Maggio 31, 2026
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PROFESSIONISTI

Il Real Estate per la ripartenza. Cedolare secca per i negozi, gli uffici tra smart working e “smart building”

Doppia analisi prospettica del mercato immobiliare, costruita attraverso la visione di Fabiana Megliola, Responsabile Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, e quella di Luigi Donato, Capo del Dipartimento Immobili e appalti della Banca d’Italia.

E’ un momento delicato per la nostra economia, stretti come siamo tra un nuovo governo e la pandemia in corso, con la contestuale campagna vaccinale. Data la sua centralità, ci si chiede come il settore immobiliare – e tutto il suo indotto – possano contribuire alla crescita del nostro Paese.

“Alla luce del fatto che il lockdown ha fatto sentire i suoi effetti negativi soprattutto sul settore retail – afferma Fabiana Megliola, Responsabile Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa – la reintroduzione della cedolare secca sui negozi sarebbe decisamente auspicabile. Sarebbe importante stabilizzare il superbonus, il bonus per la riqualificazione energetica e la ristrutturazione degli immobili, manovre tese al miglioramento dell’efficienza energetica del nostro vetusto patrimonio immobiliare. Ma più di ogni altra cosa, il mercato immobiliare ha mostrato criticità in tutti quei frangenti storici in cui l’economia mancava di solidità, il comparto del lavoro era in sofferenza, la fiducia di consumatori ed imprese ai minimi e l’accesso ai mutui più difficoltoso. Intervenire su questi aspetti è il punto di partenza per rendere stabile il nostro settore, dare certezze a famiglie e investitori, nazionali e internazionali, che difficilmente nel real estate si muovono in condizioni di fragilità economica e mancanza di certezze. Il resto sarà una conseguenza”.

Analisi più laboriosa quella del Rapporto a firma Luigi Donato, Capo del Dipartimento Immobili e appalti della Banca d’Italia, secondo il quale i provvedimenti successivi al blocco dell’attività di costruzione nella prima fase della pandemia (primavera 2020) “hanno consentito la ripresa progressiva dei cantieri, sia pure con cautele e costi maggiori per la sicurezza e una diversa organizzazione del lavoro che si traduce, inevitabilmente, in una minore produttività”.

L’impatto più profondo dell’emergenza sanitaria si è registrato sul versante della domanda nelle sue diverse componenti: residenziale, per uffici, ospitalità, commerciale, logistica. “Siamo tuttora nel vivo di una fase fortemente condizionata dalla pandemia – aggiunge Donato nel suo Rapporto – ma la trasformazione della domanda a cui si assiste è diffusamente considerata come non transitoria ma strutturale. Punterei l’attenzione sugli effetti determinatisi sul binomio casa-ufficio”. Infatti, “come effetto dell’emergenza, le case tendono ad assomigliare di più ad uffici, dovendo ospitare postazioni di lavoro, e la conformazione degli uffici tende ad ispirarsi ai confort delle abitazioni”.

Un altro aspetto messo in luce da Luigi Donato è quello della rivincita delle campagne sulle città e delle periferie sui grandi centri direzionali. “Nel periodo del primo lockdown – prosegue Donato – le grandi città europee si sono svuotate, e vi è stata una fuga verso le seconde case e verso le residenze delle famiglie di origine. Questa tendenza sta lasciando un’impronta rilevante sulla domanda residenziale, sia per la struttura delle abitazioni sia per la loro collocazione nel tessuto urbano”.

I profondi cambiamenti dettati dall’emergenza sulle abitudini delle famiglie derivano direttamente dal periodo in cui le limitazioni dei movimenti hanno colpito duramente l’attività scolastica e il tempo libero. “la soluzione per le famiglie è ora quella di ricercare spazi domestici più vivibili; cresce, quindi, la domanda di case con giardini e terrazzi, tipologia che, poi, è più agevole e meno costoso trovare, magari nella stessa regione, ma in centri minori o in zone di campagna. Del resto, limitando in misura consistente i giorni in cui occorre recarsi di persona alla sede della propria azienda, si riduce anche l’onere di tragitti di maggiore durata nel percorso casa-lavoro”.

Il nodo centrale della relazione di Donato è quello dedicato al principale motore della trasformazione in atto, ossia lo smart working, nel duplice significato di home working e di smart office. “Il fenomeno dello smart working – afferma Donato – va configurato come evoluzione rapida, imposta dall’emergenza, del modello del lavoro, sia pubblico, sia privato. Lo snodo principale risiede nella disponibilità di adeguate connessioni e dotazioni informatiche: il digital divice può ostacolare l’home working”. Il punto è che “la sperimentazione in larga misura positiva dell’home working e i possibili risparmi che comunque ne conseguono a livello generale stanno richiedendo una rivisitazione, caso per caso, dell’attuale configurazione degli uffici. Non è tuttavia verosimile un rapido, diffuso abbandono degli spazi ora utilizzati. Con l’home working si perde infatti molto delle sinergie e degli scambi di esperienza che solo il contatto diretto può dare, specie nella formazione delle nuove leve. (Però) emerge una nuova filosofia e una nuova configurazione degli spazi per uffici. Infatti, il buon funzionamento e il rispetto dei nuovi standard nel controllo degli accessi, nelle pulizie, nei servizi di bar e di mensa, nella mobilità aziendale e in tutte le forme di supporto sanitario ai dipendenti costituiscono ora un presupposto di base per la stessa ordinata attività aziendale. Ne derivano nuove prospettive di sviluppo dell’industria di facility management, anche sotto il profilo dei livelli occupazionali”.

Il Rapporto di Donato approfondisce ancora di più la questione, delineando uno scenario molto chiaro sul cambiamento che il settore degli uffici vivrà nei prossimi anni. In particolare, un naturale portato dell’analisi precedente è il concetto di Smart Building. “Se le presenze in ufficio si verificano a rotazione – aggiunge Donato – che senso avranno uffici in larga misura vuoti, a fronte di una spesa ormai comunque sovradimensionata? Con la digitalizzazione dei processi e con la progressiva scomparsa dei documenti cartacei vengono meno tutte le connesse esigenze di materialità e fisicità di un ambiente di lavoro tradizionale, a partire dagli armadi e dagli archivi per riporre le pratiche”. Di conseguenza, si sentirà “l’esigenza di una più moderna e funzionale configurazione degli spazi, attenta ai servizi alle persone e agli ambienti condivisi, e il desiderio di cogliere l’occasione per puntare sull’innovazione e sulla tecnologia. Si apre, dunque, la prospettiva degli smart building, caratterizzati da un uso diffuso della tecnologia per la gestione degli edifici, che si accompagnerà opportunamente alla completa digitalizzazione del lavoro”.

Imprenditori e fiscalità internazionale. Gianfranco Conti: nel mio libro un percorso nato dall’esperienza

Esistono strumenti giuridici del tutto legali che permettono a chiunque di aprire una partita IVA all’estero costituendo una società e operando con questa anche in Italia. Come in tutte le cose, però, è bene non improvvisare al fine di evitare gli errori e i rischi più comuni.

E se vi dicessero che aprire un’azienda all’estero è molto più semplice di quello che pensate? Il libro di Gianfranco Conti, punto di riferimento italiano per la consulenza fiscale internazionale, pone esattamente questa domanda e, grazie ad una esperienza sul campo che ha pochi eguali in Italia, fornisce anche la risposta.

L’autore, fondatore della Dike Consulting, da più di 25 anni offre agli imprenditori  una alternativa alle esigenze finanziarie delle proprie aziende, alle quali fornisce consulenza attraverso una rete di collaboratori sparsi per tutta Europa e di corrispondenti presenti in quasi tutto il mondo.

Il testo, acquistabile su Amazon, racconta un modello di consulenza denominato “Estero Sicuro“, con il quale Gianfranco Conti traccia un percorso sostenibile sul tema della fiscalità estera e risponde alle tipiche domande degli imprenditori:

– come aumentare i guadagni e conseguire il giusto carico fiscale,
– come trovare una burocrazia che abbia rispetto dell’imprenditore,
– come proteggere il patrimonio aziendale e personale,
– come riconoscere le “trappole” del web.

