Giugno 12, 2026
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In Italia una ecatombe di imprenditori. Un paese economicamente allo sbando

I dati dell’OCSE sul reddito reale degli italiani fotografano il trentennale fallimento della politica economica che si pensava di migliorare, come per magia, con l’ingresso nell’Euro. Calo preoccupante del numero degli imprenditori, corsa alla libera professione.

Di Alessio Cardinale

Se esistesse un codice etico degli amministratori di stato, quelli italiani probabilmente lo avrebbero già violato. Allo stesso modo, se esistesse la possibilità di presentare una azione di responsabilità – tecnica e non semplicemente politica – contro la mala gestio dei cattivi amministratori, chi ha portato gli italiani ad avere oggi un reddito reale medio inferiore a quello di trent’anni fa dovrebbe quanto meno risarcire i danni morali. Infine, se qualcuno in passato ha sperato che l’Unione Monetaria avrebbe compiuto il “miracolo” – preannunciato temerariamente (e in modo quasi spregiudicato) da Romano Prodi – di risollevare la nostra economia e creare un fantomatico benessere individuale, oggi ha la certezza assoluta che non sarebbe mai potuto accadere nemmeno se la Germania ci avesse ceduto gratuitamente la sovranità sulla Baviera e su tutte le sue risorse.

Infatti, mentre i media si sbracciano per attribuire la colpa di tutti i mali odierni alla “globalizzazione”, adesso che il Covid-19 ha sparigliato le carte e ha fatto intravedere l’inizio di un processo di “de-globalizzazione” la verità viene impietosamente a galla e scopre le macerie fino a ieri nascoste sotto la coperta – sempre più corta – dell’Unione Europea, non lasciando più spazio agli alibi: il nostro Paese, negli ultimi trent’anni, è stato governato da persone scarsamente capaci e poco preparate a rivestire un ruolo che avrebbe richiesto almeno un po’ di attenzione verso l’interesse collettivo; e poi l’ingresso nella Moneta Unica a trazione franco-tedesca, effettuato in assenza di reali condizioni di convenienza finanziaria, ha finito con il coprire di ridicolo i propri accesi fautori della prima ora ed ha accentuato gli squilibri creati dalla mediocre classe dirigente italiana precedentemente all’entrata nell’Euro. Se infine aggiungiamo che tutto questo non ha protetto la Società Civile dall’atavico spauracchio germanico dell’inflazione – che da noi invece ha corso a doppia cifra almeno durante i primi dieci anni di moneta unica, devastando ancora una volta il potere d’acquisto interno – il quadro è completo.

Intendiamoci, dire che i salari reali sono inferiori a quelli di trent’anni fa non vuol dire che in valore assoluto sono gli stessi del 1990, ma che al netto dell’inflazione e della svalutazione monetaria sono poco meno che identici (-2,9%, per l’esattezza) ad allora, a differenza dei salari reali medi di quasi tutti i paesi OCSE ricadenti nell’area Euro i quali, al contrario, hanno riportato un aumento reale significativo. Ciò è affermato a chiare lettere dai dati dell’OCSE pubblicati nel 55mo Rapporto Censis qualche giorno fa: tra il 1990 e oggi, l’Italia è l’unico Paese aderente all’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico in cui le retribuzioni medie lorde annue sono diminuite (-2,9%) in termini reali, mentre la Lituania, per esempio, nello stesso periodo ha sfoderato un +276,3%, l’Irlanda un +85,50% e persino la Grecia, messa pochi anni fa a ferro e fuoco dalla Troika e sensibilmente impoverita, ha segnato comunque un +30,50%; relativamente alle grandi potenze europee, la Germania ha fatto +33,7% e la Francia +31,1%.

Quanto sopra trova conferma nella serie storica decennale del PIL reale (ossia al netto dell’inflazione), che era cresciuto del 45% negli anni ’70, del 27% negli anni ’80, del 17% negli anni ’90, del 3,2% negli anni ’10 del 2000 e soltanto dello 0,9% negli anni ’20 fino al 2019 (nel 2020 è crollato di quasi il 9% per via della pandemia). Pertanto, il male dell’Italia non è del tutto ascrivibile all’Euro, e trova origine nei decenni non ricompresi nello studio del Censis, e cioè dagli anni ’70 e ’80, allorquando la Lira è passata da un cambio di 174 per un Marco Tedesco ad un cambio di 750 e, poco prima dell’ingresso nell’Euro, di quasi 1.000, svalutandosi di 5,7 volte rispetto alla moneta tedesca. La Moneta Unica e i suoi meccanismi di funzionamento, semmai, hanno dato un colpo ulteriore alla fragile economia italiana, e soprattutto hanno messo in evidenza l’incapacità della nostra classe politica a mettere in atto un serio controllo dei prezzi che, già all’indomani dell’entrata in vigore dell’Euro, cominciavano a lievitare spinti da una speculazione selvaggia.

La situazione di oggi è sotto gli occhi di tutti: retribuzioni disincentivanti che i datori di lavoro (compresa la P.A.) offrono in cambio del lavoro di chi ha competenze elevate, e condizioni scoraggianti per tutti coloro che desiderano avviare una impresa, dagli adempimenti burocratici allo scandaloso carico fiscale. Solo negli ultimi dodici anni (dal 2008 al 2020) le forme di lavoro indipendente, tra micro e piccole imprese, si sono ridotte di 719.000 unità (-12,2%), compensate solo in parte dall’aumento del lavoro dipendente (+532.000, +3,1%) che però, a differenza del lavoro indipendente, non crea posti di lavoro in forma diretta. Nello stesso periodo, invece, sono aumentate le libere professioni (+241.000 unità, +20,9%), sebbene nel 2020 il saldo è negativo di 38.000 occupati.

Bastano questi dati per definire l’Italia come un Paese economicamente allo sbando, dove la vocazione imprenditoriale del Secondo Dopoguerra sembra svanita nel nulla, che punta alla progettualità dettata dal PNRR, ossia dal secondo “Piano Marshall” della nostra storia. Il problema è che a gestire questo fiume di denaro ci sarà la stessa classe dirigente di un tempo – al netto di Draghi, che non rimarrà a lungo in sella al governo  – mascherata da sigle politiche diverse ma identiche per stile e scarsa visione del futuro.

Patrimoni e riforma del catasto: poche luci, molte ombre

La revisione del catasto varata dal governo sembra avere l’obiettivo di fare cassa grazie all’aumento del gettito fiscale garantito dalle abitazioni. In atto una svolta epocale, che peserà sempre di più sui patrimoni immobiliari degli italiani.

Di Alessio Cardinale

“L’analisi tecnica del Ministero dell’Economia, allegata alla delega per la riforma fiscale, spiega in modo esplicito lo scopo della riforma del Catasto, e cioè quello di aumentare le tasse sugli immobili, ed è coerente con le raccomandazioni dell’Unione europea che chiede all’Italia di ridurre la pressione fiscale sul lavoro e di compensare tale riduzione con una revisione delle agevolazioni fiscali e una riforma dei valori catastali non aggiornati”. Così il presidente di ConfediliziaGiorgio Spaziani Testa, intervenuto di recente sull’argomento.

Per capire meglio le cose, facciamo un po’ di conti in tasca ai contribuenti, e ragioniamo in termini di copertura finanziaria. Infatti, è noto che dai tagli dell’Irap e dalla riduzione del cuneo fiscale dovranno derivare una riduzione del gettito di circa 8 miliardi, sulla quale attualmente è prevista una copertura di circa 3 miliardi derivante dai tagli alle deduzioni e detrazioni fiscali. Ne mancano 5, di miliardi, per arrivare a 8, e non potranno che arrivare dall’inasprimento della pressione fiscale sulle case, che inizialmente Draghi aveva definito come una semplice “operazione di trasparenza per riequilibrare il carico fiscale”, per far sì che si possa ridurre la differenza tra “le tante persone che pagano troppo e tante che pagano meno del dovuto”.

