Aprile 23, 2026
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Tutela Patrimoniale

Patrimonio personale e assegno divorzile: la Cassazione risolve un problema e ne crea altri dieci

Interpellata per dirimere la questione della variegata natura dell’assegno divorzile, la Cassazione a Sezioni Unite ha perso l’ennesima occasione per imporre ai tribunali di merito una soluzione definitiva, ponendo invece le basi per una ulteriore crescita del contenzioso patrimoniale tra ex coniugi.

Di Alessio Cardinale

L’Ordinamento giuridico italiano ha disegnato, di anno in anno, un complesso di norme dove ogni strumento di protezione patrimoniale ha un suo ambito di applicazione e, a seconda degli strumenti utilizzati, offre un diverso livello di protezione a ciascun componente della famiglia, generalmente nei confronti dei terzi. In questo particolare ambito, lo status di “debitore” ha una doppia origine, e va dal caso tipico di colui che contrae un debito per acquistare un bene (casa, auto), a quello di chi diventa debitore non per sua scelta, ma in forza di una sentenza di risarcimento a suo carico o, anche più spesso, per via di un divorzio, a causa del quale gli ex coniugi diventano vicendevolmente “terzi”, con effetti durevoli e di segno opposto sul proprio patrimonio.

Relativamente agli effetti derivanti dal divorzio, nel corso del 2021 la giurisprudenza di legittimità, in un rapido susseguirsi di decisioni dalla portata storica, ha aggiornato i criteri e le modalità ai quali la magistratura di merito dovrà necessariamente uniformarsi nel gravare uno dei coniugi – notoriamente l’uomo, salvo rarissime e quasi introvabili (nella giurisprudenza) eccezioni – dell’assegno di mantenimento in favore dell’altro coniuge. Infatti, nel mese di Maggio 2021 la Cassazione (ordinanza n. 28995/2020) sollecitava l’intervento delle Sezioni Unite per chiarire se l’estinzione del diritto all’assegno fosse automatica in caso di nuova convivenza del suo percettore, spinta dal fatto che, sebbene la Suprema Corte avesse già “virato” dal folle principio del mantenimento del tenore di vita, nei tribunali di merito si era continuato a statuire secondo la regola che chi avesse iniziato una convivenza avrebbe perduto il diritto all’assegno di divorzio, applicando una modalità che di fatto rispondeva ancora alla decaduta prassi di collegare l’assegno al tenore di vita.

Pertanto, occorreva un aggiornamento della disciplina, e l’occasione è scaturita da un divorzio incardinato nel distretto di Corte di Appello di Venezia, che respingeva la domanda di riconoscimento dell’assegno divorzile proposta da una ricorrente sulla scorta del fatto che la stessa avesse instaurato una stabile convivenza con un nuovo compagno, da cui aveva avuto anche una figlia. E così, la Cassazione è intervenuta a Sezioni Unite (sentenza n. 32198/2021), declinando i principi a cui i tribunali di merito dovranno attenersi. In particolare, se l’assegno è dovuto in funzione “assistenziale” – ossia per le esigenze di puro sostentamento del coniuge più debole – la convivenza ne determina automaticamente l’estinzione; se la finalità è di tipo “compensativo“, lo status di convivente è irrilevante di fronte alla circostanza che il coniuge “debole” abbia sacrificato la propria vita per far fronte alla gestione della famiglia, contribuendo così indirettamente alla creazione del patrimonio dell’altro coniuge e non perdendo, quindi, il diritto alla compensazione economica rappresentata dall’erogazione di un assegno per un periodo di tempo circoscritto o la sua “capitalizzazione”.

La Corte, però, anche in questa occasione ha peccato di quella tipica indeterminatezza che, come un virus inarrestabile, si trasmette poi ineluttabilmente alle decisioni dei tribunali di merito, per i quali sarà molto difficile adesso determinare l’entità proporzionale della “compensazione” senza commettere errori o senza dover applicare nuove e arbitrarie prassi – molto comode, però – con cui regolare sbrigativamente le questioni. Tutto ciò, naturalmente, con l’inevitabile seguito di ricorsi giudiziali – che tra qualche anno potrebbero richiedere un ulteriore richiamo alle Sezioni Unite – che difficilmente riceveranno una risposta adeguata.

Ne cito alcune, solo a titolo di esempio:
– L’assegno divorzile di natura compensativa potrebbe durare anche tutta la vita?
– Potrà essere aggiornato o annullato, in base alle migliorate condizioni economiche del coniuge percettore?
– Se sì, con quali modalità ed in base a quali parametri?
– Se il matrimonio è durato pochissimi anni, durante i quali il coniuge c.d. debole ha comunque sacrificato il proprio tempo alla gestione di casa e famiglia, in che modo potrà essere determinato con esattezza il periodo temporale di corresponsione dell’assegno?  
– Se il presupposto dell’assegno compensativo è l’aver contribuito, con il proprio sacrificio, alla creazione di patrimonio da parte dell’altro coniuge, qual è la forza misteriosa che impedisce di misurare con esattezza l’entità di tale contributo, dal momento che il patrimonio creato ex novo è facilmente misurabile?
– Esiste un coefficiente, o una scala di coefficienti, in base ai quali determinare con trasparenza ed omogeneità l’esatta misura del contributo apportato dal coniuge debole alla creazione di ricchezza?
– I tribunali adotteranno un criterio uguale in tutto il Paese, oppure seguiteranno ad applicare decisioni differenti a seconda del distretto di Corte di Appello in cui ricadono o, come spesso accade, a seconda del magistrato?

La sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, pertanto, solo apparentemente ha rimesso le cose al loro posto. In realtà – com’è tipico costume della Giustizia Civile italiana in tema di famiglia – essa ha risolto un problema e ne ha creato altri dieci, soprattutto per i coniugi ben patrimonializzati, che potrebbero essere gravati, da oggi in poi, di un assegno divorzile di proporzioni inusitate e durata indeterminata (o determinata in modo frettoloso e inesatto). Per non citare il fatto che una tale pronuncia amplifica ancora di più le differenze – ormai inaccettabili dal punto di vista sociale – tra le tutele prestate dall’Ordinamento alle coppie unite in matrimonio e quelle negate alle coppie sorrette da un solido e durevole rapporto di convivenza che, spesso, si rivela più stabile di quello delle coppie sposate.

I più maliziosi potrebbero sostenere che non è compito della Cassazione entrare nel merito di questioni numeriche che, invece, dovranno essere affrontate nei tribunali civili. L’osservazione è corretta, ma andrebbe accompagnata da un’altra: nessuno avrebbe potuto impedire alla Cassazione – soprattutto a Sezioni Unite – di statuire, rinviando ad altri organi tecnici, l’istituzione di un documento vincolante per tutti i tribunali che potesse rispondere alle domande sopra evidenziate e ridurre, così, l’ulteriore contenzioso che certamente scaturirà dall’applicazione di principi così indeterminati. Invece, l’unica accortezza usata dalle Sezioni Unite è stata quella di decidere che l’ex coniuge, in virtù del suo nuovo progetto di vita derivante dalla convivenza stabile e dal principio di auto-responsabilità, non potrà più pretendere di ricevere l’eventuale somma riferita alla componente assistenziale dell’assegno.

Questo aspetto, almeno, non lo hanno dimenticato. In “compensazione”, hanno lasciato sul tavolo tutti gli altri.

Come tutelare il patrimonio personale in caso di convivenza?

Se è vero che la c.d. “confusione patrimoniale” è capace di far sorgere enormi problemi già nel matrimonio, con la semplice convivenza more uxorio i problemi non possono che aumentare. Occhio ai bonifici ricorrenti tra conviventi: l’Agenzia delle Entrate vigila.

Di Alessio Cardinale

Quello della famiglia di fatto è un istituto giuridico che, prima di essere considerato tale, ha attraversato un lungo percorso culturale e giuridico importante, di pari passo con l’evoluzione della Società Civile italiana e con la visione di famiglia. Contestualmente, tale percorso non ha fatto mancare numerosi spunti di riflessione anche in relazione agli effetti patrimoniali che la c.d. convivenza produce – o non produce affatto – nei componenti della coppia unita con tali modalità. Infatti, prima della riforma del diritto di famiglia, c’era una scarsissima apertura verso una forma di tutela alle famiglie di fatto, ma gradualmente anche ai nuclei familiari non fondati sul matrimonio è stato riconosciuto un valido ruolo che assicuri i doveri di mantenimento, di educazione e di istruzione dei figli, insieme alla possibilità di garantire ai conviventi i propri diritti all’autodeterminazione personale e alla reciproca solidarietà ed assistenza morale, che prima venivano considerati appannaggio esclusivo del matrimonio.

