Attraverso una S.a.s. è possibile pianificare e gestire le dinamiche di passaggio generazionale del patrimonio. Ma occhio alle imposte di registro
Il conferimento dei propri cespiti all’interno di una società di persone, oggi, costituisce una delle migliori forme di “blindatura preventiva” del proprio patrimonio immobiliare.
Sia la S.n.c che la S.a.s. godono di un’ampia marginalità di organizzazione interna ed esterna, ed il creditore personale di un socio non potrà pretendere la liquidazione coattiva della sua quota sociale finché dura la società. Inoltre, attraverso il particolare funzionamento della s.a.s., è possibile pianificare e gestire le dinamiche del passaggio generazionale soprattutto nei casi in cui vi siano dei componenti della famiglia interessati all’amministrazione della società (ed assumono la qualifica di soci accomandatari – illimitatamente responsabili), ed altri che non lo sono (ossia i soci accomandanti – limitatamente responsabili).
Alcune sentenze di merito ed il richiamo alla giurisprudenza della Suprema Corte chiariscono l’attuale orientamento dei tribunali verso le pretese dei creditori particolari del socio di una s.n.c. o di una s.s.. Ad esempio, il Tribunale di Rimini (sentenza del 12 maggio 2016) ha stabilito che “….va confermato l’orientamento della Suprema Corte in tema di impignorabilità delle quote di s.n.c. per cui, relativamente alle società personali, l’espropriazione della quota, comportando l’inserimento nella compagine sociale di un nuovo soggetto prescindendo dalla volontà degli altri soci, introdurrebbe un elemento di novità incompatibile con i caratteri di tale tipo di società (Cass., n. 15605/02)….”.
Inoltre, secondo l’art. 2305 del cod. civ., il creditore particolare del socio di una società in nome collettivo, finché quest’ultima dura, non può chiedere la liquidazione della quota del proprio debitore, neppure se prova che gli altri beni dello stesso risultino insufficienti a soddisfarlo. Pertanto, soltanto dopo aver terminato la fase di liquidazione della società, ed una volta assegnata la quota di spettanza ai singoli soci, sarà possibile per il creditore personale del socio far valere i propri diritti su quanto assegnato al proprio debitore (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 2609/76).
Dal punto di vista normativo, poiché il trasferimento della quota comporta la modifica della compagine soggettiva (voluta nell’atto costitutivo e caratterizzata, per norma generale, dalla scelta personale e fiduciaria rispetto ai singoli soci), esso resta assoggettato alla necessità di consenso unanime dei soci ai sensi dell’art. 2252 c.c., cosa che rende impossibile l’esecuzione forzata. Questo perchè il sequestro ed il conseguente pignoramento comporterebbero la possibilità di espropriazione della quota di società personale da parte del creditore personale del socio e porterebbero quindi all’attuazione di una modificazione del rapporto sociale, dovuta alla sostituzione del socio effettivo con il creditore o con un terzo soggetto, e ciò costituirebbe una modifica che confligge con l’esigenza di rispettare il principio dell’intuitus personae (Tribunale di Rimini, 12.05.2016; Corte d’Appello di Milano, 23.03.1999; Tribunale di Trani, 23.02.2007; Tribunale di Roma, 17.05.2004; Tribunale di Monza, 05.12.2000; Tribunale di Milano, 1912.1996; Tribunale di Ravenna, 12.04.1994; Tribunale di Benevento, 24.09.1991).
A tale la regola generale dell’insequestrabilità delle quote societarie si può ovviare solo nel caso in cui l’atto costitutivo preveda la loro libera trasferibilità, per cui sarà bene non dimenticare di non inserire mai questa previsione.
In relazione al conferimento degli immobili ed alla determinazione del reddito, è interessante effettuare un confronto tra le società di persone e l’istituto del Trust. La società semplice, per esempio, all’atto del conferimento sconta l’imposta di registro in misura fissa. Nel caso in cui l’atto costitutivo contenga il conferimento di beni immobili o di diritti reali su beni immobili, il tributo opera in misura pari al 9% del valore di perizia, salva l’applicazione delle aliquote differenziate a seconda della natura dei beni conferiti. La base imponibile è costituita dal valore venale dei beni conferiti al netto delle passività accollate alla società conferitaria. Il trust, all’atto di conferimento, sconta invece l’imposta di donazione con l’aliquota ridotta (sebbene l’Autorità Finanziaria si sia ostinata, fino al nuovo pronunciamento della Cassazione, a pretendere l’applicazione di un’aliquota all’8 per cento), e nel caso di conferimento di immobili il risparmio è notevole.
Pertanto, a prima vista sembrerebbe più conveniente conferire gli immobili in un Trust, ma le sue caratteristiche peculiari, rispetto a quelle di una società, richiedono un esame più approfondito.

