oggi le moderne tecniche di marketing consentono di far valutare anche ai professionisti il ricorso ai video di auto-promozione, e ciò implica la capacità di “saper raccontare” agli altri, concentrando in pochi minuti contenuti e obiettivi di comunicazione complessi.

Come nel celebre film di ZemeckisRitorno al Futuro” (Back To The Future, con Michael J. Fox e Christopher Lloyd) la pandemia di Covid19 sta determinando il ritorno, tra una folta schiera di professionisti (consulenti finanziari, avvocati, commercialisti e immobiliaristi), ad una sorta di “marketing distanziale”, che trent’anni fa si attuava con telefonate (a freddo) e, se si era bravi, con appuntamenti successivi “di chiusura”. Con le dovute differenze, il Coronavirus ha rivalutato per tutti il ruolo delle conversazioni telefoniche con i clienti, solo che al posto degli apparecchi a tasti di una volta oggi utilizziamo il prodotto della rivoluzione digitale (smartphone e tablets, oltre agli intramontabili pc), ed i principi del marketing operativo rimangono uguali. Infatti, anche oggi non si smette di acquisire contatti nuovi, lavorando all’interno di un identico contesto di difficoltà ricreato, come in un immaginario studio cinematografico, dalle distanze imposte dall’emergenza, e molti consulenti si stanno già attrezzando per rendere efficace, anche in relazione alla ricerca di nuova clientela, i propri supporti tecnologici, adattandoli alla propria capacità di sviluppo delle relazioni.

Certo, anche questo “viaggio al passato” terminerà con un graduale ritorno al futuro – senza gli scossoni della De Lorean di Doc e Marty, si spera – e, come accade ai protagonisti del film, ci si augura che il “nuovo presente” ci riservi condizioni migliori di quelle da cui si era partiti, magari in un contesto nel quale gli incontri diretti torneranno ad essere il principale strumento di relazione senza farci dominare dalla paura di contrarre il virus. La sensazione, però, è che nulla sarà più come prima, e che ci si dovrà adattare ad un profondo cambiamento dei costumi sociali, almeno finchè il pericolo di un ritorno diffuso del contagio (che non è ancora finito) non sarà definitivamente chiuso.

Cosa deriverà da questo per i professionisti, in termini di self-marketing?

Certamente la necessità di dover “affinare” la propria social-autorevolezza, facendo proprio lo strumento che oggi consente di moltiplicare per decine di volte l’efficacia di un semplice post di testo: il video, con il suo corollario di tecniche utili a creare il set e l’audio più efficaci per i social. Ma attenzione, un video pubblicato su Facebook e co. è come un granello di sabbia sulla spiaggia di Ipanema: solo tra miliardi di post, anche lui è destinato a passare quasi del tutto inosservato, a meno che esso non rientri in una strategia di comunicazione che prevede l’utilizzo di almeno quattro elementi: 1) tempo (non meno di un’ora al giorno), 2) internet (avere un proprio sito aumenta il proprio livello di web-autorevolezza), 3) un “set” (sfondo, tavolo, luce e audio) adatto alle riprese e, soprattutto, 4) qualcosa da dire: idee e stile nuovi, evitando di scimmiottare quelli degli altri, soprattutto dei “guru” che affollano la Rete e promettono ricchezza per tutti “grazie ad un trucco del 1970”.

Dei consulenti finanziari è ben nota la capacità di ascoltare i racconti di vita dei propri clienti, così come i rappresentanti di altre categorie professionali  (si pensi agli avvocati, ai commercialisti o a coloro che operano in campo immobiliare). Tutti loro sono soliti effettuare il proprio self-marketing in diversi momenti della loro vita, anche non strettamente collegati con quelli dell’attività tipica, ma le moderne tecniche di marketing quasi impongono il ricorso ai video di auto-promozione, che implicano nei consulenti la capacità di “saper raccontare”, concentrando concetti e obiettivi di comunicazione in pochi minuti. Su questa scia, la Rivoluzione Digitale prima, che ha visto l’uso sempre più massivo dei social, e la pandemia di Covid19 poi – meglio dire oggi – hanno determinato, nelle nuove generazioni di professionisti, il ricorso più frequente alla tecnologia video, che pochi, in verità, mostrano di saper usare in modo qualitativamente efficace.