E’ bene sapere che esistono strumenti giuridici del tutto legali, attraverso i quali chiunque può aprire una partita IVA all’estero, costituendo una società e operando con questa anche in Italia. Come in tutte le cose, però, è bene non improvvisare, al fine di evitare di cadere negli errori più comuni. Il più frequente è quello di non creare una vera attività all’estero, ma una iniziativa dai contorni tipici dell’evasione o della c.d. estero-vestizione. Invece agli italiani – così come a tutti i cittadini europei – non è vietato esercitare all’estero delle attività imprenditoriali, né è vietato operare con partita IVA straniera in Italia; l’importante è seguire strettamente le uniche due strade possibili, e cioè:

1) aprire una partita IVA all’estero ma continuare a vivere in Italia, dichiarando i redditi nel nostro Paese;
2) stabilire l’attività direttamente all’estero, dove eleggere il centro dei propri interessi, e dichiarare i redditi nel paese in cui si è stabilita la sede principale dell’azienda.  

Nel primo caso, non ha alcuna importanza che la società abbia realmente uffici e personale all’estero, perchè il Fisco la considera comunque una società appartenente ad un soggetto italiano (le tasse e le imposte eventualmente pagate all’estero potranno essere compensate con quelle pagate in Italia). Nel secondo caso, invece, dopo l’apertura di una società nel paese prescelto – l’equivalente di una S.R.L. si apre ed è operativa all’estero anche in 24 ore – si potrà lavorare direttamente (e prevalentemente) in quel paese, e lì si pagheranno le imposte.

Ad esempio, trasferendo la propria attività di produzione e/o servizi in Albania (paese profondamente legato al nostro, oltre ad essere vicino geograficamente), dal 1 Gennaio del 2021 non si applicherà alcuna aliquota di imposta sul reddito fino a 113.000 euro di giro d’affari, e le aliquote successive sono molto più basse di quelle italiane. Altro esempio: per chi vuole garantita l’assoluta riservatezza, la Repubblica Ceca consente agli imprenditori che volessero trasferire lì la propria attività principale di costituire partecipazioni societarie in forma totalmente anonima.

In entrambi i casi (Albania e Repubblica Ceca), si tratta di due Paesi “Onshore”, appartenenti all’Unione Europea, e non di c.d. “paradisi fiscali” (“Offshore”), ossia quelli facenti parte della Black List internazionale.

L’errore da evitare, in definitiva, è mantenere il centro dei propri interessi in Italia anche quando si è costituita la propria società estera e si lavora prettamente su mercati esteri: si tratta di un indizio che il Fisco italiano riterrà rilevante per sostenere l’ipotesi di una mera estero-vestizione, messa in atto al solo scopo di evadere le maggiori imposte del nostro Paese.

Coerentemente, un altro errore da evitare per chi costituisce una società all’estero è aprire il sito internet dall’Italia e intestarlo a soggetti residenti in Italia (altro indizio inopportuno).

Alla fine, come sostiene l’autore di “Estero Sicuro”, la prima cosa da fare è scegliere il Paese giusto dove stabilire la propria attività prevalente o esclusiva, lavorando “caso per caso”, scegliendo la struttura giuridica idonea e seguendo le regole di quel paese.

Per fare tutto questo ed entrare nella operatività di una scelta così importante, certamente la lettura di un libro non sarà sufficiente, ma consentirà al lettore di potersi confrontare domani con il professionista esperto della materia – uno come Gianfranco Conti, per intenderci – senza dover cominciare da zero.

“Il mio libro – dichiara l’autore – è il risultato di un percorso nato dall’esperienza di chi, come me, si è dedicato per tanti anni esclusivamente ad una missione professionale ben precisa, quella di osservare le leggi e le regole esistenti per sostenere l’imprenditoria italiana nel mondo. Tanti imprenditori che ho assistito, se non avessero trasferito all’estero la propria attività, sarebbero falliti o avrebbero abbandonato. Questa per me è la più grande soddisfazione possibile”.

Con il progetto di riforma del Catasto più caro il passaggio generazionale dei patrimoni

Il progetto di legge presentato dai  5 Stelle prevede la revisione delle rendite in base ai metri quadri degli immobili e alla loro ubicazione. E’ il primo segnale che qualcosa, in termini di passaggio generazionale dei patrimoni familiari, potrebbe cambiare molto presto, determinando nuove esigenze di pianificazione degli asset.

Nel breve giro di circa 15 anni da oggi, una metà del patrimonio complessivo dei patrimonials (individui con asset in denaro, immobili, quote di aziende pari ad almeno 500.000 euro) verrà ereditato dai millennials, i quali diventeranno a pieno titolo i successori della storia patrimoniale della propria famiglia. Tra circa 35 anni, dei patrimonials di oggi non vi sarà quasi più traccia terrena, ed è lecito chiedersi adesso cosa ne sarà dei beni che essi nel frattempo avranno lasciato ai propri congiunti più stretti.

Secondo il rapporto annuale di BCG (Boston Consulting Group), in Italia 400.000 famiglie detengono circa il 23% della ricchezza mobiliare (e cioè azioni, obbligazioni, depositi e strumenti di liquidità), e si prevede che nel 2024 il loro numero salirà a 519.000, con una quota di ricchezza pari al 26,4%. Ognuna di queste famiglie, secondo lo studio, detiene disponibilità di denaro, sotto varie forme, superiore al milione di USD. L’intero segmento dei patrimonials, però, rappresenta un numero più ampio di famiglie – oggi circa 700.000, quasi 950.000 nel 2024 – e detiene proprietà immobiliari spesso di natura esclusivamente abitativa (prima casa e, in parte, anche la casa vacanze). Complessivamente, questo segmento possiede una ricchezza mobiliare complessiva pari a circa 800 miliardi di euro, a cui va aggiunto il valore del patrimonio immobiliare, che porta la ricchezza complessiva del segmento a circa 1.800 miliardi di euro.

Un dato salta all’attenzione: nel nostro Paese, la ricchezza complessiva degli italiani è composta per il 68.0% da immobili, polverizzati in tutti gli strati sociali della popolazione. In particolare, la superficie complessiva dei soli immobili residenziali degli italiani è di circa 2,4 miliardi di mq, ed il suo valore commerciale complessivo è pari a circa 3.000 miliardi di euro. Ebbene, questo patrimonio immobiliare, nei prossimi 35 anni, verrà trasmesso gradualmente agli eredi, i quali si troveranno a pagare, in occasione del passaggio generazionale, le imposte di successione vigenti tempo per tempo, in base alla franchigia (oggi pari ad un milione di euro per coniuge e figli, 100.000 euro per fratelli e sorelle).

Successione

C’è da dire che oggi l’Italia, oggettivamente, è una sorta di “paradiso fiscale delle successioni”, del tutto disallineato agli altri paesi dell’U.E.. Infatti, mentre in Italia le aliquote vanno dal 4 all’8%, in Francia vanno dal 5 al 40% e per gli altri eredi fino al 60%; in Inghilterra (appena uscita dall’U.E., ma sempre molto vicina) l’aliquota è del 40%, mentre in Germania varia dal 7 al 30% per parenti in linea retta e dal 15 al 43% per fratelli, sorelle, nipoti (dal 30 al 50% per altri soggetti). Le franchigie previste in questi paesi, poi, sono nettamente inferiori a quelle previste in Italia. Però, non sono solo le aliquote a determinare lo status di “paradiso fiscale successorio”  del nostro Paese, bensì la base di calcolo, ossia il valore attribuibile al patrimonio soggetto a successione e, in particolar modo, quello immobiliare, calcolato in base al valore catastale (numero di vani) e non al valore venale o commerciale (basato sui metri quadri e sulla zona).

La questione aveva già suscitato un certo dibattito politico tra il 2010 ed il 2015, anno in cui si è “addormentata” e dimenticata fino ad oggi, allorquando la Banca d’Italia ha iniziato a consigliare lo spostamento graduale della pressione fiscale dal lavoro agli immobili. A tale “consiglio istituzionale”, di certo autorevole, si è ispirata una recente proposta di legge per riformare il Catasto, appena depositata in Commissione Finanze dal Movimento 5 Stelle. Qualora diventasse legge dello Stato, questa nuova norma avrebbe l’effetto – oltre a quello della c.d. “patrimoniale occulta”, di cui tutti parlano oggi, e alla lievitazione dell’imponibile soggetto alla famigerata IMU – di aumentare il gettito fiscale derivante dalle successioni senza innalzare le aliquote e senza abbassare le generose franchigie. Diversi patrimoni, infatti, oggi beneficiano di una soglia non imponibile di ben 1 milione di euro a figlio (+ coniuge superstite), difficilmente superabile con il solo valore catastale, ma domani potrebbero superare questo “muro fortilizio” grazie ad una base di calcolo più generosa, mediamente pari a 7 volte il valore catastale (se non di più).

