Lo strumento giuridico del Trust usato in caso di figli con disabilità è molto “performante”. Con particolare riferimento alla Legge n. 112 del 2016, ecco un caso concreto e le sue possibili soluzioni pratiche.
A cura del dott. Silvano Maggio *
La legge 112/2016, nota come legge del “Dopo di Noi”, indica proprio nel Trust lo strumento più performante per far fronte alle molteplici necessità delle famiglie con figli disabili. Le finalità di questa Legge sono già conosciute da queste famiglie grazie al gran lavoro che in questi anni hanno svolto le varie Associazioni di genitori con figli disabili. Eppure, è giusto porsi questa domanda: esistono altri strumenti giuridici che possono rappresentare una valida alternativa per tutelare figli con disabilità, oppure quello del Trust rappresenta la soluzione più idonea?
Per rispondere, proviamo a confrontarci con i contenuti della normativa in questione. Due sono le tematiche fondamentali al centro della dalla Legge 112/2016. La prima, quella fiscale, ha il pregio di far toccare con mano gli importanti vantaggi che se ne traggono, ed anche i più informati di solito scoprono numeri che non si aspettano. Per esempio, la legge sul “Dopo di Noi” permette al professionista – ipotizziamo un avvocato con figlio autistico – con figlio disabile di dedurre fino al 20% del reddito dichiarato, se è inserito nel Trust, e questo in termini numerici determina effetti notevoli, rapportati al reddito. Infatti, se il professionista che produce un
reddito annuo di circa 200.000 euro conferisce in un trust 40.000 euro (ossia il 20% di 200.000) ogni anno, risparmia una cifra pari al 43% di IRPEF. A conti fatti, al terzo anno il suo risparmio di imposta è pari a 51.600 euro. Senza contare che, se egli conferirà nel trust anche i 51.600 euro risparmiati, risparmierà il 43% anche su questi. Pertanto, l’avvocato (o qualunque altro professionista) che costituisce un trust beneficerà di un grande vantaggio fiscale che si tradurrà in vantaggio immediatamente finanziario che si trasmetterà al figlio autistico.
Relativamente alla seconda tematica, essa riguarda le finalità del Trust come previste dalla legge, e cioè quella l’inclusione sociale, della cura e dell’assistenza della persona con disabilità, a beneficio del quale il Trust viene costituito e ha durata fino alla morte del beneficiario. I beni inseriti nel Trust, infatti, sono esclusivamente destinati al beneficiario, che deve essere un soggetto con disabilità grave ai sensi della Legge 104/1992. Pertanto, la definizione di “disabilità grave” esclude una platea ben più ampia di soggetti con disabilità.
E’ di fondamentale importanza, a questo punto della trattazione, formulare una serie di domande e dare risposte chiare, al professionista dell’esempio che abbiamo citato, in relazione ai futuri passi da compiere:
1) Se l’unico beneficiario è il figlio disabile, chi penserà ai genitori quando saranno anziani?
2) Come posso valutare adesso l’entità del patrimonio da inserire nel Trust e quello che dovrò tenere al di fuori per tutelare direttamente i genitori?
3) Se l’unico beneficiario è il figlio disabile, come potrò trattare dal punto di vista patrimoniale gli altri figli non disabili?
Nell’esempio in questione, il professionista ha altri due figli oltre a quello con disabilità, di cui uno adottato e “difficile”, cui si aggiunge la moglie. In casi come questo, la soluzione proposta vede la costituzione di due trust, grazie anche ad un costo iniziale più che sostenibile e a costi successivi di mantenimento pari a zero. Il primo trust avrà come beneficiario il figlio disabile, come beni conferiti una casa di campagna e l’annesso terreno agricolo, e in esso confluiranno ogni anno i versamenti necessari. Poi, con una modesta spesa aggiuntiva, e con un unico trustee, viene istituito un secondo trust avente queste caratteristiche:
– nel programma, l’obiettivo è identificabile nei generici bisogni della famiglia, non escludendosi così un eventuale ulteriore aiuto al figlio disabile;
– dovendo far fronte alle esigenze di tutti i famigliari, è stato inserito tutto il resto del patrimonio;
– al secondo figlio (quello adottato e “difficile”) viene dedicata una parte particolare del programma, prevedendosi un meccanismo volto ad evitare che il figlio, affetto da ludopatia, possa mai ricevere parte del patrimonio ma, al contrario, gli sia garantita una rendita che il trustee gli destinerà anche dopo la morte dei genitori, magari garantendogli il soddisfacimento dei bisogni primari;
– ai genitori, destinati a diventare anziani, viene garantita la possibilità di mantenere un determinato tenore di vita;
– da ultimo, ma non meno importante, vengono rispettati e riconosciuti i diritti successori del terzo figlio.
In conclusione, l’esempio descritto nell’articolo può certamente supportare il lettore – e sicuramente quello già provvisto di un certo bagaglio di informazioni sul tema – sul focus del Trust nato sulla scorta della Legge 112/2016 e della sua validità rispetto a determinate situazioni familiari che e a prima vista appaiono di difficile soluzione.



