La questione del pignoramento Taormina-Franzoni diventa interessante in relazione all’utilizzo del Fondo Patrimoniale, ossia di uno dei più diffusi mezzi di tutela del patrimonio familiare attraverso il quale uno dei coniugi, o entrambi, vincolano determinati beni destinandoli ai bisogni della famiglia.
La vicenda di Annamaria Franzoni – condannata per aver ucciso il figlioletto – è sempre viva nell’opinione pubblica, e non solo per l’efferatezza del delitto raccontata in tutti i modi dai media, ma anche per i risvolti giudiziari che continuano ad alimentare l’eco della vicenda nonostante oggi la Franzoni abbia scontato la sua pena e sia una donna libera.
Recentemente, come molti sanno, il Tribunale di Aosta ha stabilito che l’avvocato Carlo Taormina potrà proseguire nel pignoramento della villetta di Cogne. Infatti, Le richieste di Annamaria Franzoni e del marito Stefano Lorenzi di sospendere l’esecuzione immobiliare sono state respinte.
Il contenzioso nasceva dalla sentenza civile passata in giudicato a Bologna in base alla quale la Franzoni deve al suo ex legale oltre 275mila euro per il mancato pagamento degli onorari difensivi, lievitati a circa 450mila per interessi, rivalutazione e spese. Così, l’avvocato Taormina non ha avuto altra scelta che pignorare l’unico bene aggredibile, e cioé la villetta di Cogne dove si è svolto il delitto e che la Franzoni ed il marito non hanno mai voluto vendere, nonostante il legame indissolubile di quell’abitazione con il fatto di sangue commesso.
La questione del pignoramento Taormina–Franzoni diventa interessante, però, in relazione all’utilizzo del Fondo Patrimoniale, ossia di uno dei più diffusi – ed inefficaci, in molti casi – mezzi di tutela del patrimonio familiare attraverso il quale uno dei coniugi o entrambi vincolano determinati beni destinandoli ai bisogni della famiglia. In tal modo, i beni individuati (immobili, auto e motoveicoli, titoli di credito e altro), costituiscono un patrimonio separato la cui funzione è quella di soddisfare i diritti di mantenimento e assistenza di tutti i componenti della famiglia. Sulla scorta di queste caratteristiche, il marito della Franzoni aveva costituito, nel lontano 2009, un Fondo in qualità di tutore della moglie (all’epoca interdetta per via della condanna penale), e gli avvocati della coppia, nell’opporsi al procedimento di pignoramento, hanno sostenuto che la villetta non fosse pignorabile perché ricadente all’interno di quel fondo patrimoniale costituito a maggio 2009. Il tribunale, però, ha respinto tale motivazione, e con un’ordinanza di 12 pagine ha argomentato che la costituzione del Fondo, fatta da Lorenzi, è ricollegabile alla vicenda processuale della Franzoni; ma legato ai bisogni della famiglia è anche il debito contratto con Taormina per via dell’attività difensiva, in quanto funzionale a ottenere la possibilità, per lei, di ritornare il prima possibile ai suoi affetti. E se il debito ha queste caratteristiche, il fondo non può essere motivo di opposizione, neanche se la sua data di costituzione è ben distanziata nel tempo.
Ciò che conta, per far sì che il Fondo Patrimoniale abbia efficacia, è il livello assoluto di separazione tra i beni conferiti nel Fondo ed il loro possibile collegamento alla posizione debitoria dei conferenti.
Nel caso Franzoni–Taormina, per usare una similitudine, è come se il soggetto debitore (Franzoni) abbia conferito la famigerata villetta di Cogne in un Fondo Patrimoniale dopo aver contratto un debito con il creditore (avv. Taormina), nella piena consapevolezza che l’immobile, per valore e caratteristiche, sarebbe sempre stato collegato alla propria vicenda processuale ed agli effetti economici che da essa sarebbero scaturiti.
Del resto, è noto che, relativamente alla sua opponibilità ai creditori, il livello di protezione offerto dal Fondo Patrimoniale non è elevato, ed è pacifico affermare che esso è opponibile con successo solo nei casi in cui la sua costituzione sia fatta risalire con anticipo rispetto all’insorgenza di un debito non onorato. In più, Il Fondo Patrimoniale è suscettibile di revocatoria, qualora la sua costituzione sia avvenuta in una fase successiva all’assunzione del debito, con la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore.
