Maggio 31, 2026
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PROFESSIONISTI

La responsabilità civile del medico. L’onere della prova alla luce delle recenti modifiche normative

Con le nuove norme i medici potranno svolgere con più tranquillità la propria attività, senza ricorrere alla medicina difensiva

Nell’ambito della responsabilità medica, una particolare importanza ricopre la prova del nesso di causalità. In generale, chi non ha dimestichezza dell’argomento si chiede se deve essere il paziente a provare la connessione causale tra l’errore (presunto) del medico e il danno da lui subito, oppure il medico a provare l’assenza del nesso di causalità tra il proprio intervento sanitario e il danno subito dal paziente.

Dalla risposta a questa domanda (oggi più netta, ma fino ad un paio di anni fa piena di distinguo) dipende il destino della gran mole di contenzioso che, anche in maniera temeraria, ha spinto tante persone a richiedere risarcimenti non sufficientemente fondati (la statistica parla di 7 istanze respinte ogni 10).

Prima di rispondere, è bene analizzare ciò che prevede la legge n. 24 del 2017, ma anche come si è mossa la Corte di Cassazione. Fino a pochi mesi fa, sebbene la Cassazione avesse costantemente attribuito l’onere di dimostrare il nesso causale al danneggiato, su quest’ultimo gravava un minore o maggiore onere probatorio a seconda che venisse contestata al medico una responsabilità civile o penale. Pertanto, occorreva fare un po’ di chiarezza sul tema, dal momento che la recente fuga delle assicurazioni dal settore sanitario per l’alto rischio di contenzioso, nonchè i costi elevatissimi (si parla di circa 10 miliardi di euro) attribuiti alla c.d. medicina difensiva hanno determinato l’esigenza di un necessario passaggio normativo.

Così, la nuova legge dell’8 marzo 2017 n. 24 ha riformato la responsabilità professionale degli operatori sanitari, muovendosi sul doppio binario di una maggiore tutela del cittadino e sul riequilibrio del rapporto tra medico e paziente.

In ambito civilistico, l’art. 7 della legge 24/2017 lascia immutata la responsabilità contrattuale della struttura ospedaliera, e ribadisce che «l’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell’art. 2043 del codice civile» (risarcimento per fatto illecito: “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”). Pertanto il giudice, nel determinare il risarcimento, tiene conto della condotta generale e particolare del medico e decide secondo le tabelle di danno biologico previste dal codice delle Assicurazioni.

Al fine di limitare l’accesso al contenzioso ai soli casi di autentica “malasanità”, il Legislatore ha delineato una nuova prospettiva che rende più gravoso l’onere della prova per il presunto danneggiato, in ciò dando più serenità ai medici e mettendo un freno al ricorso alla medicina difensiva da parte degli stessi operatori. Di conseguenza, per medici e infermieri legati alle strutture sanitarie da contratto di lavoro dipendente, la responsabilità contrattuale, con la nuova legge, sembra cedere il passo alla responsabilità extracontrattuale, e questo significa un termine di prescrizione di 5 anni (anziché 10) e, soprattutto, l’onere per il paziente di provare la colpa dei sanitari.

L’effetto, naturalmente, sarà quello di indirizzare la gran parte delle richieste risarcitorie verso la sola struttura sanitaria. Con le nuove norme, quindi, i medici potranno svolgere con più tranquillità la propria attività, a beneficio dei pazienti, venendo meno il timore di vedersi costretti a pagare risarcimenti non per la presenza di una colpa, ma per l’impossibilità di dimostrarne l’assenza.

Maggiore serenità di lavoro, però, non significa impunità, bensì maggior grado di responsabilità in tutti i casi in cui il paziente può provare sia l’origine contrattuale del contatto con il singolo professionista, sia il nesso di causalità con il danno subito. Per questo motivo, e per garantire adeguata tutela ai pazienti realmente danneggiati, la responsabilità delle strutture sanitarie, pubbliche e private, è sempre contrattuale, anche quando l’ospedale si avvale dell’opera di medici (es. richiesti dagli stessi pazienti) non legati da rapporti di dipendenza.

In tema di responsabilità contrattuale, la Corte di Cassazione ha confermato il principio per cui il paziente che agisce in giudizio per il risarcimento del danno da colpa medica ha l’onere di provare il nesso di causalità tra la malattia, il suo aggravamento ovvero la nuova patologia e la condotta commissiva o omissiva dei medici.