E così bravissimi esperti delle più disparate materie, perfettamente in grado di attribuire valore aggiunto agli altri, nella vita reale, grazie al proprio sapere, spesso ne sviliscono l’importanza proponendo nei social network (Facebook e Linkedin, soprattutto) video di buon contenuto concettuale ma di scarsa qualità e fruizione, che muoiono rapidamente e rivelano la mancata applicazione di criteri semplici ed efficaci nella realizzazione di un video promozionale; laddove con il termine “promozionale” si intende anche la promozione di un elemento immateriale, come la competenza, strettamente collegato alla propria professione, e non necessariamente un “commercio” di beni di largo consumo o, peggio ancora, di professionalità.

Innanzitutto, un video promozionale ha lunghezza variabile, adatta al messaggio che si vuole diffondere ed ai tempi di visione tipici del Web, quindi non troppo lunghi. Esso può essere limitato ai soli testi scritti o alle sole immagini con sottotitoli, ma è l’abbinamento tra un bravo speaker ed i sottotitoli ad avere la maggiore efficacia e capacità virale, soprattutto se assistito da un unico format che rende la comunicazione diretta, immediata e coinvolgente. Infatti, il risultato a cui bisogna tendere nel realizzare un video è quello di aumentare il c.d. engagement, ossia l’interesse immediato che attrae l’utente che scorre la home di Facebook o di LinkedIn (ma anche di Twitter o Instagram).

In ogni caso, è fondamentale procedere per gradi. Innanzitutto, chiarire con sé stessi l’obiettivo per il quale si intende realizzare il video: educare, informare, aumentare il livello della propria autorevolezza in un certo ambiente professionale, mostrare i propri punti di forza, fidelizzare i clienti già acquisiti o incrementare quelli da acquisire. In secondo luogo, è necessario definire i diversi passaggi della propria video strategy.

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Riassumendo, la ripresa del video è l’ultima azione – la penultima, nel caso in cui si voglia procedere poi con un montaggio – da effettuare dopo aver definito: obiettivo da raggiungere, target di riferimento, tipo di formato e storytelling. Pertanto, dopo aver pensato all’obiettivo – un solo tema, preferibilmente, e non tanti contemporaneamente  – è bene soffermarsi sulla conoscenza del target da raggiungere. Conoscerlo significa comprendere bene le sue esigenze ed anticipare le risposte alle domande che genericamente esso si pone prima di acquistare sul mercato i servizi professionali a cui si fa riferimento, implicitamente o esplicitamente, nel video. Inoltre, la conoscenza del proprio target consente di creare contenuti personalizzati, che potranno essere diffusi efficacemente ai propri collegamenti senza dover ricorrere necessariamente ai tipici canali di distribuzione pubblicitaria del web (Google Adv o promozioni Facebook e LinkedIn).

La conoscenza del target, inoltre, aiuta a comprendere quale tipo di formato è più adatto al video: infatti, la sua lunghezza, la misura ed il taglio variano anche a seconda della piattaforma digital o dei media che si intende utilizzare. Per intenderci, i formati su cui si deve fare una riflessione sono quelli dei social media (preferibilmente una web series, per tenere costante l’attenzione sui temi per i quali si vuole ottenere una posizione di leadership), ma è fondamentale che il video sia in linea con lo spirito del canale scelto, del quale deve rispecchiare lo stile di fondo.

Lasciamo per ultimo il c.d. storytelling, argomento che necessita di un approfondimento. Il termine è composto da altri due, “story” e “telling”, che messi insieme suonano letteralmente come “racconto” e “narrare”, e quindi “narrare un racconto”. Qualunque professionista, nel concepire il contenuto del proprio video, dovrà partire dall’approccio di dover raccontare qualcosa, e non di mettere a video una lectio magistralis che annoia i più ed è destinata ai pochi. L’attività di narrare serve a comunicare non nozioni, bensì pensieri ed emozioni, tali da creare immedesimazione nello spettatore e far comprendere l’utilità del messaggio tecnico contenuto nella narrazione, ossia l’obiettivo di comunicazione del professionista.

Lo storytelling, per risultare efficace, deve essere chiaro, semplice, diretto e coinvolgente. Non auto-referenziale né, peggio ancora, auto-celebrativo, ma sulla stessa lunghezza d’onda dell’utente, il quale potrebbe essere anche un sempliciotto, per nulla avvezzo ad argomenti tecnici che, se non vengono spiegati mediante un racconto – esattamente come si fa con i bambini! – risulteranno incomprensibili. 

