Doppia analisi prospettica del mercato immobiliare, costruita attraverso la visione di Fabiana Megliola, Responsabile Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, e quella di Luigi Donato, Capo del Dipartimento Immobili e appalti della Banca d’Italia.
E’ un momento delicato per la nostra economia, stretti come siamo tra un nuovo governo e la pandemia in corso, con la contestuale campagna vaccinale. Data la sua centralità, ci si chiede come il settore immobiliare – e tutto il suo indotto – possano contribuire alla crescita del nostro Paese.
“Alla luce del fatto che il lockdown ha fatto sentire i suoi effetti negativi soprattutto sul settore retail – afferma Fabiana Megliola, Responsabile Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa – la reintroduzione della cedolare secca sui negozi sarebbe decisamente auspicabile. Sarebbe importante stabilizzare il superbonus, il bonus per la riqualificazione
energetica e la ristrutturazione degli immobili, manovre tese al miglioramento dell’efficienza energetica del nostro vetusto patrimonio immobiliare. Ma più di ogni altra cosa, il mercato immobiliare ha mostrato criticità in tutti quei frangenti storici in cui l’economia mancava di solidità, il comparto del lavoro era in sofferenza, la fiducia di consumatori ed imprese ai minimi e l’accesso ai mutui più difficoltoso. Intervenire su questi aspetti è il punto di partenza per rendere stabile il nostro settore, dare certezze a famiglie e investitori, nazionali e internazionali, che difficilmente nel real estate si muovono in condizioni di fragilità economica e mancanza di certezze. Il resto sarà una conseguenza”.
Analisi più laboriosa quella del Rapporto a firma Luigi Donato, Capo del Dipartimento Immobili e appalti della Banca d’Italia, secondo il quale i provvedimenti successivi al blocco dell’attività di costruzione nella prima fase della pandemia (primavera 2020) “hanno consentito la ripresa progressiva dei cantieri, sia pure con cautele e costi maggiori per la sicurezza e una diversa organizzazione del lavoro che si traduce, inevitabilmente, in una minore produttività”.
L’impatto più profondo dell’emergenza sanitaria si è registrato sul versante della domanda nelle sue diverse componenti: residenziale, per uffici, ospitalità, commerciale, logistica. “Siamo tuttora nel vivo di una fase fortemente condizionata dalla pandemia – aggiunge Donato nel suo Rapporto – ma la trasformazione della domanda a cui si assiste è diffusamente considerata come non transitoria ma strutturale. Punterei l’attenzione sugli effetti determinatisi sul binomio casa-ufficio”. Infatti, “come effetto dell’emergenza, le case tendono ad assomigliare di più ad uffici, dovendo ospitare postazioni di lavoro, e la conformazione degli uffici tende ad ispirarsi ai confort delle abitazioni”.
Un altro aspetto messo in luce da Luigi Donato è quello della rivincita delle campagne sulle città e delle periferie sui grandi centri direzionali. “Nel periodo del primo lockdown – prosegue Donato – le grandi città europee si sono svuotate, e vi è stata una fuga verso le seconde case e verso le residenze delle famiglie di origine. Questa tendenza sta lasciando un’impronta rilevante sulla domanda residenziale, sia per la struttura delle abitazioni sia per la loro collocazione nel tessuto urbano”.
I profondi cambiamenti dettati dall’emergenza sulle abitudini delle famiglie derivano direttamente dal periodo in cui le limitazioni dei movimenti hanno colpito duramente l’attività scolastica e il tempo libero. “la soluzione per le famiglie è ora quella di ricercare spazi domestici più vivibili; cresce, quindi, la domanda di case con giardini e terrazzi, tipologia che, poi, è più agevole e meno costoso trovare, magari nella stessa regione, ma in centri minori o in zone di campagna. Del resto, limitando in misura consistente i giorni in cui occorre recarsi di persona alla sede della propria azienda, si riduce anche l’onere di tragitti di maggiore durata nel percorso casa-lavoro”.
