Il Trust somiglia ad una sorta di “polizza vita patrimoniale”, e rivela grande versatilità nell’assicurare la trasmissibilità del patrimonio familiare ed aziendale alle generazioni successive, anche in caso di divorzio.
Qual è l’elemento fondamentale che qualifica – e fa sentire – un bene come “nostro”? Il possesso ed il godimento, naturalmente. E chi ci assicura che quel bene, o complesso di beni, verrà trasmesso intatto ai nostri discendenti? Nessuno, volendo considerare le variabili esogene (congiuntura economica, concorrenza, pandemie, pressione fiscale etc) che non ricadono sotto il nostro diretto controllo. Spesso, poi, siamo noi stessi ad aggiungere una variabile – questa volta endogena – che contribuisce non poco alla distruzione di un patrimonio, e cioè la nostra cattiva gestione, o gli errori compiuti in buona fede ma “letali”.
Non potendo assicurare la sua infallibilità, quindi, sembra utile “assicurare” il patrimonio mobiliare, immobiliare e aziendale per mezzo di uno strumento che somiglia ad una sorta di “polizza vita patrimoniale”, ma che rivela una maggiore elasticità e grado di inclusione patrimoniale rispetto alla semplice polizza vita, nonostante preveda uno spossessamento del titolo di proprietà (non della fruizione) dei beni conferiti. Stiamo parlando del Trust, istituto giuridico non disciplinato all’interno del codice civile – ma presente nel nostro Ordinamento dal 1989, in occasione della ratifica della Convenzione de l’Aja (legge n. 364/89) – che si rivela molto più efficace di altri strumenti di tutela del patrimonio (come il fondo patrimoniale).

In un trust, una o più persone (i c.d. disponenti) trasferiscono i propri beni nella disponibilità di un Trustee, ossia un soggetto esterno, il quale assume l’obbligo di amministrarli nell’interesse di alcuni beneficiari individuati dai disponenti per un fine determinato. Inoltre, l’atto costitutivo può prevedere la presenza di un Guardiano, che è una sorta di controllore, nell’interesse del disponente, degli atti del trustee. Si tratta, pertanto, di uno strumento giuridico che consente di affrontare diverse esigenze nei più svariati campi del diritto e del patrimonio, sia familiare che aziendale, e può essere utilmente impiegato per affrontare le problematiche poste dalla famiglia di diritto così come da quella di fatto.

Il Trust, inoltre, può trovare applicazioni volte alla tutela di particolari soggetti all’interno della famiglia, costituendo un’altra forma di atto di destinazione, sebbene si differenzi da quest’ultimo per via della sua natura di atto di spossessamento. Viene usato anche per trasmettere la ricchezza familiare e per pianificare la trasmissione della leadership in campo imprenditoriale alla generazione successiva, e trova particolare applicazione anche nel campo delle garanzie patrimoniali e della segregazione di partecipazioni societarie.
Nella pratica, lo strumento del trust rivela tutta la sua efficacia in relazione alla sua capacità di contenere e segregare beni di diversa natura: immobili, conti correnti, depositi, investimenti mobiliari, quote societarie e partecipazioni azionarie, e persino beni mobili soggetti a registrazione come auto e motoveicoli, navi, aerei, auto d’epoca e opere d’arte.
In relazione al conferimento di beni immobiliari, vale la pena mettere a confronto il trust con una società di persone, per verificarne l’efficacia. La società di persone, all’atto del conferimento di beni immobili e di diritti su di essi, sconta una imposta piuttosto elevata, pari al 9% del valore venale di perizia, salva l’applicazione delle aliquote differenziate a seconda della natura dei beni conferiti. La base imponibile è costituita dal valore venale dei beni conferiti al netto delle passività (mutui o altri gravami) accollate alla società conferitaria. Il trust, invece, all’atto del conferimento sconta una imposta di registro minima in forma fissa, dal momento che l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate sulla natura donativa del conferimento in un trust è stata sconfessata ripetutamente dalla Corte di Cassazione. Infatti, nella costituzione di un trust, la dotazione dei beni che vengono conferiti in esso è un atto fiscalmente neutro, poichè non
determina un passaggio di ricchezza da un soggetto all’altro. Nel trust, in sintesi, questo fondamentale presupposto dell’imposizione tributaria non avviene né con l’atto istitutivo né con il conferimento dei beni al trustee, il quale non beneficia di un incremento di ricchezza: egli acquista solo formalmente la titolarità dei beni, che dovranno essere amministrati e preservati al meglio per poi essere trasferiti ai beneficiari finali. Solo in quel momento l’imposta potrà essere applicata, poiché la finalità di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito, nonchè l’assenza di personalità giuridica del trust, fanno sì che esso possa ritenersi come un qualunque soggetto passivo di imposta.