Di recente il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 3690/2018, si è pronunciato sull’onere della prova in materia di responsabilità medica (chirurgia estetica, istanza di risarcimento sulla non corretta esecuzione di un intervento di rino-setto-plastica ad una paziente). In questa sentenza, il giudice ha confermato che si è richiamato all’orientamento consolidato della Cassazione, decidendo che per ricollegare “un evento lesivo ad un atto medico colposo occorre che sussista tra i due elementi un nesso causale non in termini di certezza (come avviene in sede penale) né di mera possibilità, ma di rilevante probabilità, nel senso che il comportamento commissivo o omissivo del singolo sanitario o della struttura deve aver causato il danno lamentato dal paziente con un grado di efficienza causale così alto da rendere più che plausibile l’esclusione di altri fattori…”.
Una volta provato tale nesso di causalità, spetterà alla struttura sanitaria dimostrare che:

  1. la prestazione medica dovuta risultava impossibile per causa non imputabile alla clinica (o ospedale), oppure
  2. l’inadempimento è stato causato da una evenienza imprevedibile, oltre che inevitabile, che ha reso impossibile il ricorso alla comune diligenza.

Tale riparto dell’onere della prova chiarisce con esattezza i confini entro i quali chi avanza richieste di risarcimento dovrà muoversi in ambito giudiziario.

Infine, la Corte di cassazione ha ribadito che, nei giudizi di responsabilità medica che rientrano nell’ambito della responsabilità contrattuale, è il paziente che deve dimostrare il nesso di causalità tra la condotta del medico e il danno del quale chiede il risarcimento. Se tale nesso, all’esito dell’istruttoria, non risulta provato e la causa del danno lamentato rimane quindi incerta, la domanda risarcitoria verrà rigettata.

Quest’ultima decisione della giurisprudenza, se da un lato rassicura chi esercita scrupolosamente la professione medica, preferendo mettere a frutto la propria competenza e talento senza cedere alla tentazione della medicina difensiva, dall’altro non elimina alla radice i timori derivanti dalle possibili conseguenze, sul patrimonio familiare, di una richiesta risarcitoria.

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Responsabilità medica e obblighi assicurativi. Vietato economizzare sulla copertura

Le coperture risultano spesso insufficienti a tutelare il patrimonio di famiglia, soprattutto se vengono perfezionate “in economia”

Relativamente ai danni (veri o presunti) causati da colpa medica, i dati statistici sono allarmanti per la categoria; Infatti, dal 1994 al 2017 il numero di denunce è cresciuto del 300%, ed il valore dei sinistri liquidati, nel 2016, è schizzato ad oltre 100.000 euro di media.

Una catastrofe, che solo in parte è motivata da un presunto basso livello di competenza dei nuovi medici, ed è invece attribuibile alla mancanza di figure realmente indipendenti dalla politica, capaci “per mestiere” di razionalizzare le risorse, migliorare l’organizzazione della Sanità italiana e non lasciarsi condizionare da nessuno.

Ritornando all’argomento (assicurazioni mediche), per le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, è previsto l’obbligo di copertura assicurativa (art. 10 L. 24/2017) o di altre analoghe misure. In relazione a queste ultime, gli ospedali e le cliniche posso effettuare, in luogo di una copertura assicurativa, un accantonamento certificato di somme di una certa entità per far fronte alle eventuali richieste di risarcimento, evitando così gli elevatissimi costi delle polizze. In ogni caso, le strutture sanitarie sono responsabili civilmente verso terzi e verso chiunque si trovi stabilmente all’interno della struttura (ivi compresi i medici). La copertura di tale responsabilità si estende anche ai danni causati da qualunque tipologia di personale, e quindi anche da quello che svolge l’attività di formazione, di aggiornamento, di sperimentazione e di ricerca clinica, nonché da coloro che effettuano prestazioni in regime di libera professione intramuraria o in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale o attraverso la telemedicina.
Le strutture sono persino obbligate a pubblicare sui rispettivi siti internet i dati riguardanti l’impresa assicuratrice, le polizze e le relative clausole contrattuali.

Relativamente ai medici “anziani”, otto su dieci di loro sono stati sottoposti, almeno una volta in tutta la loro vita professionale, a procedimenti civili o penali per gli errori commessi durante lo svolgimento dell’attività, e questo fa comprendere come sia fondamentale, per essi, tutelare il proprio patrimonio anche con adeguate coperture assicurative. Queste, però, risultano spesso del tutto insufficienti allo scopo, soprattutto se vengono perfezionate “in economia”. Infatti, per alcune categorie di medici (ortopedici, ginecologi e chirurghi estetici) l’accesso a coperture efficaci è diventato difficile, ed il costo di una polizza può superare facilmente i 10.000 euro annui per una vera assicurazione globale (fino alla colpa grave, il cui risarcimento potrebbe superare anche il milione di euro solo in relazione al danno biologico).

