Aprile 24, 2026
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Tutela Patrimoniale

Vicenda Franzoni. Il fondo patrimoniale “datato” non salva gli immobili collegati ad un reato

La questione del pignoramento Taormina-Franzoni diventa interessante in relazione all’utilizzo del Fondo Patrimoniale, ossia di uno dei più diffusi mezzi di tutela del patrimonio familiare attraverso il quale uno dei coniugi, o entrambi, vincolano determinati beni destinandoli ai bisogni della famiglia.

La vicenda di Annamaria Franzoni – condannata per aver ucciso il figlioletto – è sempre viva nell’opinione pubblica, e non solo per l’efferatezza del delitto raccontata in tutti i modi dai media, ma anche per i risvolti giudiziari che continuano ad alimentare l’eco della vicenda nonostante oggi la Franzoni abbia scontato la sua pena e sia una donna libera.

Recentemente, come molti sanno, il Tribunale di Aosta ha stabilito che l’avvocato Carlo Taormina potrà proseguire nel pignoramento della villetta di Cogne. Infatti, Le richieste di Annamaria Franzoni e del marito Stefano Lorenzi di sospendere l’esecuzione immobiliare sono state respinte.

Il contenzioso nasceva dalla sentenza civile passata in giudicato a Bologna in base alla quale la Franzoni deve al suo ex legale oltre 275mila euro per il mancato pagamento degli onorari difensivi, lievitati a circa 450mila per interessi, rivalutazione e spese. Così, l’avvocato Taormina non ha avuto altra scelta che pignorare l’unico bene aggredibile, e cioé la villetta di Cogne dove si è svolto il delitto e che la Franzoni ed il marito non hanno mai voluto vendere, nonostante il legame indissolubile di quell’abitazione con il fatto di sangue commesso.

La questione del pignoramento TaorminaFranzoni diventa interessante, però, in relazione all’utilizzo del Fondo Patrimoniale, ossia di uno dei più diffusi – ed inefficaci, in molti casi – mezzi di tutela del patrimonio familiare attraverso il quale uno dei coniugi o entrambi vincolano determinati beni destinandoli ai bisogni della famiglia. In tal modo, i beni individuati (immobili, auto e motoveicoli, titoli di credito e altro), costituiscono un patrimonio separato la cui funzione è quella di soddisfare i diritti di mantenimento e assistenza di tutti i componenti della famiglia. Sulla scorta di queste caratteristiche, il marito della Franzoni aveva costituito, nel lontano 2009, un Fondo in qualità di tutore della moglie (all’epoca interdetta per via della condanna penale), e gli avvocati della coppia, nell’opporsi al procedimento di pignoramento, hanno sostenuto che la villetta non fosse pignorabile perché ricadente all’interno di quel fondo patrimoniale costituito a maggio 2009. Il tribunale, però, ha respinto tale motivazione, e con un’ordinanza di 12 pagine ha argomentato che la costituzione del Fondo, fatta da Lorenzi, è ricollegabile alla vicenda processuale della Franzoni; ma legato ai bisogni della famiglia è anche il debito contratto con Taormina per via dell’attività difensiva, in quanto funzionale a ottenere la possibilità, per lei, di ritornare il prima possibile ai suoi affetti. E se il debito ha queste caratteristiche, il fondo non può essere motivo di opposizione, neanche se la sua data di costituzione è ben distanziata nel tempo.

Ciò che conta, per far sì che il Fondo Patrimoniale abbia efficacia, è il livello assoluto di separazione tra i beni conferiti nel Fondo ed il loro possibile collegamento alla posizione debitoria dei conferenti.

Nel caso FranzoniTaormina, per usare una similitudine, è come se il soggetto debitore (Franzoni) abbia conferito la famigerata villetta di Cogne in un Fondo Patrimoniale dopo aver contratto un debito con il creditore (avv. Taormina), nella piena consapevolezza che l’immobile, per valore e caratteristiche, sarebbe sempre stato collegato alla propria vicenda processuale ed agli effetti economici che da essa sarebbero scaturiti.

Del resto, è noto che, relativamente alla sua opponibilità ai creditori, il livello di protezione offerto dal Fondo Patrimoniale non è elevato, ed è pacifico affermare che esso è opponibile con successo solo nei casi in cui la sua costituzione sia fatta risalire con anticipo rispetto all’insorgenza di un debito non onorato. In più, Il Fondo Patrimoniale è suscettibile di revocatoria, qualora la sua costituzione sia avvenuta in una fase successiva all’assunzione del debito, con la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore.

Nel caso della Franzoni, il Fondo è stato costituito dopo l’omicidio del piccolo Samuele, ed è quello il momento giuridicamente rilevante per l’insorgenza della necessità di una difesa e delle relative spese. Probabilmente, il marito della Franzoni ha costituito tale Fondo esclusivamente “per la necessità del momento” (si è ritrovato improvvisamente a rivestire il ruolo di tutore della moglie, per amministrare la sua quota di comproprietà finchè lei fosse stata interdetta), e certamente non pensava, in quei momenti concitati e di riorganizzazione forzata della famiglia, che l’immobile sarebbe stato oggetto di futuro contenzioso. Forse, se avesse chiesto il consiglio di un consulente patrimoniale, avrebbe compreso che l’unica cosa da fare era vendere la villetta (peraltro ai massimi valori del mercato immobiliare di allora) e trovare altra sistemazione abitativa, magari tutelando il ricavato della vendita – gli acquirenti li avrebbe trovati subito! – con una polizza di Ramo Primo, difficile da “smontare” dopo 11 anni. Ma sembra che sia la Franzoni che il marito si siano sempre opposti all’ipotesi della vendita (nonostante i brutti ricordi, ma tant’è).

Sfortunatamente, il debitore che intende opporre il regime di impignorabilità dei beni costituiti nel fondo patrimoniale ha l’onere di provare l’estraneità alle esigenze familiari del debito oggetto dell’esecuzione, nonchè la consapevolezza del creditore relativamente a tale estraneità (Cassazione Civile, sentenze n. 22761 del 9 novembre 2016 e n. 10975 del 5 maggio 2017).

Tutti elementi mancanti, a quanto pare, nella vicenda in questione.

 

Il governatore Fontana e i trust di diritto estero. Oltre la politica, ecco cosa ci insegna la vicenda

Il caso dei camici acquistati dalla Regione Lombardia diventa un caso di scuola sul (non) corretto utilizzo del trust come strumento idoneo alla protezione del patrimonio familiare contro l’aggressione di terzi ed alla pianificazione patrimoniale del professionista e dell’imprenditore.

Di Alessio Cardinale*

Raramente ci occupiamo di politica, e quando succede lo facciamo esclusivamente per trattare questioni relative al ruolo dell’Italia nell’Unione Europea e le possibili conseguenze economiche e sociali di scelte troppo spesso prese a beneficio dei paesi del Nord Europa e a danno di quelli del Sud (quella che abbiamo ribattezzato Q.M.E., “Questione Meridionale Europea”). Questa volta, però, la vicenda che vede il Governatore della Lombardia Fontana coinvolto, in qualche modo, nella vicenda della fornitura di camici – ancora tutta da chiarire – da parte dell’azienda del cognato, ci fornisce l’occasione per confrontarci con alcune tematiche a noi care, e cioè la tutela del patrimonio familiare e gli strumenti corretti per attuarla.

In estrema sintesi, il leitmotiv degli avversari politici di Fontana è “…è evidente che Fontana sapesse della fornitura di camici fin dall’inizio, ma nonostante questo affermava di non entrarci nulla…”, mentre quello della difesa è “…il Governatore non è stato preventivamente avvisato dal cognato di quella fornitura, e quando si è accorto della stessa ha chiesto al cognato di rinunciare ai soldi per salvaguardare la limpidezza dell’operazione”. Ecco, di questa querelle ci interessa veramente poco, ma la vicenda è interessante perchè tratta di un acquisto di merce, poi trasformato irritualmente in una donazione di fatto, e della scoperta del passato utilizzo, da parte della famiglia del Governatore, di due trust di diritto estero (Bahamas), con disponibilità pari a 5,3 milioni di euro “scudati” nel 2015, senza il rientro materiale in un conto italiano, serviti per imprecisate esigenze di tutela del patrimonio familiare. Queste premesse fanno diventare la vicenda una sorta di “caso di scuola” per gli addetti ai lavori della consulenza patrimoniale.

Vediamo il perché.