Dal punto di vista patrimoniale, nella famiglia di fatto manca una normativa assimilabile a quella dettata per i coniugi uniti in matrimonio, pertanto negli anni si è sviluppato un generale riconoscimento – anche giurisprudenziale – verso tutti quei patti patrimoniali che i conviventi concludono per regolare i rispettivi rapporti economici. Contestualmente al maggiore radicamento ed accettazione di tale forma familiare nel comune sentire della Società occidentale, si è arrivati a qualificare le relazioni patrimoniali tra conviventi all’interno di una concezione stampo solidaristico, simile a quella che si instaura nel matrimonio. Tuttavia, l’assenza di un vincolo parentale e la situazione di “incertezza giuridica” della famiglia di fatto fa sì che certi istituti adatti alla pianificazione e protezione patrimoniale vengano preferiti ad altri, più adatti alle coppie unite in matrimonio. E così, per esempio, nella convivenza è diffuso lo strumento del Trust, ossia quella forma di segregazione del patrimonio utile a tutelare economicamente i componenti della famiglia di fatto.

Dal punto di vista regolamentare, il contratto di convivenza deve essere redatto nella forma scritta, attraverso la stipula di un atto pubblico o con scrittura privata autenticata da un pubblico ufficiale, nel quale è possibile indicare il luogo di residenza della coppia, disciplinare l’uso della casa adibita a residenza comune, scegliere il regime patrimoniale della comunione dei beni, formalizzare l’entità del contributo economico e lavorativo, professionale o domestico, alla gestione della famiglia in capo a ognuno dei due conviventi, e persino regolamentare i rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza, come il diritto agli alimenti in caso di cessazione della convivenza (ma non in astratto, solo se il soggetto debole dovesse trovarsi in un concreto stato di bisogno e fosse privo di altri mezzi di sostentamento).

La possibilità per i conviventi di adottare il regime patrimoniale della comunione dei beni implica che i beni comuni siano aggredibili da eventuali creditori nella sola misura del 50%. Per questo motivo il contratto deve essere pubblicizzato a norma di legge con iscrizione all’Anagrafe (entro 10 giorni dalla data della stipula). Naturalmente, anche nel caso della famiglia di fatto la separazione genera momenti di attrito che possono mettere a rischio i rispettivi patrimoni personali dei conviventi, e se è vero che la c.d. “confusione patrimoniale” è capace di far sorgere enormi problemi nel matrimonio, con la semplice convivenza more uxorio i problemi aumentano. Infatti, qualora la coppia non abbia provveduto a regolarizzare l’unione con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, non ha avuto la possibilità di optare per un regime di comunione o di separazione di beni, per cui le regole di divisione di un conto corrente cointestato saranno diverse. In particolare, se nel conto cointestato sono stati accreditati gli stipendi di entrambi, i conviventi saranno comproprietari in parti uguali delle somme depositate, anche qualora venisse fornita la prova che le somme depositate provengono esclusivamente da un solo convivente.

Questo accade perché le somme depositate si suppongono destinate a sopperire i bisogni comuni, e chi le ha depositate non può chiederne la restituzione, salvo pretendere il rimborso delle somme spese dall’altro convivente a titolo personale, ma solo entro il limite della quota del 50%, poiché ciascun cointestatario è in teoria titolare nella misura del 50% del rapporto di conto corrente. L’unica possibilità per evitare questa impasse è quella di agire in giudizio per la sproporzione tra quanto depositato da uno dei conviventi ed il valore economico attribuito ai doveri morali e sociali reciprocamente assunti, ma questa dimostrazione non è semplice. Pertanto, sarebbe opportuno mantenere una perfetta divisione degli importi destinati alle esigenze personali e destinare un conto cointestato per i soli bisogni familiari. In questo modo, ciascun convivente manterrà la piena proprietà del relativo conto monointestato.

Infine, c’è un altro aspetto molto delicato da tenere in grande attenzione. Infatti, per l’Agenzia delle Entrate i due conviventi more uxorio sono considerati come dei perfetti estranei tra loro, e pertanto un elevato numero di bonifici bancari da un conto all’altro esporrebbe la coppia ad un rischio di accertamento fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate, la quale potrebbe voler accertare la natura dei bonifici al fine di scongiurare che gli stessi possano derivare da redditi non dichiarati.

In tutte evidenza, qualora anche uno solo dei conviventi svolgesse attività di impresa, tale evenienza potrebbe generare notevole disagio per via di eventuali – e immancabili – controlli incrociati.

Crisi familiari e cointestazioni. Come gestire i conti correnti in separazione dei beni

I conti monointestati, a differenza di quelli cointestati, rispondono più armonicamente alle esigenze tipiche del regime patrimoniale della separazione dei beni, facendo sì che i flussi di denaro di natura personale confluiscano sui rispettivi conti senza generare confusione.

Nella coppia unita, la sottoscrizione di un conto corrente cointestato viene considerata un evento logico e quasi ineluttabile. Infatti, la pretesa di ciascuno dei coniugi di mantenere il proprio conto corrente va manifestata subito, al fine di evitare attriti e fraintendimenti, ma diventa comunque difficile regolare tutte le pendenze economiche comuni (affitto, utenze, mutuo etc) utilizzando i contanti in piena epoca di home & smart banking; per cui, la costituzione di un conto in comune si rivela presto come una necessità per via dei suoi innegabili vantaggi pratici. Tuttavia, molte coppie finiscono per mettere nel conto cointestato anche tutto quanto è di loro pertinenza, confondendone l’origine e la titolarità. Cosa succede alla cointestazione in caso di separazione coniugale?

Abbiamo già analizzato in un altro articolo le eventualità legate ai conti correnti familiari nel regime di comunione dei beni, ma è bene esaminare anche quello della separazione dei beni, poiché esso può presentare ampie aree di criticità qualora i coniugi non riescano a dimostrare la titolarità dei beni caduti in “confusione patrimoniale”. Per esempio, in relazione ai beni mobili acquistati in costanza di matrimonio, se nessuno dei coniugi può provare con ogni mezzo la proprietà esclusiva di un bene, si presume che esso sia di proprietà di entrambi. Idem per i conti correnti cointestati, su cui magari sono accreditati gli stipendi di entrambi: la legge presume che il denaro depositato sia di proprietà comune, e a ciascun coniuge spetterebbe quindi il 50% del saldo attivo del conto corrente in caso di separazione.

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Questa circostanza, tutt’altro che rara, crea alcune problematiche in merito alla quantificazione della sussistenza da dividere tra i coniugi in sede giudiziaria, dove non capita di rado che due persone si separino in modo conflittuale anche (e soprattutto) sulla materia economica. In tutti questi casi, data la presunzione che ciascun coniuge sia proprietario della metà del conto corrente, se uno dei due abbia sostenuto spese personali di ingente grandezza in costanza di matrimonio, in occasione della separazione (su istanza di parte) egli potrebbe esser tenuto alla restituzione della parte eccedente la sua quota del 50%. Inoltre, nel caso in cui il conto corrente cointestato fosse stato alimentato in misura maggiore da uno dei coniugi – sempre che ciò sia dimostrabile con apposita documentazione – la divisione potrebbe non avvenire in parti uguali.

E la banca, come si comporta? In ogni caso, essa deve applicare la presunzione di comproprietà del 50%, a meno che tale presunzione non sia stata superata in fase giudiziale e sia stata dimostrata, con l’ausilio di documentazione probatoria, la provenienza del denaro in misura prevalente da uno dei due coniugi. Infatti, non è raro il caso in cui, in prossimità del momento di separarsi, il conto cointestato a firme disgiunte (come la quasi totalità dei conti) venga “svuotato” da uno dei due coniugi, il quale però compie il reato di appropriazione indebita e, prima o poi, si vedrà costretto a restituire la quota stabilita dal tribunale. In questa ipotesi, l’altro coniuge potrà richiedere la restituzione delle somme indebitamente prelevate, ma si tratta comunque di una faccenda che va per le lunghe, per cui molti coniugi, temendo l’appropriazione di tutto il denaro contenuto nel conto da parte dell’altro, chiedono al giudice di effettuare un sequestro preventivo.