Il nodo centrale della relazione di Donato è quello dedicato al principale motore della trasformazione in atto, ossia lo smart working, nel duplice significato di home working e di smart office. “Il fenomeno dello smart working – afferma Donato – va configurato come evoluzione rapida, imposta dall’emergenza, del modello del lavoro, sia pubblico, sia privato. Lo snodo principale risiede nella disponibilità di adeguate connessioni e dotazioni informatiche: il digital divice può ostacolare l’home working”. Il punto è che “la sperimentazione in larga misura positiva dell’home working e i possibili risparmi che comunque ne conseguono a livello generale stanno richiedendo una rivisitazione, caso per caso, dell’attuale configurazione degli uffici. Non è tuttavia verosimile un rapido, diffuso abbandono degli spazi ora utilizzati. Con l’home working si perde infatti molto delle sinergie e degli scambi di esperienza che solo il contatto diretto può dare, specie nella formazione
delle nuove leve. (Però) emerge una nuova filosofia e una nuova configurazione degli spazi per uffici. Infatti, il buon funzionamento e il rispetto dei nuovi standard nel controllo degli accessi, nelle pulizie, nei servizi di bar e di mensa, nella mobilità aziendale e in tutte le forme di supporto sanitario ai dipendenti costituiscono ora un presupposto di base per la stessa ordinata attività aziendale. Ne derivano nuove prospettive di sviluppo dell’industria di facility management, anche sotto il profilo dei livelli occupazionali”.
Il Rapporto di Donato approfondisce ancora di più la questione, delineando uno scenario molto chiaro sul cambiamento che il settore degli uffici vivrà nei prossimi anni. In particolare, un naturale portato dell’analisi precedente è il concetto di Smart Building. “Se le presenze in ufficio si verificano a rotazione – aggiunge Donato – che
senso avranno uffici in larga misura vuoti, a fronte di una spesa ormai comunque sovradimensionata? Con la digitalizzazione dei processi e con la progressiva scomparsa dei documenti cartacei vengono meno tutte le connesse esigenze di materialità e fisicità di un ambiente di lavoro tradizionale, a partire dagli armadi e dagli archivi per riporre le pratiche”. Di conseguenza, si sentirà “l’esigenza di una più moderna e funzionale configurazione degli spazi, attenta ai servizi alle persone e agli ambienti condivisi, e il desiderio di cogliere l’occasione per puntare sull’innovazione e sulla tecnologia. Si apre, dunque, la prospettiva degli smart building, caratterizzati da un uso diffuso della tecnologia per la gestione degli edifici, che si accompagnerà opportunamente alla completa digitalizzazione del lavoro”.



Il testo, acquistabile su
Nel primo caso, non ha alcuna importanza che la società abbia realmente uffici e personale all’estero, perchè il Fisco la considera comunque una società appartenente ad un soggetto italiano (le tasse e le imposte eventualmente pagate all’estero potranno essere compensate con quelle pagate in Italia). Nel secondo caso, invece, dopo l’apertura di una società nel paese prescelto – l’equivalente di una S.R.L. si apre ed è operativa all’estero anche in 24 ore – si potrà lavorare direttamente (e prevalentemente) in quel paese, e lì si pagheranno le imposte.
In entrambi i casi (Albania e Repubblica Ceca), si tratta di due Paesi “Onshore”, appartenenti all’Unione Europea, e non di c.d. “paradisi fiscali” (“Offshore”), ossia quelli facenti parte della Black List internazionale.
Per fare tutto questo ed entrare nella operatività di una scelta così importante, certamente la lettura di un libro non sarà sufficiente, ma consentirà al lettore di potersi confrontare domani con il professionista esperto della materia – uno come Gianfranco Conti, per intenderci – senza dover cominciare da zero.