Come raccontano Corriere della Sera e Repubblica, il presunto coinvolgimento di Fontana nelle indagini origina dal suo tentativo di effettuare un bonifico di 250.000 euro alla Dama SpA (società di proprietà del cognato per il 90%, e della moglie dello stesso Fontana per il 10%) da un conto in Svizzera a suo nome detenuto presso la UBS AG, sul quale erano arrivati i famosi  5,3 milioni detenuti fino ad allora da due trust alle Bahamas costituiti dalla madre di Fontana, che quindi era intestataria dei trust. Alla morte di lei (avvenuta nel Giugno 2015), l’atto di costituzione dei trust prevedeva quale “beneficiario economico” proprio il Governatore, il quale era designato anche quale “soggetto delegato”.

Il bonifico effettuato alla società del cognato e della moglie, sostiene Fontana, sarebbe servito a trasformare in una donazione la vendita dei camici alla Regione Lombardia in una donazione di fatto, rinunciando così l’azienda a farsi pagare dalla Regione i 49.353 camici oggetto dell’ordine. Ma non è questo il punto. Il punto è che questo bonifico ha fatto scattare l’allarme nell’Unione Fiduciaria, incaricata da Fontana del trasferimento di denaro, che così bloccava il pagamento  in base alla normativa antiriciclaggio (causale incoerente con il bonifico, disposto da un soggetto “sensibile” per via dell’incarico politico). Come prevede la normativa in tutti i casi di “operazione sospetta”, il soggetto bancario incaricato o la Fiduciaria devono obbligatoriamente (e riservatamente) effettuare una segnalazione all’Unità di informazione finanziaria di Banca d’Italia, che la gira alla Guardia di Finanza e alla Procura per le indagini di rito.

C’è da dire che il conto svizzero di Fontana detenuto presso l’UBS è completamente lecito, la Svizzera ha cessato già da qualche anno di essere un paradiso fiscale ed è rientrata nell’elenco dei paesi in “white list”. Per un personaggio politico, semmai, l’aspetto più difficile da spiegare è proprio l’utilizzo dei trust di diritto estero, dal momento che l’Ordinamento italiano permette di crearli liberamente nel nostro Paese, purchè siano coerenti allo scopo per il quale sono stati costituiti. Ed infatti, qualche giorno dopo la segnalazione i finanzieri del nucleo speciale di polizia valutaria si recavano nella sede dell’Unione Fiduciaria, acquisivano gli atti e il 9 Giugno ascoltavano il responsabile della funzione antiriciclaggio, mentre Fontana, due giorni dopo, chiedeva alla Fiduciaria di non effettuare più il bonifico.

Un secondo aspetto, molto importante, è quello della qualità di “soggetto delegato” attribuita a suo tempo dall’intestataria dei trust al Governatore. Tutto lecito, per carità, ma piuttosto ingenuo da parte di chi dovrebbe rimanere del tutto estraneo dalla gestione, anche futura, di somme così ingenti, soprattutto se provenienti da una c.d. voluntary disclosure (cioè dal rientro di capitali illecitamente detenuti all’estero),  e dimostrare di non essere stato il vero “dominus” di quei trust e di quelle somme in essi contenute (perché è questo il sospetto, ovviamente tutto da dimostrare, che chiunque sta nutrendo in questo momento).

Per tutti questi motivi, la vicenda che coinvolge il Governatore Fontana diventa un “caso di scuola” – in negativo – sia per gli addetti ai lavori che già si occupano di consulenza patrimoniale, sia per coloro (consulenti finanziari, ad esempio) che vorrebbero occuparsene per ampliare il proprio mercato e, soprattutto, le proprie competenze. In relazione ai trust, pertanto, il messaggio è uno solo: “vietato improvvisare”. E se è vero che, in caso di responsabilità personali acclarate o anche soltanto temute, la paura di un sequestro preventivo dell’intero patrimonio familiare è più che giustificata – in Italia, prima ti becchi il sequestro di tutto, poi devi faticosamente dimostrare il coinvolgimento di una sola parte di esso nell’eventuale illecito commesso – è anche vero che, nel progettare una struttura di protezione di quel patrimonio, bisogna usare strumenti credibili, che rispondano a loro volta a criteri e bisogni altrettanto credibili. E i trust di diritto estero non lo sono, soprattutto se, una volta scelti e costituiti, non si lascino lì dove sono, a dormire nelle loro segrete stanze, assumendosi tutte le responsabilità del caso.

Molto meglio – se non si hanno troppi scheletri nell’armadio – utilizzare i trust di diritto italiano, che riescono a porre una barriera efficace contro i creditori, o le fondazioni (oppure entrambe le soluzioni). Lo sanno bene persino coloro che in questo momento attaccano politicamente la Lega, facendo leva su questa vicenda. Il PD, per esempio, con le 68 fondazioni costituite dagli allora D.S. ed oggi riunite nella galassia della Fondazione Enrico Berlinguer (che probabilmente si rivolta nella tomba), è riuscito nell’intento di rendere non più aggredibile dalle banche il patrimonio ereditato dal PCI (in totale circa 500 milioni suddivisi tra 2.400 immobili, opere d’arte, depositi bancari), e a non pagare debiti che già nel 2004 ammontavano a 82.585.000 € (BNL), 32.645.000 € (Banca IMI) e 10.124.000 € (Efibanca). Debiti che, in tutta probabilità, verranno accollati ai contribuenti per via di una garanzia posta dal Governo sulla gran parte di quell’ammontare che origina dal debito dell’Unità (circa 81 milioni di euro).

Roba da far impallidire i “principianti” della Lega, con i loro “miseri” 49 milioni già in via di (lunghissima) restituzione allo Stato, e i consiglieri economici della famiglia del Governatore, rei di avere improvvisato e di non aver messo a frutto l’unica risorsa gratuita, in tema di Trust: la lungimiranza.

* Direttore editoriale di Patrimoni&Finanza

Perdite degli enti locali da contratti derivati, la Cassazione alimenta le speranze di recupero

Grazie alla recente sentenza della Cassazione a sezioni unite, tutti gli enti che sanno di detenere ancora gli strumenti di finanza derivata dovrebbero trovare conveniente verificare i contratti per evidenziarne aspetti e criticità, e valutare così  le azioni necessarie per recuperare risorse finanziarie della Collettività altrimenti perse per sempre. 

Articolo di Stefano Izzo*

Un contratto derivato – e, in particolare, un c.d. Swap – è un prodotto dell’ingegneria finanziaria “tailor made” (costruito da una banca su misura, su richiesta del committente) il cui fine è quello di “proteggere” posizioni debitorie a tasso variabile del contraente contro oscillazioni future e aleatorie del parametro di riferimento (ad es. un finanziamento a tasso variabile, i cui pagamenti sono parametrati al tasso Euribor).

Un esempio su tutti è quello di voler trasformare a tasso fisso una posizione debitoria a tasso variabile (es. a 20 anni). In questo caso l’intermediario può proporre un contratto derivato (ad es. uno Swap) adatto a questa esigenza.

A partire dalla fine degli anni ’90 e per circa un decennio, Province e Comuni hanno fatto spesso ricorso agli strumenti di finanza derivata sul proprio indebitamento, sia in fase di gestione, sia di ristrutturazione, in particolare tramite l’operazione di “interest rate swap”, che negli intenti degli amministratori locali doveva servire per gestire i rischi di mercato o di credito degli enti che amministravano. In diverse altre occasioni, invece, i contratti derivati sono stati usati per reperire risorse fresche, senza tenere in alcun conto i costi impliciti dell’operazione e gli oneri (e i rischi) che venivano “rinviati” al futuro (magari ai nuovi amministratori, nel frattempo succeduti agli originari sottoscrittori).

Per dare una idea delle dimensioni del fenomeno, già a fine 2007 la Banca d’Italia aveva censito qualcosa come 669 amministrazioni locali e regionali che si servivano di contratti derivati, per un valore nozionale di 31,5 miliardi (pari a circa il 29% del totale del loro debito) e un valore di mercato negativo di -902 milioni.
Da quel momento in poi, in seguito alla crisi dei mercati finanziari che nel 2008 investì tutto il mondo, molti di quegli enti hanno registrato perdite gravissime, determinando lo spostamento del dibattito nelle aule dei tribunali di ogni sede e presso la Corte dei conti.