Anche la qualità del video è un elemento fondamentale per un buon video, perché può influenzare positivamente la percezione del contenuto e la sua autorevolezza.

Infine, dopo aver esaminato tutti questi punti, è bene non perdersi l’ultimo: lasciare sempre a fine video il proprio sito internet ed i canali social. I video, infatti, servono a “convertire” utenti generici del web in “utenti propri”, ma questo obiettivo non è raggiungibile senza avere un proprio sito personale.

Gli strumenti di protezione dell’imprenditore: separare l’azienda dalla famiglia. Patto di famiglia e Trust

La prima forma di difesa patrimoniale di un imprenditore consiste nel separare nettamente l’ambito familiare da quello aziendale, non facendo gravare il rischio d’impresa anche su quella parte di patrimonio che è riconducibile esclusivamente alle esigenze della famiglia.

Il nostro Ordinamento prevede il ricorso ad alcuni mezzi di protezione del patrimonio, ognuno dei quali risponde ad una propria specifica finalità, a seconda che serva a tutelare i beni facenti capo alle attività imprenditoriali o a quelli inerenti la famiglia. Pertanto, sebbene a molti possa sembrare innaturale, la prima forma di difesa del patrimonio dell’imprenditore consiste nel fare attenzione a separare nettamente i due ambiti (impresa e famiglia), senza creare alcuna “confusione” tra le rispettive risorse ed evitando i punti di contatto tra le due aree. Non è raro, infatti, che a seguito di un sequestro preventivo (che, ricordiamolo, in assenza di precedenti azioni di difesa coinvolgerà l’intero patrimonio), chi ne viene colpito faccia una enorme fatica a dimostrare al tribunale che certi beni, anziché all’impresa, erano destinati da sempre alla famiglia.

Pertanto, il lavoro di un imprenditore ha una doppia valenza: quella di portatore di reddito familiare, e quella di proprietario di un bene, l’azienda, dal quale ricavano il reddito l’imprenditore stesso ed una universalità di persone estranee alla sua famiglia.

Per i piccoli imprenditori spesso si tratta di una distinzione puramente ideale, dal momento che l’impresa assorbe tutti i mezzi finanziari (ed anche molti dei suoi congiunti, in qualità di collaboratori) dell’uomo-azienda, la cui serenità familiare dipende in tutto e per tutto dal successo della sua iniziativa. Questo atteggiamento, in caso di insuccesso e del tipico sovra-indebitamento riscontrabile nelle situazioni di crisi, mette a repentaglio anche quella parte di patrimonio che è riconducibile esclusivamente alle esigenze della famiglia in quanto tale, per cui è bene che l’imprenditore, al pari degli altri patrimonials[1], possa accedere ai tipici strumenti di protezione di quei beni (casa, conti e depositi personali, autoveicoli etc) che sono destinati ad essere fruiti da sé stesso e dai familiari.

In ambito imprenditoriale, Il nostro Codice Civile prevede la possibilità di costituire i c.d. patrimoni destinati ad uno specifico affare, e cioè uno o più patrimoni destinati ad una particolare operazione dal contenuto economico (ma non solo). Tale fattispecie “primordiale” di protezione – non sempre efficace, soprattutto se considerata “tardiva” rispetto all’insorgenza di iniziative da parte di terzi – viene costituito esclusivamente a garanzia dei finanziatori di quello specifico affare e crea un vero e proprio patrimonio separato da quello dell’azienda e della famiglia.

Altro strumento, molto meno semplice ma più efficace, è il Patto di Famiglia. Introdotto nel 2006 (L. n. 55), esso  viene utilizzato per il passaggio generazionale dell’azienda mentre l’imprenditore è ancora in vita, in deroga al divieto dei patti successori sancito dal nostro Ordinamento. Grazie a questo istituto, è possibile trasferire ad un l’azienda o rami di essa ad un congiunto, compensando gli altri familiari con il pagamento di una somma di denaro equivalente al valore delle quote dell’azienda che sarebbero loro spettate.

Per la sua validità è che necessario vi sia il consenso di tutti i legittimari, condizione spesso non perseguibile per eventuali dissensi tra questi. Inoltre, occorre contestualmente liquidare le quote di legittima ai medesimi legittimari cui non viene assegnata l’azienda o le partecipazioni societarie, e ancora più spesso questa circostanza impedisce il perfezionamento del patto di famiglia.