Secondo il rapporto annuale di BCG (Boston Consulting Group), in Italia 400.000 famiglie detengono circa il 23% della ricchezza mobiliare (e cioè azioni, obbligazioni, depositi e strumenti di liquidità), e si prevede che nel 2024 il loro numero salirà a 519.000, con una quota di ricchezza pari al 26,4%. Ognuna di queste famiglie, secondo lo studio, detiene disponibilità di denaro, sotto varie forme, superiore al milione di USD. L’intero segmento dei patrimonials, però, rappresenta un numero più ampio di famiglie – oggi circa 700.000, quasi 950.000 nel 2024 – e detiene proprietà immobiliari spesso di natura esclusivamente abitativa (prima casa e, in parte, anche la casa vacanze). Complessivamente, questo segmento possiede una ricchezza mobiliare complessiva pari a circa 800 miliardi di euro, a cui va aggiunto il valore del patrimonio immobiliare, che porta la ricchezza complessiva del segmento a circa 1.800 miliardi di euro.
Un dato salta all’attenzione: nel nostro Paese, la ricchezza complessiva degli italiani è composta per il 68.0% da immobili, polverizzati in tutti gli strati sociali della popolazione. In particolare, la superficie complessiva dei soli immobili residenziali degli italiani è di circa 2,4 miliardi di mq, ed il suo valore commerciale complessivo è pari a circa 3.000 miliardi di euro. Ebbene, questo patrimonio immobiliare, nei prossimi 35 anni, verrà trasmesso gradualmente agli eredi, i quali si troveranno a pagare, in occasione del passaggio generazionale, le imposte di successione vigenti tempo per tempo, in base alla franchigia (oggi pari ad un milione di euro per coniuge e figli, 100.000 euro per fratelli e sorelle).
La questione aveva già suscitato un certo dibattito politico tra il 2010 ed il 2015, anno in cui si è “addormentata” e dimenticata fino ad oggi, allorquando la Banca d’Italia ha iniziato a consigliare lo spostamento graduale della pressione fiscale dal lavoro agli immobili. A tale “consiglio istituzionale”, di certo autorevole, si è ispirata una recente proposta di legge per riformare il Catasto, appena depositata in Commissione Finanze dal Movimento 5 Stelle. Qualora diventasse legge dello Stato, questa nuova norma avrebbe l’effetto – oltre a quello della c.d. “patrimoniale occulta”, di cui tutti parlano oggi, e alla lievitazione dell’imponibile soggetto alla famigerata IMU – di aumentare il gettito fiscale derivante dalle successioni senza innalzare le aliquote e senza abbassare le generose franchigie. Diversi patrimoni, infatti, oggi beneficiano di una soglia non imponibile di ben 1 milione di euro a figlio (+ coniuge superstite), difficilmente superabile con il solo valore catastale, ma domani potrebbero superare questo “muro fortilizio” grazie ad una base di calcolo più generosa, mediamente pari a 7 volte il valore catastale (se non di più).
Pertanto, siccome in politica nazionale nulla è lasciato al caso, la proposta di legge depositata in Commissione Finanze – con prima firma della deputata del Movimento 5 Stelle Azzurra Cancellieri – punta chiaramente a risvegliare dal lungo sonno il progetto di riforma archiviato nel 2015. In sostanza, le rendite degli immobili verrebbero riviste in base ai metri quadri (non più ai vani), e le classificazioni delle case verrebbero riconsiderate. Questo è il primo segnale che qualcosa, in termini di passaggio generazionale dei patrimoni familiari, potrebbe cambiare molto presto, determinando per i detentori di diversi immobili la necessità, in costanza di vita, di rimodulare profondamente tutta la pianificazione patrimoniale al fine di aumentare la riserva di disponibilità liquide e, così, non creare agli eredi una situazione di difficoltà o impossibilità a pagare le imposte di successione calcolate con la stessa aliquota di oggi (salvo aumenti nei prossimi anni, tutt’altro che improbabili) ma con una base imponibile dal valore sette volte più alto.