Dal punto di vista normativo, le regole sull’utilizzo dei contratti derivati da parte degli enti locali sono state introdotte gradualmente, ma sia le leggi 296/2006 e 244/2007, sia il Dl 113/2008, avevano limitato il ricorso a questi strumenti all’adozione di precisi criteri di trasparenza, quali l’obbligo di comunicare preventivamente i contratti al ministero dell’Economia, di rendicontarli trimestralmente e di allegare ai bilanci e rendiconti un’informativa specifica sui derivati. La legge 203/2008, poi, ha bloccato la stipula di questi contratti fino all’entrata in vigore di uno specifico regolamento ministeriale, in realtà mai adottato.
L’articolo 1, comma 572, della legge 147/2013, infine, ha reso permanente questo divieto per gli enti locali, e ciò ha determinato sia la riduzione del numero degli enti locali con contratti derivati (107, -84%) e del valore nozionale (6,437 miliardi, -80%), sia l’incidenza percentuale sul debito degli enti (-75% rispetto al massimo storico).

Tuttavia, il dato negativo del valore di mercato delle operazioni è pari a -1,065 miliardi – dato anche peggiore della rilevazione del 2007 – e questo ha dato vita a numerosi interventi della giurisprudenza di merito e di legittimità. Infatti, la Cassazione a S.U. è intervenuta di recente (decreto n. 8770 del 12.05.2020) decretando la nullità dei contratti finanziari derivati (Swap) in capo al comune di Cattolica (RN),collocati dall’intermediario Banca Nazionale del Lavoro (BNL) tra il 2003 e il 2004, stravolgendo, di fatto, la pesante posizione debitoria dell’ente locale e alimentando le speranze per un recupero sostanziale di quanto corrisposto, spesso ingiustamente, dai tanti soggetti interessati da questo tipo di operazioni.

La decisione della Corte della Cassazione si basa sui seguenti aspetti:

– la sottoscrizione di un contratto derivato poteva utilmente ed efficacemente avvenire solo in presenza di una precisa misurabilità/determinazione dell’oggetto contrattuale;

– nel contratto, in sede di sottoscrizione, dovevano essere indicati il mark to market, gli scenari probabilistici e, importantissimo, i costi occulti (c.d. mispricing del contratto).

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Contratti di questo tipo sono all’ordine del giorno, ma richiedono una certa esperienza e competenza anche nel soggetto che vorrebbe sottoscriverli (a maggior ragione se si tratta di un ente pubblico). Purtroppo, non sempre gli intermediari finanziari sono stati diligenti nel proporre le corrette soluzioni di “copertura” ai richiedenti che desideravano tutelarsi contro il relativo rischio. Sono state così vendute “finte” coperture, senza alcuna funzione se non quella di produrre debito e cospicue perdite in capo al sottoscrittore, ma anche ricche commissioni implicite (c.d. mispricing) in capo all’intermediario e da questi non dichiarate.

Tutti i soggetti coinvolti in queste operazioni, grazie alla recente sentenza della Cassazione, possono sperare di vedersi restituire queste commissioni e le stesse perdite. Pertanto, tutti coloro che sanno di detenere ancora questi strumenti dovrebbero trovare conveniente – oltre che doveroso – effettuare una prima verifica dei contratti per evidenziarne aspetti e criticità, allo scopo di valutare le azioni necessarie per recuperare risorse finanziarie della Collettività altrimenti perse per sempre. 

*Dott. Stefano Izzo, Consulenza tecnica per privati, aziende, enti locali e società partecipate – Roma   izzo@ifastudioanalysis.it

Imprenditori, come difendersi da una patrimoniale “da guerra”. Le conseguenze del non fare

L’Italia uscirà dalla pandemia economicamente talmente male che serviranno imposte straordinarie per riequilibrare il deficit nei prossimi anni. Vista l’impossibilità di aumentare ancora le imposte dirette, l’ipotesi di una patrimoniale è sempre più vicina. Come limitare i danni di un inasprimento fiscale? Di quali figure professionali si dovrà circondare l’imprenditore? 

I decreti varati dal Governo in questa fase così difficile della nostra storia (Decreto Rilancio, Decreto Cura Italia e del Decreto Liquidità), sono stati finanziati eccezionalmente in deficit, ma peseranno come un macigno sulla ripresa. Il debito pubblico, infatti, ha raggiunto livelli da record (150% del Pil) e dovrà essere abbattuto, già dal 2022, partendo da una posizione di fragilità dell’economia italiana nel dopo Coronavirus.

Visto il clima “da guerra” scatenato dagli effetti della pandemia, tra le soluzioni possibili – e mai così probabili come oggi – viene citata la c.d. patrimoniale, ossia quell’imposta che colpisce i beni degli italiani mediante un prelievo forzoso sui conti correnti e/o da conteggiare in proporzione al patrimonio complessivo posseduto e dichiarato.

L’ipotesi non è così fantasiosa, e comincia a circolare con insistenza da quando il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha detto testualmente “….siamo tutti consapevoli che in Italia c’è un grande risparmio privato, e sicuramente questa è una delle ragioni di forza della nostra economia. Ci sono tanti progetti, a tempo debito vedremo…”. Le affermazioni del premier, peraltro, trovano forza nella proposta di iniziativa parlamentare lanciata dal capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, nella quale si vorrebbe quella che è stata già definita “Covid Tax”, ossia un contributo di solidarietà sui titolari di redditi elevati (oltre gli 80mila euro annui), con aliquote crescenti.

Ma una misura simile non risolverebbe, neanche lontanamente, il problema del deficit. Infatti, l’Italia uscirà dalla pandemia economicamente molto male, talmente male che servirebbe un gettito capace di conferire alle casse dello Stato non meno di 100 miliardi. La Covid Tax, invece, consentirebbe un gettito di soli 1,25 miliardi. Briciole, che non risolvono nulla.

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Visto che ci sono realtà nazionali che prevedono le imposte sul patrimonio, ciò potrebbe accadere anche in Italia? Per rispondere a queste domande, ci aiuta un pò di storia italiana. Dal 1920 in poi, infatti, i governi Nitti, Mussolini e De Gasperi hanno stabilito imposte patrimoniali di una certa entità, allo scopo di ridurre il debito pubblico aumentato a dismisura per via delle guerre. L’importo di queste imposte gravava anche sul capitale delle aziende e, almeno in una occasione, era talmente elevato da rendere necessario il pagamento rateale. La patrimoniale di De Gasperi, per esempio, andava dal 6 al 61% (per i patrimoni più elevati), e l’INVIM, introdotta nel 1973, andava dal 3 a oltre 30% delle plusvalenze immobiliari. Il governo Amato, nel 1992, introdusse ben quattro imposte patrimoniali (una di queste sui beni di lusso), di cui si ricorda solo il famigerato prelievo forzoso sui conti correnti.

Nei paesi dell’OCSE, poi, le imposte patrimoniali esistono eccome! Ma mentre in Italia la pressione fiscale è già elevata e non consente altro spazio ad una crescita ulteriore della tassazione, negli altri paesi la tassazione è più bassa, per cui l’imposizione sul patrimonio ha maggiore ragionevolezza, se applicata eccezionalmente.

In Italia, comunque, si può dire che in tutte le occasioni i prodotti di previdenza sono stati generalmente esclusi dal novero delle attività finanziarie su cui calcolare l’imposta, e difficilmente le polizze di Ramo I o multi-ramo verranno toccate da una nuova patrimoniale o da altre misure straordinarie che il Governo adotterà nei prossimi due anni per ridurre il deficit. Ciò nonostante, è sempre meglio sensibilizzare gli imprenditori – e chiunque abbia un patrimonio da tutelare, in via generale – sulle conseguenze del “non fare”, che oggi appaiono ancora più gravi rispetto al passato più recente, quando la pandemia era solo un argomento da “disaster movie”.

Ad alleviare un po’ la paura di misure eccezionalmente gravose, l’altra ipotesi che circola ha un sapore più “all’italiana”, e riguarda una nuova (e ultima) voluntary disclosure, attuata per portare alla luce il c.d. sommerso di denaro contante e/o di assegni circolari. A tal proposito, inutile effettuare prelievi consistenti e mettere il contante in una cassetta di sicurezza: rimane traccia dell’operazione e, successivamente, si dovrà dimostrare da dove proviene il denaro rimesso poi in circolo, con il rischio di pagare una imposta salatissima.

Per coloro che hanno la possibilità di trasferirsi all’estero (concretamente o meno…), è bene ricordare che, con il CRS (sistema di scambio automatico delle informazioni tra i vari paesi aderenti), il segreto bancario è definitivamente morto, ed effettuare un bonifico consistente all’estero – presso un paese dove si asserisce falsamente di vivere – sottopone al rischio di sanzioni fino al 320%, più conseguenze penali (8 anni di reclusione per l’auto-riciclaggio).