Pertanto, siccome in politica nazionale nulla è lasciato al caso, la proposta di legge depositata in Commissione Finanze – con prima firma della deputata del Movimento 5 Stelle Azzurra Cancellieri – punta chiaramente a risvegliare dal lungo sonno il progetto di riforma archiviato nel 2015. In sostanza, le rendite degli immobili verrebbero riviste in base ai metri quadri (non più ai vani), e le classificazioni delle case verrebbero riconsiderate. Questo è il primo segnale che qualcosa, in termini di passaggio generazionale dei patrimoni familiari, potrebbe cambiare molto presto, determinando per i detentori di diversi immobili la necessità, in costanza di vita, di rimodulare profondamente tutta la pianificazione patrimoniale al fine di aumentare la riserva di disponibilità liquide e, così, non creare agli eredi una situazione di difficoltà o impossibilità a pagare le imposte di successione calcolate con la stessa aliquota di oggi (salvo aumenti nei prossimi anni, tutt’altro che improbabili) ma con una base imponibile dal valore sette volte più alto.

Con buona pace delle franchigie concesse dal nostro Ordinamento e da tempo nel mirino dell’Unione Europea per via della loro estrema generosità che, di fatto, rende oggi pressoché gratuito il passaggio generazionale dei patrimoni medio-piccoli.

I sistemi di tassazione internazionale. Nella scelta di un paese non conta solo il tax rate

L’errore più comune che si commette approcciandosi alla fiscalità internazionale è quello di guardare soltanto al livello di Tax rate, cioè all’aliquota che si paga in quel Paese, senza tenere in considerazione che alla tassazione complessiva dei redditi concorrono diverse componenti.

Di Gianfranco Conti*

Nel trattare questo tema così delicato e piano di “insidie”, inizierei con una domanda: “E’ etico e moralmente corretto cercare di ridurre il proprio carico fiscale?”.

La domanda non è impertinente. Ci sono paesi, come l’Italia, che oggettivamente non si comportano come dei genitori premurosi verso i propri figli. Sono piuttosto paragonabili a delle aziende multinazionali, che offrono ai propri cittadini dei servizi, spesso scadenti, i cui costi sono finanziati dalle tasse che i cittadini pagano. Poco importa che questi servizi – scuole, università, sanità, manutenzione di strade e ponti etc – siano davvero scadenti, perché bisogna necessariamente pagarli, nonostante esistano fasce di cittadini dotati di certi privilegi economici che si traducono in voci di spesa in continua ascesa del bilancio statale.

Il debito pubblico, poi, è così elevato che per mantenerlo lo Stato finisce con il prelevare la massima percentuale di tasse ai redditi dei propri cittadini, spesso dilapidandolo in retribuzioni altissime per dirigenti, funzionari, enti pubblici la cui funzione è ignota ai più, opere pubbliche che costano il quadruplo di quanto preventivato e non vengono mai finite. Questi Paesi (l’Italia non è la sola in Europa) hanno adottato delle leggi decisamente favorevoli alla riscossione o al comparto bancario, per cui oggi è molto più facile, rispetto a qualche anno fa, iniziare un’azione esecutiva per costringere il debitore a pagare, pena la liquidazione del suo patrimonio.

Di contro, ci sono Paesi che nel tempo hanno gestito al meglio le proprie finanze, non erogano ai loro politici stipendi faraonici e non dilapidano i soldi dei contribuenti. Essi riescono ad offrire ai propri residenti e agli investitori esteri una fiscalità assolutamente accettabile, equa e solidale, al contrario dell’Italia che è conosciuta nel mondo per essere uno dei Paesi con la pressione fiscale tra le più alte del mondo (attualmente 64,8% – Fonte Studio Ambrosetti -2020).

Pertanto, collegandomi alla domanda iniziale (“E’ etico e moralmente corretto cercare di ridurre il proprio carico fiscale?”) e passando dall’eticità individuale al principio dello “Stato Etico”, la domanda potrebbe essere posta così: “E’ etico e moralmente corretto che uno Stato imponga ai propri cittadini una tassazione così elevata a fronte dell’erogazione di servizi scadenti?”. Una volta chiariti i concetti fondamentali – sui quali è meglio lasciar liberi i lettori nell’elaborazione delle proprie convinzioni – passerei ad esaminare i 3 sistemi di tassazione nel mondo, non senza premettere che l’errore più comune che si commette quando ci si approccia alla fiscalità internazionale è quello di guardare soltanto al Tax rate, quindi all’aliquota che si paga in quel dato Paese, senza tenere in considerazione che alla tassazione complessiva dei redditi concorrono diverse componenti aggiuntive.

L’attenzione sul solo Tax rate non è certo casuale; infatti, sul web e sui social impazzano “consulenti” e società di ogni tipo, che si limitano a sbandierare la bassa percentuale del Tax Rate di un determinato Paese (generalmente quello in cui operano) come se fosse l’unico parametro di cui tener conto. A questo, infatti, bisogna aggiungere, a titolo di esempio, le imposte sui redditi personali, le imposte da capital gain e i temi derivanti dai trattati contro la doppia imposizione. La consulenza fiscale internazionale, invece, tende a scegliere le migliori soluzioni analizzando i reali bisogni della persona e dell’imprenditore, utili alla creazione e alla costituzione di una struttura estera che non può avvenire senza prima aver effettuato un’approfondita analisi dei passaggi che, con estrema chiarezza, portino l’imprenditore o il professionista che intendono operare concretamente anche nei mercati esteri – e non semplicemente “dall’estero” – ad avere una società perfettamente operativa e con un proprio conto corrente bancario.

I principali sistemi di tassazione applicati nel mondo possono essere suddivisi in tre categorie (+ una residuale):

– Tassazione Territoriale “Non Dom”,
– Tassazione di Residenza,
– Tassazione di Cittadinanza.

Ognuno di questi sistemi si basa su filosofie diverse, e mira al raggiungimento di obiettivi diversi. I primi, ossia i sistemi a tassazione territoriale, generalmente sono di origine anglosassone, quelli di residenza molto diffusi in tutto il mondo e quello di cittadinanza viene applicato principalmente dagli USA. Le differenze tra i tre sistemi sono notevoli, vediamole insieme nel dettaglio:

La Tassazione Territoriale (“Resident but non Domiciled”, più semplicemente “Non Dom”) – In questo sistema sono esclusi dalla tassazione i redditi prodotti fuori dai confini dello Stato. In Europa questo tipo di tassazione, per esempio, è presente in Regno Unito e Irlanda, mentre a livello internazionale troviamo Hong Kong, Canada e Panama. Con questo tipo di tassazione vengono tassati esclusivamente in quello Stato i redditi dei soggetti non residenti (siano essi persone fisiche o giuridiche) che sono prodotti all’interno dello Stato stesso. L’obiettivo del sistema territoriale è, pertanto, quello di attirare le aziende straniere – ed il loro Know-How – sul proprio territorio e di valorizzare economicamente l’indotto costituito dalle spese di gestione (consulenti, spese amministrative, fitto di locali, assunzione di personale, etc ). Per usufruire di tale regime fiscale è necessario non produrre reddito all’interno del proprio paese, nel qual caso i redditi prodotti saranno soggetti alle imposte locali.

La tassazione di “Resident but Domiciled”, invece, varia da paese a paese, ed i suoi requisiti sono molto diversi tra di loro. La condizione di Resident but Domiciled a Malta è particolarmente interessante per le persone fisiche, in quanto questa paese non applica tassazione alle persone fisiche fiscalmente residenti nel proprio territorio, ad eccezione dei cittadini maltesi che non svolgano attività produttiva all’interno dei confini nazionali. A questi residenti Non Dom viene richiesto il pagamento di un una – tantum, attualmente di € 5.000 omnicomprensiva di tutti i redditi prodotti all’estero. Quindi, ad esempio, se sei cittadino straniero, hai residenza fiscale a Malta e vendi consulenze ai tuoi clienti attraverso una società (persino una società panamense, del Delaware o della Florida), non sarai soggetto a tassazione maltese sui redditi personali, fatta eccezione per l’una-tantum.