Le peculiarità del patrimonio aziendale, con il suo corollario di diritti di dipendenti, fornitori e finanziatori hanno richiesto uno strumento giuridico che permettesse una efficace modalità di trasmissione dell’azienda, alla cui guida non può subentrare solo colui (o coloro) che ne vengono investiti in virtù di soli criteri di legge; in tutti questi casi, infatti, gli errori o i litigi legati all’incompetenza dei nuovi dirigenti o alla mancanza di leadership possono determinare un ridimensionamento dell’impresa o addirittura la sua chiusura.

Infatti, gli imprenditori italiani di età superiore a 60 anni sono circa il 60% del totale nell’universo aziendale, ed è quindi probabile che la maggior parte di essi sarà portata a confrontarsi con il passaggio generazionale dell’azienda. Da una recente ricerca, il 70% degli imprenditori desidera far proseguire la conduzione dell’azienda da altri componenti della famiglia, mentre la restante parte non intende cederne il comando né la gestione. Ciò spiega, in parte, la bassissima percentuale (25%) di sopravvivenza delle aziende che giungono alla seconda generazione, e quella ancora più bassa (15%) che raggiunge la terza generazione.

In pratica, secondo queste statistiche, ogni 100 aziende presenti oggi solo 25 approderanno alla seconda generazione, e meno di 4 alla terza.

È interessante confrontare il Patto di Famiglia con un altro strumento giuridico che sembra tutelare con maggiore efficacia il passaggio generazionale dell’impresa: il Trust. Si tratta di un negozio giuridico tramite il quale l’imprenditore destina irrevocabilmente parte o l’intero patrimonio a un determinato scopo, a favore di specifici soggetti beneficiari; questi ultimi potranno godere di taluni benefici provenienti dal patrimonio conferito durante il periodo di efficacia del Trust, ed al suo termine si vedranno assegnare il patrimonio, il tutto secondo le regole dell’atto di istituzione del trust.

Il conferimento delle quote societarie nel Trust avviene mediante l’intestazione dei beni a un soggetto – persona fisica o giuridica – che è denominato trustee, il quale può disporre dei beni soltanto in conformità alle disposizioni contenute nell’atto istitutivo del Trust. Spesso, questo prevede anche la nomina di un guardiano (protector), al quale sono attribuiti poteri autorizzativi o di veto su determinati atti del trustee.

Il Trust, rispetto al Patto di famiglia, presenta alcuni vantaggi. Esso infatti può essere istituito con atto unilaterale del disponente senza la presenza e il consenso dei soggetti legittimari, purché, comunque, le sue caratteristiche non ledano i loro diritti. Il passaggio dei beni è soltanto futuro: finché il Trust è efficace (di solito si prevede che il trust termini con il decesso del disponente) essi sono gestiti dal trustee sulla base delle disposizioni contenute nell’atto istitutivo del Trust, così come redatto dall’imprenditore.

Da ciò deriva che il conferimento di beni immobili (o mobili registrati) e la loro tutela da aggressioni dei terzi avvenga senza l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale (9% del valore venale) che lo Stato esige nel caso di conferimento in una società, ma solo in misura fissa e del tutto marginale, dal momento che non si realizza una cessione di tali beni, ma solo un temporaneo spossessamento.

[1] Gruppo di individui nati tra il 1950 ed il 1965, ognuno dei quali è a capo di un patrimonio familiare, tra beni mobili ed immobili, superiore a 750.000 euro.

 

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Tutela del patrimonio: in caso di divorzio è fondamentale la scelta del regime patrimoniale della coppia unita

Il regime di separazione dei beni scelto all’atto del matrimonio rappresenta una prima forma elementare di protezione del patrimonio familiare anche in caso di separazione.

Com’è noto, in caso di separazione l’Ordinamento garantisce l’esecuzione di tutti i provvedimenti disposti dal giudice nell’interesse della prole, e cioè l’assegnazione della casa coniugale, i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore e la quantificazione degli obblighi di mantenimento.

Come abbiamo già scritto a proposito della casa coniugale, tali provvedimenti, spesso presi senza il necessario approfondimento, sono alla base della distruzione di patrimoni anche di notevole entità, a tutto svantaggio delle generazioni successive. Relativamente ai diritti successori, infatti, il coniuge separato è equiparato a tutti gli effetti a quello non separato: tranne che in caso di addebito della separazione, egli godrà della medesima posizione che rivestiva in presenza del matrimonio con convivenza. Tale circostanza è amplificata dal lungo intervallo temporale che intercorre tra la redistribuzione (spesso frettolosa, per via giudiziale) del patrimonio familiare in seguito ad una separazione, ed il passaggio del medesimo patrimonio (o di ciò che rimane), alle generazioni successive, una volta intervenuto il divorzio; tale intervallo di tempo può determinare risultati ampiamente differenti a seconda dell’assetto patrimoniale che è stato dato dalla coppia all’origine.