Pertanto, è possibile limitare i danni? E se sì, di quali figure professionali si dovrà circondare l’imprenditore?

Le possibilità non mancano, ma hanno il difetto di dover mutare profondamente l’assetto patrimoniale dell’imprenditore-tipo e, si sa, i cambiamenti spaventano sempre un po’. La prima è strettamente collegata alla riforma del Catasto, sulla quale l’Italia ha ricevuto l’ultima raccomandazione dell’Europa proprio di recente, e che oggi è in cima (insieme alla patrimoniale) tra gli strumenti più probabili. C’è da dire, però, che in un momento come questo, ritoccare all’insù la base di calcolo del patrimonio significherebbe aumentare il carico fiscale anche per le famiglie della classe media, facendo gravare così le imposte sulla fascia di popolazione che tradizionalmente sorregge i consumi legati allo sviluppo economico necessario per la ripresa. Pertanto, riprende quota l’ipotesi di una imposta patrimoniale, e si rinvia al futuro l’aumento delle imposte sugli immobili. Tutto ciò, comunque, non può che suggerire una sola soluzione, e cioè quella di alleggerirne il peso, tramite graduali atti di disposizione e vendita idonei al raggiungimento del risultato.

Dal punto di vista pratico, esistono vari modi per farlo. Conferire gli immobili in società di persone, per esempio, è una soluzione molto usata in passato, ma non è certamente la migliore, perché è gravata da una imposta che va dal 9 al 12% sul valore commerciale/venale, e l’importo complessivo sarebbe superiore a qualunque imposta patrimoniale. Inoltre, gli immobili conferiti in società di persone devono essere produttivi di reddito per essere coperti da tutela effettiva, ed in caso contrario si configurerebbe una operazione fittizia (con tutte le conseguenze del caso). Anche la Società Semplice subirebbe queste imposte, per cui è meglio prendere in considerazione un trust, che in occasione del conferimento degli immobili sconta una imposta di registro minimale e rinvia il momento impositivo vero e proprio al verificarsi della condizione per i beneficiari (coincidente generalmente con la morte del disponente).

Non c’è soltanto la patrimoniale a rappresentare un pericolo per i patrimoni delle famiglie imprenditoriali. Infatti, l’ipotesi di un prelievo forzoso e/o di un prestito forzoso (in “Mussolini style”), nonchè dell’inasprimento delle imposte indirette, come quelle successorie, si avvicinano sempre di più, e probabilmente l’Italia cesserà presto di essere il “paradiso fiscale delle successioni e donazioni”, dovendosi allineare agli altri stati europei (da noi il gettito è inferiore all’1%, in Francia il 14%). Pertanto, sarà necessario valutare l’anticipazione della successione sul patrimonio immobiliare tramite donazioni “distributive”, le quali scontano identiche franchigie (1 milione a congiunto, ossia coniuge e ciascun figlio) delle successioni, ed anzi si aggiungono ad esse.  

Anche in tema di donazioni sarà necessario osservare alcuni suggerimenti che danno a questo atto di disposizione maggiore efficacia. Nelle donazioni di denaro, per esempio, la franchigia di un milione a figlio è garantita solo se è effettuata tramite atto pubblico; infatti, se in un momento successivo l’Agenzia delle Entrate dovesse accertare il mancato versamento dell’imposta minima – è il tipico caso della donazione fatta ai figli con bonifico e senza atto pubblico – applicherà l’aliquota massima vigente tempo per tempo (oggi l’8%, circolare AAEE 11/08/2015 n. 30E). Inoltre, per dimostrare che la donazione di denaro, effettuata senza atto pubblico, sia una liberalità indiretta, i soldi ricevuti dal destinatario devono essere impiegati per l’acquisto di beni o servizi; in caso contrario, in sede di successione i fratelli potrebbero eccepire una lesione della propria quota legittima, ed avviare la c.d. azione di riduzione.  Quest’ultima ipotesi è tutt’altro che rara, e comporta azioni degli eredi che, in caso di supposta lesione dei propri interessi, possono arrivare fino alla richiesta, alla banca del de cuius, delle copie degli e/c bancari fino a dieci anni indietro.

La liberalità indiretta si esprime spesso, come sappiamo, in materia di compravendita immobiliare, allorquando i genitori mettono i figli in condizione di poter acquistare una casa, pagando tutto o parte del prezzo convenuto. Ebbene, anche in queste circostanze è bene osservare alcuni accorgimenti, ed evitare di effettuare un bonifico al figlio, ma trasferire la somma direttamente al venditore tramite assegno circolare. In questo caso, infatti, non si configura né una donazione né un atto di liberalità indiretta, per cui non si “brucia franchigia” donativa e, in caso di successiva volontà di vendere quell’immobile, non ci sarà alcun vincolo (né a 10 né a 20 anni) che mette a rischio il futuro compratore. Inoltre, si pagherà una imposta di registro fissa pari a 200 euro (anzichè il 4-8%), ed il notaio scriverà nell’atto che l’immobile viene acquistato con i soldi del genitore.

Sempre in tema di donazioni, una soluzione un po’ “estrema” è rappresentata dal mantenere il solo Diritto di Abitazione, in quanto diritto personale non trasferibile, impignorabile ed insequestrabile.

In definitiva, non esiste una soluzione valida per tutti, ma esistono “più soluzioni” che, combinate nel giusto modo, possono attenuare o eliminare i rischi patrimoniali dell’imprenditore dalla conseguenze del “non fare”. Per attuare il giusto mix di strumenti da utilizzare, è impossibile – o quanto meno molto, molto complicato – fare a meno di alcune figure professionali, come il commercialista, l’avvocato, il notaio ed il consulente finanziario (per la parte relativa alle eventuali vendite, anche l’agente immobiliare). Si rischia, infatti, di commettere errori grossolani e di perdere tanto tempo. 

Le donazioni non si improvvisano. Dal caso Zonin un monito per chi si occupa di tutela del patrimonio

Non esiste un numero esatto di “anni prima” entro il quale è conveniente effettuare atti dispositivi del patrimonio ed evitare l’aggressione dei terzi; l’unico criterio è quello del “prima possibile”, soprattutto quando il ruolo ricoperto in ambito professionale non ha ancora dato la possibilità di compiere azioni che richiedano l’assunzione di grandi responsabilità.

E’ notizia di questi giorni quella che ha visto i giudici vicentini dare ragione ai liquidatori della Popolare di Vicenza e accogliere le richieste di revoca contro le donazioni immobiliari e societarie, dal valore di 1,3 milioni, dell’ex presidente Gianni Zonin, effettuate con discutibile tempismo nel novembre 2015. il Tribunale di Vicenza, in particolare, lo scorso 17 Aprile ha emesso due pronunce gemelle che riguardano alcune donazioni immobiliari e una vendita di partecipazioni societarie che Zonin aveva disposto in favore dei suoi più stretti congiunti nei mesi immediatamente successivi alle sue dimissioni dal consiglio di amministrazione dell’istituto veneto, avvenute alla fine del 2015, riconoscendo la sussistenza degli elementi per l’accoglimento dell’azione revocatoria (avviata a Gennaio 2018) e accertando, quindi, che gli atti dispositivi oggetto delle donazioni avevano consapevolmente impoverito il patrimonio sul quale i creditori della banca avrebbero potuto soddisfarsi nell’ipotesi di accoglimento dell’azione di responsabilità promossa nei confronti dello stesso Zonin e della successiva vendita dei beni donati: una villa a Montebello Vicentino e la casa di Zonin nel centro di Vicenza, nonché le quote delle aziende vinicole passate ai figli Domenico, Francesco e Michele.

In sintesi, grazie al provvedimento del tribunale di Vicenza i beni tornano nella piena proprietà dell’ex presidente della Popolare di Vicenza, e potrebbero essere sequestrati in caso di eventuale risarcimento danni se venisse accertata la responsabilità di Zonin. Nel dispositivo, i giudici parlano di un “…ampio disegno finalizzato a sottrarre ai terzi le garanzie patrimoniali generiche” e che “la tempistica delle donazioni rispetto alle dimissioni ed alle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza….., rese note al pubblico anche per l’ampia risonanza mediatica, avrebbe arrecato danno  alle ragioni debitorie”.