La Tassazione di Residenza è il sistema più diffuso al mondo. I Paesi che adottano il sistema di tassazione di residenza, applicano una imposizione fiscale ai soggetti, persone fisiche o aziende, residenti nel proprio territorio sui redditi da questi generati ovunque nel mondo. Tecnicamente questo tipo di tassazione viene conosciuta come World Wide Taxation, e L’Italia è uno dei paesi che adotta il World Wide Taxation, ecco perché se un cittadino italiano costituisce una società estera, gli utili derivanti dalla stessa devono essere dichiarati nel modello Unico. E questo vale sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche.

Ad esempio, se si possiede un immobile all’estero come persona fisica (con l’avvento del web e con le proposte immobiliari online sono tanti gli italiani che continuano ad investire “sul mattone” in altri Paesi), il reddito generato da questo immobile sarà tassato in Italia a prescindere dallo Stato in cui si trova l’immobile. Ma all’interno del Word Wide Taxation, abbiamo Paesi che hanno un Tax Rate sicuramente allettante:

– Albania: 5 % fino a 113.000 euro di volume d’affari, poi il 15%
– Bulgaria: 10%
– Repubblica Ceca 19%
– Malta 5% per effetto del ristorno d’imposta
– Ungheria: 9%
– Romania 3% fino ad 1.000.000 di euro di volume d’affari
– Montenegro: 9%.

La Tassazione di Cittadinanza è il metodo meno diffuso al mondo, applicato infatti solo negli Stati Uniti e dall’Eritrea. I Paesi che adottano il sistema di tassazione di cittadinanza, applicano una imposizione fiscale a tutti i propri cittadini, a prescindere dallo Stato in cui questi sono residenti o in cui il reddito viene da essi generato. Pertanto, mentre un cittadino di un Paese che applica il sistema di World Wide Taxation (ad esempio l’Italia), se trasferisce la residenza in un altro paese, non avrà più obblighi con il fisco italiano, il cittadino americano verrà tassato dal Governo US per i redditi prodotti in qualunque parte del mondo, indipendentemente dalla sua residenza. Ecco spiegato il motivo per cui, da un lato, i cittadini americani con attività internazionali spesso chiedono la doppia cittadinanza (con conseguente rilascio del secondo passaporto), mentre il Governo degli Stati Uniti monitora gran parte dei flussi finanziari attraverso il modello FACTA (in totale disarmonia con il resto del mondo, che invece si affida al CRS).

Infine, ci sono alcuni Paesi, che non applicano nessuna tassazione diretta. Spesso questi piccoli Paesi, non avendo quasi nessuna economia interna, hanno trasformato i loro Stati in centri off-shore, ottenendo anche una buona reputazione a livello mondiale sulle piazze finanziarie per via della presenza di moltissime banche e società finanziarie. Questi Paesi  per lo più, si trovano nei Caraibi, ma la residenza in questi paesi è quasi impossibile da ottenere.

Fa storia a sè Dubai, ed in genere gli Emirati Arabi Uniti (EAU), dove non esistono tasse sui redditi, nè societari nè personali, ma esistono tasse sulla proprietà o sugli affitti. Dubai, peraltro, si presta ad una pianificazione fiscale molto efficace per via della possibilità di costituire sia società off shore, sia on shore, che all’interno delle Free Zone, ottenendo sia il Visto di residenza che la carta di identità emiratina.

COME SCEGLIERE LA PROPRIA TASSAZIONE. Nella scelta del Paese giusto, l’obiettivo del risparmio fiscale è solo una delle tante componenti. Per ottimizzare la tassazione, infatti, si dovrà verificare:

– che il Paese scelto si adatti al tipo di business dell’interessato;
– che sia un Paese dove è piacevole passare una buona parte dell’anno;
– che sia un Paese che abbia una buona stabilità politica e fiscale;
– che la tipologia di tassazione vigente in quel Paese sia competitiva;
– che il Paese abbia un comparto bancario solido ed affidabile.

Per fare questo, e mettere insieme gli elementi utili, è vietato improvvisare ed è indispensabile affidarsi ad un professionista di comprovata esperienza.

* Commercialista, revisore contabile, tributarista internazionale, blogger e fondatore del gruppo Dike Consulting con 4 sedi in Europa

Intermediazione creditizia, incontro tra Federpromm e OAM: un AEC per rivedere il monomandato

Federpromm-Uiltucs riprende il confronto con l’OAM sui temi che coinvolgono tutto il settore dell’intermediazione creditizia e finanziaria con annessi operatori: agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi.

A seguito della richiesta avanzata da Federpromm-Uiltucs, si è svolto un incontro-confronto in modalità remoto con il presidente Antonio Catricalà e il direttore generale Federico Luchetti dell’OAM (Organismo degli agenti e mediatori creditizi) sui vari temi che coinvolgono direttamente, in questa difficilissima fase, lo svolgimento delle attività degli operatori del settore dell’Intermediazione creditizia.

Una delle questioni di rilievo riguarda, nello specifico, le modalità  di applicazione della sentenza della CGUE per il caso “Lexitor” (decisione n. C-383/18), che ha comportato l’esigenza di immediata chiarezza nei rapporti tra clientela e intermediari nell’ambito dell’attività di concessione di credito ai consumatori. In particolare, sulla scorta della sentenza della Corte di Giustizia Europea, sono sorte alcune importanti conseguenze operative in merito alla rimborsabilità di tutti i costi e oneri commissionali nei casi di estinzione anticipata del finanziamento da parte del consumatore, ivi compresi anche i costi c.d. di up front (le commissioni una tantum). Infatti, la sentenza ha segnato il superamento di qualunque distinzione tra costi “up front” e costi “recurring” (ricorrenti), prevedendo il diritto del consumatore al rimborso di tutti i costi.

Durante l’incontro FederprommOAM,  è stato rimarcato come alcuni tribunali, come quelli di Milano e Torino, abbiano applicato in modo sistematico la decisione della Corte di Giustizia, influenzandone il suo orientamento nel contesto italiano, nel rispetto del principio di prevalenza del diritto comunitario su quello dei singoli paesi in caso di norme contrastanti. E’ stata tuttavia condivisa l’ipotesi della necessità di un ricorso in sede europea da parte dello Stato italiano per rivedere nel merito le decisioni legate al recepimento di tale sentenza, attualmente applicate in maniera integrale – senza alcun criterio di armonizzazione – nel modello normativo e regolamentare del nostro Paese. 

Un apprezzamento, inoltre, è stato espresso  per le decisioni dell’OAM circa la delibera assunta lo scorso 17 Dicembre dalla Presidenza e dagli Organi deliberanti della Fondazione Enasarco, grazie alla quale è stata accettata la richiesta corale avanzata da quasi tutte le  organizzazioni del settore per la riduzione della quota associativa nell’anno 2021, per via della grave crisi che tali operatori stanno vivendo.

Inoltre, per poter affrontare la riduzione delle provvigioni che sta creando notevoli problemi agli agenti e mediatori – causa anche l’applicazione avanzata del Fintech e del crowdfunding all’intera filiera del settore – è stato proposto di riconoscere, da parte del soggetto erogatore, un compenso forfettario minimo all’agente,  sotto il quale non sarà possibile scendere e che sarà subordinato alla durata effettiva del contratto inizialmente stipulato; ciò anche al fine di non creare quegli scompensi operativi generati dalla “distonia” interna all’organizzazione dei prodotti e servizi offerti, anche tramite i canali legati alla applicazione di tali tecnologie avanzate. 

Proprio in funzione di un riordino di carattere normativo e di adeguamento alla realtà del mercato, è emersa l’esigenza – come ha sottolineato Daniela Pascolini, responsabile del coordinamento del settore di Federpromm – di rivedere il vincolo del mono-mandato in capo agli agenti finanziari, apportando le modifiche alla regolamentazione dettata dal D.Lgs.n.141/2010; esigenza  ormai inderogabile in ordine ai cambiamenti in atto.

Anche Manlio Marucci (foto sopra), segretario Federpromm, ha affrontato in modo organico il problema del rapporto di natura contrattuale che lega l’Agente all’Intermediario creditizio, ed ha proposto – vista l’esigenza di dare un riconoscimento formale a tali operatori professionali per il ruolo sociale da questi ricoperti nella relazione “intermediario-cliente-agente” – di disciplinare il settore con un Accordo Economico Collettivo (AEC), che meglio regolamenti il profilo normativo, professionale, economico e previdenziale degli agenti.