In generale, i beni acquistati prima delle nozze e quelli personali restano di esclusiva proprietà del coniuge intestatario. La scelta del regime patrimoniale da adottare va fatta all’atto del matrimonio; in assenza di scelte, vale automaticamente il regime della comunione legale, e qualunque esclusione di beni acquistati durante la comunione può essere convenuta solo se:

  • il denaro impiegato per l’acquisto sia di esclusiva titolarità di uno dei coniugi fin dal periodo antecedente al matrimonio (e quindi la sua provenienza deve essere anche tracciabile),
  • il denaro era frutto di successione o di donazione,
  • il denaro era derivante dalla vendita di beni di proprietà del coniuge (Cassazione Sezioni Unite, sentenza n. 22755 del 28 ottobre 2009).

Di conseguenza, anche l’acquisto di beni strumentali all’esercizio della professione di uno dei coniugi ricade automaticamente in comunione se il denaro impiegato, sia pur “lavorato” e fatto fruttare da uno solo di essi, è invece riconducibile alla comunione (es. prelevato da un conto cointestato ad entrambi).

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Riassumendo, al fine di scegliere il giusto regime patrimoniale, si fa riferimento all’art. 177 del Codice civile, secondo il quale costituiscono oggetto della comunione legale:

  1. gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
  2. i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati.

Secondo l’articolo 179 del Codice civile, invece, non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:

  1. i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
  2. i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione;
  3. i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge e i loro accessori;
  4. i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione;
  5. i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
  6. i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali di cui sopra o con il loro scambio, se la circostanza è espressamente dichiarata all’atto dell’acquisto.

I coniugi possono anche ricorrere alla comunione convenzionale, effettuata mediante un atto pubblico notarile, in presenza di due testimoni, che modifica il regime di comunione dei beni e consente di mettere in comunione anche le proprietà acquisite individualmente prima del matrimonio, che sono escluse dal regime di comunione legale.

La scelta del regime di separazione dei beni deve effettuarsi avendo ben presenti la normativa del Codice Civile relativa alla responsabilità per i debiti contratti dai coniugi. Infatti, secondo l’articolo 186, i beni della comunione sono destinati a soddisfare, in generale, tutti gli obblighi derivanti dalla loro gestione, ed in particolare le spese per il mantenimento della famiglia e per l’istruzione e l’educazione dei figli, nonchè ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell’interesse della famiglia e per qualsiasi ragione o finalità. Ne consegue che (articolo 189) i creditori di uno dei coniugi che non trovino capienza nel suo patrimonio individuale potranno soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, oppure (articolo 190) potranno agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti.

Invece, nella separazione dei beni, delle obbligazioni personali di uno dei coniugi risponde solo il patrimonio personale di costui, mentre quello dell’altro non viene coinvolto in nessun modo. Pertanto, nei confronti dei terzi creditori il regime di separazione dei beni rappresenta una prima forma elementare di protezione del patrimonio familiare della coppia unita.

Nel divorzio, però, esiste una inaccettabile e sproporzionata (rispetto alle reali esigenze) compressione del diritto di proprietà che di fatto interrompe il ciclo di vita naturale del patrimonio, privilegiando nel lunghissimo periodo le esigenze dei c.d. soggetti deboli (tra cui i figli ricadono solo in via indiretta). I giudici, del resto, sono protesi a dover decidere su scenari di breve termine, e si dimostrano poco inclini a valutare quei progetti educativi e familiari che, tanto agognati dai genitori, non trovano mai spazio nei tribunali italiani.

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Passaggio generazionale: Trust o società di persone? Consulenti finanziari poco attivi sulle questioni patrimoniali

Il trust fiscalmente più conveniente, soprattutto all’atto della dotazione iniziale di immobili e beni registrati. Consulenti finanziari ancora indietro nel proporsi come “professionisti in rete” per le esigenze di protezione del patrimonio familiare delle proprie famiglie-clienti, superati dalle altre categorie professionali tradizionalmente interessate al settore.