Interessante scoprire cosa accadrebbe, invece, nel caso in cui un coniuge dovesse cointestare all’altro un proprio conto personale. In questa circostanza, infatti, in seguito alla loro separazione o divorzio si porrebbe il problema della titolarità delle somme, e poco importa se il regime patrimoniale prescelto all’atto del matrimonio sia stato quello della separazione dei beni. Fortunatamente, sulla questione è intervenuta nel 2018 la Corte di Cassazione, che con l’ordinanza n. 4682 ha ribadito che, qualora il coniuge titolare originario del denaro solo successivamente cointestato ne conserva l’esclusiva proprietà, a meno che l’altro coniuge non riesca nella “prova impossibile” di dimostrare che la cointestazione del denaro rispondesse alla finalità di effettuare una donazione a suo vantaggio. 

In definitiva, è possibile affermare che i conti monointestati, a differenza di quelli cointestati, rispondano più armonicamente alle esigenze tipiche del regime patrimoniale della separazione dei beni; se così non fosse, infatti, ai coniugi non rimarrebbe che mantenere quello della comunione, qualora non sia particolarmente sentita, da entrambi, la necessità di tener distinti i diversi conti correnti. I conti monointestati fanno sì che i flussi di denaro di natura personale confluiscono sui rispettivi conti, senza generare confusione ed evitando problematiche successive legate a una possibile crisi coniugale.

Comunione dei beni, il problema della titolarità effettiva degli investimenti tra i coniugi

In regime di comunione dei beni, per ciascuno dei coniugi è molto importante poter risalire in ogni momento alla propria percentuale di titolarità effettiva del patrimonio mobiliare ed evitare così problemi di corretta imputabilità degli investimenti in caso di crisi coniugale.

Di Alessio Cardinale

In un precedente articolo ci siamo già occupati delle corrette modalità di apertura e gestione dei conti correnti dei coniugi all’interno del regime della comunione dei beni, dove il fenomeno della “confusione patrimoniale” produce effetti deleteri quando si verifica una crisi coniugale ed una separazione. Allo stesso modo, uguale attenzione va prestata agli investimenti, che a differenza della semplice liquidità richiedono ulteriori passaggi amministrativi e implicazioni giuridiche di notevole interesse sia per gli investitori che per i loro consulenti patrimoniali.

Divisione dei beni

Infatti, con riferimento all’accertamento e alla divisione degli investimenti di qualunque tipologia (comprese le polizze vita a contenuto finanziario), possono sorgere alcune problematiche, ed il rischio di una non corretta divisione del patrimonio tra i coniugi in fase separativa potrebbe essere di difficile soluzione qualora sul conto cointestato fossero depositati, ad esempio:
– il prezzo della vendita di un bene comune dei coniugi che, senza fare distinzione tra le rispettive percentuali di contribuzione, come tale cadrebbe in “comunione immediata” nella sua interezza indivisa;
– i proventi dell’attività separata del coniuge, percepiti e non ancora consumati, destinati alla comunione residuale;
– il denaro personalissimo del coniuge, presente prima del matrimonio che come tale rientrerebbe nei “beni personalissimi”.

Il deposito del denaro su un unico conto, pertanto, crea confusione e rende quasi impossibile accertare a quale categoria appartenga il denaro, in quale quantità e come debba esser diviso in sede di separazione. Tali aspetti sono ancor più complessi nel caso in cui il conto fosse stato utilizzato anche per gli investimenti, per i quali occorre individuare quale denaro è stato utilizzato per effettuarli, e quale fosse la sua origine. In particolare, se esso proviene da beni personali, da beni che rientrano nella comunione immediata o da quelli che, invece, sono tracciabili come “denaro personalissimo”.

Una soluzione preventiva ai problemi di tracciatura, che sarebbe utile attuare sin dall’inizio della vita di coppia, può essere quella di avere due conti personali separati, uno per il denaro personale e uno per il denaro personalissimo, per poi disporre eventualmente di un terzo conto corrente, cointestato con l’altro coniuge, per il denaro della comunione immediata. Inoltre, all’atto di aprire il conto “personalissimo” è opportuno fare una cosa cui generalmente nessuno pensa, e cioè dichiarare alla banca che il denaro che vi verrà depositato fa parte dei beni personali di cui all’art. 179 c.c.. Allo stesso modo, quando occorre effettuare degli investimenti sarà bene comunicare per iscritto alla banca, di volta in volta, che si sta utilizzando denaro estraneo alla comunione dei beni. In questo modo, l’istituto non potrà bloccare l’operatività del titolare, a meno che l’altro coniuge non fornisca una prova contraria e inoppugnabile, tale da poter generare una sospensione della disponibilità del conto corrente in attesa di una pronuncia giudiziale che faccia chiarezza. E dal momento che tali pronunce arrivano di solito dopo parecchi mesi di attesa – per via dei tempi della giustizia civile cronicamente lunghi – e solo dopo numerosi confronti con i propri avvocati, ciò spiega la “corsa” di ciascun coniuge verso l’accaparramento “cautelativo” delle somme di provenienza personalissima e, spesso, anche di quelle imputabili alla comunione.

Tutela del patrimonio

Su questo punto, però, va evidenziato che qualunque banca, nell’assumere la decisione di mettere temporaneamente sottochiave le disponibilità finanziarie di un cliente, è obbligata ad usare tutta la buona diligenza dell’imprenditore bancario, che le impone di effettuare una istruttoria rapidissima (anche a cura di un consulente esterno) e non agire semplicemente secondo il criterio di “prudenza bancaria”, bensì a mezzo di un parere pro-veritate che certifichi la bontà delle argomentazioni del coniuge che intende ostacolare – qualora riesca a farlo prima di un eventuale “svuotamento” del conto corrente, del deposito titoli o della posizione fondi – la disponibilità delle somme di cui è titolare esclusivo l’altro coniuge. Quest’ultimo, infatti, nel caso in cui rinvenisse nella condotta della banca un eccesso di zelo o l’assunzione di provvedimenti ingiustificati e non proporzionati rispetto al petitum dell’altro coniuge, potrebbe agire per il superiore risarcimento del danno contro l’istituto di credito, e questo dimostra come la sua posizione sia molto delicata.  

Osservando queste modalità operative, sarà possibile in ogni momento distinguere gli investimenti derivanti da provvista di denaro “personalissima” e far sì che essi rimangano estranei alla comunione dei beni. Infatti, in assenza di tale premura, il denaro personale utilizzato per effettuare investimenti comporterebbe la caduta di questi nella comunione dei beni, e verrebbe destinato, al momento dello scioglimento della stessa comunione, alla “comunione residuale”. Ciò accade, ad esempio, anche nelle successioni, in quanto il decesso di uno dei coniugi è una delle cause di scioglimento della comunione. In questi casi, il patrimonio personale del defunto cade tutto in successione, mentre il patrimonio comune col coniuge superstite cade in successione solamente per la metà del suo valore.

Tutela del patrimonio personale nel matrimonio. Comunione dei beni e conti correnti

Per tutelarsi in caso di separazione, ciascun coniuge dovrebbe essere in grado di dimostrare che il denaro versato nel conto cointestato sia un bene “personalissimo”, cioè proveniente da somme di cui egli è proprietario fin dal periodo antecedente al matrimonio.

Di Alessio Cardinale

Nel matrimonio, è universalmente accettato che i rispettivi patrimoni dei coniugi si “confondano” tra loro per via del diffuso costume di non prestare attenzione all’origine dei fondi approntati anche per le spese straordinarie, oppure di trattare questi dettagli importantissimi con la tipica superficialità derivante dall’osservanza di luoghi comuni e/o paure: “in amore c’è fiducia, inutile sottilizzare”, “in una famiglia e nella coppia unita non si fanno discussioni sul denaro”, “una coppia deve avere necessariamente un conto corrente cointestato”, “vorrei mantenere i conti separati, ma come faccio ad affrontare la questione senza sollevare un vespaio di polemiche?”….. e via discorrendo.

Purtroppo, in caso di separazione coniugale il prezzo da pagare per questa “confusione patrimoniale” è alto per entrambi i coniugi. Infatti, mentre l’acquisto di una casa o di un’autovettura è assistita da un atto di proprietà che individua l’intestatario, esistono casi in cui tale paternità non è chiara. Per esempio, nel caso in cui uno dei coniugi abbia pagato i mobili della casa in comproprietà con l’altro coniuge, in caso di crisi coniugale avrebbe il diritto di ottenerne la restituzione, sempre che possa dimostrare di averne pagato il controvalore. Diversamente, gli arredi si presumono anch’essi in comproprietà tra i coniugi, e non importa quanto siano costati ad uno solo di essi.