Sul tema, la Corte di Cassazione è intervenuta più volte sia in passato che recentemente (11/03/2020 n.7003, 29/05/2020 n.10256, 24/12/2020 n.29507, 12/01/2021 n.224, 16/02/2021 n.3986), e nonostante ciò l’Agenzia delle Entrate si ostina ancora ad applicare la maggiore imposta derivante da successione e donazione, salvo poi essere sconfessata dalla giurisdizione tributaria.
Naturalmente, anche in relazione al trust è necessario anteporre gli stessi concetti di credibilità e idoneità di chi voglia realmente tutelare e proteggere i propri familiari, poiché questo strumento, per quanto più difficile da “smontare” in un’aula di tribunale,
non può essere interpretato come una “cura” immediata (e maldestra) per risolvere una imminente azione dei creditori o dello Stato. Infatti, l’utilizzo più tipico del trust, in passato, è stato quello di creare un contenitore per proteggere il proprio patrimonio da eventuali creditori e dalle imposte. Il supposto spossessamento dei beni, in linea teorica, costituisce una barriera anche per l’amministrazione finanziaria, e nessuno potrebbe venire a pignorare dei beni che non sono più nella disponibilità del debitore.
In teoria, appunto.
Nella realtà “i trust istituiti e gestiti al fine di realizzare una mera interposizione nel possesso dei beni e dei relativi redditi, non sono considerati validamente operanti” (Commissione Tributaria di Trento, sent. n. 88 del 26 maggio 2017). Pertanto, se il trustee non esercita in piena autonomia il proprio potere sui beni affidatigli, sul trust penderà il dubbio di validità e, più che “auto-dichiarato”, esso verrà rubricato come fittizio.
Lo strumento del trust rivelerebbe ancora di più la sua efficacia in caso di separazione o divorzio, data la sua natura di “neutralità e terzietà volontaria” che ne farebbe un meraviglioso mezzo di composizione immediata delle controversie, soprattutto economiche, in ambito separativo. Infatti, è nella natura stessa del trust la possibilità di coordinare le clausole in base a tutti i possibili mutamenti del nucleo familiare nel tempo e, sebbene in Italia non sia possibile perfezionare dei patti prematrimoniali, è lecito inserire nell’atto costitutivo di un trust la previsione che il trustee si debba attenere anche a quanto stabilito da nuovi e futuri accordi matrimoniali, estendendo quindi il suo raggio d’azione anche a quegli eventi straordinari (per quanto frequenti), come la separazione coniugale, che potrebbero arrecare disagio al lavoro del trustee effettuato nell’interesse dei beneficiari.




Relativamente alle tipologie più comprate, nel periodo considerato le scelte degli acquirenti si sono dirette verso il
Contestualmente all’aumento della domanda, si è registrato anche un aumento sensibile dello
MILANO – A Milano aumenta sensibilmente la domanda, con preferenza verso i bilocali (in città) e i
ROMA – A Roma e provincia, un terzo degli acquirenti preferisce i
NAPOLI – Compravendite in forte crescita (+30%), e per la fine dell’anno in corso la stima è di un risultato finale superiore al +20% rispetto al 2020. I prezzi sono stabili (+0,2%), ma sono destinati a crescere per via dell’effetto-traino delle
Relativamente alle previsioni di mercato per tutto il territorio nazionale, lo scenario sembra essere decisamente positivo anche per le altre regioni del Paese, confermando il ruolo fondamentale del 
Anzi, nel caso della Cina, si tratta di una strategia consapevole, messa in atto senza troppi scrupoli, e pazienza se
Con le sue repressioni, i leaders del Partito Comunista Cinese stanno mandando un messaggio agli USA e al mondo: “siamo in grado di approfittare delle vostre debolezze, e se ci fate la guerra noi rispondiamo a modo nostro”. Inoltre, incidentalmente, il PCC manda un messaggio al popolo: “non comanda il capitale, comandiamo sempre noi”. Due piccioni con una fava, come nel più classico chinese-political style.
E così, dopo mesi di imperturbabile discesa, lo Shanghai Composite è crollato dell’1,1% nell’ultima seduta (quella di ieri 19 Agosto 2021, NDR) per chiudere al minimo di tre settimane a 3.427, ritirandosi per la seconda sessione consecutiva e chiudendo la settimana in calo del 2,5%, tra le crescenti preoccupazioni per il rallentamento economico e l’inasprimento normativo di Pechino . Negli Stati Uniti, nel frattempo, la
Sul fronte delle politiche, la Cina ha mantenuto stabili i tassi sui prestiti per il 16° mese consecutivo al fixing di agosto, come ampiamente previsto. Sono crollate anche le scorte di liquori (-5,8%), dopo che i media statali hanno riferito una riunione imminente del governo per la regolamentazione del mercato dei liquori (fonte: Reuters). A Hong Kong, le azioni sono crollate di oltre il 2% per toccare un minimo di oltre nove mesi e sono sulla buona strada per la peggiore settimana dall’apice della pandemia nel marzo 2020, con Alibaba Group che ha toccato il minimo dal suo debutto in borsa. Inoltre, i titoli tecnologici cinesi sono crollati a nuovi minimi venerdì e l’indice di riferimento di Hong Kong ha toccato un minimo di quasi 10 mesi, poiché un costante flusso di repressioni ha schiacciato la fiducia degli investitori.