Al di là della vicenda specifica e dei dolorosi risvolti che hanno inciso sui risparmi di migliaia di risparmiatori, la decisione di magistrati vicentini costituisce un monito sia per coloro che pensano di poter “blindare” il patrimonio accumulato irregolarmente (o illecitamente) con una semplice donazione, sia per i professionisti – che si presume essere in buona fede – a cui essi si rivolgono quando ormai “il danno è fatto”.

Pertanto, al fine di non trovarsi nella classica situazione in cui si mettono in atto “mosse disperate”, con le quali ottenere solo il rinvio temporale di ineluttabili provvedimenti, tutti coloro che svolgono incarichi di grande responsabilità dovrebbero pensare, come dei moderni San Francesco, di spogliarsi gradualmente delle proprietà accumulate, in favore di persone di propria fiducia (come i familiari più stretti, ma non solo) con un tempismo che, in un eventuale giudizio per danni, verrà interpretato come in buona fede e del tutto scollegato alle irregolarità di cui si potrebbe rispondere in futuro. E non esiste un numero esatto di “anni prima” entro il quale è conveniente effettuare atti dispositivi del patrimonio al fine di proteggere il patrimonio dall’aggressione dei terzi eventualmente danneggiati; l’unico criterio è quello del “prima possibile”, soprattutto quando il ruolo ricoperto in ambito professionale non abbia dato la possibilità di compiere azioni da cui derivi l’assunzione di grandi responsabilità.

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C’è da dire – e questo è un costume tutto italiano – che effettuare atti dispositivi, mediante una o più donazioni, al solo scopo di ritardare l’aggressione dei creditori, consente comunque al donante e ai propri familiari di poter godere, nella maggioranza dei casi, dei beni oggetto di successiva revocatoria ancora per qualche anno, ed in tal senso questo è comunque un risultato economicamente quantificabile, di cui il debitore non risponde. Allo stesso modo, però, è innegabile come diverse categorie di dirigenti d’impresa (o professionisti), costantemente e potenzialmente “sub iudice” per via delle responsabilità derivanti dal proprio ruolo, non si curano affatto (se non quando è troppo tardi) della tutela del patrimonio familiare, sottoponendo quest’ultimo a rischi enormi di fronte ad eventi anche non immaginabili. Dirigenti apicali d’azienda, managers, medici, ingegneri, avvocati, per esempio, dovrebbero pensare ad una corretta pianificazione del patrimonio già al momento della prima operazione immobiliare e, in caso di sviluppi importanti del proprio tenore di vita, valutare altri strumenti patrimoniali più adatti (il Trust, per esempio, oppure le società di persone).

Le donazioni, infatti, rispondono ad altre finalità, molto specifiche, e si rivolgono esclusivamente a tutti quei soggetti che, in una Italia sempre più “paradiso fiscale” delle successioni, desiderano trasmettere il patrimonio ai propri familiari mediante atti da effettuare ancora in vita, minimizzando così l’insorgenza di eventuali questioni successorie tra i futuri eredi.

Le donazioni no, non si improvvisano.

 

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La protezione dei patrimoni familiari: prevenire i problemi tutelando gli interessi meritevoli

Per sviluppare un efficace piano di protezione patrimoniale, bisogna capire da quali rischi tutelarsi e quali sono gli asset di ricchezza che si vogliono proteggere.

La continua evoluzione normativa in materia di responsabilità personale per danni a terzi, accompagnata all’attuale contesto economico in rapida trasformazione per via della rivoluzione digitale, ha riacceso da tempo l’attenzione sulle categorie di persone che, per via dei possibili effetti derivanti dalle responsabilità tipiche della propria professione, rischiano di compromettere il patrimonio personale e familiare.

Le conseguenze di un’aggressione da parte di terzi (creditori, Stato) diventa ancora più grave in presenza di figli e/o familiari in condizione di disabilità, per via delle garanzie patrimoniali che verrebbero meno in assenza di strumenti di tutela. In ogni caso, è bene sapere che esistono strumenti capaci di soddisfare i c.d. interessi meritevoli di tutela, come la famiglia, i minori, i disabili, le coppie di fatto o la tutela del tenore di vita in terza e quarta età. Tutti questi interessi, inseriti con intelligenza all’interno di un progetto di difesa del patrimonio, possono prevalere sugli interessi di terzi, anche se questi ultimi sono fondati e forniti di titoli esecutivi, limitando fortemente i rischi patrimoniali.

Su tutti, assumono particolare rilevanza i rischi imprenditoriali e/o professionali di mala gestio o di responsabilità patrimoniale in caso di fallimento, nonchè i rischi familiari legati a separazioni, divorzi o conflitti tra eredi.

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La responsabilità patrimoniale del debitore nell’adempimento delle proprie obbligazioni rappresenta uno dei principi cardine del nostro ordinamento giuridico. Tale responsabilità è circoscrivibile, talvolta, per mezzo delle limitazioni offerte da alcuni particolari strumenti giuridici, come il fondo patrimoniale, l’atto di destinazione, la polizza vita ed il fondo pensione (ma non solo). Caratteristica comune a questi strumenti è la supremazia degli interessi meritevoli di tutela (esigenze abitative dei figli, fino alla loro indipendenza economica, nel caso del fondo patrimoniale, o la tutela di un figlio disabile, negli atti di destinazione) e della c.d. finalità previdenziale nel caso della polizza vita e del fondo pensione.

Esiste anche un più sofisticato sistema di protezione degli asset patrimoniali, costituito dal conferimento degli immobili in società di persone (s.s., s.n.c. e s.a.s.). Esso consente di far prevalere, sugli interessi dei creditori del socio (es. istanza di pignoramento delle quote di una s.n.c.), quelli della compagine sociale, dal momento che l’espropriazione di una o più quote produrrebbe l’effetto inaccettabile di inserire nella compagine sociale un nuovo soggetto, a prescindere dalla volontà degli altri soci (effetto non ammissibile, secondo la Corte di Cassazione).  Pur consentendo un livello di difesa ancora più efficace – le quote societarie rimangono impignorabili per tutta la durata della società, generalmente lunghissima – tale soluzione è di difficile attuazione sia per la sua “sproporzione” rispetto alle esigenze della famiglia, sia per le imposte molto elevate, giustificabili solo in presenza di un notevole patrimonio immobiliare (ma anche in questo caso è preferibile, in una corretta pianificazione patrimoniale, adottare la soluzione del Trust).

In ogni caso, gli interessi e finalità descritte, prevalgono quasi puntualmente nelle aule di tribunale (in tutti i gradi di giudizio) sugli interessi dei terzi creditori, soprattutto qualora gli strumenti utilizzati siano asserviti ad una logica credibile e proporzionata ai soggetti da tutelare. Il tema di cui parliamo non prevede, da parte dei potenziali utilizzatori di questi strumenti, alcuna titubanza o incertezza: chi ha formato un patrimonio mobiliare e immobiliare (piccolo o grande che sia), e contestualmente esercita una professione che lo sottopone a responsabilità ed a possibili richieste di risarcimento, deve agire in via preventiva, costruendo un sistema di protezione dei propri averi, nell’osservanza delle regole del nostro Ordinamento, a beneficio dei figli e delle generazioni successive.

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Certamente esistono diversi modi per realizzare differenti gradi di protezione – tutti diversamente efficaci – eppure sono moltissimi gli imprenditori ed i professionisti che cadono nell’errore di non proteggersi per tempo dalle eventuali conseguenze di sbagli (commessi anche in buonissima fede) e dall’assalto di “nuovi creditori” (i clienti danneggiati) di cui anche pochi mesi prima di un evento sfortunato (o di un errore professionale) non si conosceva neanche l’esistenza. Si tratta di forzare il proprio animo: quando tutto va bene, e gli utili scorrono copiosi, ci si sente invincibili, e gli imprevisti sembrano toccare solo gli altri. Quando toccano noi, la differenza tra l’essere stati previdenti, ed il non esserlo stati, consisterà nel sequestro preventivo di tutto – proprio tutto – il patrimonio (soprattutto quello liquido, conti correnti e depositi), ed un logorante procedimento civile, durante il quale gli avvocati diventano dei veri e propri membri della famiglia, ed il tenore di vita diminuisce vertiginosamente (i conti vengono bloccati dal sequestro, ed è possibile goderne solo nei limiti della sussistenza).