In tema di protezione del patrimonio immobiliare (e non solo), la scelta tra conferimento di beni in una società di persone o in un trust è un argomento sempre “caldo”, che un buon consulente finanziario dovrebbe essere in grado di intercettare per primo, grazie al suo grado di prossimità con le famiglie-clienti, e condividere proattivamente con le altre categorie di professionisti, con i quali costruire un team di consulenza strumentale alla tutela del patrimonio dei clienti di fascia medio-alta. Eppure i consulenti finanziari spesso – per non dire regolarmente – si fanno sfuggire le opportunità di crescita personale generate dal settore ad esclusivo vantaggio di avvocati, commercialisti e notai, tradizionalmente (e tecnicamente) interessati all’Asset Protection Advisory.

Al fine di migliorare tale capacità di “attrazione” delle problematiche inerenti i beni immobiliari e, soprattutto, la loro distribuzione preventiva tra gli aventi diritto, per i consulenti finanziari sarebbe sufficiente, per i professionisti del risparmio, aggiornare periodicamente il proprio livello di formazione (cosa a cui sono già abituati) e aggiungere nuove competenze a quelle relative alla consulenza sugli investimenti, sulla quale anche le società mandanti appaiono ancora troppo fossilizzate.

In tema di “casseforti immobiliari familiari”, poi, le novità normative succedute di anno in anno rendono oggi possibile una valutazione più chiara dei possibili assetti patrimoniali, e sembrano suggerire una soluzione (trust) a discapito di un’altra (società di persone). In particolare, il regime di imposte di registro e ipotecarie-catastali applicate, all’atto dispositivo di un trust, in misura fissa e non proporzionali, consentono di ottenere un notevole risparmio fiscale grazie alla costituzione di questo particolare strumento di pianificazione patrimoniale ed aziendale, con cui un c.d. disponente trasferisce al c.d. trustee (gestore effettivo dei beni conferiti) immobili e partecipazioni sociali allo scopo del successivo passaggio a favore dei futuri beneficiari (suoi familiari). Infatti, nel conferimento di cespiti immobiliari in società di persone (la forma sociale delle S.n.c. o delle S.a.s è preferibile a quella della SRL per via della impignorabilità delle quote sociali per tutta la durata della società) si sconta l’handicap di una imposta di registro pari al 9%, da calcolare sul valore venale netto (e non di quello catastale) di ciascun immobile, determinando così un peso fiscale a volte talmente proibitivo da scoraggiare qualunque scelta in tal senso e lasciare gli immobili di famiglia senza difesa da un eventuale attacco dei terzi.

Questo vantaggio fiscale non è frutto del caso. Esso si verifica – sembra banale doverlo precisare, ma così non è per tutti – perché il trust e la società di persone, sebbene siano entrambi due contenitori ideali per il patrimonio immobiliare della famiglia, sono due istituti profondamente diversi. Una S.n.c. o una S.a.s, infatti, sono due persone giuridiche ben definite fin dalla loro costituzione, titolari di diritti e obblighi (esattamente come le persone fisiche), ed i beni ad esse conferiti entrano a far parte del loro patrimonio immediatamente. Il trust, invece, è un “contenitore giuridico transitorio” dei beni conferiti, dei quali i titolari si spossessano in vista del passaggio generazionale ai familiari che ne saranno, in seguito (e non subito), effettivi beneficiari.

Ciò comporta un diverso trattamento fiscale in relazione al “momento impositivo” dell’imposta di registro dovuta per il conferimento di immobili e/o altri beni registrati. Infatti, l’imposta sulle successioni e donazioni, anche per i vincoli di destinazione, non è dovuta al momento della costituzione dell’atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, perché si tratta di atti fiscalmente neutri e “di uso strumentale”. L’imposta vera e propria, proporzionale al valore venale dei beni, si applicherà in seguito all’eventuale trasferimento finale al beneficiario, in quanto solo quest’ultimo costituisce, ai sensi dell’art. 53 della Costituzione, un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale.

Secondo l’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 30821 del 26 Novembre 2019, nel trust tale trasferimento imponibile non è costituito né dall’atto istitutivo, né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e trustee, in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione. Pertanto, l’atto dispositivo di un trust sconta le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e ridotta, dal momento che il trasferimento avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso trustee, il quale è tenuto solo ad amministrare i beni conferiti ed a custodirli a futuro beneficio dei familiari del disponente.