A parziale addolcimento della pillola – c’è già chi la definisce ironicamente come una “supposta fiscale” – la revisione catastale dovrebbe comportare avere effetti per i contribuenti solo tra cinque anni, ma Confedilizia fa notare che l’impegno di bilancio, sotto forma di maggior gettito dal patrimonio immobiliare, dovrà essere quantificato ora, e non è detto che i frugali di Bruxelles accettino di dilazionare il primo incasso al 2026. Inoltre, da questa riforma del catasto deriverebbero altri due effetti importanti: la crescita dell’IMU sulle seconde case e la crescita del valore delle prime case ai fini del calcolo dell’ISEE, che di fatto rappresenterebbe un effetto “strutturale” che andrebbe oltre il semplice aumento dell’imposta e si trasmetterebbe sugli aggravi di spesa legati all’aumento del valore dell’immobile ai fini ISEE: reddito di cittadinanza, assegno unico per i figli e accesso agli asili nido pubblici, solo per fare un esempio.

In definitiva, La revisione del catasto varata dal governo sembra avere l’obiettivo di voler fare cassa grazie all’aumento del gettito fiscale garantito dalle abitazioni. E’ in atto una svolta epocale, che peserà sempre di più sui patrimoni immobiliari degli italiani. Del resto, gli italiani di tutte le generazioni dal Secondo Dopoguerra ad oggi devono ancora provare l’ebbrezza di un governo che riduca pesantemente – e coraggiosamente – la pressione fiscale per tutti, contribuenti ed aziende, come accade nei modelli fiscali anglosassoni e statunitensi. Invece, pur di non inasprire in modo serio i controlli sull’evasione fiscale, i modestissimi governanti del nostro Paese – Draghi compreso, nella sua veste di Premier  – non fanno altro che uccidere, poco alla volta, quello che rimane del ceto medio italiano, un tempo fonte di benessere per tutta la Società Civile e per il sistema industriale.  

Patrimonio personale e assegno divorzile: la Cassazione risolve un problema e ne crea altri dieci

Interpellata per dirimere la questione della variegata natura dell’assegno divorzile, la Cassazione a Sezioni Unite ha perso l’ennesima occasione per imporre ai tribunali di merito una soluzione definitiva, ponendo invece le basi per una ulteriore crescita del contenzioso patrimoniale tra ex coniugi.

Di Alessio Cardinale

L’Ordinamento giuridico italiano ha disegnato, di anno in anno, un complesso di norme dove ogni strumento di protezione patrimoniale ha un suo ambito di applicazione e, a seconda degli strumenti utilizzati, offre un diverso livello di protezione a ciascun componente della famiglia, generalmente nei confronti dei terzi. In questo particolare ambito, lo status di “debitore” ha una doppia origine, e va dal caso tipico di colui che contrae un debito per acquistare un bene (casa, auto), a quello di chi diventa debitore non per sua scelta, ma in forza di una sentenza di risarcimento a suo carico o, anche più spesso, per via di un divorzio, a causa del quale gli ex coniugi diventano vicendevolmente “terzi”, con effetti durevoli e di segno opposto sul proprio patrimonio.

Relativamente agli effetti derivanti dal divorzio, nel corso del 2021 la giurisprudenza di legittimità, in un rapido susseguirsi di decisioni dalla portata storica, ha aggiornato i criteri e le modalità ai quali la magistratura di merito dovrà necessariamente uniformarsi nel gravare uno dei coniugi – notoriamente l’uomo, salvo rarissime e quasi introvabili (nella giurisprudenza) eccezioni – dell’assegno di mantenimento in favore dell’altro coniuge. Infatti, nel mese di Maggio 2021 la Cassazione (ordinanza n. 28995/2020) sollecitava l’intervento delle Sezioni Unite per chiarire se l’estinzione del diritto all’assegno fosse automatica in caso di nuova convivenza del suo percettore, spinta dal fatto che, sebbene la Suprema Corte avesse già “virato” dal folle principio del mantenimento del tenore di vita, nei tribunali di merito si era continuato a statuire secondo la regola che chi avesse iniziato una convivenza avrebbe perduto il diritto all’assegno di divorzio, applicando una modalità che di fatto rispondeva ancora alla decaduta prassi di collegare l’assegno al tenore di vita.

Pertanto, occorreva un aggiornamento della disciplina, e l’occasione è scaturita da un divorzio incardinato nel distretto di Corte di Appello di Venezia, che respingeva la domanda di riconoscimento dell’assegno divorzile proposta da una ricorrente sulla scorta del fatto che la stessa avesse instaurato una stabile convivenza con un nuovo compagno, da cui aveva avuto anche una figlia. E così, la Cassazione è intervenuta a Sezioni Unite (sentenza n. 32198/2021), declinando i principi a cui i tribunali di merito dovranno attenersi. In particolare, se l’assegno è dovuto in funzione “assistenziale” – ossia per le esigenze di puro sostentamento del coniuge più debole – la convivenza ne determina automaticamente l’estinzione; se la finalità è di tipo “compensativo“, lo status di convivente è irrilevante di fronte alla circostanza che il coniuge “debole” abbia sacrificato la propria vita per far fronte alla gestione della famiglia, contribuendo così indirettamente alla creazione del patrimonio dell’altro coniuge e non perdendo, quindi, il diritto alla compensazione economica rappresentata dall’erogazione di un assegno per un periodo di tempo circoscritto o la sua “capitalizzazione”.

La Corte, però, anche in questa occasione ha peccato di quella tipica indeterminatezza che, come un virus inarrestabile, si trasmette poi ineluttabilmente alle decisioni dei tribunali di merito, per i quali sarà molto difficile adesso determinare l’entità proporzionale della “compensazione” senza commettere errori o senza dover applicare nuove e arbitrarie prassi – molto comode, però – con cui regolare sbrigativamente le questioni. Tutto ciò, naturalmente, con l’inevitabile seguito di ricorsi giudiziali – che tra qualche anno potrebbero richiedere un ulteriore richiamo alle Sezioni Unite – che difficilmente riceveranno una risposta adeguata.

Ne cito alcune, solo a titolo di esempio:
– L’assegno divorzile di natura compensativa potrebbe durare anche tutta la vita?
– Potrà essere aggiornato o annullato, in base alle migliorate condizioni economiche del coniuge percettore?
– Se sì, con quali modalità ed in base a quali parametri?
– Se il matrimonio è durato pochissimi anni, durante i quali il coniuge c.d. debole ha comunque sacrificato il proprio tempo alla gestione di casa e famiglia, in che modo potrà essere determinato con esattezza il periodo temporale di corresponsione dell’assegno?  
– Se il presupposto dell’assegno compensativo è l’aver contribuito, con il proprio sacrificio, alla creazione di patrimonio da parte dell’altro coniuge, qual è la forza misteriosa che impedisce di misurare con esattezza l’entità di tale contributo, dal momento che il patrimonio creato ex novo è facilmente misurabile?
– Esiste un coefficiente, o una scala di coefficienti, in base ai quali determinare con trasparenza ed omogeneità l’esatta misura del contributo apportato dal coniuge debole alla creazione di ricchezza?
– I tribunali adotteranno un criterio uguale in tutto il Paese, oppure seguiteranno ad applicare decisioni differenti a seconda del distretto di Corte di Appello in cui ricadono o, come spesso accade, a seconda del magistrato?

La sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, pertanto, solo apparentemente ha rimesso le cose al loro posto. In realtà – com’è tipico costume della Giustizia Civile italiana in tema di famiglia – essa ha risolto un problema e ne ha creato altri dieci, soprattutto per i coniugi ben patrimonializzati, che potrebbero essere gravati, da oggi in poi, di un assegno divorzile di proporzioni inusitate e durata indeterminata (o determinata in modo frettoloso e inesatto). Per non citare il fatto che una tale pronuncia amplifica ancora di più le differenze – ormai inaccettabili dal punto di vista sociale – tra le tutele prestate dall’Ordinamento alle coppie unite in matrimonio e quelle negate alle coppie sorrette da un solido e durevole rapporto di convivenza che, spesso, si rivela più stabile di quello delle coppie sposate.