Nel caso della Franzoni, il Fondo è stato costituito dopo l’omicidio del piccolo Samuele, ed è quello il momento giuridicamente rilevante per l’insorgenza della necessità di una difesa e delle relative spese. Probabilmente, il marito della Franzoni ha costituito tale Fondo esclusivamente “per la necessità del momento” (si è ritrovato improvvisamente a rivestire il ruolo di tutore della moglie, per amministrare la sua quota di comproprietà finchè lei fosse stata interdetta), e certamente non pensava, in quei momenti concitati e di riorganizzazione forzata della famiglia, che l’immobile sarebbe stato oggetto di futuro contenzioso. Forse, se avesse chiesto il consiglio di un consulente patrimoniale, avrebbe compreso che l’unica cosa da fare era vendere la villetta (peraltro ai massimi valori del mercato immobiliare di allora) e trovare altra sistemazione abitativa, magari tutelando il ricavato della vendita – gli acquirenti li avrebbe trovati subito! – con una polizza di Ramo Primo, difficile da “smontare” dopo 11 anni. Ma sembra che sia la Franzoni che il marito si siano sempre opposti all’ipotesi della vendita (nonostante i brutti ricordi, ma tant’è).
Sfortunatamente, il debitore che intende opporre il regime di impignorabilità dei beni costituiti nel fondo patrimoniale ha l’onere di provare l’estraneità alle esigenze familiari del debito oggetto dell’esecuzione, nonchè la consapevolezza del creditore relativamente a tale estraneità (Cassazione Civile, sentenze n. 22761 del 9 novembre 2016 e n. 10975 del 5 maggio 2017).
Tutti elementi mancanti, a quanto pare, nella vicenda in questione.



Come raccontano Corriere della Sera e Repubblica, il presunto coinvolgimento di Fontana nelle indagini origina dal suo tentativo di effettuare un bonifico di 250.000 euro alla Dama SpA (società di proprietà del cognato per il 90%, e della moglie dello stesso Fontana per il 10%) da un conto in Svizzera a suo nome detenuto presso la UBS AG, sul quale erano arrivati i famosi 5,3 milioni detenuti fino ad allora da due
Un secondo aspetto, molto importante, è quello della qualità di “soggetto delegato” attribuita a suo tempo dall’intestataria dei
Molto meglio – se non si hanno troppi scheletri nell’armadio – utilizzare i 
Per dare una idea delle dimensioni del fenomeno, già a fine 2007 la Banca d’Italia aveva censito qualcosa come 669 amministrazioni locali e regionali che si servivano di contratti derivati, per un valore nozionale di 31,5 miliardi (pari a circa il 29% del totale del loro debito) e un valore di mercato negativo di -902 milioni.
Tuttavia, il dato negativo del valore di mercato delle operazioni è pari a -1,065 miliardi – dato anche peggiore della rilevazione del 2007 – e questo ha dato vita a numerosi interventi della giurisprudenza di merito e di legittimità. Infatti, la Cassazione a S.U. è intervenuta di recente (decreto n. 8770 del 12.05.2020) decretando la nullità dei contratti finanziari derivati (Swap) in capo al comune di Cattolica (RN),collocati dall’intermediario Banca Nazionale del Lavoro (BNL) tra il 2003 e il 2004, stravolgendo, di fatto, la pesante posizione debitoria dell’ente locale e alimentando le speranze per un recupero sostanziale di quanto corrisposto, spesso ingiustamente, dai tanti soggetti interessati da questo tipo di operazioni.
Tutti i soggetti coinvolti in queste operazioni, grazie alla recente sentenza della Cassazione, possono sperare di vedersi restituire queste commissioni e le stesse perdite. Pertanto, tutti coloro che sanno di detenere ancora questi strumenti dovrebbero trovare conveniente – oltre che doveroso – effettuare una prima verifica dei contratti per evidenziarne aspetti e criticità, allo scopo di valutare le azioni necessarie per recuperare risorse finanziarie della Collettività altrimenti perse per sempre. 