La Cassazione, quindi, è finalmente intervenuta in aperto contrasto con numerosi atti di indirizzo dell’Amministrazione Finanziaria, secondo la quale (documenti di prassi: Circ. 48/E/2007 e 3/E/2008risposta ad interpello n. 371/2019) il conferimento di beni immobili nel trust doveva essere assoggettato a imposta in misura proporzionale. Questa posizione è stata respinta dalla Suprema Corte che, con la sentenza 30821/2019, ha ribadito che nel caso di un trust non si verifica un effettivo conferimento di immobili (fiscalmente rilevante ai fini dell’imposizione indiretta), bensì solo una disponibilità transitoria in attesa del successivo trasferimento dei beni agli effettivi beneficiari.

Fin qui la ratio di una sentenza che fa chiarezza e giurisprudenza. Relativamente alla sua storia, numerose sono le sfumature che colorano il caso in questione, il quale è riuscito a disciplinare nel giusto modo una questione di natura familiare (i beneficiari del trust erano i figli del disponente) che, evidentemente, è sfuggita al consulente finanziario/private banker di quella famiglia. La vicenda, infatti, è la prova inconfutabile che i contrasti tra legittimità e prassi errate sono molto frequenti, e che dietro il lungo percorso intrapreso per giungere a conclusione, oltre alla tenacia di chi non si è piegato alle prassi, c’è la professionalità di un consulente (in questo caso un avvocato cassazionista) che ha agito a tutela del patrimonio del cliente.

I consulenti finanziari che vogliano definirsi “patrimoniali” facciano tesoro del caso di specie, perché per un cliente che arriva a vincere in Cassazione, altri dieci si perdono (e perdono) tra le prassi dannose dell’Autorità Finanziaria, e di solito i consulenti finanziari sono i primi a saperlo. In tutti questi casi, “fare rete” con uno studio legale esperto in questioni tributarie, condividendo – perchè no? – anche il risultato economico (senza gravare sui clienti), è la soluzione.

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Imprenditori desiderosi di fondare una società a Londra? Via libera, nonostante la Brexit

Le elezioni in UK hanno dato una svolta definitiva al processo di uscita del Regno Unito dall’UE, ma niente paura: chi oggi è indeciso se costituire una LTD in UK, potrà farlo anche dopo, grazie anche alla tradizionale capacità degli inglesi di attrarre denaro e attività produttive dall’estero.

Sono lontani i tempi in cui avevi bisogno di un commercialista, una grande somma di denaro e la pazienza di un santo per costituire una società nel Regno Unito. Anche oggi, dopo il risultato elettorale che ha sancito l’ineluttabilità della Brexit (anche in versione “hard”), è possibile fondare una LTD (Limited Private Company, l’equivalente della SRL italiana) per poco più di di 10,00 sterline se si utilizzano i servizi online. Anzi, la nuova società potrebbe essere registrata e pronta per essere venduta lo stesso giorno della sua creazione.

Pensare che qualcosa possa cambiare in peggio nel dopo-Brexit è oggettivamente fuori luogo. Infatti, è molto probabile, piuttosto, che il Regno Unito si trasformi in un paese fiscalmente ancora più benevolo e accogliente di prima, a causa dei numerosi nodi da sciogliere (trattati commerciali da negoziare con un Trump vicino all’impeachment e l’indipendentismo scozzese alle porte) e  grazie anche al “traino” dell’Irlanda che, proprio in UE, garantisce una tassazione minima per le imprese al 15% (in UK è al 19%). Inoltre, si calcola che al momento circa 700.000 italiani siano residenti in Gran Bretagna e che, solo negli ultimi tre anni, 50.000 di essi abbiano costituito una LTD per esercitare la propria attività commerciale. Non sono da meno i tedeschi (49.000 nuove LTD solo nel 2018).