Pertanto, al fine di sviluppare un efficace piano di protezione patrimoniale, è opportuno, prima di tutto, capire quali sono i rischi professionali da cui è necessario cautelarsi, e quali sono gli asset di ricchezza che si vogliono tutelare. Ogni strumento di protezione patrimoniale ha, infatti, una sua vocazione: esistono strumenti capaci di proteggere esclusivamente beni mobili o immobili registrati e strumenti che, invece, sono in grado di proteggere unicamente i risparmi liquidi. Inoltre, ciascuno di questi strumenti si differenzia dall’altro per il diverso grado di protezione che può offrire: dalla semplice riservatezza alla vera e propria segregazione.

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Gli strumenti di protezione dell’imprenditore: separare l’azienda dalla famiglia. Patto di famiglia e Trust

La prima forma di difesa patrimoniale di un imprenditore consiste nel separare nettamente l’ambito familiare da quello aziendale, non facendo gravare il rischio d’impresa anche su quella parte di patrimonio che è riconducibile esclusivamente alle esigenze della famiglia.

Il nostro Ordinamento prevede il ricorso ad alcuni mezzi di protezione del patrimonio, ognuno dei quali risponde ad una propria specifica finalità, a seconda che serva a tutelare i beni facenti capo alle attività imprenditoriali o a quelli inerenti la famiglia. Pertanto, sebbene a molti possa sembrare innaturale, la prima forma di difesa del patrimonio dell’imprenditore consiste nel fare attenzione a separare nettamente i due ambiti (impresa e famiglia), senza creare alcuna “confusione” tra le rispettive risorse ed evitando i punti di contatto tra le due aree. Non è raro, infatti, che a seguito di un sequestro preventivo (che, ricordiamolo, in assenza di precedenti azioni di difesa coinvolgerà l’intero patrimonio), chi ne viene colpito faccia una enorme fatica a dimostrare al tribunale che certi beni, anziché all’impresa, erano destinati da sempre alla famiglia.

Pertanto, il lavoro di un imprenditore ha una doppia valenza: quella di portatore di reddito familiare, e quella di proprietario di un bene, l’azienda, dal quale ricavano il reddito l’imprenditore stesso ed una universalità di persone estranee alla sua famiglia.

Per i piccoli imprenditori spesso si tratta di una distinzione puramente ideale, dal momento che l’impresa assorbe tutti i mezzi finanziari (ed anche molti dei suoi congiunti, in qualità di collaboratori) dell’uomo-azienda, la cui serenità familiare dipende in tutto e per tutto dal successo della sua iniziativa. Questo atteggiamento, in caso di insuccesso e del tipico sovra-indebitamento riscontrabile nelle situazioni di crisi, mette a repentaglio anche quella parte di patrimonio che è riconducibile esclusivamente alle esigenze della famiglia in quanto tale, per cui è bene che l’imprenditore, al pari degli altri patrimonials[1], possa accedere ai tipici strumenti di protezione di quei beni (casa, conti e depositi personali, autoveicoli etc) che sono destinati ad essere fruiti da sé stesso e dai familiari.

In ambito imprenditoriale, Il nostro Codice Civile prevede la possibilità di costituire i c.d. patrimoni destinati ad uno specifico affare, e cioè uno o più patrimoni destinati ad una particolare operazione dal contenuto economico (ma non solo). Tale fattispecie “primordiale” di protezione – non sempre efficace, soprattutto se considerata “tardiva” rispetto all’insorgenza di iniziative da parte di terzi – viene costituito esclusivamente a garanzia dei finanziatori di quello specifico affare e crea un vero e proprio patrimonio separato da quello dell’azienda e della famiglia.

Altro strumento, molto meno semplice ma più efficace, è il Patto di Famiglia. Introdotto nel 2006 (L. n. 55), esso  viene utilizzato per il passaggio generazionale dell’azienda mentre l’imprenditore è ancora in vita, in deroga al divieto dei patti successori sancito dal nostro Ordinamento. Grazie a questo istituto, è possibile trasferire ad un l’azienda o rami di essa ad un congiunto, compensando gli altri familiari con il pagamento di una somma di denaro equivalente al valore delle quote dell’azienda che sarebbero loro spettate.

Per la sua validità è che necessario vi sia il consenso di tutti i legittimari, condizione spesso non perseguibile per eventuali dissensi tra questi. Inoltre, occorre contestualmente liquidare le quote di legittima ai medesimi legittimari cui non viene assegnata l’azienda o le partecipazioni societarie, e ancora più spesso questa circostanza impedisce il perfezionamento del patto di famiglia.

Le peculiarità del patrimonio aziendale, con il suo corollario di diritti di dipendenti, fornitori e finanziatori hanno richiesto uno strumento giuridico che permettesse una efficace modalità di trasmissione dell’azienda, alla cui guida non può subentrare solo colui (o coloro) che ne vengono investiti in virtù di soli criteri di legge; in tutti questi casi, infatti, gli errori o i litigi legati all’incompetenza dei nuovi dirigenti o alla mancanza di leadership possono determinare un ridimensionamento dell’impresa o addirittura la sua chiusura.

Infatti, gli imprenditori italiani di età superiore a 60 anni sono circa il 60% del totale nell’universo aziendale, ed è quindi probabile che la maggior parte di essi sarà portata a confrontarsi con il passaggio generazionale dell’azienda. Da una recente ricerca, il 70% degli imprenditori desidera far proseguire la conduzione dell’azienda da altri componenti della famiglia, mentre la restante parte non intende cederne il comando né la gestione. Ciò spiega, in parte, la bassissima percentuale (25%) di sopravvivenza delle aziende che giungono alla seconda generazione, e quella ancora più bassa (15%) che raggiunge la terza generazione.

In pratica, secondo queste statistiche, ogni 100 aziende presenti oggi solo 25 approderanno alla seconda generazione, e meno di 4 alla terza.

È interessante confrontare il Patto di Famiglia con un altro strumento giuridico che sembra tutelare con maggiore efficacia il passaggio generazionale dell’impresa: il Trust. Si tratta di un negozio giuridico tramite il quale l’imprenditore destina irrevocabilmente parte o l’intero patrimonio a un determinato scopo, a favore di specifici soggetti beneficiari; questi ultimi potranno godere di taluni benefici provenienti dal patrimonio conferito durante il periodo di efficacia del Trust, ed al suo termine si vedranno assegnare il patrimonio, il tutto secondo le regole dell’atto di istituzione del trust.

Il conferimento delle quote societarie nel Trust avviene mediante l’intestazione dei beni a un soggetto – persona fisica o giuridica – che è denominato trustee, il quale può disporre dei beni soltanto in conformità alle disposizioni contenute nell’atto istitutivo del Trust. Spesso, questo prevede anche la nomina di un guardiano (protector), al quale sono attribuiti poteri autorizzativi o di veto su determinati atti del trustee.

Il Trust, rispetto al Patto di famiglia, presenta alcuni vantaggi. Esso infatti può essere istituito con atto unilaterale del disponente senza la presenza e il consenso dei soggetti legittimari, purché, comunque, le sue caratteristiche non ledano i loro diritti. Il passaggio dei beni è soltanto futuro: finché il Trust è efficace (di solito si prevede che il trust termini con il decesso del disponente) essi sono gestiti dal trustee sulla base delle disposizioni contenute nell’atto istitutivo del Trust, così come redatto dall’imprenditore.

Da ciò deriva che il conferimento di beni immobili (o mobili registrati) e la loro tutela da aggressioni dei terzi avvenga senza l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale (9% del valore venale) che lo Stato esige nel caso di conferimento in una società, ma solo in misura fissa e del tutto marginale, dal momento che non si realizza una cessione di tali beni, ma solo un temporaneo spossessamento.

[1] Gruppo di individui nati tra il 1950 ed il 1965, ognuno dei quali è a capo di un patrimonio familiare, tra beni mobili ed immobili, superiore a 750.000 euro.

 

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Tutela del patrimonio: in caso di divorzio è fondamentale la scelta del regime patrimoniale della coppia unita

Il regime di separazione dei beni scelto all’atto del matrimonio rappresenta una prima forma elementare di protezione del patrimonio familiare anche in caso di separazione.

Com’è noto, in caso di separazione l’Ordinamento garantisce l’esecuzione di tutti i provvedimenti disposti dal giudice nell’interesse della prole, e cioè l’assegnazione della casa coniugale, i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore e la quantificazione degli obblighi di mantenimento.