Il debito pubblico, poi, è così elevato che per mantenerlo lo Stato finisce con il prelevare la massima percentuale di tasse ai redditi dei propri cittadini, spesso dilapidandolo in retribuzioni altissime per dirigenti, funzionari, enti pubblici la cui funzione è ignota ai più, opere pubbliche che costano il quadruplo di quanto preventivato e non vengono mai finite. Questi Paesi (l’Italia non è la sola in Europa) hanno adottato delle leggi decisamente favorevoli alla riscossione o al comparto bancario, per cui oggi è molto più facile, rispetto a qualche anno fa, iniziare un’azione esecutiva per costringere il debitore a pagare, pena la liquidazione del suo patrimonio.
L’attenzione sul solo Tax rate non è certo casuale; infatti, sul web e sui social impazzano “consulenti” e società di ogni tipo, che si limitano a sbandierare la bassa percentuale del Tax Rate di un determinato Paese (generalmente quello in cui operano) come se fosse l’unico parametro di cui tener conto. A questo, infatti, bisogna aggiungere, a titolo di esempio, le imposte sui redditi personali, le imposte da capital gain e i temi derivanti dai trattati contro la doppia imposizione. La consulenza fiscale internazionale, invece, tende a scegliere le migliori soluzioni analizzando i reali bisogni della persona e dell’imprenditore, utili alla creazione e alla costituzione di una struttura estera che non può avvenire senza prima aver effettuato un’approfondita analisi dei passaggi che, con estrema chiarezza, portino l’imprenditore o il professionista che intendono operare concretamente anche nei mercati esteri – e non semplicemente “dall’estero” – ad avere una società perfettamente operativa e con un proprio conto corrente bancario.
La Tassazione Territoriale (“Resident but non Domiciled”, più semplicemente “Non Dom”) – In questo sistema sono esclusi dalla tassazione i redditi prodotti fuori dai confini dello Stato. In Europa questo tipo di tassazione, per esempio, è presente in Regno Unito e Irlanda, mentre a livello internazionale troviamo Hong Kong, Canada e Panama. Con questo tipo di tassazione vengono tassati esclusivamente in quello Stato i redditi dei soggetti non residenti (siano essi persone fisiche o giuridiche) che sono prodotti all’interno dello Stato stesso. L’obiettivo del sistema territoriale è, pertanto, quello di attirare le aziende straniere – ed il loro Know-How – sul proprio territorio e di valorizzare economicamente l’indotto costituito dalle spese di gestione (consulenti, spese amministrative, fitto di locali, assunzione di personale, etc ). Per usufruire di tale regime fiscale è necessario non produrre reddito all’interno del proprio paese, nel qual caso i redditi prodotti saranno soggetti alle imposte locali.
La tassazione di “Resident but Domiciled”, invece, varia da paese a paese, ed i suoi requisiti sono molto diversi tra di loro. La condizione di Resident but Domiciled a Malta è particolarmente interessante per le persone fisiche, in quanto questa paese non applica tassazione alle persone fisiche fiscalmente residenti nel proprio territorio, ad eccezione dei cittadini maltesi che non svolgano attività produttiva all’interno dei confini nazionali. A questi residenti Non Dom viene richiesto il pagamento di un una – tantum, attualmente di € 5.000 omnicomprensiva di tutti i redditi prodotti all’estero. Quindi, ad esempio, se sei cittadino straniero, hai residenza fiscale a Malta e vendi consulenze ai tuoi clienti attraverso una società (persino una società panamense, del Delaware o della Florida), non sarai soggetto a tassazione maltese sui redditi personali, fatta eccezione per l’una-tantum.
Wide Taxation, e L’Italia è uno dei paesi che adotta il World Wide Taxation, ecco perché se un cittadino italiano costituisce una società estera, gli utili derivanti dalla stessa devono essere dichiarati nel modello Unico. E questo vale sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche.