La questione assume contorni ancora più inquietanti quando si deve ricostruire la titolarità del denaro apparentemente nella disponibilità della coppia in modo indistinto. Supponiamo, per esempio, che il coniuge A abbia aperto diversi anni prima del matrimonio – perfezionato in regime di comunione dei beni – un conto corrente dove ha fatto confluire gli utili della sua azienda e, dopo essersi sposato, che abbia aperto un ulteriore conto corrente cointestato con il coniuge B, facendovi confluire il saldo attivo di quello precedente e chiudendo contestualmente il vecchio conto corrente. Ebbene, cosa succede se la coppia si separa? Se sono passati più di dieci anni, sarà impossibile richiedere alla banca gli estratti conto a ritroso fino all’operazione di originario versamento del saldo attivo personale – le banche sono obbligate alla conservazione per un massimo di 10 anni – e l’unico modo di risalire alla titolarità di quel denaro è il possesso dei vecchi estratti conto che, come è facile intuire, poche persone hanno l’accortezza di conservare per così tanto tempo.

In ogni caso, la soluzione di queste ipotesi è strettamente legata al regime patrimoniale scelto all’atto del matrimonio, e va da sé che le problematiche più importanti si debbano riscontrare quando i due coniugi abbiano scelto il regime di comunione dei beni. Infatti, collegandoci all’esempio fatto prima, supponiamo che il coniuge A sia nelle condizioni di dimostrare di avere alimentato il conto cointestato in misura maggiore di B. Essendo sposato in comunione cosa accade? In questa situazione, il fatto che il coniuge A abbia alimentato in misura maggiore il conto corrente non è sufficiente a rivendicare per sé una quota più elevata. Ciò perché il denaro generato dal reddito personale e versato sul conto cointestato, sebbene considerato un bene personale, rientra nella comunione residuale” perché non consumato. Pertanto, per evitare una liquidazione del conto corrente cointestato al 50% con il coniuge B, A dovrebbe dimostrare che il denaro in esso versato è un bene “personalissimo”, cioè proveniente da somme di denaro di cui è proprietario fin dal periodo precedente al matrimonio, oppure si tratta di somme di denaro ricevute per donazione, eredità o risarcimento di un danno personale, oppure quando il denaro versato sul conto cointestato è il frutto della cessione di beni personali (es. vendita di un immobile) di cui era proprietario già prima del matrimonio.

Per questo motivo la confusione patrimoniale per “via affettiva” genera in regime di comunione effetti a volte devastanti – si pensi al malcostume diffuso di “svuotare” il conto corrente cointestato in coincidenza con la deflagrazione della crisi coniugale – e, qualora il denaro sia di provenienza “personalissima”, è opportuno per ciascun coniuge avere un conto corrente intestato solo a lui, nonché conservare le prove documentali relative alla provenienza del denaro. Inoltre, tale confusione comporta una serie di adempimenti preventivi anche in caso di investimenti finanziari effettuati attraverso l’uso del denaro di origine personale. In casi come questo, infatti, è necessario dichiarare per iscritto alla banca, di volta in volta, che si sta utilizzando denaro estraneo alla comunione dei beni, affinchè sia possibile conservare la distinzione del denaro di origine antecedente al matrimonio da quello imputabile alla comunione, e lasciar fuori da questa gli investimenti effettuati, i quali diversamente vi entrerebbero automaticamente.

C’è da dire che il denaro personalissimo detenuto nel conto cointestato e non consumato è destinato, al momento della separazione, alla comunione residuale, per cui sarà necessario prelevare da esso, prima della separazione, la parte del denaro che inequivocabilmente – e comprovatamente – è di origine antecedente al matrimonio, per evitare così “scomode” conseguenze e rivendicazioni economiche su somme di denaro oggettivamente non imputabili all’altro ma richieste come se fossero tali.

Fin qui i problemi che nascono nei conti correnti. Il regime di comunione dei beni, però, può produrre effetti fastidiosi anche in presenza di un conto corrente personale di un coniuge con delega all’altro coniuge. Serviamoci di un esempio pratico, e supponiamo che sul conto del coniuge A confluisca una somma derivante dall’eredità di uno dei suoi genitori. Ebbene, qualora su quel conto il coniuge B ha una delega ad operare, la separazione ed il conseguente scioglimento della comunione fa rientrare il conto corrente nella comunione residuale. Di conseguenza, anche il denaro provenienti dall’eredità di A verrebbe diviso al 50% con B qualora A non abbia conservato sia la dichiarazione di successione del genitore che attesta l’origine ereditaria e la titolarità esclusiva della liquidità presente sul conto, sia il documento bancario di trasferimento dell’importo dalla posizione del de cuius al proprio conto corrente.

Ma c’è di più. Infatti, nell’esempio considerato potrebbe accadere che tra la ricezione dell’eredità in denaro e il momento della separazione siano trascorsi molti anni, e che nel corso del matrimonio – per qualunque motivo – il conto corrente originario sia stato chiuso e la liquidità sia stata trasferita in un altro conto e, successivamente, investita in strumenti finanziari. In casi come questo, che non sono affatto rari, si potrebbe determinare una perdita della tracciabilità della provenienza successoria, per cui è sempre opportuno conservare tutti i documenti idonei a dimostrare la provenienza originale del denaro ed evitare pretese dell’altro coniuge su quella somma.

Strumenti di successione dell’impresa a confronto: Patto di Famiglia vs Trust

Entrambi utilissimi strumenti di pianificazione successoria per l’imprenditore, il Patto di Famiglia ed il Trust presentano differenze notevoli in quanto a duttilità, controllo e capacità di formare i futuri eredi alla conduzione dell’azienda, assicurandone la continuità.

Di Alessio Cardinale

Prima dello scoppio della pandemia, le statistiche sui passaggi generazionali di azienda erano già piuttosto impietose, dal momento che esse registravano il “decesso” del 50% delle imprese nel passaggio dalla prima alla seconda generazione. Lo spettro del Covid-19, con tutto il suo carico di emergenza sanitaria, di certo ha determinato una maggiore riflessione degli imprenditori medio-piccoli (che sono più del 90% del totale) sulla utilità di una pianificazione successoria utile alla sopravvivenza degli asset aziendali, ed il ricorso alla consulenza patrimoniale per l’individuazione degli strumenti più idonei ad assicurare la trasmissione dei beni di natura aziendale.

Patrimonials e Millennials

In campo imprenditoriale, infatti, la connotazione giuridico-affettiva dell’eredità di un patrimonio si arricchisce di un elemento fondamentale, quello della continuità aziendale. Questo obiettivo, molto sentito da tutti i fondatori di imprese, per essere perseguito con successo richiede la necessità di una valutazione approfondita dell’erede che prenderà le redini dell’azienda in occasione del passaggio generazionale, ed è opportuno che tale momento di valutazione avvenga con largo anticipo rispetto al passaggio vero e proprio della governance. Per questo motivo l’Ordinamento prevede diversi istituti giuridici, alcuni piuttosto semplici e poco versatili (come la donazione o i patti aziendali), altri più sofisticati ed efficaci, come il Patto di Famiglia ed il Trust.  

Con il Patto di famiglia, l’imprenditore può trasferire ad un figlio la sua azienda o rami di essa, compensando gli altri familiari c.d. legittimari con il pagamento di una somma di denaro equivalente al valore delle quote dell’azienda che sarebbero loro spettate. L’utilità di questo istituto, che deve essere perfezionato tramite atto pubblico, è notevole. Infatti, all’atto della morte di un imprenditore la sua impresa andrà a tutti i suoi figli, ma può accadere – come spesso accade – che i contrasti e i litigi tra discendenti possano interrompere il suo percorso virtuoso, determinandone così la vendita a terzi o, nei casi più gravi, un rapido fallimento per conseguente “stallo gestionale” o mala gestio. E’ per casi come questi che il Legislatore ha previsto il Patto di Famiglia, e cioè un vero e proprio patto successorio lecito (in Italia i patti successori sono vietati), mediante il quale l’imprenditore cerca, in costanza di vita, il consenso dei suoi eredi “in pectore” sulla futura leadership dell’azienda.

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La progettazione di un Patto di Famiglia, però, deve comunque salvaguardare anche i soggetti esclusi, come il coniuge ed i figli che non ricevono le quote  dell’azienda, ai quali deve essere riconosciuta da coloro a cui vengono assegnate le quote aziendali una somma di denaro o alcuni beni in natura, il cui valore corrisponde al valore delle quote che a loro spetterebbero in quanto legittimari. Tutto ciò per tacitare da subito possibili future contestazioni, tanto che una volta stipulato il contratto, le assegnazioni ricevute non possono essere oggetto di collazione o riduzione, e le eventuali modifiche del contratto – così come il suo scioglimento – deve essere stipulato dagli stessi soggetti che vi hanno partecipato e mediante atto pubblico.