Atradius: la crisi allunga i tempi di pagamento nel B2B in Europa. PIL mondiale a -4%, insolvenze a +26%

Attesa una contrazione di oltre il 4% del PIL mondiale nel 2020 e insolvenze aziendali a +26%. Mentre sono quasi raddoppiati i tempi medi di attesa per l’incasso delle fatture, il 45% delle aziende europee pensa alla ripresa, anche se in tempi non brevissimi. I più ottimisti in Italia e Germania. 

Il PIL mondiale in contrazione di oltre il 4% nel 2020 produrrà in Europa una crescita delle insolvenze aziendali del 26%. Aumentano le aziende che concedono credito ai propri clienti e si allungano i tempi di pagamento delle fatture; inoltre cresce il numero delle imprese che si cautelano assicurando i propri crediti ma, alla fine, sono più numerosi gli imprenditori ottimisti sul futuro dell’economia che quelli che vedono nero. Sono questi, in sintesi, i principali risultati del sondaggio condotto durante la pandemia da Atradius su un campione di aziende dell’Europa occidentale. I risultati del sondaggio sono pubblicati nel “Barometro Atradius sui comportamenti di pagamento” – edizione novembre 2020.

Poiché gli effetti dei blocchi alle attività si sono fatti sentire dappertutto, molte aziende hanno usato il credito commerciale per incoraggiare le vendite, in particolare sul mercato domestico. A livello europeo lo ha fatto il 53% delle aziende, con punte del 72% in Francia, 65% nel Regno Unito, 61% in Irlanda e Italia. Se la maggior parte delle aziende (66%) ha però fissato il limite di pagamento delle fatture a 30 giorni, le altre hanno concesso dilazioni più lunghe e ben l’11% oltre i 90 giorni. In Italia, rispetto lo scorso anno, il numero di imprese che ha concesso dilazioni superiori ai 90 giorni è quasi raddoppiato (dall’8% del 2019 al 15% nel 2020). In totale le dilazioni medie di pagamento concesse in Europa sono salite da 34 giorni del 2019 ai 46 giorni attuali.

A prescindere dal limite di tempo concesso, le fatture scadute sono aumentate notevolmente durante la pandemia: nel 2019 il valore delle fatture non pagate alla scadenza nell’Europa occidentale è stato del 29% del valore totale delle vendite a credito tra aziende, nel 2020 ha raggiunto il 47% (in Italia il dato sale al 55%) pari a un aumento annuo del 62%. E ancora, nel 2019 la proporzione dei crediti inesigibili si è fermata al 2% del valore delle fatture, mentre quest’anno la stessa percentuale ha ripreso la corsa, arrivando al 7%. Lo studio condotto da Atradius ha evidenziato che i tempi medi di incasso delle fatture per le aziende dell’Europa occidentale è aumentato del 94%. 

Causa principale del ritardo nei pagamenti delle fatture per operazioni commerciali tra aziende è la crisi di liquidità, lamentata dal 43% delle imprese. Di converso, il 37% ha dichiarato di aver speso più tempo e risorse di prima della pandemia per gestire le criticità relative alle fatture non pagate (in Italia la percentuale scende leggermente al 33%). Per tutelarsi, molte imprese hanno deciso di fare ricorso all’autoassicurazione: erano il 56% prima della crisi economica, oggi salite all’82%. Un terzo delle aziende europee (34%) ha invece aumentato il ricorso all’assicurazione tradizionale dei propri crediti commerciali (in Italia circa il 20%).

Andreas Tesch

Nonostante la situazione attuale, il 45% delle aziende ritiene che l’economia globale migliorerà nei prossimi sei mesi, con punte del 50% in Germania e Italia, mentre il 35% pensa che si deteriorerà. Per quanto riguarda le prospettive del commercio mondiale, il 49% delle imprese dell’Europa occidentale pensa che miglioreranno, il 35% si dice più pessimista.

Massimo Mancini

Andreas Tesch, Chief Market Officer di Atradius, ha dichiarato: “Il commercio mondiale dovrebbe subire una contrazione di circa il 15% quest’anno. I ritardi di pagamento su fatture tra aziende sono aumentati in media di due terzi rispetto ai dati pre-pandemici. Nei prossimi anni molte economie dovranno far fronte agli effetti di questa crisi, che ci si attende abbia un forte impatto sulle insolvenze aziendali. Guardando al 2021, fa ben sperare il fatto che molte aziende intendano continuare ad utilizzare l’assicurazione del credito, restando ottimiste sul futuro”.

Massimo Mancini, Country Director di Atradius per l’Italia, ha aggiunto: “Come per il resto d’Europa, la crisi economica innescata dalla pandemia ha avuto un impatto devastante sul tessuto imprenditoriale italiano. Proteggere il proprio business dal rischio d’insolvenza dei clienti appare oggi per molte aziende una scelta obbligata. Questo trova conferma nel fatto che molti imprenditori abbiano modificato le proprie strategie di business attraverso un maggior ricorso a tutele di carattere strategico, come appunto l’assicurazione del credito commerciale. Il nostro auspicio è che questa tendenza si rafforzi, soprattutto alla luce dell’ottimismo espresso dal business nei confronti di una ripresa, ancorché in tempi non brevissimi, delle principali componenti di mercati ed economie”.

Consulenti finanziari, clienti e offerta fuori sede: la Cassazione interviene sul diritto di recesso

Una interessante vicenda giudiziaria ci ricorda come il diritto di recesso sia uno strumento importantissimo per gli investitori in caso di investimento effettuato fuori sede, e costituisca una necessaria fonte di tutela anche per lo stesso consulente, che certamente non può ritenersi responsabile dell’insuccesso di un investimento qualora abbia agito rispettando i criteri di scelta e la propensione al rischio del cliente.

La c.d. Offerta fuori sede, che dà anche il nome ad una delle categorie di consulenti finanziari (quelli “abilitati ai servizi fuori sede”, appunto), non è solo una modalità di svolgimento della professione, ma anche – e soprattutto – una fattispecie che attribuisce al cliente particolari tutele giuridiche. La più importante, certamente, è quella che assicura il diritto di recesso, entro un termine ben preciso, dagli effetti del contratto sottoscritto “fuori sede” (art. 30 TUF).

Sul punto, c’è da dire che la normativa sull’offerta fuori sede tutela l’investitore, in quanto si presume che le decisioni assunte in quel contesto siano frutto della “sollecitazione” del consulente e non di una sua scelta autonoma. Rimane, quindi, da capire quando una operazione può considerarsi “in sede”, e quando “fuori sede”, qualora sorgano delle controversie sulle operazioni mobiliari eseguite – o, come meglio vedremo, “promosse” – negli uffici di un promotore-consulente.

Sul tema, è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, che con l’ordinanza 7 luglio – 27 ottobre 2020 n. 23569 si è occupata di una vicenda in cui è applicabile la disciplina relativa all’offerta fuori sede, reclamata dal cliente di una banca in relazione ad un acquisto di titoli avvenuto nell’ufficio del promotore (la vicenda origina in un periodo antecedente al cambio di denominazione). In particolare, i giudici di legittimità rispondono che, per escludere la fattispecie dell’acquisto fuori sede, non è sufficiente che la promozione e il collocamento degli strumenti finanziari si attuino in un luogo di pertinenza del promotore finanziario, ma è necessario che tale attività si perfezioni presso la sede legale dell’intermediario o presso una dipendenza-filiale dello stesso.

Come raccontato nel sito di “Altalex”, un risparmiatore aveva acquistato nel 2008, presso gli uffici dell’allora promotore finanziario, 380.000 euro di titoli emessi da una prima società (la società emittente) e collocati da una seconda (la rete degli allora promotori). Secondo il risparmiatore, l’operazione finanziaria doveva considerarsi nulla, in quanto il contratto di negoziazione non comprendeva la clausola di recesso (ex art. 30 TUF) che, date le circostanze, doveva essere presente in virtù dell’acquisto concluso fuori sede.

I giudici di merito, in primo e secondo grado, rigettavano il reclamo sostenendo la mancanza del requisito di “negozio avvenuto fuori sede”, dal momento che gli uffici del promotore erano segnalati al pubblico tramite un’apposita insegna e, pertanto, l’investitore era nella piena consapevolezza di essersi recato da un professionista preposto al collocamento di strumenti finanziari.