È noto, infatti, che esistono categorie professionali più rischiose di altre. Per dare solo un’idea indicativa, la tariffa annua da pagare per essere assicurati varia a seconda della categoria a cui si appartiene:

  • dai 1.000 ai 3.000 euro per un Commercialista, un Avvocato o un Consulente del Lavoro,
  • fino ai 3.500 euro per un Ingegnere,
  • fino a 10.000 euro per un chirurgo,
  • oltre 10.000 euro (anche fino a 30.000 euro) per un chirurgo di alta specializzazione.

Molto medici, purtroppo, accettano di perfezionare polizze con efficacia limitata, perché economicamente più accessibili. Così facendo, però, vista la frequenza con cui essi vengono coinvolti (anche senza concreto fondamento o addirittura falsamente) in procedimenti di risarcimento del danno, rischiano di veder colpito il proprio patrimonio.
Nella pratica, una volta avvenuto il sinistro, il professionista medico o l’ente ospedaliero coinvolti trasmettono la pratica alla compagnia assicurativa con la quale hanno stipulato una polizza per la responsabilità civile professionale. La società di assicurazione, normalmente, chiede al presunto danneggiato una perizia del proprio medico legale e, sulla base di quanto risulterà, deciderà se offrire una certa somma a titolo di risarcimento o se rifiutare del tutto la richiesta avanzata dal danneggiato.
Generalmente, se la somma offerta appare inferiore a quanto dovuto, o se la richiesta viene rifiutata, il paziente agirà in giudizio per il diritto al risarcimento del danno subito.

Questa fase è fondamentale: se il medico ha già effettuato delle azioni a difesa del patrimonio prima ancora di ricevere la notifica di qualunque atto (azione di rivalsa, citazione, diffida, querela etc), potrà affrontare la situazione con animo più sereno. In caso contrario, egli non avrà il tempo per realizzare una struttura di protezione patrimoniale in grado di essere credibile e di poter reggere in un giudizio di opposizione (a meno che non si abbiano figli o coniuge con disabilità, a cui poter vincolare con successo una porzione dei beni).
Infatti, il nostro Ordinamento è fatto piuttosto bene: nessun tentativo di forzare la legge può passare indenne se non si siano opposti in tempo utile interessi realmente meritevoli di tutela e, appunto, credibili.

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La responsabilità medica e la natura dei rischi della professione

Anche i medici di base e la loro ASL di appartenenza possono rispondere di condotte negligenti o dolose verso i pazienti

In tutti i casi in cui il paziente ritiene di aver subito un danno da parte di un medico e vuole agire contro di lui, è importante individuare la natura del rapporto giuridico (contrattuale oppure extra-contrattuale) che si instaura tra il medico e il paziente.

Nel caso in cui il rapporto si sia instaurato tra un paziente ed un medico libero professionista (che esercita attività medica privatamente, cioè senza servirsi di strutture pubbliche o private) il rapporto è certamente di natura contrattuale. Pertanto, in caso di lesioni personali del paziente o del suo decesso, è configurabile una responsabilità civile e penale, e chi ha subito il danno (anche i suoi eredi, in caso di morte) potrà presentare una querela e costituirsi parte civile nel relativo procedimento.

Sotto il profilo del danno, infatti, chi lo ha subito potrà richiedere il risarcimento di quello patrimoniale, morale, di relazione e biologico, calcolati in relazione alla propria età ed al grado di invalidità procurato al paziente.

Recentemente, La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 8770/2018, si è pronunciata sul perimetro temporale di applicazione della legge, sorto a seguito dell’entrata in vigore della legge 8 marzo 2017 n. 24. Quest’ultima, abrogando la precedente normativa, ha rimodulato i limiti della colpa medica quando questa è ipotizzabile anche nel rispetto delle linee-guida dettate in materia. In particolare, le Sezioni Unite si sono soffermate sul tema della natura, della finalità e della validità delle linee-guida (che di fatto hanno costituito l’intera impalcatura della legge) ed hanno spiegato che queste linee-guida, pur delineando i parametri necessari per l’osservanza degli obblighi di diligenza, prudenza e perizia, non rappresentano veri e propri precetti capaci di generare colpa specifica in caso di loro violazione, dal momento che le raccomandazioni in esse contenute dovranno adattarsi al caso concreto. In sostanza, per la Cassazione le linee guida non rappresentano una “barriera” contro ogni ipotesi di responsabilità, essendo la loro efficacia dipendente in ogni caso dall’adeguatezza (tutta da dimostrare) al caso concreto.