I più maliziosi potrebbero sostenere che non è compito della Cassazione entrare nel merito di questioni numeriche che, invece, dovranno essere affrontate nei tribunali civili. L’osservazione è corretta, ma andrebbe accompagnata da un’altra: nessuno avrebbe potuto impedire alla Cassazione – soprattutto a Sezioni Unite – di statuire, rinviando ad altri organi tecnici, l’istituzione di un documento vincolante per tutti i tribunali che potesse rispondere alle domande sopra evidenziate e ridurre, così, l’ulteriore contenzioso che certamente scaturirà dall’applicazione di principi così indeterminati. Invece, l’unica accortezza usata dalle Sezioni Unite è stata quella di decidere che l’ex coniuge, in virtù del suo nuovo progetto di vita derivante dalla convivenza stabile e dal principio di auto-responsabilità, non potrà più pretendere di ricevere l’eventuale somma riferita alla componente assistenziale dell’assegno.

Questo aspetto, almeno, non lo hanno dimenticato. In “compensazione”, hanno lasciato sul tavolo tutti gli altri.

Banche, il “no core” aumenta la prossimità presso i clienti e apre nuovi mercati

Il modello di business in declino e la riduzione dei margini costringono a ripensare l’offerta dei consulenti finanziari non autonomi e delle stesse società mandanti. Il “multi-service” sembra essere la struttura più promettente per stabilizzare i ricavi, fidelizzare la clientela e permettere l’ingresso di nuove leve.

Di Alessio Cardinale

Un virus si aggira da molti anni tra i grandi gruppi bancari italiani, e come tutti i virus è invisibile ad occhio nudo, ma molto potente. A causa della sua diffusione, le banche sono costrette quasi ogni biennio a cambiare rapidamente i propri piani di sviluppo, aggiornandoli in base a quelle che solo in apparenza sembrano essere le mutate condizioni del mercato o la differente congiuntura economica. In realtà, il virus di cui parliamo è endogeno allo stesso sistema bancario, ed ha come effetto quello di generare la famigerata “sindrome da innovo-deficienza acquisita”.

I sintomi di questa malattia auto-immune, resi ancora più evidenti dall’azzeramento dei tassi di interesse e dalla scomparsa della tradizionale fonte di ricavo delle banche (la “forbice dei tassi”), sono sempre più evidenti: incapacità di trovare nuove fonti di ricavo, necessità di continui processi di accorpamento, affannosa ricerca di economie di scala al proprio interno, perenne standardizzazione del modello distributivo per massimizzare il numero di clienti al minimo costo e, infine, chiusura dei punti-vendita (filiali) e costante diminuzione dei margini di ricavo alla rete. Il sistema bancario, pertanto, esprime una certa incapacità a rivoluzionare l’offerta in senso modulare, mostrando una certa lentezza sia nel mettere in pratica gli intenti già dibattuti che nel progettare servizi ad alta possibilità di personalizzazione, in modo tale da costruire soluzioni ritagliate in base agli specifici bisogni e desideri dei clienti.

Non sembrano esserci differenze di scenario anche nelle banche-reti, che continuano ad investire nel recruiting di risorse umane già operative nel settore e nello sviluppo dei canali digitali, senza però cogliere la grande sfida del contratto di consulenza indipendente e, soprattutto, del marketing virtuale, ossia di quel nuovo modello distributivo ibrido che già in altri paesi occidentali utilizza efficacemente la tecnologia per mettere in contatto i propri wealth manager con il pubblico indistinto e per esaltare le loro competenze professionali acquisite nel tempo. E’ evidente, infatti, che legando strettamente la consulenza alla distribuzione dei prodotti finanziari non possa esserci alcuna affermazione presso il pubblico di utenti della consulenza finanziaria da remoto, che già oggi potrebbe essere fruibile attraverso la tecnologia video, sempre più  all’avanguardia, di cui disponiamo.

In definitiva, nonostante la fase di maturità e declino del core business bancario imporrebbe un integrale ripensamento del modello aziendale, le banche italiane – e con esse le banche-reti – continuano a voltare lo sguardo, incuranti dei richiami all’innovazione dell’offerta, dal momento che l’innovazione di prodotto è ai massimi livelli. Per definire in modo semplice ciò che sta accadendo, è come se le banche avessero raffinato in modo ineguagliabile il proprio modo di cucinare prodotti di pasticceria, ma avessero completamente dimenticato come si cucinano due uova al tegamino.

DALLA PERFORMANCE DI PORTAFOGLIO ALLA “PERFORMANCE DEL CONSULENTE”

Eppure, relativamente al mondo delle banche-reti, una delle possibili soluzioni è a portata di mano, e basterebbe richiamarsi alle innate capacità di adattamento dei consulenti finanziari – e alla loro abilità nel saper trattare sufficientemente bene di ogni cosa, abituati come sono ad essere creativi – per vederla con chiarezza e tracciare un solco tra il passato ed il futuro. Il sistema, infatti tende ancora ad osannare il portafoglio medio e a privilegiare il vecchio modello di competenza e relazione basato sulla performance di portafoglio, e fa una certa fatica a sposare una nuova ottica, quella di “performance del consulente” nel soddisfare le esigenze di benessere dei clienti. Questa ottica, infatti, impone anche alle società mandanti ed al mercato intero dei profondi mutamenti di approccio professionale, di fronte al quale l’approccio commerciale di oggi scompare anche idealmente. Il successivo passaggio, poi, al concetto di “performance della banca-rete” diventerebbe immediato, e forse mette paura all’industria del risparmio che si fonda ancora sulla qualità dei processi ma non sulla qualità del risultato complessivo per la clientela.

Invece, il passaggio dalla performance di portafoglio alla performance del consulente permetterebbe di scollegare la propria attività dalla performance, e quindi potrebbe essere una opportunità anche per l’industria del risparmio, i cui strumenti finanziari fanno fatica a superare i vari benchmark per via della necessaria presenza dei costi annui. Peraltro, le banche-reti e le società di gestione hanno già un modello a cui ispirarsi, quello del Wealth Management, oggi riservato ai detentori di buoni patrimoni ma del tutto estendibile, con i dovuti accorgimenti, a qualunque fascia di clientela, che lo scoppio della pandemia ha costretto ad un forzoso adattamento dei costumi e, soprattutto, delle modalità di consumo. In tal senso, le banche oggi potrebbero far valere il proprio livello di prossimità e la propria capacità di attrazione verso la clientela per distribuire servizi “no core”, ossia quelli di natura anche molto differente da quelli “core” ma del tutto adattabili all’offerta bancaria, che così guadagnerebbe nuove fonti di ricavo per sé e per i propri addetti.

Ma come può avvenire tutto ciò, quale può essere la strategia da adottare per un simile cambiamento? Il principio da osservare è simile a quello utilizzato in qualunque azienda multi-prodotto o multi-service, e cioè individuare dei “contenitori” che fungano da volano per servizi di natura diversa da quelli tradizionali ma piuttosto profittevoli. Il contenitore “naturale” delle banche-reti non può che essere l’Educazione Finanziaria di base, valorizzata in termini di formazione al consulente, elevata a servizio vero e proprio verso i clienti e non più relegata a mero optional discrezionale in mano ai consulenti più sensibili ed evoluti. Per fare alcuni esempi pratici, le banche-reti potrebbero strutturare corsi di educazione finanziaria alle famiglie, da svolgere presso il domicilio dei clienti e/o tramite video-call, divisi in più appuntamenti settimanali e con un programma sartoriale, da seguire con l’ausilio di dispense informatiche (o cartacee, per i clientiolder“) personalizzate a cura di un ufficio dedicato.

Educazione finanziaria

Il mercato di sbocco di un simile approccio, grazie ad un ulteriore aumento del grado di prossimità alle famiglie, potrebbe essere quello dei servizi “no core”, gratuiti e/o a contenuto economico-partecipativo (indiretto). In particolare, tra i servizi gratuiti, da erogare in collaborazione con primarie aziende di settore, potrebbero individuarsi in quelli di:
– livelli successivi di Educazione e Cultura Finanziaria diversi dal livello di base;
– consulenza per studi all’estero dei figli (vacanza-studio e università, con collegamenti personalizzati con i college stranieri);
– servizi di vacanza-studio estivi presso college in tutto il mondo con alloggio alberghiero o presso famiglie ospitanti, anche per i clienti adulti (corsi di lingua sia all’estero che in loco, per il mantenimento del livello o l’ottenimento di certificazioni);
– servizi di agenzia di viaggio.