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soddisfare i loro diritti sui beni oggetto del fondo patrimoniale stesso. Infatti, relativamente alla sua opponibilità ai creditori, il fondo patrimoniale è suscettibile di revocatoria fallimentare, così come di revocatoria ordinaria, qualora la sua costituzione sia avvenuta in una fase immediatamente successiva all’assunzione del debito con la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (smettendo quasi subito di pagare, per esempio, le rate di un mutuo). Pertanto, solo in presenza di interessi concretamente meritevoli di tutela (es. figli con disabilità, genitori conviventi molto anziani, familiari conviventi con gravi problemi di salute), la costituzione del fondo patrimoniale rende i beni conferiti scarsamente aggredibili, riducendo efficacemente la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei debitori.
di tutela, con beneficiari determinati (generalmente, i figli, ma non solo). Anche l’atto di destinazione, quindi, costituisce un patrimonio autonomo ma, a differenza del fondo patrimoniale, ha il vantaggio di poter essere costituito da chiunque (compresi single e coppie di fatto), e la sua finalità si estende a un più generico interesse meritevole di tutela. Ad esempio, questo strumento può essere utilizzato per la tutela dei figli minori a seguito di separazione e divorzio da parte dei genitori, oppure per la tutela di figli naturali da parte delle coppie di fatto; oppure ancora per la tutela dei nipoti da parte dei nonni.
Delle prime fanno parte le cause fittizie di usucapione incardinate al solo scopo di opporsi ai pignoramenti (un terzo compiacente dichiara di aver avuto possesso della casa per oltre venti anni, e avvia la causa di opposizione all’esecuzione contro il creditore che sta effettuando il pignoramento sull’immobile oggetto di esecuzione). Per fare un esempio pratico, ipotizziamo che una persona abbia contratto un debito con la banca che ha iscritto ipoteca sulla casa. Se egli, una volta caduto in disgrazia finanziaria, vendesse o donasse l’immobile per sottrarlo ai creditori, l’atto sarebbe soggetto a revocatoria per 5 anni, e l’istituto di credito potrebbe sempre sottoporre il bene ad esecuzione forzata. Per evitare tutto ciò, il debitore si accorda con un cugino per trasferirgli l’immobile mediante usucapione, e la sentenza, avendo effetto retroattivo (20 anni), sancirà che quel familiare era già proprietario prima della nascita del debito e dell’ipoteca stessa, rendendo impossibile il pignoramento.



Anche il patrimonio immobiliare, a cominciare dall’abitazione familiare, viene travolto in questa tempesta perfetta, e lascia dietro di sé strascichi durevoli. Infatti, nel caso di una coppia di patrimonials©
Ebbene, in una famiglia ben patrimonializzata non ci saranno grosse difficoltà a reperire un’abitazione per colui che dovrà uscire da quella familiare, ma non è questo il punto. Il punto è, che a causa dei costi aggiuntivi che deve sostenere il coniuge fuoriuscito, il sodalizio familiare – quello i cui interessi l’Ordinamento dovrebbe preservare – subisce un primo impoverimento patrimoniale a danno delle successive generazioni. In più, in tema di assegnazione della casa coniugale, neanche il valore locativo dell’immobile assegnato viene riconosciuto quale compensazione economica (almeno parziale) di quanto stabilito come alimenti per l’ex coniuge. La circostanza è piuttosto grave; infatti, l’assegnazione della casa coniugale ad un solo soggetto – che molto spesso non è nemmeno il comproprietario dell’immobile – per via della sua lunga durata (anche tutta la vita) determina una gravissima compressione del diritto di proprietà, e assume nel tempo i contorni di una espropriazione forzata, per la quale andrebbe riconosciuto a chi la subisce un giusto risarcimento economico.
In tema di privazione forzosa dall’utilizzo dei propri beni, il Diritto ci dice che l’espropriazione forzata è un procedimento esecutivo, di natura coattiva, diretto a sottrarre al debitore determinati beni (pignorabili) facenti parte del suo patrimonio, al fine di soddisfare il creditore procedente (articolo 2740 Codice Civile). La requisizione, invece, è l’atto giuridico con cui si priva un soggetto dei suoi diritti di possesso (e talvolta la proprietà) di un bene. Quest’ultimo è un provvedimento con il quale la pubblica amministrazione, nell’esercizio di un c.d. potere ablatorio, sottrae al privato, in via temporanea o definitiva, il godimento di un bene, mobile o immobile, a motivo del superiore interesse pubblico, contro un indennizzo. Nel diritto penale, infine, la confisca è l’acquisizione coattiva, senza indennizzo, da parte della pubblica amministrazione di determinati beni o dell’intero patrimonio di chi ha commesso un reato, quale conseguenza di questo.
1. tra i coniugi, al momento del divorzio, non è ancora sorto alcun rapporto di debito o di credito non onorato che consenta di procedere ad un procedimento di esecuzione e ad una espropriazione immobiliare forzata;
3. nonostante uno dei coniugi venga privato per lungo tempo dell’utilizzo di un proprio bene, non è prevista alcuna forma di indennizzo, per cui non può parlarsi di requisizione;
Qualcuno potrebbe osservare che tale particolare fattispecie giuridica ricorra e si alimenti, per così dire, del supremo interesse del minore che abita la casa coniugale, per il quale non è neanche concepibile l’ipotesi di un allontanamento per soggiacere agli interessi di natura patrimoniale degli adulti. Ma anche questa teoria non è efficace, perchè in molti casi di divorzio e di susseguente assegnazione esclusiva della casa coniugale non insistono minori, ma figli maggiorenni e spesso all’estero per frequentare le università (se non addirittura già indipendenti economicamente), nè si ravvede, in caso di presenza di minori, i motivi di diritto che determinino la necessità di dover allontanare soltanto uno dei due genitori, e non entrambi, facendoli alternare all’interno della casa per garantire una paritetica cura dei figli e, contestualmente, un paritetico godimento del bene.