Del resto, se le linee-guida dovessero rappresentare una guida vincolante e “automatica”, non ci sarebbe spazio per l’esperienza ed il talento, e la medicina diventerebbe una sorta di ufficio pubblico dove verrebbero evase semplici pratiche burocratiche.

Ve lo immaginate?

Pertanto, le Sezioni Unite, relativamente alla colpa medica, hanno enunciato i seguenti principi, in ciò chiudendo il cerchio di applicazione per i tribunali di merito: “L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica: a) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza; b) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali; c) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche clinico-assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto; d) se l’evento si è verificato per colpa “grave” da imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell’atto medico“.

Precedentemente, una corposa produzione di sentenze di Cassazione aveva già delineato i confini della responsabilità medica negli ambiti più disparati.

Innanzitutto, anche nei casi in cui la struttura ospedaliera ospiti un sanitario chiamato dal paziente, la Corte ha affermato che l’ospedale non può essere parificato, in quanto a responsabilità, ad una struttura alberghiera, e rispondere così solo dei servizi tipici senza doversi preoccupare  di quanto avviene all’interno delle camere. Inoltre, nella medesima decisione, la Corte ha stabilito che tale responsabilità ha natura contrattuale (contratto di spedalità o di assistenza sanitaria) ex art. 1218-1228 del Codice Civile – diretta e indiretta – perché derivante dall’inadempimento della prestazione medica svolta dal sanitario in qualità di “ausiliario necessario” della struttura, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Pertanto, la struttura sanitaria, pubblica o privata, che nell’adempimento della propria obbligazione si avvale di medici anche se scelti dal paziente e non dipendenti della struttura medesima, risponde delle loro condotte colpose o dolose.

Quest’ultima norma è importante anche per tracciare il perimetro delle responsabilità dei medici di base, i quali non ne sono esenti per il solo fatto di non praticare la chirurgia; infatti, i pazienti danneggiati dalla loro eventuale condotta colposa o negligente possono agire per ottenere il risarcimento non solo verso lo stesso sanitario, ma anche nei confronti dell’ASL di appartenenza.

In relazione alla tipologia di responsabilità, quella della struttura sanitaria è certamente di natura contrattuale, mentre quella del medico di base è di tipo extracontrattuale, così come quella degli altri medici che non agiscono nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente.
La corretta informazione al paziente è alla base anche di recenti pronunce di una certa importanza. Infatti, relativamente al Consenso Informato, con la sentenza n. 20885/2018 la Cassazione ha chiarito che le conseguenze della sua mancata osservanza variano da caso a caso, ma devono distinguersi due ipotesi:

  • quella in cui dalla lesione del diritto al consenso informato siano derivate (non importa se in buona o cattiva fede) conseguenze per la salute del paziente (il quale chiede il risarcimento del danno),
  • quella in cui il paziente, a seguito dell’omesso consenso, si rivolga al giudice solo per la lesione al suo diritto all’autodeterminazione.

Nel primo caso, il paziente può essere risarcito solo nella misura in cui provi che, se fosse stato debitamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi alla terapia che gli è stata praticata. Nel secondo caso, non è necessaria la prova del rifiuto, ma il danno è risarcibile a condizione che sia stata superata la soglia della gravità dell’offesa (secondo i principi stabiliti dalle sentenze della Cassazione a Sezioni unite nn. 26972-26975 del 2008).

In tutta evidenza, i medici italiani camminano ogni giorno “sul filo del rasoio” (ma sono tante le denunce c.d. temerarie), ed è solo grazie alla professionalità acquisita sul campo se essi riescono a tutelare la loro integrità professionale e patrimoniale. Diversi di loro, però, non riescono ad opporre idonei mezzi di tutela economica, e rischiano di mettere a repentaglio tutto ciò che è stato creato nel tempo. Infatti, i beni possono rimanere bloccati anche per anni (in caso di sequestro cautelativo), creando enormi disagi all’intero nucleo familiare.

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Il Fondo Patrimoniale: costituzione, pubblicità, scioglimento e opponibilità ai creditori (con bozza dell’atto di costituzione in pdf)

Il fondo patrimoniale è uno strumento attraverso il quale uno dei coniugi, entrambi o un terzo (ad es.: un genitore) vincolano determinati beni destinandoli ai bisogni della famiglia. Salvo diversa disposizione nell’atto di costituzione, la proprietà dei beni che costituiscono il fondo spetta ad entrambi i coniugi.
La sua caratteristica principale è quella di conferire a determinati beni (immobili, mobili registrati o titoli di credito), inseriti nel Fondo nell’interesse della famiglia, lo status di patrimonio separato destinato a soddisfare, ora e nel futuro, diritti di mantenimento, assistenza e contribuzione di natura squisitamente familiare.
Una volta costituito il Fondo, i coniugi non possono disporre dei beni conferiti per scopi estranei agli interessi della famiglia, né i creditori particolari dei coniugi, in relazione agli obblighi nati per scopi estranei ai bisogni della famiglia, possono avanzare pretese sui beni oggetto del fondo patrimoniale.