L’ipotesi non è così fantasiosa, e comincia a circolare con insistenza da quando il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha detto testualmente “….siamo tutti consapevoli che in Italia c’è un grande risparmio privato, e sicuramente questa è una delle ragioni di forza della nostra economia. Ci sono tanti progetti, a tempo debito vedremo…”. Le affermazioni del premier, peraltro, trovano forza nella proposta di iniziativa parlamentare lanciata dal capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, nella quale si vorrebbe quella che è stata già definita “Covid Tax”, ossia un contributo di solidarietà sui titolari di redditi elevati (oltre gli 80mila euro annui), con aliquote crescenti.
In Italia, comunque, si può dire che in tutte le occasioni i prodotti di previdenza sono stati generalmente esclusi dal novero delle attività finanziarie su cui calcolare l’imposta, e difficilmente le polizze di Ramo I o multi-ramo verranno toccate da una nuova patrimoniale o da altre misure straordinarie che il Governo adotterà nei prossimi due anni per ridurre il deficit. Ciò nonostante, è sempre meglio sensibilizzare gli imprenditori – e chiunque abbia un patrimonio da tutelare, in via generale – sulle conseguenze del “non fare”, che oggi appaiono ancora più gravi rispetto al passato più recente, quando la pandemia era solo un argomento da “disaster movie”.
Pertanto, è possibile limitare i danni? E se sì, di quali figure professionali si dovrà circondare l’imprenditore?
coperti da tutela effettiva, ed in caso contrario si configurerebbe una operazione fittizia (con tutte le conseguenze del caso). Anche la Società Semplice subirebbe queste imposte, per cui
Inoltre, per dimostrare che la donazione di denaro, effettuata senza atto pubblico, sia una liberalità indiretta, i soldi ricevuti dal destinatario devono essere impiegati per l’acquisto di beni o servizi; in caso contrario, in sede di successione i fratelli potrebbero eccepire una lesione della propria quota legittima, ed avviare la c.d. azione di riduzione. Quest’ultima ipotesi è tutt’altro che rara, e comporta azioni degli eredi che, in caso di supposta lesione dei propri interessi, possono arrivare fino alla richiesta, alla banca del de cuius, delle copie degli e/c bancari fino a dieci anni indietro.
In sintesi, grazie al provvedimento del tribunale di Vicenza i beni tornano nella piena proprietà dell’ex presidente della Popolare di Vicenza, e potrebbero essere sequestrati in caso di eventuale risarcimento danni se venisse accertata la responsabilità di Zonin. Nel dispositivo, i giudici parlano di un “…ampio disegno finalizzato a sottrarre ai terzi le garanzie patrimoniali generiche” e che “la tempistica delle donazioni rispetto alle dimissioni ed alle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza….., rese note al pubblico anche per l’ampia risonanza mediatica, avrebbe arrecato danno alle ragioni debitorie”.
Pertanto, al fine di non trovarsi nella classica situazione in cui si mettono in atto “mosse disperate”, con le quali ottenere solo il rinvio temporale di ineluttabili provvedimenti, tutti coloro che svolgono incarichi di grande responsabilità dovrebbero pensare, come dei moderni San Francesco, di spogliarsi gradualmente delle proprietà accumulate, in favore di persone di propria fiducia (come i familiari più stretti, ma non solo) con un tempismo che, in un eventuale giudizio per danni, verrà interpretato come in buona fede e del tutto scollegato alle irregolarità di cui si potrebbe rispondere in futuro. E non esiste un numero esatto di “anni prima” entro il quale è conveniente effettuare atti dispositivi del patrimonio al fine di proteggere il patrimonio dall’aggressione dei terzi eventualmente danneggiati; l’unico criterio è quello del “prima possibile”, soprattutto quando il ruolo ricoperto in ambito professionale non abbia dato la possibilità di compiere azioni da cui derivi l’assunzione di grandi responsabilità.