Dal punto di vista della protezione del patrimonio – in questo caso totale, visto il coinvolgimento nell’accordo anche di quei beni che non fanno strettamente parte degli asset aziendali – il trasferimento dell’azienda o delle quote effettuato dall’imprenditore tramite il Patto non equivale ad una donazione in vita, sebbene gli somigli; pertanto esso non può mettere a repentaglio gli interessi dei creditori né permettere a questi ultimi di azionare una improbabile revocatoria. Infatti, il Patto di Famiglia comporta un trasferimento senza un corrispettivo immediato, ma è frutto di un disegno successorio che presenta certamente caratteri di onerosità tra le parti, ossia tra i legittimari della futura eredità, e pertanto non può essere definito come atto a titolo gratuito come, appunto, una donazione in vita. Per lo stesso motivo, anche l’art. 2929 bis, che disciplina l’espropriazione forzata anticipata, non può essere applicato ai patti di famiglia, e ciò rappresenta un punto a favore di questo strumento per proteggere quei particolari beni del patrimonio come le quote aziendali.

Non sempre, però, è possibile definire con successo un Patto di Famiglia, ed in casi come questo – per nulla rari – l’imprenditore è costretto a valutare altri strumenti di trasmissione dei beni aziendali. Sotto l’egida di un Trust, per esempio, si potrebbe conciliare la mancanza di esperienza dei futuri eredi con la presenza del trustee, e cioè di un soggetto esperto nella conduzione aziendale, in grado di formare le nuove leve imprenditoriali della famiglia e di assicurare la “neutralità e terzietà” necessaria all’amministrazione degli asset anche nel momento in cui viene a mancare la figura carismatica dell’imprenditore.

Il Trust risulta utile, per esempio, quando nei rapporti tra imprenditori si verificano situazioni di “stallo decisionale”, in cui i soci con pari peso amministrativo hanno due visioni diametralmente opposte sulla soluzione da adottare relativamente ad un evento della vita aziendale, e non si riesce così a raggiungere una maggioranza per l’una o per l’altra decisione o, peggio ancora, non si riesce a mettere in atto ciò che è stato deciso in assemblea perché uno dei soci non adempie. In casi come questi – molto simili ad un dissidio da separazione coniugale, a ben vedere – il Trust può risolvere lo stallo derivante dall’inadempimento del singolo socio poiché il trustee, che è un soggetto terzo con specifiche competenze in campo societario, in caso di mancanza di istruzioni congiunte può votare a sua discrezione in funzione di quello che ritiene essere l’interesse della società oppure, a mali estremi, promuovere la convocazione di un’assemblea per la messa in scioglimento della società.

Tutela del patrimonio

Sebbene preveda lo spossessamento dei beni, rispetto al Patto di Famiglia il Trust sembra avere una maggiore forza protettiva, in quanto la segregazione dei beni assicura al trustee di poter perseguire gli scopi per i quali è stato nominato nell’interesse dei beneficiari finali, senza interferenze da parte dei disponenti o dei suoi futuri eredi. Per fare questo, al trustee possono essere attribuiti, all’atto della costituzione del Trust, poteri anche notevoli, come la nomina o la revoca dei beneficiari, oppure la ripartizione dei dividendi. Il Trust, inoltre, consente all’imprenditore di continuare a controllare l’azienda, di valutare nel tempo il livello di abilità gestionale dei beneficiari e, in definitiva, di assicurare la continuità aziendale all’interno della propria famiglia, finchè ne ha la possibilità in vita.

La versatilità del Trust nella consulenza patrimoniale: formazione di ricchezza, azienda e divorzio

Il Trust somiglia ad una sorta di “polizza vita patrimoniale”, e rivela grande versatilità nell’assicurare la trasmissibilità del patrimonio familiare ed aziendale alle generazioni successive, anche in caso di divorzio.

Qual è l’elemento fondamentale che qualifica – e fa sentire – un bene come “nostro”? Il possesso ed il godimento, naturalmente. E chi ci assicura che quel bene, o complesso di beni, verrà trasmesso intatto ai nostri discendenti? Nessuno, volendo considerare le variabili esogene (congiuntura economica, concorrenza, pandemie, pressione fiscale etc) che non ricadono sotto il nostro diretto controllo. Spesso, poi, siamo noi stessi ad aggiungere una variabile – questa volta endogena – che contribuisce non poco alla distruzione di un patrimonio, e cioè la nostra cattiva gestione, o gli errori compiuti in buona fede ma “letali”.  

Non potendo assicurare la sua infallibilità, quindi, sembra utile “assicurare” il patrimonio mobiliare, immobiliare e aziendale per mezzo di uno strumento che somiglia ad una sorta di “polizza vita patrimoniale”, ma che rivela una maggiore elasticità e grado di inclusione patrimoniale rispetto alla semplice polizza vita, nonostante preveda uno spossessamento del titolo di proprietà (non della fruizione) dei beni conferiti. Stiamo parlando del Trust, istituto giuridico non disciplinato all’interno del codice civile – ma presente nel nostro Ordinamento dal 1989, in occasione della ratifica della Convenzione de l’Aja (legge n. 364/89) – che si rivela molto più efficace di altri strumenti di tutela del patrimonio (come il fondo patrimoniale).

Difesa del patrimonio familiare

In un trust, una o più persone (i c.d. disponenti) trasferiscono i propri beni nella disponibilità di un Trustee, ossia un soggetto esterno, il quale assume l’obbligo di  amministrarli nell’interesse di alcuni beneficiari individuati dai disponenti per un fine determinato. Inoltre, l’atto costitutivo può prevedere la presenza di un Guardiano, che è una sorta di controllore, nell’interesse del disponente, degli atti del trustee. Si tratta, pertanto, di uno strumento giuridico che consente di affrontare diverse esigenze nei più svariati campi del diritto e del patrimonio, sia familiare che aziendale, e può essere utilmente impiegato per affrontare le problematiche poste dalla famiglia di diritto così come da quella di fatto.

Patrimonio familiare

Il Trust, inoltre, può trovare applicazioni volte alla tutela di particolari soggetti all’interno della famiglia, costituendo un’altra forma di atto di destinazione, sebbene si differenzi da quest’ultimo per via della sua natura di atto di spossessamento. Viene usato anche per trasmettere la ricchezza familiare e per pianificare la trasmissione della leadership in campo imprenditoriale alla generazione successiva, e trova particolare applicazione anche nel campo delle garanzie patrimoniali e della segregazione di partecipazioni societarie.

Nella pratica, lo strumento del trust rivela tutta la sua efficacia in relazione alla sua capacità di contenere e segregare beni di diversa natura: immobili, conti correnti, depositi, investimenti mobiliari, quote societarie e partecipazioni azionarie, e persino beni mobili soggetti a registrazione come auto e motoveicoli, navi, aerei, auto d’epoca e opere d’arte.

In relazione al conferimento di beni immobiliari, vale la pena mettere a confronto il trust con una società di persone, per verificarne l’efficacia. La società di persone, all’atto del conferimento di beni immobili e di diritti su di essi, sconta una imposta piuttosto elevata, pari al 9% del valore venale di perizia, salva l’applicazione delle aliquote differenziate a seconda della natura dei beni conferiti. La base imponibile è costituita dal valore venale dei beni conferiti al netto delle passività (mutui o altri gravami) accollate alla società conferitaria. Il trust, invece, all’atto del conferimento sconta una imposta di registro minima in forma fissa, dal momento che l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate sulla natura donativa del conferimento in un trust è stata sconfessata ripetutamente dalla Corte di Cassazione. Infatti, nella costituzione di un trust, la dotazione dei beni che vengono conferiti in esso è un atto fiscalmente neutro, poichè non determina  un passaggio di ricchezza da un soggetto all’altro. Nel trust, in sintesi, questo fondamentale presupposto dell’imposizione tributaria non avviene né con l’atto istitutivo né con il conferimento dei beni al trustee, il quale non beneficia di un incremento di ricchezza: egli acquista solo formalmente la titolarità dei beni, che dovranno essere amministrati e preservati al meglio per poi essere trasferiti ai beneficiari finali. Solo in quel momento l’imposta potrà essere applicata, poiché la finalità di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito, nonchè l’assenza di personalità giuridica del trust, fanno sì che esso possa ritenersi come un qualunque soggetto passivo di imposta.