Tra i servizi “no core business” a contenuto economico – e quindi con conseguimento di ricavi per la banca-rete ed il consulente – potremmo annoverare, solo a titolo di esempio:
– supporto attivo per servizi notarili-successori;
– supporto attivo per servizi legali-societari;
– supporto attivo per servizi tributari;
– supporto attivo per servizi di intermediazione immobiliare;
– supporto attivo per servizi di noleggio auto di lungo termine e/o leasing;
– supporto attivo per servizi di acquisto orologi di pregio;
– supporto attivo per servizi di acquisto auto d’epoca;
– supporto attivo per servizi di ingegneria e interior design.

Già oggi, quasi tutti i consulenti finanziari vengono regolarmente coinvolti in eventi familiari e relative richieste di consigli utili che nulla hanno a che fare con la finanza operativa e la gestione del risparmio, per cui il passaggio tra l’attuale sistema di offerta e quello del futuro, ben strutturato (anche) sui servizi no core, sarebbe più vicino che mai, e permetterebbe di assicurare l’ingresso di nuove risorse umane da formare persino in attesa del conseguimento dell’esame di stato da consulente finanziario, poiché la distribuzione di quasi tutti i servizi no core esaminati non richiede l’autorizzazione della Consob. Il problema è che le banche-reti, questo passaggio, non riescono ancora a vederlo, oppure non vogliono vederlo.

E’ proprio vero che il cambiamento, anche quando ci attrae, mette sempre un po’ di paura.

Comunione dei beni, il problema della titolarità effettiva degli investimenti tra i coniugi

In regime di comunione dei beni, per ciascuno dei coniugi è molto importante poter risalire in ogni momento alla propria percentuale di titolarità effettiva del patrimonio mobiliare ed evitare così problemi di corretta imputabilità degli investimenti in caso di crisi coniugale.

Di Alessio Cardinale

In un precedente articolo ci siamo già occupati delle corrette modalità di apertura e gestione dei conti correnti dei coniugi all’interno del regime della comunione dei beni, dove il fenomeno della “confusione patrimoniale” produce effetti deleteri quando si verifica una crisi coniugale ed una separazione. Allo stesso modo, uguale attenzione va prestata agli investimenti, che a differenza della semplice liquidità richiedono ulteriori passaggi amministrativi e implicazioni giuridiche di notevole interesse sia per gli investitori che per i loro consulenti patrimoniali.

Divisione dei beni

Infatti, con riferimento all’accertamento e alla divisione degli investimenti di qualunque tipologia (comprese le polizze vita a contenuto finanziario), possono sorgere alcune problematiche, ed il rischio di una non corretta divisione del patrimonio tra i coniugi in fase separativa potrebbe essere di difficile soluzione qualora sul conto cointestato fossero depositati, ad esempio:
– il prezzo della vendita di un bene comune dei coniugi che, senza fare distinzione tra le rispettive percentuali di contribuzione, come tale cadrebbe in “comunione immediata” nella sua interezza indivisa;
– i proventi dell’attività separata del coniuge, percepiti e non ancora consumati, destinati alla comunione residuale;
– il denaro personalissimo del coniuge, presente prima del matrimonio che come tale rientrerebbe nei “beni personalissimi”.

Il deposito del denaro su un unico conto, pertanto, crea confusione e rende quasi impossibile accertare a quale categoria appartenga il denaro, in quale quantità e come debba esser diviso in sede di separazione. Tali aspetti sono ancor più complessi nel caso in cui il conto fosse stato utilizzato anche per gli investimenti, per i quali occorre individuare quale denaro è stato utilizzato per effettuarli, e quale fosse la sua origine. In particolare, se esso proviene da beni personali, da beni che rientrano nella comunione immediata o da quelli che, invece, sono tracciabili come “denaro personalissimo”.

Una soluzione preventiva ai problemi di tracciatura, che sarebbe utile attuare sin dall’inizio della vita di coppia, può essere quella di avere due conti personali separati, uno per il denaro personale e uno per il denaro personalissimo, per poi disporre eventualmente di un terzo conto corrente, cointestato con l’altro coniuge, per il denaro della comunione immediata. Inoltre, all’atto di aprire il conto “personalissimo” è opportuno fare una cosa cui generalmente nessuno pensa, e cioè dichiarare alla banca che il denaro che vi verrà depositato fa parte dei beni personali di cui all’art. 179 c.c.. Allo stesso modo, quando occorre effettuare degli investimenti sarà bene comunicare per iscritto alla banca, di volta in volta, che si sta utilizzando denaro estraneo alla comunione dei beni. In questo modo, l’istituto non potrà bloccare l’operatività del titolare, a meno che l’altro coniuge non fornisca una prova contraria e inoppugnabile, tale da poter generare una sospensione della disponibilità del conto corrente in attesa di una pronuncia giudiziale che faccia chiarezza. E dal momento che tali pronunce arrivano di solito dopo parecchi mesi di attesa – per via dei tempi della giustizia civile cronicamente lunghi – e solo dopo numerosi confronti con i propri avvocati, ciò spiega la “corsa” di ciascun coniuge verso l’accaparramento “cautelativo” delle somme di provenienza personalissima e, spesso, anche di quelle imputabili alla comunione.

Tutela del patrimonio

Su questo punto, però, va evidenziato che qualunque banca, nell’assumere la decisione di mettere temporaneamente sottochiave le disponibilità finanziarie di un cliente, è obbligata ad usare tutta la buona diligenza dell’imprenditore bancario, che le impone di effettuare una istruttoria rapidissima (anche a cura di un consulente esterno) e non agire semplicemente secondo il criterio di “prudenza bancaria”, bensì a mezzo di un parere pro-veritate che certifichi la bontà delle argomentazioni del coniuge che intende ostacolare – qualora riesca a farlo prima di un eventuale “svuotamento” del conto corrente, del deposito titoli o della posizione fondi – la disponibilità delle somme di cui è titolare esclusivo l’altro coniuge. Quest’ultimo, infatti, nel caso in cui rinvenisse nella condotta della banca un eccesso di zelo o l’assunzione di provvedimenti ingiustificati e non proporzionati rispetto al petitum dell’altro coniuge, potrebbe agire per il superiore risarcimento del danno contro l’istituto di credito, e questo dimostra come la sua posizione sia molto delicata.  

Osservando queste modalità operative, sarà possibile in ogni momento distinguere gli investimenti derivanti da provvista di denaro “personalissima” e far sì che essi rimangano estranei alla comunione dei beni. Infatti, in assenza di tale premura, il denaro personale utilizzato per effettuare investimenti comporterebbe la caduta di questi nella comunione dei beni, e verrebbe destinato, al momento dello scioglimento della stessa comunione, alla “comunione residuale”. Ciò accade, ad esempio, anche nelle successioni, in quanto il decesso di uno dei coniugi è una delle cause di scioglimento della comunione. In questi casi, il patrimonio personale del defunto cade tutto in successione, mentre il patrimonio comune col coniuge superstite cade in successione solamente per la metà del suo valore.

I “teoremi” di Repubblica e quella incontenibile ostilità verso i consulenti finanziari non autonomi

Dopo gli articoli del Fatto Quotidiano contro i consulenti finanziari, adesso è Repubblica a voler suggerire di sacrificare l’equilibrio finanziario di una intera industria e dei suoi addetti in nome di un meccanismo “sovietico” di redistribuzione della ricchezza.