Esistono tre modi per costituire una società nel Regno Unito, ognuno dei quali ha un costo diverso ma tutti forniscono lo stesso risultato, ossia quello di registrare una società britannica presso la Companies House (registro delle imprese) ai sensi del Companies Act 2006. Ciò può avvenire utilizzando:

– un agente autorizzato dalla Companies House, che fornisce servizi di archiviazione anche online rapidi, sicuri e convenienti (da 15,00 a 149,00 sterline, a seconda del tipo di società da costituire e del numero dei soci da registrare);

– un commercialista (accountant), molto più caro (fino a 1.000,00 sterline) ma più adatto per via della possibilità di fare consulenza anche nella gestione fiscale successiva alla fondazione, e soprattutto perché potrà facilmente reperire una sede figurativa (obbligatoria per la registrazione) per la nuova azienda;

Companies House website

– il sito web della Companies House, semplice da utilizzare ma destinato a chi ha già una prova di residenza in UK da poter indicare nel form di richiesta. Costa 12,00 sterline, e la registrazione online avviene entro 48 ore completando il modulo di domanda IN01 utilizzando il servizio Web Incorporation;

– il servizio postale, ormai in totale disuso, che permette di compilare il modulo di domanda IN01 (stampato dal sito della Companies House) su carta e inviarlo per posta; costa 40,00 e richiede circa 8-10 giorni.

Il servizio online può essere utilizzato solo per costituire una LTD con statuto e articoli “a modello”, il che significa che non è possibile emettere più di una classe di azioni, utilizzare articoli modificati o personalizzati o registrare una società senza scopo di lucro.

Di norma, bastano dalle 3 alle 18 ore lavorative affinché la Companies House registri una nuova società, ma solo se sono stati compiuti tutti i passaggi preliminari, che vanno dalla redazione dei documenti alla prova di residenza all’estero (necessaria per la verifica anti-money-laundering, ossia antiriciclaggio) alla elezione di un indirizzo di residenza in UK, dove domiciliare la posta in arrivo dal Registro. Le aziende partner del registro inglese, di conseguenza, includono nel servizio offerto una revisione preliminare gratuita dello statuto (Articles of Association) e dell’atto costitutivo (Memorandum of Association) per verificare la presenza di errori e provvedono a rettificare e inviare nuovamente la domanda se viene respinta per qualsiasi motivo.

Oltre ai costi obbligatori previsti da ciascun tipo di procedimento, esistono due servizi opzionali molto richiesti. Il primo è un servizio di sede legale, che consente alle persone di utilizzare un indirizzo diverso da quello di casa nei registri pubblici, proteggendo così la propria privacy, e costa dalle 30,00 alle 50,00 sterline all’anno. Il secondo extra è l’acquisto di un indirizzo “di servizio” da un c.d. fornitore di indirizzi. Questo in genere costa da 20,00 a 30,00 sterline all’anno, ma è consigliabile diffidare dei prezzi bassi e rivolgersi a studi che, sebbene un po’ più cari (100 sterline l’anno circa) forniscono un servizio più accurato e affidabile (soprattutto per il successivo invio della posta presso la vostra sede legale. I due extra (sede legale e indirizzo di servizio) possono coincidere, ed in genere i fornitori di questi servizi offrono il pacchetto intero al di sotto delle 200,00 sterline all’anno.

Relativamente al tipo di società da costituire, poi, vi è maggiore flessibilità nello scegliere una società a responsabilità limitata (LTD). Queste pagano l’imposta sulle società a un’aliquota forfettaria del 19%, mentre i dividendi godono di una franchigia di 2.000 sterline e sono tassati da un minimo del  7,5% (per i contribuenti con aliquota di base, fino a 46.350,00 sterline di reddito) ad un massimo del 38,1%.

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Vale anche la pena ricordare che esiste la possibilità di compensare le spese aziendali con i profitti, e quindi ridurre ulteriormente le imposte dovute attraverso la deduzione delle spese consentite.

A monte di tutto, esistono vantaggi reputazionali che derivano dal fare attività commerciale come LTD registrata, perché essa ispira fiducia nei clienti, fornitori e potenziali investitori. Questi benefici derivano principalmente dal fatto che chiunque abbia a che fare con una società registrata è a conoscenza implicitamente degli obblighi di comunicazione e trasparenza previsti dal Companies Act 2006.

Infine, esiste un discreto “mercato” di società inglesi già costituite da qualche anno, messe in vendita con conto bancario aperto  e partita IVA (VAT Number) operativa, appetibili per quegli imprenditori che hanno raggiunto notevoli dimensioni di fatturato e desiderano entrare nel più breve tempo possibile nei mercati esteri facendo base su Londra.

La partita IVA in UK, infatti, non è un diritto-dovere, ma un privilegio che viene concesso solo ad attività commerciale (trading) effettivamente cominciata (con incassi e costi dimostrabili). Pertanto, rilevare una LTD già fornita di VAT è una scelta da valutare con attenzione.

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