La Tassazione di Cittadinanza è il metodo meno diffuso al mondo, applicato infatti solo negli Stati Uniti e dall’Eritrea. I Paesi che adottano il sistema di tassazione di cittadinanza, applicano una imposizione fiscale a tutti i propri cittadini, a prescindere dallo Stato in cui questi sono residenti o in cui il reddito viene da essi generato. Pertanto, mentre un cittadino di un Paese che applica il sistema di World Wide Taxation (ad esempio l’Italia), se trasferisce la residenza in un altro paese, non avrà più obblighi con il fisco italiano, il cittadino americano verrà tassato dal Governo US per i redditi prodotti in qualunque parte del mondo, indipendentemente dalla sua residenza. Ecco spiegato il motivo per cui, da un lato, i cittadini americani con attività internazionali spesso chiedono la doppia cittadinanza (con conseguente rilascio del secondo passaporto), mentre il Governo degli Stati Uniti monitora gran parte dei flussi finanziari attraverso il modello FACTA (in totale disarmonia con il resto del mondo, che invece si affida al CRS).
Infine, ci sono alcuni Paesi, che non applicano nessuna tassazione diretta. Spesso questi piccoli Paesi, non avendo quasi nessuna economia interna, hanno trasformato i loro Stati in centri off-shore, ottenendo anche una buona reputazione a livello mondiale sulle piazze finanziarie per via della presenza di moltissime banche e società finanziarie. Questi Paesi per lo più, si trovano nei Caraibi, ma la residenza in questi paesi è quasi impossibile da ottenere.
Una delle questioni di rilievo riguarda, nello specifico, le modalità di applicazione della sentenza della CGUE per il caso “Lexitor” (decisione n. C-383/18), che ha comportato l’esigenza di immediata chiarezza nei rapporti tra clientela e intermediari nell’ambito dell’attività di concessione di credito ai consumatori. In particolare, sulla scorta della sentenza della Corte di Giustizia Europea, sono sorte alcune importanti conseguenze operative in merito alla rimborsabilità di tutti i costi e oneri commissionali nei casi di estinzione anticipata del finanziamento da parte del consumatore, ivi compresi anche i costi c.d. di up front (le commissioni una tantum). Infatti, la sentenza ha segnato il superamento di qualunque distinzione tra costi “up front” e costi “recurring” (ricorrenti), prevedendo il diritto del consumatore al rimborso di tutti i costi.
attualmente applicate in maniera integrale – senza alcun criterio di armonizzazione – nel modello normativo e regolamentare del nostro Paese.
Proprio in funzione di un riordino di carattere normativo e di adeguamento alla realtà del mercato, è emersa l’esigenza – come ha sottolineato Daniela Pascolini, responsabile del coordinamento del settore di Federpromm – di rivedere il vincolo del mono-mandato in capo agli agenti finanziari, apportando le modifiche alla regolamentazione dettata dal D.Lgs.n.141/2010; esigenza ormai inderogabile in ordine ai cambiamenti in atto.
Poiché gli effetti dei blocchi alle attività si sono fatti sentire dappertutto, molte aziende hanno usato il credito commerciale per incoraggiare le vendite, in particolare sul mercato domestico. A livello europeo lo ha fatto il 53% delle aziende, con punte del 72% in Francia, 65% nel Regno Unito, 61% in Irlanda e Italia. Se la maggior parte delle aziende (66%) ha però fissato il limite di pagamento delle fatture a 30 giorni, le altre hanno concesso dilazioni più lunghe e ben l’11% oltre i 90 giorni. In Italia, rispetto lo scorso anno, il numero di imprese che ha concesso dilazioni superiori ai 90 giorni è quasi raddoppiato (dall’8% del 2019 al 15% nel 2020). In totale le dilazioni medie di pagamento concesse in Europa sono salite da 34 giorni del 2019 ai 46 giorni attuali.


ottobre 2020 n. 23569 si è occupata di una vicenda in cui è applicabile la disciplina relativa all’offerta fuori sede, reclamata dal cliente di una banca in relazione ad un acquisto di titoli avvenuto nell’ufficio del promotore (la vicenda origina in un periodo antecedente al cambio di denominazione). In particolare, i giudici di legittimità rispondono che, per escludere la fattispecie dell’acquisto fuori sede, non è sufficiente che la promozione e il collocamento degli strumenti finanziari si attuino in un luogo di pertinenza del promotore finanziario, ma è necessario che tale attività si perfezioni presso la sede legale dell’intermediario o presso una dipendenza-filiale dello stesso.