L’investitore non si dava per vinto, e ricorreva in Cassazione, dolendosi del fatto che i giudici di merito non avessero considerato come la negoziazione del titolo fosse avvenuta nell’ufficio privato del promotore che, secondo le difese del risparmiatore, non può certo considerarsi come la sede legale dell’intermediario o filiale di essa.

Al fine di esaminare la questione, la Suprema Corte percorre una strada fatta di necessarie premesse. Innanzitutto, nell’attività di perfezionamento di un contratto di investimento bisogna tener presente tre momenti fondamentali: pubblicità, promozione (oggi consulenza) e collocamento. In particolare, la pubblicità persegue uno scopo meramente informativo, mentre l’attività di promozione consiste nel sollecitare il cliente a sottoscrivere l’investimento in determinati strumenti finanziari o servizi. Si tratta, in merito alla Promozione, di un’attività prodromica alla conclusione della successiva fase del collocamento, la quale invece coincide con il “negozio” vero e proprio, ossia con il trasferimento dello strumento finanziario nella disponibilità del cliente (nel dossier titoli, oppure in un deposito accentrato).

Inoltre, l’intermediario è solitamente un istituto di credito o una società, che si occupa di strumenti di investimento (c.d. “soggetto abilitato”); mentre il promotore finanziario (oggi consulente) è il mandatario dell’intermediario, ed il suo compito consiste nel proporre gli strumenti finanziari che la società mandante ha in portafoglio. Il vincolo di esclusiva, poi, non può che costituire un legame diretto con la mandante, legame che, in tutta evidenza, deve aver fatto cadere in errore i giudici di merito che si sono occupati della vicenda. La Cassazione, invece, afferma che “….occorre verificare se il luogo (l’ufficio del consulente, ndr) si trovi ubicato all’interno della sede legale o sia parte di una dipendenza del soggetto abilitato….”.

Ai fini del diritto di recesso, il legislatore ha previsto per l’investitore una forma di tutela che prevede come ogni operazione di collocamento di strumenti finanziari conclusa al di fuori dei locali della sede legale della banca “debba presumersi non costituisca il frutto di una premeditata decisione dell’investitore, quanto, piuttosto, di una sollecitazione proveniente dai promotori di cui l’intermediario si avvale” (come già precisato da Cassazione a S.U. n. 13905/2013). Pertanto, nell’odierna decisione, i giudici di legittimità intervengono in senso contrario a quelli di merito, stabilendo che “Per escludere l’applicabilità della disciplina relativa all’offerta fuori sede di cui all’art. 30 TUF, nella vigenza del reg. Consob n. 16190/2007, non è sufficiente che la promozione e il collocamento di strumenti finanziari si attuino in luogo di pertinenza del promotore finanziario, ma è necessario che tali attività si perfezionino presso la sede legale dell’intermediario autorizzato, ovvero presso una dipendenza dello stesso, per tale dovendosi intendere l’unità locale costituita da una stabile organizzazione di mezzi e di persone, aperta al pubblico, dotata di autonomia tecnica e decisionale, che presta in via continuativa servizi e attività di investimento”.

Questa ordinanza, se non altro, ci suggerisce come il diritto di recesso sia uno strumento importantissimo per gli investitori in caso di investimento effettuato fuori sede, e costituisca una necessaria fonte di tutela anche per lo stesso consulente, che certamente non può ritenersi responsabile dell’insuccesso di un investimento – soprattutto se appartenente alla categoria del c.d. risparmio gestito – qualora egli abbia agito osservando preventivamente anche i criteri di scelta più corretti in relazione alla propensione al rischio del cliente.

Così lontani, così vicini. Commercialisti e consulenti finanziari alla prova dell’imprenditore

Quello dell’imprenditore, fino a qualche anno fa, sembrava un mondo  inavvicinabile per i consulenti, così come la gestione dei suoi risparmi era materia di poco interesse per i commercialisti. A cambiare le cose ci ha pensato la seconda MiFID, e soprattutto il suo portato di grande apertura verso la Consulenza Indipendente.

Di Massimo Bonaventura

Mentre il modello di business delle reti di consulenza finanziaria non autonoma continua la sua marcia verso un inesorabile declino (complice l’assenza di ricambio generazionale), la distanza tra la categoria dei commercialisti e i contenuti della professione di consulente finanziario si fa sempre più sottile, quanto meno dal punto di vista delle intenzioni che gli organismi di categoria lasciano intravedere.

Si tratta di un “avvicinamento lento”, in considerazione del basso numero di professionisti della consulenza aziendale che hanno già iniziato ad occuparsi di Consulenza Finanziaria (con tanto di esame sostenuto e superato), ma a giudicare dalle dichiarazioni di intenti sembra che il Cndcec (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) faccia sul serio, e ci vuol poco per presagire, in caso di sviluppo delle strategie, l’inizio di una possibile competizione con i consulenti finanziari sull’unico terreno che oggi li può accomunare: l’imprenditore, con tutto il suo mondo fatto di logiche e regole aziendali (appannaggio dei commercialisti) e di attivi e risparmio (sui quali lavorano i consulenti finanziari).

L’imprenditore, fino a qualche anno fa, sembrava inavvicinabile per i consulenti, così come la gestione dei suoi risparmi era materia di poco interesse per i commercialisti. A cambiare le cose ci ha pensato la seconda MiFID, e soprattutto il suo portato di grande apertura – che molti, dal mondo dei consulenti non autonomi, non hanno ancora compreso – verso la Consulenza Indipendente e, tramite questa, verso i commercialisti, visti dalle organizzazioni di consulenti autonomi come un “serbatoio” di ottima professionalità da adattare, con i dovuti accorgimenti, alla finanza stretta e, in questo modo, ingrossare anche le loro fila, puntando alla qualità.

A questa visione strategica corrisponde anche un modello di business completamente differente da quello delle banche-reti. Il modello a cui il Cndcec  si ispira, infatti, sembra essere quello americano, dove i Certified public account (Cpa) sono circa 400mila e, di questi, circa 120mila erogano anche servizi di pianificazione finanziaria, cioè svolgono un’attività di consulenza finanziaria definita “generica”. Tra questi ultimi, poi, esiste un altro sottogruppo, che arriva a circa 40.000 unità, di Certified Financial Advisers, che nel nostro sistema corrispondono ai consulenti finanziari indipendenti.

Il modello proposto dai commercialisti è basato sulla persona, e prende in considerazione gli obiettivi di vita, non solo quelli finanziari, pensando all’individuo come se fosse un’azienda, per la quale ricercare l’equilibrio finanziario migliore. Del resto, in Italia la maggioranza delle aziende di piccole e media dimensioni sono di proprietà di famiglie, e questo approccio verso la famiglia-azienda risulta essere, in prospettiva, vincente.

Sul punto, il mondo delle reti mostra di essere molto indietro, soprattutto in quanto a competenze distintive. Anche i commercialisti che vogliono avvicinarsi alla consulenza finanziaria, naturalmente, hanno molto da imparare, ma la sensazione è che, per loro, le distanze in termini di formazione siano più corte rispetto a quelle che separano i consulenti finanziari dalle competenze di natura aziendale (dai principi di contabilità ai bilanci, dai business plan al controllo di gestione), tanto più che le società mandanti – sia di natura prettamente bancaria che quelle nate a servizio dei consulenti – stanno facendo ben poco per la formazione in senso aziendalista del consulente finanziario e per adeguare l’offerta di servizi agli imprenditori.

Probabilmente, siamo di fronte ad un c.d. collo di bottiglia: le reti di consulenza finanziaria sono di proprietà delle grandi banche, le quali da decenni si occupano di servizi all’impresa che, in tutta evidenza, non possono essere allargati anche ai consulenti finanziari senza creare una sorta di competizione interna tra fattori della produzione. Pertanto, è un problema difficilmente risolvibile, però si sente sempre di più, tra le fila dei consulenti non autonomi, la mancanza di una nuova figura, quella del Consulente Finanziario Corporate, che potrebbe prosperare – e far prosperare le società mandanti, grazie alla loro fortissima inclinazione commerciale – all’interno del mercato riservato fino ad oggi alle grandi banche, le quali fidelizzano l’imprenditore con un cross selling di servizi all’impresa di cui i consulenti non sono dotati. Sono questi servizi, infatti, che attraggono anche la gestione delle soluzioni di investimento dell’imprenditore e della sua famiglia, e “chiudono” oggi le opportunità ai consulenti finanziari tradizionali.