Come abbiamo già scritto a proposito della casa coniugale, tali provvedimenti, spesso presi senza il necessario approfondimento, sono alla base della distruzione di patrimoni anche di notevole entità, a tutto svantaggio delle generazioni successive. Relativamente ai diritti successori, infatti, il coniuge separato è equiparato a tutti gli effetti a quello non separato: tranne che in caso di addebito della separazione, egli godrà della medesima posizione che rivestiva in presenza del matrimonio con convivenza. Tale circostanza è amplificata dal lungo intervallo temporale che intercorre tra la redistribuzione (spesso frettolosa, per via giudiziale) del patrimonio familiare in seguito ad una separazione, ed il passaggio del medesimo patrimonio (o di ciò che rimane), alle generazioni successive, una volta intervenuto il divorzio; tale intervallo di tempo può determinare risultati ampiamente differenti a seconda dell’assetto patrimoniale che è stato dato dalla coppia all’origine.

In generale, i beni acquistati prima delle nozze e quelli personali restano di esclusiva proprietà del coniuge intestatario. La scelta del regime patrimoniale da adottare va fatta all’atto del matrimonio; in assenza di scelte, vale automaticamente il regime della comunione legale, e qualunque esclusione di beni acquistati durante la comunione può essere convenuta solo se:

  • il denaro impiegato per l’acquisto sia di esclusiva titolarità di uno dei coniugi fin dal periodo antecedente al matrimonio (e quindi la sua provenienza deve essere anche tracciabile),
  • il denaro era frutto di successione o di donazione,
  • il denaro era derivante dalla vendita di beni di proprietà del coniuge (Cassazione Sezioni Unite, sentenza n. 22755 del 28 ottobre 2009).

Di conseguenza, anche l’acquisto di beni strumentali all’esercizio della professione di uno dei coniugi ricade automaticamente in comunione se il denaro impiegato, sia pur “lavorato” e fatto fruttare da uno solo di essi, è invece riconducibile alla comunione (es. prelevato da un conto cointestato ad entrambi).

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Riassumendo, al fine di scegliere il giusto regime patrimoniale, si fa riferimento all’art. 177 del Codice civile, secondo il quale costituiscono oggetto della comunione legale:

  1. gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
  2. i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati.

Secondo l’articolo 179 del Codice civile, invece, non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:

  1. i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
  2. i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione;
  3. i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge e i loro accessori;
  4. i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione;
  5. i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
  6. i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali di cui sopra o con il loro scambio, se la circostanza è espressamente dichiarata all’atto dell’acquisto.

I coniugi possono anche ricorrere alla comunione convenzionale, effettuata mediante un atto pubblico notarile, in presenza di due testimoni, che modifica il regime di comunione dei beni e consente di mettere in comunione anche le proprietà acquisite individualmente prima del matrimonio, che sono escluse dal regime di comunione legale.

La scelta del regime di separazione dei beni deve effettuarsi avendo ben presenti la normativa del Codice Civile relativa alla responsabilità per i debiti contratti dai coniugi. Infatti, secondo l’articolo 186, i beni della comunione sono destinati a soddisfare, in generale, tutti gli obblighi derivanti dalla loro gestione, ed in particolare le spese per il mantenimento della famiglia e per l’istruzione e l’educazione dei figli, nonchè ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell’interesse della famiglia e per qualsiasi ragione o finalità. Ne consegue che (articolo 189) i creditori di uno dei coniugi che non trovino capienza nel suo patrimonio individuale potranno soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, oppure (articolo 190) potranno agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti.

Invece, nella separazione dei beni, delle obbligazioni personali di uno dei coniugi risponde solo il patrimonio personale di costui, mentre quello dell’altro non viene coinvolto in nessun modo. Pertanto, nei confronti dei terzi creditori il regime di separazione dei beni rappresenta una prima forma elementare di protezione del patrimonio familiare della coppia unita.

Nel divorzio, però, esiste una inaccettabile e sproporzionata (rispetto alle reali esigenze) compressione del diritto di proprietà che di fatto interrompe il ciclo di vita naturale del patrimonio, privilegiando nel lunghissimo periodo le esigenze dei c.d. soggetti deboli (tra cui i figli ricadono solo in via indiretta). I giudici, del resto, sono protesi a dover decidere su scenari di breve termine, e si dimostrano poco inclini a valutare quei progetti educativi e familiari che, tanto agognati dai genitori, non trovano mai spazio nei tribunali italiani.

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Passaggio generazionale: Trust o società di persone? Consulenti finanziari poco attivi sulle questioni patrimoniali

Il trust fiscalmente più conveniente, soprattutto all’atto della dotazione iniziale di immobili e beni registrati. Consulenti finanziari ancora indietro nel proporsi come “professionisti in rete” per le esigenze di protezione del patrimonio familiare delle proprie famiglie-clienti, superati dalle altre categorie professionali tradizionalmente interessate al settore.

In tema di protezione del patrimonio immobiliare (e non solo), la scelta tra conferimento di beni in una società di persone o in un trust è un argomento sempre “caldo”, che un buon consulente finanziario dovrebbe essere in grado di intercettare per primo, grazie al suo grado di prossimità con le famiglie-clienti, e condividere proattivamente con le altre categorie di professionisti, con i quali costruire un team di consulenza strumentale alla tutela del patrimonio dei clienti di fascia medio-alta. Eppure i consulenti finanziari spesso – per non dire regolarmente – si fanno sfuggire le opportunità di crescita personale generate dal settore ad esclusivo vantaggio di avvocati, commercialisti e notai, tradizionalmente (e tecnicamente) interessati all’Asset Protection Advisory.

Al fine di migliorare tale capacità di “attrazione” delle problematiche inerenti i beni immobiliari e, soprattutto, la loro distribuzione preventiva tra gli aventi diritto, per i consulenti finanziari sarebbe sufficiente, per i professionisti del risparmio, aggiornare periodicamente il proprio livello di formazione (cosa a cui sono già abituati) e aggiungere nuove competenze a quelle relative alla consulenza sugli investimenti, sulla quale anche le società mandanti appaiono ancora troppo fossilizzate.

In tema di “casseforti immobiliari familiari”, poi, le novità normative succedute di anno in anno rendono oggi possibile una valutazione più chiara dei possibili assetti patrimoniali, e sembrano suggerire una soluzione (trust) a discapito di un’altra (società di persone). In particolare, il regime di imposte di registro e ipotecarie-catastali applicate, all’atto dispositivo di un trust, in misura fissa e non proporzionali, consentono di ottenere un notevole risparmio fiscale grazie alla costituzione di questo particolare strumento di pianificazione patrimoniale ed aziendale, con cui un c.d. disponente trasferisce al c.d. trustee (gestore effettivo dei beni conferiti) immobili e partecipazioni sociali allo scopo del successivo passaggio a favore dei futuri beneficiari (suoi familiari). Infatti, nel conferimento di cespiti immobiliari in società di persone (la forma sociale delle S.n.c. o delle S.a.s è preferibile a quella della SRL per via della impignorabilità delle quote sociali per tutta la durata della società) si sconta l’handicap di una imposta di registro pari al 9%, da calcolare sul valore venale netto (e non di quello catastale) di ciascun immobile, determinando così un peso fiscale a volte talmente proibitivo da scoraggiare qualunque scelta in tal senso e lasciare gli immobili di famiglia senza difesa da un eventuale attacco dei terzi.

Questo vantaggio fiscale non è frutto del caso. Esso si verifica – sembra banale doverlo precisare, ma così non è per tutti – perché il trust e la società di persone, sebbene siano entrambi due contenitori ideali per il patrimonio immobiliare della famiglia, sono due istituti profondamente diversi. Una S.n.c. o una S.a.s, infatti, sono due persone giuridiche ben definite fin dalla loro costituzione, titolari di diritti e obblighi (esattamente come le persone fisiche), ed i beni ad esse conferiti entrano a far parte del loro patrimonio immediatamente. Il trust, invece, è un “contenitore giuridico transitorio” dei beni conferiti, dei quali i titolari si spossessano in vista del passaggio generazionale ai familiari che ne saranno, in seguito (e non subito), effettivi beneficiari.

Ciò comporta un diverso trattamento fiscale in relazione al “momento impositivo” dell’imposta di registro dovuta per il conferimento di immobili e/o altri beni registrati. Infatti, l’imposta sulle successioni e donazioni, anche per i vincoli di destinazione, non è dovuta al momento della costituzione dell’atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, perché si tratta di atti fiscalmente neutri e “di uso strumentale”. L’imposta vera e propria, proporzionale al valore venale dei beni, si applicherà in seguito all’eventuale trasferimento finale al beneficiario, in quanto solo quest’ultimo costituisce, ai sensi dell’art. 53 della Costituzione, un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale.