Art. 162.
Forma delle convenzioni matrimoniali.
Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità.
La scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell’atto di celebrazione del matrimonio.
Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell’articolo 194.
Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell’atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma.

Art. 163.
Modifica delle convenzioni.
Le modifiche delle convenzioni matrimoniali, anteriori o successive al matrimonio, non hanno effetto se l’atto pubblico non è stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi….
………
Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne è fatta annotazione in margine all’atto del matrimonio.
L’annotazione deve inoltre essere fatta a margine della trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove questa sia richiesta a norma degli articoli 2643 e seguenti.

La costituzione del Fondo patrimoniale rientra nelle c.d. convenzioni matrimoniali, e va assoggettata alle forme di pubblicità di cui agli artt. 162 ss. c.c.; pertanto, tale atto deve essere annotato al Registro dello Stato Civile ai fini dell’opponibilità ai terzi.
Inoltre, i beni costituenti il Fondo dovranno essere annotati, in quanto a nuova destinazione, negli specifici registri, al fine di poter opporre ai terzi la loro segregazione.

MODIFICABILITÀ DELLA CONVENZIONE DEL FONDO PATRIMONIALE

E’ sempre possibile modificare l’atto costitutivo del fondo patrimoniale (art. 169 c.c.). Trattandosi di un mutamento di regime che non incide sul vincolo di destinazione imposto al singolo bene, è sufficiente la sola annotazione della modificazione della convenzione presso il Registro dello Stato Civile.
Invece, qualora i coniugi intendano incrementare il fondo patrimoniale segregando altri beni (ma senza modificarne la disciplina prevista nell’atto costitutivo), vanno rispettate le norme di forma e pubblicità di cui agli artt. 162 e ss. c.c.. Infatti, l’incremento del fondo non costituisce modificazione della convenzione matrimoniale, bensì solo della composizione del patrimonio segregato e, quindi, la sua annotazione al Registro dello Stato Civile non aggiungerebbe assolutamente nulla alle notizie già annotate (e cioè il nome delle parti e del notaio rogante, e la data della costituzione del fondo). Però, dal momento che costituzione del fondo matrimoniale e individuazione dei beni segregati sono due atti distinti, nel caso dell’incremento necessitano sia l’annotazione al Registro dello Stato Civile di cui all’art. 162 c.c., sia la pubblicità nel Pubblico Registro relativo ai singoli beni segregati.

SCIOGLIMENTO DELLA CONVENZIONE DI FONDO PATRIMONIALE

L’atto costitutivo di fondo patrimoniale è modificabile in ogni tempo nelle forme di cui all’art. 163 c.c.. La cessazione volontaria del fondo per mutuo consenso dei coniugi non necessita di autorizzazione giudiziale, anche in presenza di figli minori, ma richiede solo la partecipazione di tutte le parti originarie o dei loro eredi, e deve rispettare le forme di pubblicità previste per le modificazioni delle convenzioni matrimoniali. Inoltre, è necessario annotare il dissolvimento del vincolo anche sui beni già separati, con la relativa pubblicità nei pubblici registri di riferimento.

FONDO PATRIMONIALE E SUA OPPONIBILITÀ AI CREDITORI

la Suprema Corte ha avuto modo a più riprese di chiarire che l’atto costitutivo del fondo non integra l’adempimento di alcun dovere giuridico ma si configura come atto a titolo gratuito. Pertanto, esso è suscettibile di revocatoria fallimentare così come di revocatoria ordinaria.
Con particolare riferimento all’azione revocatoria ordinaria, “…Il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito, che può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria; (…) Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, trattandosi di ipotesi di costituzione in fondo patrimoniale successiva all’assunzione del debito, è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l’intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo. La costituzione del fondo patrimoniale …rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni, così riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti…”. (Cassazione Civile 17 gennaio 2007, n 966).
Di conseguenza, la forza oppositiva del Fondo patrimoniale dipende decisamente dalle modalità di azione dei costituenti, i quali devono necessariamente muoversi con un tempismo credibile, rispetto ai rischi derivanti da responsabilità professionali di uno e di entrambi i coniugi, onde evitare la revoca dell’atto su iniziativa dei creditori.

Scarica bozza atto costitutivo fondo patrimoniale (PDF)

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