Dal punto di vista patrimoniale, nella famiglia di fatto manca una normativa assimilabile a quella dettata per i
Dal punto di vista regolamentare, il contratto di convivenza deve essere redatto nella forma scritta, attraverso la stipula di un atto pubblico o con scrittura privata autenticata da un pubblico ufficiale, nel quale è possibile indicare il luogo di residenza della coppia, disciplinare l’uso della casa adibita a residenza comune, scegliere il
La possibilità per i conviventi di adottare il regime patrimoniale della comunione dei beni implica che i beni comuni siano aggredibili da eventuali creditori nella sola misura del 50%. Per questo motivo il contratto deve essere pubblicizzato a norma di legge con iscrizione all’Anagrafe (entro 10 giorni dalla data della stipula). Naturalmente, anche nel caso della famiglia di fatto la
l’unione con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, non ha avuto la possibilità di optare per un regime di comunione o di separazione di beni, per cui le regole di divisione di un
Questo accade perché le somme depositate si suppongono destinate a sopperire i bisogni comuni, e chi le ha depositate non può chiederne la restituzione, salvo pretendere il rimborso delle somme spese dall’altro convivente a titolo personale, ma solo entro il limite della quota del 50%, poiché ciascun cointestatario è in teoria titolare nella misura del 50% del rapporto di
Infine, c’è un altro aspetto molto delicato da tenere in grande attenzione. Infatti, per l’Agenzia delle Entrate i due conviventi more uxorio sono considerati come dei perfetti estranei tra loro, e pertanto un elevato numero di bonifici bancari da un conto all’altro esporrebbe la coppia ad un rischio di accertamento fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate, la quale potrebbe voler accertare la natura dei bonifici al fine di scongiurare che gli stessi possano derivare da redditi non dichiarati.


Osservando queste modalità operative, sarà possibile in ogni momento distinguere gli investimenti derivanti da provvista di denaro “personalissima” e far sì che essi rimangano estranei alla comunione dei beni. Infatti, in assenza di tale premura, il denaro personale utilizzato per effettuare investimenti comporterebbe la caduta di questi nella comunione dei beni, e verrebbe destinato, al momento dello scioglimento della stessa comunione, alla “comunione residuale”. Ciò accade, ad esempio, anche nelle successioni, in quanto il decesso di uno dei coniugi è una delle cause di scioglimento della comunione. In questi casi, il patrimonio personale del defunto cade tutto in 