Sul tema, la Corte di Cassazione è intervenuta più volte sia in passato che recentemente (11/03/2020 n.7003, 29/05/2020 n.10256, 24/12/2020 n.29507, 12/01/2021 n.224, 16/02/2021 n.3986), e nonostante ciò l’Agenzia delle Entrate si ostina ancora ad applicare la maggiore imposta derivante da successione e donazione, salvo poi essere sconfessata dalla giurisdizione tributaria.

Naturalmente, anche in relazione al trust è necessario anteporre gli stessi concetti di credibilità e idoneità di chi voglia realmente tutelare e proteggere i propri familiari, poiché questo strumento, per quanto più difficile da “smontare” in un’aula di tribunale, non può essere interpretato come una “cura” immediata (e maldestra) per risolvere una imminente azione dei creditori o dello Stato. Infatti, l’utilizzo più tipico del trust, in passato, è stato quello di creare un contenitore per proteggere il proprio patrimonio da eventuali creditori e dalle imposte. Il supposto spossessamento dei beni, in linea teorica, costituisce una barriera anche per l’amministrazione finanziaria, e nessuno potrebbe venire a  pignorare dei beni che non sono più nella disponibilità del debitore.

In teoria, appunto.

Nella realtà “i trust istituiti e gestiti al fine di realizzare una mera interposizione nel possesso dei beni e dei relativi redditi, non sono considerati validamente operanti” (Commissione Tributaria di Trento, sent. n. 88 del 26 maggio 2017). Pertanto, se il trustee non esercita in piena autonomia il proprio potere sui beni affidatigli, sul trust penderà il dubbio di validità e, più che “auto-dichiarato”, esso verrà rubricato come fittizio.

Lo strumento del trust rivelerebbe ancora di più la sua efficacia in caso di separazione o divorzio, data la sua natura di “neutralità e terzietà volontaria” che ne farebbe un meraviglioso mezzo di composizione immediata delle controversie, soprattutto economiche, in ambito separativo. Infatti, è nella natura stessa del trust la possibilità di coordinare le clausole in base a tutti i possibili mutamenti del nucleo familiare nel tempo e, sebbene in Italia non sia possibile perfezionare dei patti prematrimoniali, è lecito inserire nell’atto costitutivo di un trust la previsione che il trustee si debba attenere anche a quanto stabilito da nuovi e futuri accordi matrimoniali, estendendo quindi il suo raggio d’azione anche a quegli eventi straordinari (per quanto frequenti), come la separazione coniugale, che potrebbero arrecare disagio al lavoro del trustee effettuato nell’interesse dei beneficiari.

Asset Protection Advisory. L’insostenibile leggerezza del Fondo Patrimoniale

Molto usato in passato come forma di protezione del patrimonio familiare, il Fondo Patrimoniale è stato gradualmente “depotenziato” e ricondotto dalla Cassazione alla sua funzione principale, che è quella di porsi a difesa di interessi meritevoli di tutela dei componenti della famiglia.

Il Fondo Patrimoniale, come strumento di protezione del patrimonio familiare dall’aggressione dei terzi, ha avuto in passato particolare successo tra coloro che ne magnificavano le proprietà “salvifiche” contro tutti i debiti non onorati. Successivamente, questo rimedio giuridico è stato fatto scendere dal suo piedistallo e ricondotto alla sua funzione principale, che è quella di tutelare esclusivamente gli interessi meritevoli dei componenti di una famiglia (si pensi a quelli relativi ad un figlio portatore di handicap). Da ciò ne è conseguito che, per esempio, è un grave errore conferire tutto il patrimonio all’interno del Fondo, e lasciare le “briciole” al di fuori di esso dopo aver contratto un debito “importante”, oppure subito prima.

Tecnicamente, il fondo patrimoniale è uno strumento attraverso il quale uno dei coniugi o entrambi vincolano determinati beni destinandoli ai bisogni della famiglia. In tal modo, i beni individuati (immobili, auto e motoveicoli, titoli di credito e altro) costituiscono un patrimonio separato la cui funzione è quella di soddisfare i diritti di mantenimento e assistenza di tutti i componenti della famiglia. Inoltre, i coniugi non possono disporre dei beni che formano il fondo per scopi estranei agli interessi della famiglia, né i creditori particolari dei coniugi (per obblighi sorti per scopi estranei ai bisogni della famiglia) possono soddisfare i loro diritti sui beni oggetto del fondo patrimoniale stesso. Però, come abbiamo detto, la sua opponibilità ai creditori non è supportata da un buon livello di protezione, ed è necessario, affinchè esso sia veramente efficace, che la sua costituzione sia fatta risalire con largo anticipo rispetto all’insorgenza di un contenzioso per debiti non onorati oppure, come accade nel campo della libera professione, rispetto ad una richiesta di risarcimento danni per responsabilità professionale.

In estrema sintesi, i creditori dei coniugi non possono soddisfarsi sui beni vincolati dal fondo patrimoniale quando i debiti sono stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, in ciò intendendosi che il Fondo ha una efficacia limitata agli scopi relativi al soddisfacimento di esigenze di famiglia, con esclusione totale dei debiti sorti per finalità voluttuarie o accessorie. Tuttavia, se un credito è sorto prima della costituzione del Fondo, il creditore può avanzare un’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., ma avrà l’onere di provare che il fondo patrimoniale è stato costituito con la volontà di arrecare un pregiudizio ai creditori. Inoltre, questi ultimi devono anche dimostrare che manchi un patrimonio residuo (oltre ai beni del Fondo) sul quale poter soddisfare il proprio credito, e se i beni della famiglia sono stati trasferiti nel Fondo nella loro interezza, la deduzione diventa indizio o prova di fronte al giudice delle esecuzioni.

Relativamente al tempismo con il quale si costituisce un fondo patrimoniale, possiamo stilare una sorta di “classifica” in base alla quale il Fondo è più o meno aggredibile.

1) Entro il primo anno dalla sua costituzione – i beni inseriti nel Fondo possono essere sempre aggrediti dai creditori e messi in vendita all’asta, senza bisogno di una azione revocatoria, poiché è sufficiente, per il giudice delle esecuzioni, confrontare la data di iscrizione del Fondo e quella del pignoramento: se sono trascorsi meno di 12 mesi, il Fondo è come se non fosse mai stato costituito.
2) Nei primi cinque anni dalla sua costituzione – il fondo patrimoniale può essere oggetto di azione revocatoria, ma i creditori devono provare che è stato costituito con l’intento di frodarli (dimostrazione facile solo nel caso in cui, come abbiamo visto, il debitore non ha altri beni pignorabili).
3) Dopo i cinque anni dalla sua costituzione – si possono ipotecare e pignorare, senza azione revocatoria, i beni inseriti nel Fondo per debiti necessari a soddisfare i bisogni della famiglia.

In relazione alla funzione del Fondo di soddisfare i diritti di mantenimento e assistenza di tutti i componenti della famiglia, la Corte di Cassazione ha sempre dato una interpretazione molto ampia, comprendendo in tali bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al suo potenziamento dal punto di vista lavorativo, restando escluse solo le esigenze voluttuarie e speculative. Ciò significa che, secondo la Cassazione, rimane in capo al creditore l’onere di provare che il debito entrato in contenzioso, assunto in ambito esclusivamente lavorativo-professionale e solo incidentalmente suscettibile di effetti per la famiglia, è volto a soddisfare immediatamente e direttamente i bisogni della famiglia.

Aver costituito un fondo patrimoniale, naturalmente, non esclude che chi ne fa parte non possa indebitarsi per motivi legati alla professione (es. acquisto dello studio per mezzo di un mutuo). Pertanto, l’indebitamento in buona fede e per esigenze estranee ai beni ed agli interessi tutelati dal Fondo è sempre possibile, ed in caso di improvvisa insostenibilità finanziaria – come succede nei casi di perdita del lavoro e conseguente sovraindebitamento – le garanzie offerte dal fondo patrimoniale potranno essere validamente opposte alle azioni esecutive volte ad aggredire anche i beni contenuti nel Fondo.