Di Alessio Cardinale

In pochi lo hanno notato, e nessuno ne ha parlato tra gli addetti ai lavori. Eppure, ciò che ha scritto il quotidiano La Repubblica lo scorso 11 Ottobre, a firma del giornalista Andrea Resti, dovrebbe preoccupare non poco Assoreti e, soprattutto, la sonnecchiosa Anasf. Infatti, dopo il Fatto Quotidiano, che generalmente affida la sua piccola guerra contro i consulenti finanziari non autonomi a personaggi un pò folkloristici e poco credibili, adesso anche il più blasonato quotidiano nazionale di sinistra prende di mira le reti di consulenza finanziaria e l’intera industria del risparmio gestito, “colpevole” di generare, secondo la narrazione dell’autorevole testata, un “impoverimento” dei risparmiatori e, di conseguenza, la necessità di un populistico meccanismo di redistribuzione della ricchezza – dall’industria al consumatore – per mezzo di un semplice colpo di spugna su buona parte delle commissioni di gestione.

Dal momento che l’articolo in questione è riservato agli abbonati, pare sia passato un po’ inosservato, per cui vale la pena riportare fedelmente, nell’interesse delle categorie interessate, i passaggi più importanti di quello che appare come un vero e proprio teorema “auto-dimostrativo”, la cui tesi è la seguente: “dal momento che le commissioni di gestione del risparmio gestito impoveriscono i risparmiatori e remunerano solo le reti di consulenza finanziaria, una riduzione di tali commissioni fino alla fascia media applicata ai fondi passivi determina una redistribuzione della ricchezza a vantaggio dei consumatori”. E siccome ogni teorema che si rispetti ha anche la sua dimostrazione, anche questo di Repubblica ce l’ha: “…dato per vera la tesi di cui sopra, è anche vero che i consulenti finanziari indipendenti sono la categoria di professionisti più affidabile”.

Persino nell’ex Unione Sovietica ci avrebbero pensato un pò prima di affermare una teoria economica più elementare e aggressiva di questa. Intendiamoci: la consulenza indipendente è un settore di grande valore sociale, e meritoriamente crescerà molto nell’immediato futuro per via della sua maggiore capacità di attrarre giovani talentuosi e clientela di alto livello, ma essa non rappresenta affatto la “soluzione di tutti i mali”, poiché lascia scoperta sia la fascia di risparmiatori “meno ricchi” che i detentori di piccolo risparmio. Questi ultimi, per esempio, oggi hanno un bassissimo livello di educazione finanziaria e non hanno interlocutori affidabili in tema di risparmio in funzione degli obiettivi; in più, non trovano conveniente rivolgersi all’attuale modello di consulenza indipendente, concepito per le prestazioni di durata e non per quelle occasionali, e finiscono per fidelizzarsi al modello di banca tradizionale più che a quello delle reti di consulenza non autonoma.   

Il quotidiano Repubblica, naturalmente, non si limita ad enunciare teoremi, e preliminarmente si impegna a cercarne le ipotesi, ossia gli elementi più estremizzati dei prodotti di risparmio gestito: “…Negli ultimi anni (…) si è assistito a una ripresa delle polizze che investono in fondi comuni (le cosiddette unit linked), spesso combinate in un unico prodotto “multi-ramo” con una tradizionale polizza vita rivalutabile (….) Secondo l’Ivass, le commissioni possono incidere in modo sensibile sul rendimento ottenuto dal sottoscrittore, che generalmente perde per strada tra il 2% e il 4% all’anno (con punte del 7% per alcuni prodotti che garantiscono una serena vecchiaia… al collocatore)…”. Ebbene, premesso che un TER (Total Expence Ratio) del 7% non si vede dai primi anni ’90 del secolo scorso, è certamente vero che le polizze unit linked hanno costi medi del 3% e che sarebbe opportuno ridurli un pò, ma il rimanente universo di fondi comuni e sicav – che costituisce la massa più importante dell’intera industria – da anni non fa altro che diminuire il costo medio di gestione, che oggi si aggira intorno all’1,6% tra obbligazionari ed azionari. In più, non c’è rete di consulenza finanziaria che non stia progressivamente diminuendo le commissioni complessive delle gestioni patrimoniali, inserendo un buon numero di ETF (Exchange Traded Fund o fondi-indice) nei portafogli.

Del resto, la consulenza finanziaria indipendente non viene svolta da missionari dediti alla solidarietà verso i detentori di patrimonio, bensì da validissimi professionisti che chiedono legittimamente una parcella in cambio delle loro competenze in materia di investimenti, e questa parcella è mediamente pari all’1,0%. A questa, però, vanno aggiunti i costi di acquisizione degli strumenti consigliati – solitamente gli ETF – che fanno aumentare il costo medio complessivo al cliente verso una media dell’1,4-1,5%, parecchio vicina al costo medio della maggior parte degli strumenti di risparmio gestito universalmente usati.

In relazione, poi, ai c.d. prodotti “passivi”, i famosi ETF che al giornalista di Repubblica piacciono tanto, è vero che i loro gestori “…non cercano di battere l’andamento medio del mercato, ma si limitano a replicarlo, e costano circa un punto percentuale in meno…”, ma è anche vero che senza un consulente esperto – sia indipendente che non autonomo – un risparmiatore non saprebbe né sceglierli in autonomia, né quale peso dare a ciascuno di essi all’interno del portafoglio di investimenti.

Da questa serie di principi “tranchant”, Repubblica enuncia il suo secondo teorema, basato sulla celebre ipotesi del “togli qui e metti lì“: “… Se le commissioni su polizze e fondi si riducono di meno di un punto percentuale, i risparmiatori italiani sono ogni anno più ricchi di una decina di miliardi (…)”. Questo perché (tesi) “… i collocatori operano da sempre in palese conflitto di interessi: non presentano la parcella all’investitore, ma sono retribuiti dai produttori di fondi e polizze presentati al cliente..”. E infine, come in tutti i teoremi inversi, non poteva mancare la dimostrazione: “…Soltanto i clienti molto facoltosi hanno preso ad avvalersi in misura crescente di esperti indipendenti; i piccoli risparmiatori ancora no. (…) la maggior parte dei consumatori preferisce infatti continuare ad affidarsi ai tradizionali canali di vendita…”.

Sarebbe stato sufficiente, per il giornalista, chiedersi il perché di quest’ultima constatazione, per capire di aver scritto solo un mare di inesattezze politicamente corrette. A meno che egli non voglia sostenere che tutti i risparmiatori italiani siano degli stupidi, e i giornalisti di Repubblica più intelligenti di loro.

Consulenza Patrimoniale: professione del futuro, ma ancora da “identificare”

L’assenza di un corso di un percorso accademico specifico e di un albo dei consulenti patrimoniali sembra dettata dalla paura delle altre professioni di dover cedere una fetta di “sovranità culturale” e di mercato ad una nuova figura professionale che, sebbene limitatamente ad alcuni aspetti, le comprende tutte.

Di Alessio Cardinale

Da circa dieci anni, ed in particolar modo da quando gli effetti della crisi del 2008 hanno consolidato la sensazione di insufficiente efficacia della consulenza finanziaria rispetto ai bisogni della clientela variamente patrimonializzata, si è fatto strada il concetto di consulenza patrimoniale, inteso come attività professionale all’interno della quale la gestione del patrimonio mobiliare rappresenta solo una parte. Nel corso degli anni, poi, dalla semplice definizione concettuale si è passati all’attribuzione di un contenuto e delle caratteristiche di questa professione, sulla quale sussiste ancora un certo grado di indeterminatezza legato, più che mai, all’assenza di una specifica disciplina giuridica. Infatti, come è già successo nella seconda metà del secolo scorso per la nascente professione di consulente finanziario, anche quella del consulente patrimoniale viene di fatto già svolta e, in un certo modo, auto-regolamentata prima ancora di una sua previsione nel nostro Ordinamento, e questo la rende estremamente inclusiva ma piuttosto vulnerabile.