L’investitore non si dava per vinto, e ricorreva in Cassazione, dolendosi del fatto che i giudici di merito non avessero considerato come la negoziazione del titolo fosse avvenuta nell’ufficio privato del promotore che, secondo le difese del risparmiatore, non può certo considerarsi come la sede legale dell’intermediario o filiale di essa.
Ai fini del diritto di recesso, il legislatore ha previsto per l’investitore una forma di tutela che prevede come ogni operazione di collocamento di strumenti finanziari conclusa al di fuori dei locali della sede legale della banca “debba presumersi non costituisca il frutto di una premeditata decisione dell’investitore, quanto, piuttosto, di una sollecitazione proveniente dai promotori di cui l’intermediario si avvale” (come già precisato da Cassazione a S.U. n. 13905/2013). Pertanto, nell’odierna decisione, i giudici di legittimità intervengono in senso contrario a quelli di merito, stabilendo che “Per escludere l’applicabilità della disciplina relativa all’offerta fuori sede di cui all’art. 30 TUF, nella vigenza del reg. Consob n. 16190/2007, non è sufficiente che la promozione e il collocamento di strumenti finanziari si attuino in luogo di pertinenza del promotore finanziario, ma è necessario che tali attività si perfezionino presso la sede legale dell’intermediario autorizzato, ovvero presso una dipendenza dello stesso, per tale dovendosi intendere l’unità locale costituita da una stabile organizzazione di mezzi e di persone, aperta al pubblico, dotata di autonomia tecnica e decisionale, che presta in via continuativa servizi e attività di investimento”.
L’imprenditore, fino a qualche anno fa, sembrava inavvicinabile per i consulenti, così come la gestione dei suoi risparmi era materia di poco interesse per i commercialisti. A cambiare le cose ci ha pensato la seconda MiFID, e soprattutto il suo portato di grande apertura – che molti, dal mondo dei consulenti non autonomi, non hanno ancora compreso – verso la Consulenza Indipendente e, tramite questa, verso i commercialisti, visti dalle organizzazioni di consulenti autonomi come un “serbatoio” di ottima professionalità da adattare, con i dovuti accorgimenti, alla finanza stretta e, in questo modo, ingrossare anche le loro fila, puntando alla qualità.
Il modello proposto dai commercialisti è basato sulla persona, e prende in considerazione gli obiettivi di vita, non solo quelli finanziari, pensando all’individuo come se fosse un’azienda, per la quale ricercare l’equilibrio finanziario migliore. Del resto, in Italia la maggioranza delle aziende di piccole e media dimensioni sono di proprietà di famiglie, e questo approccio verso la famiglia-azienda risulta essere, in prospettiva, vincente.
essere allargati anche ai consulenti finanziari senza creare una sorta di competizione interna tra fattori della produzione. Pertanto, è un problema difficilmente risolvibile, però si sente sempre di più, tra le fila dei consulenti non autonomi, la mancanza di una nuova figura, quella del Consulente Finanziario Corporate, che potrebbe prosperare – e far prosperare le società mandanti, grazie alla loro fortissima inclinazione commerciale – all’interno del mercato riservato fino ad oggi alle grandi banche, le quali fidelizzano l’imprenditore con un cross selling di servizi all’impresa di cui i consulenti non sono dotati. Sono questi servizi, infatti, che attraggono anche la gestione delle soluzioni di investimento dell’imprenditore e della sua famiglia, e “chiudono” oggi le opportunità ai consulenti finanziari tradizionali.