Nel corso del 2021, in piena pandemia, la Corte di Cassazione è intervenuta con una ordinanza molto interessante (n. 2904 dell’8 Febbraio 2021), con la quale ha stabilito che i debiti nati nell’esercizio dell’attività di impresa o professionale hanno uno scopo normalmente estraneo ai bisogni della famiglia. In questo modo, la Cassazione ha escluso che vi possa essere un collegamento automatico tra le obbligazioni sorte per motivi professionali e la necessità per il debitore di sopperire con essi ai bisogni della propria famiglia, attribuendo l’onere di provare tale collegamento – cosa per niente facile – in capo al creditore

In sintesi, anche in presenza di un indebitamento già in essere al momento della costituzione del Fondo, ciò che conta è che esso sia regolarmente onorato a quella data. Infatti, in assenza di ritardi nei pagamenti delle rate, di contestazioni del debito e, in generale, di qualunque contenzioso o causa pregiudizievole (anche sopravvenuta ed informale), nessun creditore potrà, ad esempio, comunicare arbitrariamente al debitore la decadenza dal beneficio del termine, per poi argomentare temerariamente che il ricorso al Fondo, anziché essere sotteso alla protezione di interessi meritevoli, sia stato concepito in futuro danno ai creditori. Ma attenzione: è sufficiente anche un solo ritardo nei pagamenti del debito per poter permettere ai creditori di argomentare la necessità di misure cautelative, sorrette dalla circostanza secondo cui il conferimento di beni nel fondo patrimoniale abbia di fatto diminuito le garanzie complessive del debitore che, all’atto della analisi e delibera del prestito, erano state giudicate idonee alla sua concessione pur non essendo oggetto di garanzia reale.

Da qui la “leggerezza” della protezione prestata dal Fondo Patrimoniale, che spesso soccombe di fronte alle esigenze dei creditori e, soprattutto, rivela la scarsa credibilità di un tardivo progetto di tutela degli asset familiari.

Relativamente al titolo di proprietà dei beni conferiti nel Fondo, è interessante precisare che, nel caso in cui vengano inseriti anche beni che erano già di proprietà di uno o di entrambi i coniugi, il titolo di proprietà non muta: se uno dei due è proprietario di un appartamento, e dopo qualche tempo decide di inserirlo nel fondo patrimoniale, la proprietà resta la sua anche se l’altro coniuge può amministrare il bene in quanto parte costituente il Fondo.

A testimonianza del suo strettissimo legame giuridico e sostanziale con i bisogni della famiglia, il fondo patrimoniale non “muore” nemmeno con la separazione, e deve avvenire il divorzio (o l’annullamento del matrimonio) affinchè cessi di vivere e permetta ai beni di ciascuno dei coniugi, precedentemente inseriti nel patrimonio separato, di tornare a chi ne era il legittimo proprietario prima del conferimento. In realtà, a tornare pienamente nella sfera giuridica del proprietario non è esattamente il titolo di proprietà – che non è mai cessato – bensì la sua disponibilità e amministrazione esclusiva. In caso di comproprietà originaria, ognuno dei due coniugi conserverà la rispettiva quota, ed il bene potrà essere diviso solo con un autonomo procedimento di scioglimento della comunione legale.

L’unico caso – peraltro piuttosto frequente – in cui il fondo patrimoniale non cessa neanche con il divorzio è quando la famiglia, nel cui interesse il Fondo era stato costituito, annovera dei figli minorenni. In questo caso, finchè il figlio più piccolo non sarà diventato maggiorenne il Fondo avrà vita.

Tra gli eccessi della Corea del Sud e la media europea, Italia ancora “paradiso fiscale” delle successioni

Alla luce della maxi tassa di successione che gli eredi del fondatore di Samsung dovranno pagare, conviene nascere e morire in Italia. Media europea pari al triplo del nostro livello medio di tassazione: qual è la giusta misura?

Anche l’Italia ha il suo piccolo “angolino offshore” in termini di tassazione, sebbene non sia esattamente uno di quelli che attira i non residenti a tornare dall’estero o gli imprenditori stranieri di origini italiane a prendere la nostra nazionalità. Eppure, i più saggi e avveduti di loro dovrebbero pensarci. In materia di imposte di successione, infatti, nel nostro Paese si continua a detenere un livello basso da record, se non fosse che la media europea  – e le garbate pressioni dell’Unione per adeguarci anche in questo senso – lasciano intravedere un futuro di aumenti delle aliquote per adeguare progressivamente il livello di tassazione italiano a quello europeo.

Successione

Infatti, nonostante la tanto attesa riforma del catasto – sempre annunciata ma mai attuata – e le raccomandazioni delle istituzioni europee, la base imponibile su cui calcolare l’imposta di successione e donazione rimane quella del valore catastale, che è significativamente inferiore al valore di mercato e riduce il gettito complessivo dell’imposta, che in Italia è pari a circa 900 milioni (dati del 2019), a fronte dei 15 miliardi della Francia e dei 7,2 miliardi della Germania. Le aliquote basse e le franchigie elevate, poi, fanno il resto.

Per comprendere quanto sia favorevole il nostro sistema di aliquote, basti dire che, considerando una eredità da un milione di euro (da padre a figlio), in Spagna si pagherebbe una imposta di circa 335.000 euro, in Francia 270.000, in Inghilterra 245.000, in Germania  115.000 e in Italia zero, grazie alla generosa franchigia da un milione a figlio (che arriva a 1,5 milioni in caso di figli disabili).

E se l’Italia si adeguasse alla media europea? Sarebbero dolori, soprattutto per le famiglie della (ormai defunta) classe media, ben patrimonializzate dagli asset immobiliari – prima e seconda casa – ma con riserve di liquidità assai più modeste e potenzialmente insufficienti per pagare imposte di successione di una certa entità. Non fanno eccezione neanche le famiglie detentrici di maggiore risparmio liquido, dal momento che ad esso corrisponde di solito un patrimonio immobiliare proporzionalmente più elevato. Per tutti, in ogni caso, si fa strada la necessità di una pianificazione finanziaria molto rigorosa, che consenta anche la costituzione di una riserva liquida da vincolare esclusivamente al pagamento delle imposte di successione da parte dei figli, qualora questi non siano in grado di farvi fronte al momento della scomparsa dei genitori. Gli strumenti finanziari che soddisfano questa specifica esigenza esistono e, trattandosi di un obiettivo di lungo-lunghissimo periodo, i rendimenti assicurati dai mercati azionari con un adeguato orizzonte temporale consentirebbero di accantonare somme sostenibili per questo obiettivo, soprattutto per gli imprenditori compresi nella fascia d’età 50-60. 

Di questo problema si discute da molto tempo, ma il dibattito attraversa lunghe fasi di sonno, da cui si desta in occasione di un “evento successorio” clamoroso che, puntualmente, lo riporta alla luce. Di recente, per esempio, la scomparsa del fondatore sudcoreano di Samsung, Lee Kun-hee, ha fatto scalpore per la maxi tassa di successione di 12 miliardi di dollari imposta agli eredi. La Corea del Sud, infatti, è il paese con la più alta tassazione al mondo in caso di successioni (60% del patrimonio del de cuius), e mette in difficoltà persino gli imprenditori sudcoreani ultra-ricchi che hanno imparato a detenere una elevata soglia di liquidità, così come le famiglie meno ricche del paese asiatico. Pertanto, il passaggio generazionale da Lee Kun-hee ai figli ha costretto i suoi eredi a mettere in vendita ville, auto, collezioni d’arte (13.000 pezzi dal valore di 2,7 miliardi di USD) e gioielli, ma anche a ricorrere all’indebitamento bancario per evitare di vendere alcuni asset importanti e cedere il controllo delle partecipate più appetibili.

Comunque vada a finire – sappiamo che il debito con l’erario sudcoreano è stato rateizzato in 5 anni – la vicenda degli eredi Samsung è interessante almeno sotto due profili.

Il primo, come già detto, è quello dell’inevitabile confronto tra l’aliquota successoria del paese asiatico (60%) e quelle italiane, che sono comprese tra il 4% ed l’8% e sono spesso rese inefficaci da franchigie generosissime per moglie e figli. Pertanto, mentre gli imprenditori ultra-ricchi sudcoreani – così come le famiglie di ogni fascia economica – si sono adattate a questo sistema impositivo così estremo accantonando una liquidità adeguata per affrontare i costi della successione (che sono anche commisurate al patrimonio, e non solo al grado di parentela degli eredi), le famiglie imprenditoriali italiane non accantonano sufficientemente e preferiscono privilegiare le quote aziendali, le partecipazioni azionarie e, soprattutto, il patrimonio immobiliare.

Il secondo, invece, genera una più larga riflessione sulla stessa ratio dell’imposta di successione, nonchè una serie di perplessità. In particolare, ci si chiede se è ancora sostenibile costringere gli eredi ad una dismissione forzosa di una parte del patrimonio, frutto di talento, fatica e senso degli affari del de cuius e/o della famiglia di origine, per consentire allo Stato un gettito fiscale da destinare, solo in via di principio, alla redistribuzione della ricchezza tra le classi sociali più svantaggiate, senza avere alcuna sicurezza che queste entrate vengano in qualche modo vincolate a questa finalità e non si perdano, invece, in mille rivoli che nulla c’entrano con l’obiettivo sociale originario. Inoltre, se la tassazione ordinaria imposta alle aziende – ancora piuttosto elevata in Italia – assolve già al principio della redistribuzione della ricchezza sociale (in questo caso tramite le politiche del lavoro finanziate dal gettito fiscale), questa ulteriore imposta viene percepita da sempre come una “doppia tassazione” sul patrimonio degli imprenditori, i cui beni personali sono legati a doppio filo con le attività imprenditoriali che sono state già debitamente tassate in vita.