Del resto, negli anni ‘70-’80 i primi fondi comuni di investimento venivano distribuiti senza alcuna regolamentazione da reti di “consulenti-venditori”, e solo agli inizi degli anni ’90 il sistema venne disciplinato grazie all’istituzione delle SIM (società di intermediazione mobiliare) e dell’albo dei promotori finanziari. Prima di allora, chiunque poteva vendere fondi comuni, e chiunque si fregiava, solo per questo, del titolo di “consulente finanziario”. Stessa cosa sta accadendo adesso, e in assenza di una disciplina giuridica molte professioni stanno rivendicando, alcune impegnandosi lodevolmente in modo ordinato e trasparente, altre in modo disordinato, i contenuti di una nuova professionalità che “va oltre” quella del consulente finanziario, dell’avvocato, del notaio e del commercialista, solo a titolo di esempio. Il consulente patrimoniale, infatti, a differenza del consulente finanziario abilitato fuori sede, non affronterà solamente il tema della consulenza di investimento, ma dovrà occuparsi di questioni che “invadono” l’area di competenza tipica di altre professionalità e che richiedono la conoscenza di ogni dettaglio relativo alla famiglia, alla sua composizione (allargata agli ascendenti), ai risparmi, alla gestione delle entrate e delle uscite, alla previdenza, agli impegni finanziari, alla situazione debitoria, al patrimonio immobiliare ed ad altro ancora, fino ad arrivare ai problemi inerenti le crisi familiari e quelli della pianificazione successoria e del passaggio generazionale.

Tutte competenze, pertanto, che richiedono una specifica formazione e che, per le loro caratteristiche, non potrebbero che essere di livello accademico. Questo basta per comprendere come non sia sufficiente, per alcune banche-reti, fregiare i propri consulenti finanziari del titolo di “consulente patrimoniale” solo in virtù della frequentazione di un corso di formazione di due o tre mesi e della consegna di un attestato. Ancora di più, è inopportuno attribuirsi da soli una simile qualifica, magari per via di un percorso di conoscenza personale, per potersi definire consulenti patrimoniali. Di certo, se volessimo individuare una formazione ed una esperienza fortemente “propedeutiche” a quella del consulente patrimoniale, il consulente finanziario sembra essere la figura più adatta per storia, prossimità alla famiglia-cliente e abilità nella gestione della relazione; essa però si scontra con innegabili (e del tutto logiche) carenze di preparazione difficilmente colmabili senza una preparazione universitaria almeno triennale o (almeno) di un master di pari livello. Pertanto, la scelta di limitare il contenuto della consulenza patrimoniale al rilascio di una semplice certificazione di basso valore pubblicistico oggi appare dettata dalla paura delle altre professioni di dover cedere una fetta di “sovranità culturale” e di mercato ad una nuova figura professionale che, sebbene limitatamente ad alcuni aspetti specifici, le comprende tutte.

In realtà, questa paura non ha alcuna ragione di esistere, poiché la previsione legislativa di un albo dei consulenti patrimoniali, cui accedere solo dopo aver superato uno specifico corso di laurea – o altri corsi equipollenti – ed un esame attitudinale, avrebbe il compito di disciplinare, oltre ai contenuti, la giungla di tariffe e parcelle che, al momento, domina confusamente il nuovo contesto. Inoltre, la sua previsione normativa attribuirebbe notorietà alla professione e assicurerebbe un percorso di crescita alle nuove generazioni di consulenti finanziari, avvocati, commercialisti (etc) all’interno di un nuovo mercato di sbocco, senza dover per questo “invadere” le aree di competenza delle altre professioni: l’accesso alla giustizia, in qualunque forma, richiederà sempre un avvocato, e l’elaborazione di una pianificazione fiscale non potrà che essere fatta da un commercialista; il trasferimento di una proprietà immobiliare, così come la redazione di un testamento o la costituzione di un fondo patrimoniale, non potranno che essere perfezionati da un notaio, e la stima di un’opera d’arte vedrà il concorso fondamentale di un esperto in materia. In ultimo, proprio la consulenza patrimoniale assicurerebbe alle categorie professionali unite in team un notevole aumento del fatturato e dell’indotto, che è impossibile non intuire.

Pertanto, in tutti questi ambiti, nessuna invasione di campo può essere consentita dalla legislazione esistente, e certamente nessun consulente patrimoniale potrà permettersi di farlo in futuro. Il lavoro in team con gli altri professionisti, quindi, è l’unica strada possibile, da percorrere sotto l’egida di un corpo di leggi e regolamenti che ne preveda la forma giuridica, il contenuto, il valore economico e il metodo di “ingaggio” consentito al consulente, il quale potrà far accedere i clienti alla consulenza patrimoniale – come “condizione di procedibilità” – solo dopo aver  curato la redazione di un “questionario esteso” che la stessa ESMA-MiFID, oggi, neanche prevede, occupata com’è a burocratizzare la consulenza agli investimenti mobiliari. Il processo di consulenza patrimoniale, invece, è rivolto sia alle famiglie che alle imprese, e mette al centro di ogni progetto la persona (o la persona-imprenditore) osservando essenzialmente tre/quattro fasi molto più inclusive di quelle tipiche del processo di consulenza finanziaria. Più precisamente:
– identificazione dello status del cliente,
– mappatura del patrimonio personale,
– mappatura del patrimonio familiare (sia in caso di unione che in caso di separazione).

In sintesi, il questionario iniziale dovrà essere esteso ad altri aspetti della vita del cliente, e prima di procedere a un’analisi del patrimonio personale e/o familiare sarà necessario identificare il suo status giuridico come single o componente della coppia: coniugato, unito civilmente o convivente (unione di fatto) con o senza un contratto che ne regolarizzi i rapporti patrimoniali. Successivamente, per non creare “confusione” tra il patrimonio personale dei singoli partner e quello familiare, bisognerà procedere ad una “ricognizione” (ricostruzione) del patrimonio personale dei coniugi, e poi far seguire la ricognizione del patrimonio familiare, che va ricostruito in funzione del regime patrimoniale scelto dalla coppia per regolarizzare tutti i loro rapporti di natura economica (comunione o separazione dei beni) nati in costanza di matrimonio. Solo dopo questi tre passaggi, il consulente patrimoniale potrà affrontare una corretta pianificazione patrimoniale e consigliare gli strumenti da adottare in tutti gli ambiti (finanza, previdenza, protezione etc).

Una eventuale quarta fase del processo di consulenza – sempre più importante – è quella dell’analisi degli effetti patrimoniali in caso di separazione o divorzio; una fase piuttosto impegnativa per qualunque professionista, soprattutto nei casi in cui la coppia abbia originariamente scelto il regime di comunione dei beni.

In definitiva, questa nuova professione, di cui tanto si sente parlare, deve ancora essere “identificata” e, in un certo senso, anche “nobilitata” sia dall’Ordinamento che, soprattutto, dagli addetti ai lavori, tra i quali non si intravede ancora chi vorrà intestarsi la paternità di un percorso di legittimazione che, per sua natura, non potrà che essere legislativo.

Il ruolo dei consulenti patrimoniali nei modelli familiari “fluidi” e nelle separazioni

La “confusione patrimoniale” spesso anima le fasi più accese delle crisi familiari. In queste circostanze, si comprende l’utilità di allargare la sfera d’azione del consulente fin dal momento della formazione della coppia e poi lungo tutto il suo ciclo di vita.

Di Alessio Cardinale

L’osservazione della famiglia nella società moderna, in relazione ai rispettivi ruoli familiari, suggerisce sempre più chiaramente l’affermarsi di un nuovo modello di “famiglia fluida” che, al contempo, rivela anche una certa sua fragilità, testimoniata da frequenti separazioni e divorzi anche nelle coppie in età più matura. Ed è in riferimento a queste ultime che il consulente finanziario-patrimoniale viene investito oggi di una funzione rilevante, per via del suo grado di immediata prossimità alle famiglie clienti che altre categorie professionali non hanno.