quello precedente e chiudendo contestualmente il vecchio conto corrente. Ebbene, cosa succede se la coppia si separa? Se sono passati più di dieci anni, sarà impossibile richiedere alla banca gli estratti conto a ritroso fino all’operazione di originario versamento del saldo attivo personale – le banche sono obbligate alla conservazione per un massimo di 10 anni – e l’unico modo di risalire alla titolarità di quel denaro è il possesso dei vecchi estratti conto che, come è facile intuire, poche persone hanno l’accortezza di conservare per così tanto tempo.
“comunione residuale” perché non consumato. Pertanto, per evitare una liquidazione del conto corrente cointestato al 50% con il coniuge B, A dovrebbe dimostrare che il denaro in esso versato è un bene “personalissimo”, cioè proveniente da somme di
Per questo motivo la confusione patrimoniale per “via affettiva” genera in regime di comunione effetti a volte devastanti – si pensi al malcostume diffuso di
C’è da dire che il denaro personalissimo detenuto nel conto cointestato e non consumato è destinato, al momento della separazione, alla comunione residuale, per cui sarà necessario prelevare da esso, prima della
Fin qui i problemi che nascono nei conti correnti. Il regime di comunione dei beni, però, può produrre effetti fastidiosi anche in presenza di un conto corrente personale di un coniuge con delega all’altro coniuge. Serviamoci di un esempio pratico, e supponiamo che sul conto del coniuge A confluisca una somma derivante dall’eredità di uno dei suoi genitori. Ebbene, qualora su quel conto il coniuge B ha una delega ad operare, la
Ma c’è di più. Infatti, nell’esempio considerato potrebbe accadere che tra la ricezione dell’eredità in denaro e il momento della separazione siano trascorsi molti anni, e che nel corso del matrimonio – per qualunque motivo – il conto corrente originario sia stato chiuso e la liquidità sia stata trasferita in un altro conto e, successivamente, investita in 

Con il Patto di famiglia, l’
Dal punto di vista della 
Il Trust risulta utile, per esempio, quando nei rapporti tra imprenditori si verificano situazioni di “stallo decisionale”, in cui i soci con pari peso amministrativo hanno due visioni diametralmente opposte sulla soluzione da adottare relativamente ad un evento della vita aziendale, e non si riesce così a raggiungere una maggioranza per l’una o per l’altra decisione o, peggio ancora, non si riesce a mettere in atto ciò che è stato deciso in assemblea perché uno dei soci non adempie. In casi come questi – molto simili ad un dissidio da separazione coniugale, a ben vedere – il Trust può risolvere lo stallo derivante dall’inadempimento del singolo socio poiché il trustee, che è un soggetto terzo con specifiche competenze in campo societario, in caso di mancanza di istruzioni congiunte può votare a sua discrezione in funzione di quello che ritiene essere l’interesse della società oppure, a mali estremi, promuovere la convocazione di un’assemblea per la messa in scioglimento della società.
Non potendo assicurare la sua infallibilità, quindi, sembra utile “assicurare” il patrimonio mobiliare, immobiliare e aziendale per mezzo di uno strumento che somiglia ad una sorta di “polizza vita patrimoniale”, ma che rivela una maggiore elasticità e grado di inclusione patrimoniale rispetto alla semplice polizza vita, nonostante preveda uno spossessamento del titolo di proprietà (non della fruizione) dei beni conferiti. Stiamo parlando del Trust, istituto giuridico non disciplinato all’interno del codice civile – ma presente nel nostro Ordinamento dal 1989, in occasione della ratifica della Convenzione de l’Aja (legge n. 364/89) – che si rivela molto più efficace di altri strumenti di tutela del patrimonio (come il 