La scioglimento di questi dubbi non è semplice, ma è certo che non esiste alcun vincolo contabile che costringa lo Stato a spendere il gettito fiscale derivante dalle imposte di successione e donazione a vantaggio di specifiche categorie di interessi collettivi (es. formazione alle imprese, borse di studio accademiche, sostegno agli studi per gli studenti meritevoli), per cui risulta quasi incomprensibile la necessità di mantenere tale imposta e non prevedere, invece, il mantenimento del sistema attuale o la sua totale eliminazione.

Peraltro, in Italia il tessuto imprenditoriale è fatto di piccole e medie imprese, ed un passaggio generazionale privo di qualunque imposizione fiscale di stampo “sudcoreano” (o europeo) assicurerebbe una certa continuità strategica per lo sviluppo economico del Paese. Infatti, è noto come più della metà delle PMI italiane abbiano ancora alla guida i fondatori ultra sessantenni, i quali nei prossimi 15-20 anni dovranno passare il testimone agli attuali millennials. Inoltre, la statistica è impietosa nel ricordare che il 50% delle imprese familiari italiane scompare già alla seconda generazione, e solo un quinto arriva alla terza.

La sensazione generale è che la ratio della imposta sulle successioni e donazioni, ossia l’effetto di redistribuire la ricchezza, non ha alcun appiglio con la realtà, e che ciò accadrebbe anche qualora si scegliesse di dare seguito alle pressioni dell’Europa aumentando le aliquote (e/o diminuendo la franchigia) per rimpolpare il gettito. Il rovescio della medaglia è che una maggiore imposizione potrebbe incidere irrimediabilmente su molti dei patrimoni familiari degli imprenditori, contribuendo così all’indebolimento del tessuto imprenditoriale italiano, con ricadute occupazionali negative che vanificherebbero gli incerti effetti della redistribuzione della ricchezza.

Con il progetto di riforma del Catasto più caro il passaggio generazionale dei patrimoni

Il progetto di legge presentato dai  5 Stelle prevede la revisione delle rendite in base ai metri quadri degli immobili e alla loro ubicazione. E’ il primo segnale che qualcosa, in termini di passaggio generazionale dei patrimoni familiari, potrebbe cambiare molto presto, determinando nuove esigenze di pianificazione degli asset.

Nel breve giro di circa 15 anni da oggi, una metà del patrimonio complessivo dei patrimonials (individui con asset in denaro, immobili, quote di aziende pari ad almeno 500.000 euro) verrà ereditato dai millennials, i quali diventeranno a pieno titolo i successori della storia patrimoniale della propria famiglia. Tra circa 35 anni, dei patrimonials di oggi non vi sarà quasi più traccia terrena, ed è lecito chiedersi adesso cosa ne sarà dei beni che essi nel frattempo avranno lasciato ai propri congiunti più stretti.

Secondo il rapporto annuale di BCG (Boston Consulting Group), in Italia 400.000 famiglie detengono circa il 23% della ricchezza mobiliare (e cioè azioni, obbligazioni, depositi e strumenti di liquidità), e si prevede che nel 2024 il loro numero salirà a 519.000, con una quota di ricchezza pari al 26,4%. Ognuna di queste famiglie, secondo lo studio, detiene disponibilità di denaro, sotto varie forme, superiore al milione di USD. L’intero segmento dei patrimonials, però, rappresenta un numero più ampio di famiglie – oggi circa 700.000, quasi 950.000 nel 2024 – e detiene proprietà immobiliari spesso di natura esclusivamente abitativa (prima casa e, in parte, anche la casa vacanze). Complessivamente, questo segmento possiede una ricchezza mobiliare complessiva pari a circa 800 miliardi di euro, a cui va aggiunto il valore del patrimonio immobiliare, che porta la ricchezza complessiva del segmento a circa 1.800 miliardi di euro.

Un dato salta all’attenzione: nel nostro Paese, la ricchezza complessiva degli italiani è composta per il 68.0% da immobili, polverizzati in tutti gli strati sociali della popolazione. In particolare, la superficie complessiva dei soli immobili residenziali degli italiani è di circa 2,4 miliardi di mq, ed il suo valore commerciale complessivo è pari a circa 3.000 miliardi di euro. Ebbene, questo patrimonio immobiliare, nei prossimi 35 anni, verrà trasmesso gradualmente agli eredi, i quali si troveranno a pagare, in occasione del passaggio generazionale, le imposte di successione vigenti tempo per tempo, in base alla franchigia (oggi pari ad un milione di euro per coniuge e figli, 100.000 euro per fratelli e sorelle).

Successione

C’è da dire che oggi l’Italia, oggettivamente, è una sorta di “paradiso fiscale delle successioni”, del tutto disallineato agli altri paesi dell’U.E.. Infatti, mentre in Italia le aliquote vanno dal 4 all’8%, in Francia vanno dal 5 al 40% e per gli altri eredi fino al 60%; in Inghilterra (appena uscita dall’U.E., ma sempre molto vicina) l’aliquota è del 40%, mentre in Germania varia dal 7 al 30% per parenti in linea retta e dal 15 al 43% per fratelli, sorelle, nipoti (dal 30 al 50% per altri soggetti). Le franchigie previste in questi paesi, poi, sono nettamente inferiori a quelle previste in Italia. Però, non sono solo le aliquote a determinare lo status di “paradiso fiscale successorio”  del nostro Paese, bensì la base di calcolo, ossia il valore attribuibile al patrimonio soggetto a successione e, in particolar modo, quello immobiliare, calcolato in base al valore catastale (numero di vani) e non al valore venale o commerciale (basato sui metri quadri e sulla zona).

La questione aveva già suscitato un certo dibattito politico tra il 2010 ed il 2015, anno in cui si è “addormentata” e dimenticata fino ad oggi, allorquando la Banca d’Italia ha iniziato a consigliare lo spostamento graduale della pressione fiscale dal lavoro agli immobili. A tale “consiglio istituzionale”, di certo autorevole, si è ispirata una recente proposta di legge per riformare il Catasto, appena depositata in Commissione Finanze dal Movimento 5 Stelle. Qualora diventasse legge dello Stato, questa nuova norma avrebbe l’effetto – oltre a quello della c.d. “patrimoniale occulta”, di cui tutti parlano oggi, e alla lievitazione dell’imponibile soggetto alla famigerata IMU – di aumentare il gettito fiscale derivante dalle successioni senza innalzare le aliquote e senza abbassare le generose franchigie. Diversi patrimoni, infatti, oggi beneficiano di una soglia non imponibile di ben 1 milione di euro a figlio (+ coniuge superstite), difficilmente superabile con il solo valore catastale, ma domani potrebbero superare questo “muro fortilizio” grazie ad una base di calcolo più generosa, mediamente pari a 7 volte il valore catastale (se non di più).

Pertanto, siccome in politica nazionale nulla è lasciato al caso, la proposta di legge depositata in Commissione Finanze – con prima firma della deputata del Movimento 5 Stelle Azzurra Cancellieri – punta chiaramente a risvegliare dal lungo sonno il progetto di riforma archiviato nel 2015. In sostanza, le rendite degli immobili verrebbero riviste in base ai metri quadri (non più ai vani), e le classificazioni delle case verrebbero riconsiderate. Questo è il primo segnale che qualcosa, in termini di passaggio generazionale dei patrimoni familiari, potrebbe cambiare molto presto, determinando per i detentori di diversi immobili la necessità, in costanza di vita, di rimodulare profondamente tutta la pianificazione patrimoniale al fine di aumentare la riserva di disponibilità liquide e, così, non creare agli eredi una situazione di difficoltà o impossibilità a pagare le imposte di successione calcolate con la stessa aliquota di oggi (salvo aumenti nei prossimi anni, tutt’altro che improbabili) ma con una base imponibile dal valore sette volte più alto.

Con buona pace delle franchigie concesse dal nostro Ordinamento e da tempo nel mirino dell’Unione Europea per via della loro estrema generosità che, di fatto, rende oggi pressoché gratuito il passaggio generazionale dei patrimoni medio-piccoli.