Per meglio comprendere quali sono gli ambiti di applicazione della professione di consulente all’interno delle dinamiche familiari, è bene partire dai modelli di unione giuridicamente riconosciuti, analizzarne i differenti regimi patrimoniali e poi individuarne i bisogni in relazione alla tutela del patrimonio e dei componenti della famiglia sia nelle coppie unite che in quelle in fase di crisi. In linea di principio, infatti, dobbiamo distinguere tra un regime patrimoniale c.d. Primario, e cioè quello della comunione legale, ed alcuni regimi patrimoniali c.d. secondari, che corrispondono a quello della separazione dei beni, quello della comunione convenzionale ed al fondo patrimoniale. Traducendo i principi in fattispecie degne di tutela giuridica, invece, dobbiamo distinguere  tra matrimonio/unione civile e convivenza assistita da relativo contratto, per entrambe le quali è possibile scegliere il regime della comunione o della separazione dei beni.

Per la convivenza more uxorio, infine, non è previsto alcun regime patrimoniale e, pertanto, le tutele giuridiche per la coppia sono pressoché inesistenti.

Patrimonio, separazione e divorzio

Se il consulente finanziario-patrimoniale prende coscienza che dalla mutevolezza delle forme familiari deriva per lui la necessità di adeguare la propria offerta di servizi, egli dovrà aggiornare la sua cultura in relazione alle numerose implicazioni patrimoniali di un panorama così fluido, e aggiungere degli specifici strumenti di protezione del patrimonio, soprattutto quando la mancata osservanza di specifici doveri di un cliente possa incidere sul patrimonio in caso di futura crisi familiare e realizzare, in tal modo, il rischio di perdita di una proficua relazione professionale. La separazione di due coniugi-clienti, infatti, rappresenta per il consulente un momento di grande coinvolgimento emotivo del tutto simile a quello della dipartita di un cliente. La disgregazione della coppia, infatti, rappresenta comunque la “morte in vita” di un legame affettivo, e apre una sorta di “successione tra coniugi” che nessun notaio o avvocato potranno disciplinare con la stessa autorevolezza del consulente patrimoniale

Negli ultimi venti o trenta anni le coppie di nuova costituzione hanno fatto ricorso sempre più spesso al regime della separazione dei beni, che nel 2019 riguardava il 72,8% dei matrimoni (era al 62,7% nel 2008 e al 40,9% nel 1995). Quello della comunione, pertanto, è ancora molto diffuso, ma è possibile ritrovare diverse sfumature di “comunione in senso lato” anche nel regime della separazione dei beni (una casa acquistata in comproprietà, per esempio). In ogni caso, con la separazione tra i coniugi il tribunale scioglie il regime patrimoniale della comunione dei beni, e gli “ormai ex” coniugi potranno dividere tra loro i beni facenti parte della comunione, potendo successivamente acquistare beni in totale libertà, senza il timore di pretese dall’ex coniuge.

Separazione dei beni

Nel caso di beni acquisiti in comunione nonostante il regime di separazione dei beni, invece, per il loro scioglimento si dovrà fare ricorso al tribunale con una specifica istanza e chiedere al giudice di disciplinare tale scioglimento. E’ il caso, per esempio, dell’acquisto della casa coniugale effettuato in comproprietà dai coniugi immediatamente prima o durante il matrimonio. Ebbene, all’interno dell’abitazione familiare sussisteranno arredi ed altri beni che, oltre ad aggiungersi al valore delle rispettive quote di proprietà dell’immobile (di solito il 50% per ciascun coniuge, ma non sempre), devono essere ricondotti alla effettiva proprietà personale – si pensi ai regali di matrimonio, e da quale ramo familiare provengono – o, in caso di impossibilità o disaccordo, assegnati dal giudice secondo equità.

In caso di convivenza di fatto, invece, è bene specificare che gli acquisti fatti da ciascuno rimangono nella proprietà esclusiva di chi ha acquistato, anche se all’acquisto ha partecipato economicamente – in fiducia, per così dire – l’altro convivente. Quest’ultimo, in caso di rottura del legame affettivo-familiare, si troverebbe nella posizione di non poter recuperare la somma di denaro erogata per l’acquisto di un tal bene, causando un depauperamento del patrimonio personale che solo una eventuale azione di ingiustificato arricchimento, debitamente documentata e contestualizzata, potrebbe annullare a posteriori e dopo anni di battaglie legali.

Tornando al ruolo del consulente patrimoniale al verificarsi delle crisi familiari, bisogna distinguere quale possa essere la sua area di competenza e, soprattutto, di influenza, poiché nella generalità dei casi egli potrà intervenire solo DOPO l’inizio della crisi, non potendo fare nulla per evitarla nel caso di una sua irreversibilità. Pertanto, viene da chiedersi se la consulenza patrimoniale non possa allargare la propria sfera d’azione fin dal momento della formazione della coppia e lungo tutto il suo ciclo di vita. In tal senso, il suo ruolo verrebbe allargato anche ad altre funzioni fondamentale e socialmente rilevanti, poiché potrebbe aiutare la coppia a:
– analizzare la posizione della coppia all’interno del suo ciclo di vita e individuare il tipo di unione;
– individuare il “modello economico” dal quale far dipendere il funzionamento della famiglia;
– elaborare, preventivamente al matrimonio, la mappatura dei rispettivi patrimoni;
– ipotizzare il regime patrimoniale e le eventuali convenzioni (es. fondo patrimoniale);
– sensibilizzare la coppia sui rischi che una separazione “disordinata” può far sorgere sui rispettivi patrimoni;
– nel corso del matrimonio, individuare eventuali soggetti deboli (es. figli o coniuge con disabilità) e aiutare la coppia a predisporre adeguati mezzi di tutela patrimoniale nel loro interesse giuridicamente meritevole.

Più delicato è il ruolo del consulente nella transizione post-separativa del patrimonio, soprattutto in presenza di disparità di reddito e patrimonio tra gli ex coniugi. La separazione, infatti, “esaspera” le diversità che nel perdurare dell’armonia della coppia venivano superate per spirito di convivenza, ed in circostanze come queste il consulente si trova ad essere l’unica persona presente in tutte le fasi del ciclo di vita del cliente e della sua famiglia. Pertanto, nei momenti che precedono la disgregazione della coppia sarà importante aver già svolto il lavoro di “mappatura” dei rispettivi patrimoni. Fatto questo, si potrà dare seguito alla procedura di pianificazione patrimoniale da osservare, in caso di separazione, nel modo seguente: il patrimonio familiare già mappato precedentemente va diviso al 50% al momento della separazione; a ciascuna delle quote così determinate deve essere sottratta la componente di patrimonio generata da ognuno dei due coniugi prima del matrimonio, che la legge considerale personale e che resta di proprietà esclusiva di ciascun coniuge (es. immobili acquistati o ricevuti in donazione prima del matrimonio, o avuti in eredità durante il matrimonio). L’immobile acquistato durante il matrimonio in regime di comunione, infatti, rientra nella c.d. “comunione immediata” anche se intestato solo ad uno dei due coniugi, a meno che quest’ultimo non dimostri che l’acquisto sia avvenuto con denaro generato prima del matrimonio.

Pertanto, in qualunque rapporto di consulenza patrimoniale instaurato durante l’unione della coppia sarà importante osservare alcuni principi utili ad evitare quella “confusione” di rapporti economici che sta alla base di molti attriti tra ex coniugi, e che portano i contendenti a spendere tempo e denaro in procedure legali.

Evergrande, la bomba cinese ad orologeria che nasce dal mattone

Nel 2007 fu il mercato immobiliare degli USA a scatenare una crisi sistemica che mise in dubbio l’esistenza stessa del modello capitalistico, oggi tocca alla Cina mettere alla prova il mondo. Due crisi a confronto, con un’unica matrice.

Il 2021 si era aperto con una piacevole sensazione di continuità della ripresa mondiale, trainata dall’entusiasmo per l’inizio della campagna vaccinale e per uno “scampato pericolo” sanitario che, oggi, tanto scampato proprio non è. Mentre le economie occidentali trovavano nuova linfa nella ripresa e nel recupero del PIL, quella cinese già in primavera ricordava a tutti che la natura del suo capitalismo non è uguale a quella liberista dell’Occidente, poiché il Partito Comunista popolare cinese può sempre intervenire e regolare, a suo modo e senza troppi convenevoli, le distorsioni dei mercati e di tutti i settori della propria economia.