Secondo l’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 30821 del 26 Novembre 2019, nel trust tale trasferimento imponibile non è costituito né dall’atto istitutivo, né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e trustee, in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione. Pertanto, l’atto dispositivo di un trust sconta le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e ridotta, dal momento che il trasferimento avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso trustee, il quale è tenuto solo ad amministrare i beni conferiti ed a custodirli a futuro beneficio dei familiari del disponente.

La Cassazione, quindi, è finalmente intervenuta in aperto contrasto con numerosi atti di indirizzo dell’Amministrazione Finanziaria, secondo la quale (documenti di prassi: Circ. 48/E/2007 e 3/E/2008risposta ad interpello n. 371/2019) il conferimento di beni immobili nel trust doveva essere assoggettato a imposta in misura proporzionale. Questa posizione è stata respinta dalla Suprema Corte che, con la sentenza 30821/2019, ha ribadito che nel caso di un trust non si verifica un effettivo conferimento di immobili (fiscalmente rilevante ai fini dell’imposizione indiretta), bensì solo una disponibilità transitoria in attesa del successivo trasferimento dei beni agli effettivi beneficiari.

Fin qui la ratio di una sentenza che fa chiarezza e giurisprudenza. Relativamente alla sua storia, numerose sono le sfumature che colorano il caso in questione, il quale è riuscito a disciplinare nel giusto modo una questione di natura familiare (i beneficiari del trust erano i figli del disponente) che, evidentemente, è sfuggita al consulente finanziario/private banker di quella famiglia. La vicenda, infatti, è la prova inconfutabile che i contrasti tra legittimità e prassi errate sono molto frequenti, e che dietro il lungo percorso intrapreso per giungere a conclusione, oltre alla tenacia di chi non si è piegato alle prassi, c’è la professionalità di un consulente (in questo caso un avvocato cassazionista) che ha agito a tutela del patrimonio del cliente.

I consulenti finanziari che vogliano definirsi “patrimoniali” facciano tesoro del caso di specie, perché per un cliente che arriva a vincere in Cassazione, altri dieci si perdono (e perdono) tra le prassi dannose dell’Autorità Finanziaria, e di solito i consulenti finanziari sono i primi a saperlo. In tutti questi casi, “fare rete” con uno studio legale esperto in questioni tributarie, condividendo – perchè no? – anche il risultato economico (senza gravare sui clienti), è la soluzione.

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Patrimoni (grandi e piccoli) sempre a rischio in caso di separazione e divorzio

Avvocati e magistrati non sono in grado di contenere la mancanza di lucidità che coglie i detentori di patrimonio quando si separano. E così, senza un team di professionisti a supporto della famiglia, la salvaguardia dei beni passa quasi sempre in secondo piano.

Ad eccezione dei c.d. divorzi-lampo, anche le coppie senza figli costituiscono un nucleo familiare tenuto saldamente in piedi da progetti in comune che diventano, in un certo senso, “prole”: casa coniugale, adozione di animali domestici, beni mobili, arredi, preziosi, risparmi, solo per fare un esempio; ma anche i ricordi dei momenti passati insieme, esperienze ed amicizie comuni, a volte persino il lavoro.

Quando si separano, molti coniugi mai diventati genitori si comportano allo stesso modo di quelli che hanno figli: distruggono tutto ciò che di terreno l’amore aveva creato, a volte con maggior furia rispetto a chi si è “riprodotto”.
Pertanto, pensare di poter eliminare la società/sodalizio familiare (con o senza prole) mediante la sentenza di un giudice, è una follia. Nonostante ciò, il nostro Ordinamento – che come tutti gli ordinamenti giuridici è imperfetto, e non è dotato di sentimenti – è stato progettato per questo, e cioè per dare una sforbiciata laddove, invece, servirebbe una squadra di ricamatrici, molto tempo, diplomazia e sensibilità; tanto è vero che le nostre leggi dispongono per l’istituto della separazione, anziché un percorso tecnico più ragionato, gli affollati corridoi di un tribunale.

Siete mai entrati in un tribunale, alla prima sezione civile?

Se lo farete, vi accorgerete che un numero insufficiente di magistrati ed un numero esorbitante di avvocati tentano l’impossibile, e cioè disciplinare sentimenti ed affetti a colpi di memorie e decreti. Purtroppo, nei tribunali si va per cercare una vittoria delle proprie ragioni, e non per risolvere rapidamente ed efficacemente questioni che, altrimenti, prendono molto tempo e serenità. Diversamente, ci sarebbero altri luoghi dove gestire le vicende coniugali, magari utilizzando la mediazione multi-disciplinare, relegando giudici e legali alla fase finale del procedimento.

Cosa c’entra tutto questo con i patrimoni?

Eccome se c’entra. L’esperienza dei tribunali in materia di separazione e divorzio è fatta di scelte e prassi a volte inspiegabili (spesso di paternità esclusivamente giurisprudenziale), frutto anche di una evidente crisi di lucidità dei coniugi che né gli avvocati né i magistrati sono in grado di contenere, non avendo ricevuto la formazione adatta (l’avvocato ed il giudice sono giuristi, non psicologi). Chi si separa è mosso esclusivamente dal risentimento personale, e si perde in una guerra senza esclusione di colpi in cui il patrimonio familiare – e a volte anche lo stesso denaro, perso in mille rivoli tra spese legali ed investigatori privati – sembra non avere più alcuna importanza tanto viene sacrificato sull’altare dell’odio.

E così la salvaguardia dei beni di famiglia passa in secondo piano, con tutte le conseguenze del caso in termini di perdita di valore e di trasmissione ai figli.

La separazione della coppia, invece, sebbene rappresenti una fase molto difficile dal punto di vista emotivo (del tutto paragonabile, in quanto a sofferenza, ad un lutto), potrebbe invece rappresentare, sia per i coniugi ben patrimonializzati che per quelli con un ammontare di beni più modesto, l’opportunità di anticipare con profitto il momento della pianificazione patrimoniale (trasmissione in vita di immobili e denaro, patti di famiglia per le quote aziendali ed altro ancora); contestualmente, anche l’occasione per costruire una struttura di protezione del patrimonio, a beneficio dei propri congiunti, da opporre in futuro ad un eventuale attacco dei terzi (creditori, Stato).

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In generale, se un patrimonio notevole è da considerarsi sempre a rischio, il patrimonio comune delle coppie che si separano, a rischio, lo è per definizione ontologica. Infatti, oggi le famiglie italiane si vanno internazionalizzando sempre di più, e spesso i figli vivono, studiano o formano un nuovo nucleo familiare fuori dall’Italia. Di conseguenza, si prevede che il numero di divorzi e di secondi matrimoni (con tutto ciò che comporta in termini di frammentazione dei diritti successori sul patrimonio) sarà crescente. Inoltre, le generazioni successive hanno sempre una visione totalmente diversa del patrimonio creato dai propri genitori, e un numero crescente di governi europei attua misure di austerità fiscale, monitorando così, innanzitutto, le persone benestanti.

Pertanto, esistono numerose situazioni in cui l’intero patrimonio, o parte di esso, possa essere messo a rischio o addirittura scomparire in seguito all’assenza di una pianificazione patrimoniale realmente efficace.

Per esempio, studi recenti hanno dimostrato che il patrimonio viene spesso costruito da una sola generazione, e che senza una visione strategica del futuro esso scompare completamente nel corso delle successive tre generazioni. Il trasferimento tramite successione, infatti, comporta quasi sempre la divisione del patrimonio tra diversi eredi, con la conseguenza che esso verrà frammentato con alterne fortune. Le imposte sui fabbricati o di successione, poi, possono prendersi una grande fetta del patrimonio familiare.

Quella fiscale non è certo l’unica minaccia esistente per chi si separa conflittualmente. Infatti, il congelamento dei beni in caso di morte, le possibili controversie matrimoniali, il passaggio di proprietà sui beni immobili, le dispute sul controllo dell’azienda familiare, sono tutte questioni che le famiglie benestanti dovrebbero considerare con largo anticipo, semplicemente perché esse si verificano sempre. Eppure, colpevolmente, tali questioni vengono affrontate quando ormai è troppo tardi.

Pertanto, se non si è sufficientemente lucidi, la differenza tra conservazione e distruzione di un patrimonio può farla solo un team di professionisti, che non può non comprendere, nella sua composizione più estesa, un consulente finanziario, un avvocato, un commercialista ed un notaio.

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