In relazione al conferimento di beni immobiliari, vale la pena mettere a confronto il trust con una società di persone, per verificarne l’efficacia. La
Sul tema, la Corte di Cassazione è intervenuta più volte sia in passato che recentemente (11/03/2020 n.7003, 29/05/2020 n.10256, 24/12/2020 n.29507, 12/01/2021 n.224, 16/02/2021 n.3986), e nonostante ciò l’Agenzia delle Entrate si ostina ancora ad applicare la maggiore imposta derivante da
non può essere interpretato come una “cura” immediata (e maldestra) per risolvere una imminente azione dei creditori o dello Stato. Infatti, l’utilizzo più tipico del trust, in passato, è stato quello di creare un contenitore per
Lo strumento del trust rivelerebbe ancora di più la sua efficacia in caso di 
A prima vista, la questione sembra di facile soluzione: se hai concepito un figlio, e ne sei consapevolmente informato, ti devi assumere le tue responsabilità, e se non lo fai subito prima o poi un giudice ti obbligherà a farlo. Il problema, semmai, si pone quando l’uomo ignora del tutto sia di aver concepito un figlio, sia la circostanza che sia nato. In casi come questo – che di solito ispirano graziose commedie hollywoodiane – non è semplice trovare una soluzione, sia dal punto di vista etico che, soprattutto, giuridico-patrimoniale.
volontà del padre al momento della nascita, sulla scorta di alcune domande che generano le risposte più disparate. E quindi, escludendo i casi di piena consapevolezza del concepimento o della concreta possibilità-probabilità che sia accaduto, un uomo è obbligato a riconoscere un figlio del quale sconosceva sia il concepimento che l’esistenza? Non è un atto di aperta discriminazione andare in modo così brutale contro la sua volontà? E poi, in particolare, se egli è obbligato a riconoscerlo, che effetti scaturiscono sul patrimonio allorquando tale circostanza si manifesta dopo anni di completa ignoranza del fatto?
Ritornando all’Italia, un fatto di cronaca abbastanza recente ha evidenziato il problema sotto una veste ancora più interessante. In breve, una coppia italiana aveva creato degli embrioni e li aveva lasciati in conservazione criogenica, con l’obiettivo di impiantarli in un momento successivo tramite la
Tale decisione del tribunale, che regala al figlio una coppia genitoriale già separata e, probabilmente, litigiosa, si fonda sulla norma secondo cui “il consenso può essere revocato fino alla fecondazione dell’ovocita”, per cui non si ha alcuna possibilità di revocare il consenso dopo che la fecondazione sia avvenuta e, nonostante una separazione coniugale generalmente ha il risultato di scoraggiare qualunque ipotesi di condivisione di alcunchè, il “padre involontario” dovrà assumere la paternità e tutti i relativi obblighi economici e morali verso quel bambino nato a distanza di anni dallo scioglimento del matrimonio. 
Attualmente, l’Ordinamento italiano riconosce ai figli naturali la medesima posizione giuridica dei figli legittimi, ma mentre per i figli naturali è necessario il riconoscimento della paternità (art. 269 del Codice Civile), per i figli legittimi esiste una sorta di automatismo. In ogni caso, il 
In Italia, com’è noto, non esiste un limite di età definito per legge, oltre il quale un figlio non ha più diritto di essere mantenuto dai genitori. In generale, dopo gli studi universitari, non è raro provvedere alla prole fino al trentesimo anno di età, e più genericamente fino al momento in cui un figlio non ha raggiunto l’indipendenza economica. Da una certa età in poi, però, grava sul figlio anche la prova di volersi “affrancare” economicamente dai genitori, e di mettere in atto concreti e regolari tentativi di fare ingresso nel mondo del lavoro. Diversamente, egli rischia di perdere il diritto al mantenimento in tutti quei casi in cui il genitore obbligato – raramente entrambi – chiede al tribunale di poter interrompere il sostegno economico al figlio non disabile nè affetto da patologie gravi, per evidente esaurimento della funzione alimentare.
Si tratta di un web-content creato “da colleghi per colleghi” (C2C), senza alcun fine commerciale, e si sviluppa attraverso due tavole rotonde sul tema “Ci aspetta un futuro post-dollaro, in cui la finanza decentralizzata giocherà un ruolo strategico?”. La prima Tavola vedrà interventi di alcuni esperti proprio sul tema della finanza decentralizzata, mentre la seconda sarà maggiormente focalizzata sulla finanza tradizionale, con il punto di vista dei portfolio manager su come si sviluppano le
Oltre all’analisi dei futuri scenari dell’

Presupposto per dar luogo alla
Eppure, questa grandezza è determinante per il successo dell’operazione. Infatti, qualora venissero attribuiti valori troppo elevati, si possono incontrare concrete difficoltà nel raggiungere gli obiettivi di raccolta; viceversa, nel caso in cui il valore “pre-money” sia troppo basso, si può indurre il dubbio, nel potenziale 

Pertanto, la
Per quanto riguarda gli 