Pertanto, l’estate si è trasformata in una specie di brutto sogno per chi aveva deciso di investire pesantemente sul megatrend cineseche certamente rimane una buona proposta, per il lungo periodo – ed oggi che siamo quasi in autunno il bel vaso Ming da tutti ammirato mostra delle crepe evidenti. In più, la crescita economica di America ed Europa si mostra più lenta delle previsioni, e i prezzi al consumo stanno aumentando rapidamente, soprattutto negli USA ma anche nell’area Euro, dove i prezzi rilevati nel mese di agosto sono balzati del 3% rispetto a quelli dell’anno precedente. Infine, a completare il quadro alcuni effetti della pandemia – carenza di semilavorati e di manodopera, spedizioni lente e tariffe più care – non sono ancora rientrati.

Volendo, tutto la produzione ed il commercio mondiali si erano abituati all’idea di uno “Stop&Go” dettato dal virus, e si stavano adattando alle ondate infettive e alla alternanza di improvvisi rallentamenti della produzione e di rapidissime riprese; la variante Delta, però, con il suo minore tasso di mortalità e la sua alta infettività, non permette più questa modello alternante e indebolisce la crescita, facendo contemporaneamente salire l’inflazione e determinando una generale aspettativa di rialzo dei tassi di interesse per quando gli acquisti di obbligazioni, effettuati dalla Bce per immettere liquidità, rallenteranno e poi cesseranno del tutto (negli USA la Fed ha già cominciato).

In questo scenario di generale debolezza, il mese di Settembre fa intravedere un rischio sistemico all’orizzonte, che potrebbe fare danni rilevanti e che nasce, come per la crisi dei mutui subprime del 2007-2008, dal settore immobiliare. Si tratta di Evergrande e della sua mole di debiti – circa 300 miliardi di dollari, pari al PIL della Finlandia – sotto il cui peso il colosso immobiliare cinese potrebbe fallire a breve, trascinando con sé la borsa e causando un potenziale effetto domino sui mercati finanziari di tutto il mondo. Infatti, nonostante i suoi 79 miliardi di USD di ricavi, i profitti di Evergrande non sono sufficienti per onorare gli interessi su 300 miliardi di debito, e nessuno (neanche il governo cinese) gli presta denaro per via dei ripetuti downgrade delle sue obbligazioni fino alla soglia del rating “junkbond” (titoli spazzatura).

In assenza di liquidità, com’è noto, segue sempre l’insolvenza e il default. La situazione è talmente grave che, al momento, l’unica speranza è che il governo cinese sia persuaso ad intervenire per via dello status di “too big to fail” di Evergrande, le cui passività coinvolgono circa 130 banche e oltre 120 istituti non bancari in tutto il mondo e le cui dimensioni sono da “azienda-stato”: 163.000 dipendenti e 3,8 milioni di lavoratori cinesi nell’indotto (inclusi fornitori e società di costruzione in appalto e sub-appalto). A poco conta che, a differenza dell’unica “too big to fail” americana portata al macello (Lehman Brothers), il colosso immobiliare abbia proprietà reali, poiché il mercato è saturo e la domanda di immobili ristagna.

Pertanto, se non verrà trovata una soluzione con i creditori, c’è la seria possibilità di un crollo che rischia di travolgere l’intero comparto immobiliare cinese e gli investitori internazionali che hanno in mano la metà del debito corporate estero cinese, attratti come sono stati dagli alti interessi distribuiti dalle obbligazioni. Di conseguenza, il rischio del contagio sta già avendo effetti sulle obbligazioni diverse grosse aziende immobiliari cinesi, i cui prezzi sono scesi in media a circa 80/100. Nel frattempo, l’agenzia di rating americana Moody’s ha confermato l’outlook negativo sul gruppo sui 104 miliardi di dollari di bond, parte del quale in scadenza nel 2022. Sullo sfondo, si attendono le mosse del governo cinese, il quale diffonde da mesi il mantra secondo il quale “la casa serve per viverci, non per specularci”, quasi ad anticipare la volontà di Xi Jinping di voler stabilizzare il mercato, disinnescare una possibile (e terrificante) bolla immobiliare e ridurre forzosamente i costi che i cinesi devono affrontare per acquistare casa.

Un compito difficile, visto che il settore immobiliare rappresenta il 13% dell’economia cinese e un default con effetto domino mettere nei guai l’intero sistema bancario, il quale conta 7,7 trilioni di dollari di prestiti nel settore, che oggi si vede costretto a ridurre, mentre il governo cinese introduce un tetto massimo all’aumento degli affitti e pensa di introdurre una tassa sulla proprietà, nel nome di una “chinese way” per disinnescare la possibile crisi del mattone susseguente alla bolla. In tal senso, già i prossimi 3 mesi ci diranno se il modello di intervento imposto da Xi Jinping – il “nuovo Mao”, come qualcuno si è affrettato a chiamare, non senza evocare tristi presagi – sarà stato più efficace di quello americano, i cui effetti si trascinano fino ad oggi, ben 13 anni dopo quella che si riteneva essere la più grande bolla immobiliare della storia moderna.

Lemanik: il sell-off nella new economy cinese crea opportunità

Secondo Marcel Zimmermann, i titoli Asean restano attrattivi e a livello settoriale c’è interesse per tecnologia e materie prime. Si intravedono il rischio della fine della politica monetaria espansiva e un ulteriore deterioramento della relazione tra Usa-Eu verso la Cina.

“Le società private generano il 60% del Pil cinese e il governo sa che gli interventi diretti potrebbero ridurre la crescita in una fase di fragilità. Riteniamo che il sell-off in corso possa offrire delle opportunità e intendiamo lentamente ricominciare ad aumentare il peso della Cina nel portafoglio, attualmente al 12% e quindi al di sotto del livello del benchmark, tramite investimenti in titoli della nuova economia”. È l’analisi di Marcel Zimmermann, gestore del fondo Lemanik Asian Opportunity.

L’Asia continua a essere la regione più importante a livello di crescita anche se il trend appare in rallentamento. Sia l’indice Cinese Caixin Purchasing Manager Manufacturing (PMI) che il PMI dei servizi sono scesi sotto la soglia di 50 – e dunque in territorio di contrazione – nel mese di agosto. I casi di Covid in Giappone sono aumentati drammaticamente durante le Olimpiadi di Tokyo ma grazie alla vaccinazione il tasso di mortalità rimane molto più basso rispetto a gennaio. Vediamo principalmente due rischi per i mercati azionari: la fine della politica monetaria espansiva e un ulteriore deterioramento della relazione tra Usa-Eu verso la Cina. Un aumento dei tassi d’interesse sarà comunque graduale e compensato da un’accelerazione economica. Al contrario, un aumento delle tensioni geopolitiche potrebbe indebolire il sentiment positivo verso la regione.

Il giro di vite del governo cinese sulle grandi società dei settori della tecnologia, del gaming, dell’e-commerce e della didattica ha cancellato un trilione di dollari di capitalizzazione e ha lasciato gli investitori nell’incertezza circa la direzione futura. Questa è un’opportunità per accumulare aziende cinesi con un interessante potenziale a lungo termine. La protezione dei dati personali e l’atteggiamento monopolistico dei giganti della new economy sono discussi anche in Europa e negli Stati Uniti.

“Il fondo nell’ultimo periodo ha beneficiato della bassa esposizione sulla Cina e di una posizione del 45% sul Giappone”, sottolinea Zimmermann. “Abbiamo ridotto di qualche percentuale la nostra ponderazione in Giappone a favore della Cina mentre restiamo sovrappesati sull’area Asean, che trae profitto dell’accordo RCEP, firmato nel novembre 2020. La diversificazione delle supply chain fuori della Cina, spinta dagli Usa e anche dal Giappone, è un altro fattore positivo per questi paesi. A livello settoriale restiamo sovrappesati sugli industriali e i metalli industriali che continueranno a beneficiare degli investimenti sostenibili (auto elettriche, turbine eoliche, ecc) e degli importanti programmi infrastrutturali lanciati dai diversi paesi per sostenere la crescita”.