Eppure, non c’è campagna commerciale, oggi, che non includa nelle strategie delle reti di consulenza l’approccio alle necessità dell’imprenditore, per raggiungere il quale, però, è necessario, oltre ad avere servizi adeguati, “parlare la sua stessa lingua”. Senza formazione di stampo aziendalista, però, sarà difficile fare breccia, senza contare che molti imprenditori diventati negli anni clienti dei consulenti finanziari gestiscono, di contro, relazioni professionali di lunga data con i propri commercialisti, i quali non faticherebbero molto a diventare anche i loro consulenti finanziari nel momento in cui dovessero decidere di occuparsi professionalmente anche di soluzioni di investimento mobiliare.
Già lo scorso mese di Giugno 2020 il Cndcec era uscito con una nota ufficiale, nella quale affermava l’obiettivo di “….ampliare le opportunità di lavoro per i commercialisti iscritti all’Albo, sviluppare nuove professionalità e diffondere l’educazione finanziaria tra consumatori e investitori”. Il documento evidenziava “le potenzialità connesse all’ampliamento della consulenza finanziaria indipendente in Italia, sulla base delle caratteristiche quantitative e qualitative del risparmio nel nostro Paese…”, e descriveva “….le possibili modalità di erogazione delle prestazioni da parte degli studi professionali dei commercialisti, sia per le prestazioni ritenute libere sia per quelle riservate…”. Il presidente del Consiglio nazionale Massimo Miani, inoltre, sottolineava l’importanza di “…identificare nuovi ambiti di lavoro e nell’ampliamento di nuove professionalità per i commercialisti, valorizzando le conoscenze che solo un commercialista ha dell’imprenditore e della sua situazione patrimoniale e familiare complessiva”.
In più, è ancora oscuro – per non dire strumentale all’abbattimento del numero degli aventi diritto – il criterio secondo il quale si sia scelto di prendere come parametro di riferimento di nuovo il primo trimestre 2020, in cui è ricompreso un solo mese di blocco delle attività, e non il primo quadrimestre, periodo in cui gli effetti del lockdown si sono fatti sentire maggiormente ed in cui i ricavi dei professionisti e dei piccoli imprenditori sono letteralmente crollati.
In Europa e nel mondo, quasi tutti hanno fatto meglio di noi. In Germania, per esempio, il sistema di aiuti è stato gestito dai singoli stati federali. Chiunque, in quei giorni di Marzo, ha fatto accesso al portale per la richiesta delle indennità riservate ai residenti delle città, è stato tenuto aggiornato via email sulla propria posizione e sul proprio turno (una sorta di coda telematica) ed ha avuto il via libera in 72 ore con una semplice autodichiarazione di perdite subite per via del virus, ricevendo presso la propria banca, dopo altre 24-48 ore, la somma di 5.000 euro. Identica somma è stata erogata, con gli stessi tempi, alle PMI fino a 5 dipendenti a tempo pieno, a cui si è affiancato il Fondo federale con altri 9.000 euro, per un totale di 14 mila (per le imprese tra 5 e 10 dipendenti, i fondi federali sono arrivati fino a 15.000 euro).
Uscendo dall’Europa, gli Stati Uniti hanno erogato in quattro giorni un bonus da 10.000 dollari alle piccole imprese e 600 dollari settimanali ai loro dipendenti, mentre alle famiglie sono andati (direttamente sul c/c) 2.400 dollari una tantum per i coniugi più 600 dollari settimanali per ogni figlio. Ad Hong Kong il bonus è stato pari a 1.200 dollari per ciascun residente e a 10.000 dollari per ogni piccola impresa.
Come raccontano Corriere della Sera e Repubblica, il presunto coinvolgimento di Fontana nelle indagini origina dal suo tentativo di effettuare un bonifico di 250.000 euro alla Dama SpA (società di proprietà del cognato per il 90%, e della moglie dello stesso Fontana per il 10%) da un conto in Svizzera a suo nome detenuto presso la UBS AG, sul quale erano arrivati i famosi 5,3 milioni detenuti fino ad allora da due
Un secondo aspetto, molto importante, è quello della qualità di “soggetto delegato” attribuita a suo tempo dall’intestataria dei
Molto meglio – se non si hanno troppi scheletri nell’armadio – utilizzare i 