socio (es. istanza di pignoramento delle quote di una s.n.c.), quelli della compagine sociale, dal momento che l’espropriazione di una o più quote produrrebbe l’effetto inaccettabile di inserire nella compagine sociale un nuovo soggetto, a prescindere dalla volontà degli altri soci (effetto non ammissibile, secondo la Corte di Cassazione). Pur consentendo un livello di difesa ancora più efficace – le quote societarie rimangono impignorabili per tutta la durata della società, generalmente lunghissima – tale soluzione è di difficile attuazione sia per la sua “sproporzione” rispetto alle esigenze della famiglia, sia per le imposte molto elevate, giustificabili solo in presenza di un notevole patrimonio immobiliare (ma anche in questo caso è preferibile, in una corretta pianificazione patrimoniale, 
Per i piccoli imprenditori spesso si tratta di una distinzione puramente ideale, dal momento che l’impresa assorbe tutti i mezzi finanziari (ed anche molti dei suoi congiunti, in qualità di collaboratori) dell’uomo-azienda, la cui serenità familiare dipende in tutto e per tutto dal successo della sua iniziativa. Questo atteggiamento, in caso di insuccesso e del tipico sovra-indebitamento riscontrabile nelle situazioni di crisi, mette a repentaglio anche quella parte di patrimonio che è riconducibile esclusivamente alle esigenze della famiglia in quanto tale, per cui è bene che l’imprenditore, al pari degli altri patrimonials
Per la sua validità è che necessario vi sia il consenso di tutti i legittimari, condizione spesso non perseguibile per eventuali dissensi tra questi. Inoltre, occorre contestualmente liquidare le quote di legittima ai medesimi legittimari cui non viene assegnata l’azienda o le partecipazioni societarie, e ancora più spesso questa circostanza impedisce il perfezionamento del patto di famiglia.
successive, una volta intervenuto il divorzio; tale intervallo di tempo può determinare risultati ampiamente differenti a seconda dell’assetto patrimoniale che è stato dato dalla coppia all’origine.
La scelta del regime di separazione dei beni deve effettuarsi avendo ben presenti la normativa del Codice Civile relativa alla responsabilità per i debiti contratti dai coniugi. Infatti, secondo l’articolo 186, i beni della comunione sono destinati a soddisfare, in generale, tutti gli obblighi derivanti dalla loro gestione, ed in particolare le spese per il mantenimento della famiglia e per l’istruzione e l’educazione dei figli, nonchè ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell’interesse della famiglia e per qualsiasi ragione o finalità. Ne consegue che (articolo 189) i creditori di uno dei coniugi che non trovino capienza nel suo patrimonio individuale potranno soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, oppure (articolo 190) potranno agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti.
In tema di “casseforti immobiliari familiari”, poi, le novità normative succedute di anno in anno rendono oggi possibile una valutazione più chiara dei possibili assetti patrimoniali, e sembrano suggerire una soluzione (trust) a discapito di un’altra (società di persone). In particolare, il regime di imposte di registro e ipotecarie-catastali applicate, all’atto dispositivo di un trust, in misura fissa e non proporzionali, consentono di ottenere un notevole risparmio fiscale grazie alla costituzione di questo particolare strumento di pianificazione patrimoniale ed aziendale, con cui un c.d. disponente trasferisce al c.d. trustee (gestore effettivo dei beni conferiti) immobili e partecipazioni sociali allo scopo del successivo passaggio a favore dei futuri beneficiari (suoi familiari). Infatti,
Secondo l’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 30821 del 26 Novembre 2019, nel trust tale trasferimento imponibile non è costituito né dall’atto istitutivo, né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e trustee, in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione. Pertanto, l’atto dispositivo di un trust sconta le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e ridotta, dal momento che il trasferimento avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso trustee, il quale è tenuto solo ad amministrare i beni conferiti ed a custodirli a futuro beneficio dei familiari del disponente.
Siete mai entrati in un tribunale, alla prima sezione civile?
La separazione della coppia, invece, sebbene rappresenti una fase molto difficile dal punto di vista emotivo (del tutto paragonabile, in quanto a sofferenza, ad un lutto), potrebbe invece rappresentare, sia per i coniugi ben patrimonializzati che per quelli con un ammontare di beni più modesto, l’opportunità di anticipare con profitto il momento della pianificazione patrimoniale (trasmissione in vita di immobili e denaro, patti di famiglia per le quote aziendali ed altro ancora); contestualmente, anche l’occasione per costruire una struttura di protezione del patrimonio, a beneficio dei propri congiunti, da opporre in futuro ad un eventuale attacco dei terzi (creditori, Stato).