Eppure, non c’è campagna commerciale, oggi, che non includa nelle strategie delle reti di consulenza l’approccio alle necessità dell’imprenditore, per raggiungere il quale, però, è necessario, oltre ad avere servizi adeguati, “parlare la sua stessa lingua”. Senza formazione di stampo aziendalista, però, sarà difficile fare breccia, senza contare che molti imprenditori diventati negli anni clienti dei consulenti finanziari gestiscono, di contro, relazioni professionali di lunga data con i propri commercialisti, i quali non faticherebbero molto a diventare anche i loro consulenti finanziari nel momento in cui dovessero decidere di occuparsi professionalmente anche di soluzioni di investimento mobiliare.

In sintesi, i consulenti finanziari devono cercarseli, gli imprenditori, mentre i commercialisti ce li hanno già in portafoglio clienti.   

Già lo scorso mese di Giugno 2020 il Cndcec era uscito con una nota ufficiale, nella quale affermava l’obiettivo di “….ampliare le opportunità di lavoro per i commercialisti iscritti all’Albo, sviluppare nuove professionalità e diffondere l’educazione finanziaria tra consumatori e investitori”. Il documento evidenziava “le potenzialità connesse all’ampliamento della consulenza finanziaria indipendente in Italia, sulla base delle caratteristiche quantitative e qualitative del risparmio nel nostro Paese…”, e descriveva “….le possibili modalità di erogazione delle prestazioni da parte degli studi professionali dei commercialisti, sia per le prestazioni ritenute libere sia per quelle riservate…”. Il presidente del Consiglio nazionale Massimo Miani, inoltre, sottolineava l’importanza di “…identificare nuovi ambiti di lavoro e nell’ampliamento di nuove professionalità per i commercialisti, valorizzando le conoscenze che solo un commercialista ha dell’imprenditore e della sua situazione patrimoniale e familiare complessiva”.

L’organizzazione dei commercialisti, pertanto, sembra avere le idee chiare riguardo a nuove aree di intervento e opportunità di reddito. Quella dei consulenti finanziari non autonomi, in considerazione del suo “lungo sonno” in materia di ricambio generazionale e nuove competenze, pare di no.

Bonus per autonomi, professionisti e piccole imprese, peggio dell’Italia solo la Grecia

Germania, Olanda e USA le più generose, mentre Norvegia e Danimarca hanno adottato un meccanismo simile alla CIG (con percentuali dell’80%). A parte il “record” di lentezza della Spagna, i tempi di erogazione sono più rapidi di quelli italiani in quasi tutti i paesi presi in esame.

Italia agli ultimi posti, nella speciale classifica degli aiuti post Covid relativamente alle cifre erogate (con tempi di erogazione molto lenti) a beneficio di lavoratori autonomi, professionisti e piccole imprese.

Il recente decreto Agosto del Governo ha di fatto confermato, non senza polemiche, quello precedente in materia di bonus da riconoscere a queste categorie. Infatti, i mille euro di maggio spetteranno senza condizioni a tutti i liberi professionisti non pensionati con reddito 2018 sotto i 35.000 euro, mentre quelli tra i 35.000 e i 50.000 euro di reddito dovranno dimostrare un calo delle entrate nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 pari ad almeno il 33 per cento.

E’ proprio il riferimento al reddito 2018 che ha scatenato proteste del tutto legittime, dal momento che già a Febbraio sarebbe stato possibile certificare, con l’ausilio di un commercialista – di cui si servono massivamente autonomi, professionisti e imprese  – sia il fatturato che il reddito netto (fatturato meno costi, ammortamenti e acconti, molto sinteticamente).

In più, è ancora oscuro – per non dire strumentale all’abbattimento del numero degli aventi diritto – il criterio secondo il quale si sia scelto di prendere come parametro di riferimento di nuovo il primo trimestre 2020, in cui è ricompreso un solo mese di blocco delle attività, e non il primo quadrimestre, periodo in cui gli effetti del lockdown si sono fatti sentire maggiormente ed in cui i ricavi dei professionisti e dei piccoli imprenditori sono letteralmente crollati.

In sintesi, il Governo ha giocato continuamente al ribasso, restringendo la platea degli aventi diritto (anzichè cercare di allargarla il più possibile) e amplificando il disagio causato anche dall’incertezza mostrata dalle casse di previdenza private – che hanno potuto fare ben poco, visti i regolamenti a cui devono sottostare in materia di operazioni straordinarie. Su tutte, la vicenda di Enasarco, la cassa di agenti di commercio e consulenti finanziari, bloccata dagli attriti interni esplosi dopo il rinvio delle elezioni previste per Aprile al prossimo mese di Settembre (220.000 autonomi rimasti senza la promessa anticipazione del FIRR). 

In Europa e nel mondo, quasi tutti hanno fatto meglio di noi. In Germania, per esempio, il sistema di aiuti è stato gestito dai singoli stati federali. Chiunque, in quei giorni di Marzo, ha fatto accesso al portale per la richiesta delle indennità riservate ai residenti delle città, è stato tenuto aggiornato via email sulla propria posizione e sul proprio turno (una sorta di coda telematica) ed ha avuto il via libera in 72 ore con una semplice autodichiarazione di perdite subite per via del virus, ricevendo presso la propria banca, dopo altre 24-48 ore, la somma di 5.000 euro. Identica somma è stata erogata, con gli stessi tempi, alle PMI  fino a 5 dipendenti a tempo pieno, a cui si è affiancato il Fondo federale con altri 9.000 euro, per un totale di 14 mila (per le imprese tra 5 e 10 dipendenti, i fondi federali sono arrivati fino a 15.000 euro).

Peggio dell’Italia solo la Grecia, con un mini bonus di 400 euro per mezzo milione di disoccupati, mentre in Francia il bonus per autonomi e piccole imprese è stato pari a 1.500 euro. In Spagna il bonus è compreso tra 500 e 2.500 euro (anche per le piccole imprese), in Gran Bretagna 2.500 sterline (per tre mesi) ed in Belgio da 1.200 a 1.600 euro. Il sistema bonus viene applicato anche dall’Olanda, che ha erogato la somma di 1.500 euro ai professionisti e di 4.000 euro a fondo perduto per le piccole imprese.

Norvegia e Danimarca, invece, hanno assicurato rispettivamente l’80% delle entrate 2019 (trimestre su trimestre, da ripetere eventualmente per il trimestre successivo) e il 75% (stesso criterio), mentre la Svizzera non ha erogato bonus, ma ha assicurato a tutti gli aventi diritto credito bancario pressoché illimitato (con un tetto molto ampio a seconda del fatturato 2019), garantito al 100% dalla stato e restituibile al tasso dello 0,5% annuo in 5 anni.

Uscendo dall’Europa, gli Stati Uniti hanno erogato in quattro giorni un bonus  da 10.000 dollari alle piccole imprese e 600 dollari settimanali ai loro dipendenti, mentre alle famiglie sono andati (direttamente sul c/c) 2.400 dollari una tantum per i coniugi più 600 dollari settimanali per ogni figlio. Ad Hong Kong il bonus è stato pari a 1.200 dollari per ciascun residente e a 10.000 dollari per ogni piccola impresa.

Relativamente ai tempi di erogazione, l’Italia ha confermato la propria lentezza che già aveva creato enormi disagi alle categorie di lavoro dipendente, a causa dei tempi “biblici” (anche tre mesi) di erogazione della CIG. Relativamente alle partite IVA e alle piccole imprese, il nostro Paese è a metà classifica (in media 15 giorni), tra le 48 ore dell’Olanda ed il mese della Spagna, passando dai 5 giorni di Germania e Francia ed i 7 giorni del Belgio.

Su tutti, sorprende la generosità della Germania, ma non troppo: la forza economica attribuita dall’altissimo avanzo commerciale e, soprattutto, il più basso indebitamento statale consentono all’economia tedesca (così come a quella olandese) di poter erogare fondi di tale portata. Stessa cosa per Norvegia e Danimarca.

In definitiva, nonostante le attenuanti – prima esperienza di pandemia, dopo quelle viste al cinema nelle spy-stories – l’Italia si conferma un Paese fragile e debolmente organizzato, con episodi di mala amministrazione dell’emergenza al limite della civiltà (In Sicilia gli impiegati addetti alla lavorazione delle pratiche CIG hanno preteso, in piena emergenza, un premio di produzione per singola pratica).

Le stesse attenuanti, però, ce li hanno anche gli altri paesi europei e mondiali; eppure hanno tutti fatto meglio di noi.

Il governatore Fontana e i trust di diritto estero. Oltre la politica, ecco cosa ci insegna la vicenda

Il caso dei camici acquistati dalla Regione Lombardia diventa un caso di scuola sul (non) corretto utilizzo del trust come strumento idoneo alla protezione del patrimonio familiare contro l’aggressione di terzi ed alla pianificazione patrimoniale del professionista e dell’imprenditore.

Di Alessio Cardinale*

Raramente ci occupiamo di politica, e quando succede lo facciamo esclusivamente per trattare questioni relative al ruolo dell’Italia nell’Unione Europea e le possibili conseguenze economiche e sociali di scelte troppo spesso prese a beneficio dei paesi del Nord Europa e a danno di quelli del Sud (quella che abbiamo ribattezzato Q.M.E., “Questione Meridionale Europea”). Questa volta, però, la vicenda che vede il Governatore della Lombardia Fontana coinvolto, in qualche modo, nella vicenda della fornitura di camici – ancora tutta da chiarire – da parte dell’azienda del cognato, ci fornisce l’occasione per confrontarci con alcune tematiche a noi care, e cioè la tutela del patrimonio familiare e gli strumenti corretti per attuarla.

In estrema sintesi, il leitmotiv degli avversari politici di Fontana è “…è evidente che Fontana sapesse della fornitura di camici fin dall’inizio, ma nonostante questo affermava di non entrarci nulla…”, mentre quello della difesa è “…il Governatore non è stato preventivamente avvisato dal cognato di quella fornitura, e quando si è accorto della stessa ha chiesto al cognato di rinunciare ai soldi per salvaguardare la limpidezza dell’operazione”. Ecco, di questa querelle ci interessa veramente poco, ma la vicenda è interessante perchè tratta di un acquisto di merce, poi trasformato irritualmente in una donazione di fatto, e della scoperta del passato utilizzo, da parte della famiglia del Governatore, di due trust di diritto estero (Bahamas), con disponibilità pari a 5,3 milioni di euro “scudati” nel 2015, senza il rientro materiale in un conto italiano, serviti per imprecisate esigenze di tutela del patrimonio familiare. Queste premesse fanno diventare la vicenda una sorta di “caso di scuola” per gli addetti ai lavori della consulenza patrimoniale.

Vediamo il perché.

Come raccontano Corriere della Sera e Repubblica, il presunto coinvolgimento di Fontana nelle indagini origina dal suo tentativo di effettuare un bonifico di 250.000 euro alla Dama SpA (società di proprietà del cognato per il 90%, e della moglie dello stesso Fontana per il 10%) da un conto in Svizzera a suo nome detenuto presso la UBS AG, sul quale erano arrivati i famosi  5,3 milioni detenuti fino ad allora da due trust alle Bahamas costituiti dalla madre di Fontana, che quindi era intestataria dei trust. Alla morte di lei (avvenuta nel Giugno 2015), l’atto di costituzione dei trust prevedeva quale “beneficiario economico” proprio il Governatore, il quale era designato anche quale “soggetto delegato”.

Il bonifico effettuato alla società del cognato e della moglie, sostiene Fontana, sarebbe servito a trasformare in una donazione la vendita dei camici alla Regione Lombardia in una donazione di fatto, rinunciando così l’azienda a farsi pagare dalla Regione i 49.353 camici oggetto dell’ordine. Ma non è questo il punto. Il punto è che questo bonifico ha fatto scattare l’allarme nell’Unione Fiduciaria, incaricata da Fontana del trasferimento di denaro, che così bloccava il pagamento  in base alla normativa antiriciclaggio (causale incoerente con il bonifico, disposto da un soggetto “sensibile” per via dell’incarico politico). Come prevede la normativa in tutti i casi di “operazione sospetta”, il soggetto bancario incaricato o la Fiduciaria devono obbligatoriamente (e riservatamente) effettuare una segnalazione all’Unità di informazione finanziaria di Banca d’Italia, che la gira alla Guardia di Finanza e alla Procura per le indagini di rito.

C’è da dire che il conto svizzero di Fontana detenuto presso l’UBS è completamente lecito, la Svizzera ha cessato già da qualche anno di essere un paradiso fiscale ed è rientrata nell’elenco dei paesi in “white list”. Per un personaggio politico, semmai, l’aspetto più difficile da spiegare è proprio l’utilizzo dei trust di diritto estero, dal momento che l’Ordinamento italiano permette di crearli liberamente nel nostro Paese, purchè siano coerenti allo scopo per il quale sono stati costituiti. Ed infatti, qualche giorno dopo la segnalazione i finanzieri del nucleo speciale di polizia valutaria si recavano nella sede dell’Unione Fiduciaria, acquisivano gli atti e il 9 Giugno ascoltavano il responsabile della funzione antiriciclaggio, mentre Fontana, due giorni dopo, chiedeva alla Fiduciaria di non effettuare più il bonifico.

Un secondo aspetto, molto importante, è quello della qualità di “soggetto delegato” attribuita a suo tempo dall’intestataria dei trust al Governatore. Tutto lecito, per carità, ma piuttosto ingenuo da parte di chi dovrebbe rimanere del tutto estraneo dalla gestione, anche futura, di somme così ingenti, soprattutto se provenienti da una c.d. voluntary disclosure (cioè dal rientro di capitali illecitamente detenuti all’estero),  e dimostrare di non essere stato il vero “dominus” di quei trust e di quelle somme in essi contenute (perché è questo il sospetto, ovviamente tutto da dimostrare, che chiunque sta nutrendo in questo momento).

Per tutti questi motivi, la vicenda che coinvolge il Governatore Fontana diventa un “caso di scuola” – in negativo – sia per gli addetti ai lavori che già si occupano di consulenza patrimoniale, sia per coloro (consulenti finanziari, ad esempio) che vorrebbero occuparsene per ampliare il proprio mercato e, soprattutto, le proprie competenze. In relazione ai trust, pertanto, il messaggio è uno solo: “vietato improvvisare”. E se è vero che, in caso di responsabilità personali acclarate o anche soltanto temute, la paura di un sequestro preventivo dell’intero patrimonio familiare è più che giustificata – in Italia, prima ti becchi il sequestro di tutto, poi devi faticosamente dimostrare il coinvolgimento di una sola parte di esso nell’eventuale illecito commesso – è anche vero che, nel progettare una struttura di protezione di quel patrimonio, bisogna usare strumenti credibili, che rispondano a loro volta a criteri e bisogni altrettanto credibili. E i trust di diritto estero non lo sono, soprattutto se, una volta scelti e costituiti, non si lascino lì dove sono, a dormire nelle loro segrete stanze, assumendosi tutte le responsabilità del caso.

Molto meglio – se non si hanno troppi scheletri nell’armadio – utilizzare i trust di diritto italiano, che riescono a porre una barriera efficace contro i creditori, o le fondazioni (oppure entrambe le soluzioni). Lo sanno bene persino coloro che in questo momento attaccano politicamente la Lega, facendo leva su questa vicenda. Il PD, per esempio, con le 68 fondazioni costituite dagli allora D.S. ed oggi riunite nella galassia della Fondazione Enrico Berlinguer (che probabilmente si rivolta nella tomba), è riuscito nell’intento di rendere non più aggredibile dalle banche il patrimonio ereditato dal PCI (in totale circa 500 milioni suddivisi tra 2.400 immobili, opere d’arte, depositi bancari), e a non pagare debiti che già nel 2004 ammontavano a 82.585.000 € (BNL), 32.645.000 € (Banca IMI) e 10.124.000 € (Efibanca). Debiti che, in tutta probabilità, verranno accollati ai contribuenti per via di una garanzia posta dal Governo sulla gran parte di quell’ammontare che origina dal debito dell’Unità (circa 81 milioni di euro).

Roba da far impallidire i “principianti” della Lega, con i loro “miseri” 49 milioni già in via di (lunghissima) restituzione allo Stato, e i consiglieri economici della famiglia del Governatore, rei di avere improvvisato e di non aver messo a frutto l’unica risorsa gratuita, in tema di Trust: la lungimiranza.

* Direttore editoriale di Patrimoni&Finanza