Relativamente al settore tecnologico, la Cina ha annunciato regole più severe sull’uso dei dati e sulla concorrenza e ha convocato i dirigenti del fondo di sviluppo immobiliare Evergrande per metterli in guardia sulla gestione del debito, aumentando così il senso di sfiducia sul mercato, che sembra ancora non trovare un pavimento dopo mesi di vendite. Infatti, quasi ogni giorno escono notizie negative, quindi si ha l’impressione che non ci sia una fine in vista.

A prima vista, la questione sembra di facile soluzione: se hai concepito un figlio, e ne sei consapevolmente informato, ti devi assumere le tue responsabilità, e se non lo fai subito prima o poi un giudice ti obbligherà a farlo. Il problema, semmai, si pone quando l’uomo ignora del tutto sia di aver concepito un figlio, sia la circostanza che sia nato. In casi come questo – che di solito ispirano graziose commedie hollywoodiane – non è semplice trovare una soluzione, sia dal punto di vista etico che, soprattutto, giuridico-patrimoniale.
volontà del padre al momento della nascita, sulla scorta di alcune domande che generano le risposte più disparate. E quindi, escludendo i casi di piena consapevolezza del concepimento o della concreta possibilità-probabilità che sia accaduto, un uomo è obbligato a riconoscere un figlio del quale sconosceva sia il concepimento che l’esistenza? Non è un atto di aperta discriminazione andare in modo così brutale contro la sua volontà? E poi, in particolare, se egli è obbligato a riconoscerlo, che effetti scaturiscono sul patrimonio allorquando tale circostanza si manifesta dopo anni di completa ignoranza del fatto?
Ritornando all’Italia, un fatto di cronaca abbastanza recente ha evidenziato il problema sotto una veste ancora più interessante. In breve, una coppia italiana aveva creato degli embrioni e li aveva lasciati in conservazione criogenica, con l’obiettivo di impiantarli in un momento successivo tramite la
Tale decisione del tribunale, che regala al figlio una coppia genitoriale già separata e, probabilmente, litigiosa, si fonda sulla norma secondo cui “il consenso può essere revocato fino alla fecondazione dell’ovocita”, per cui non si ha alcuna possibilità di revocare il consenso dopo che la fecondazione sia avvenuta e, nonostante una separazione coniugale generalmente ha il risultato di scoraggiare qualunque ipotesi di condivisione di alcunchè, il “padre involontario” dovrà assumere la paternità e tutti i relativi obblighi economici e morali verso quel bambino nato a distanza di anni dallo scioglimento del matrimonio. 
Attualmente, l’Ordinamento italiano riconosce ai figli naturali la medesima posizione giuridica dei figli legittimi, ma mentre per i figli naturali è necessario il riconoscimento della paternità (art. 269 del Codice Civile), per i figli legittimi esiste una sorta di automatismo. In ogni caso, il 
In Italia, com’è noto, non esiste un limite di età definito per legge, oltre il quale un figlio non ha più diritto di essere mantenuto dai genitori. In generale, dopo gli studi universitari, non è raro provvedere alla prole fino al trentesimo anno di età, e più genericamente fino al momento in cui un figlio non ha raggiunto l’indipendenza economica. Da una certa età in poi, però, grava sul figlio anche la prova di volersi “affrancare” economicamente dai genitori, e di mettere in atto concreti e regolari tentativi di fare ingresso nel mondo del lavoro. Diversamente, egli rischia di perdere il diritto al mantenimento in tutti quei casi in cui il genitore obbligato – raramente entrambi – chiede al tribunale di poter interrompere il sostegno economico al figlio non disabile nè affetto da patologie gravi, per evidente esaurimento della funzione alimentare.
Tecnicamente, il
In estrema sintesi, i creditori dei coniugi non possono soddisfarsi sui beni vincolati dal fondo patrimoniale quando i debiti sono stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, in ciò intendendosi che il Fondo ha una efficacia limitata agli scopi relativi al soddisfacimento di esigenze di famiglia, con esclusione totale dei debiti sorti per finalità voluttuarie o accessorie. Tuttavia, se un credito è sorto prima della costituzione del Fondo, il creditore può avanzare un’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., ma avrà l’onere di provare che il 
In relazione alla funzione del Fondo di soddisfare i diritti di mantenimento e assistenza di tutti i componenti della famiglia, la Corte di Cassazione ha sempre dato una interpretazione molto ampia, comprendendo in tali bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al suo potenziamento dal punto di vista lavorativo, restando escluse solo le esigenze voluttuarie e speculative. Ciò significa che, secondo la Cassazione, rimane in capo al creditore l’onere di provare che il debito entrato in contenzioso, assunto in ambito esclusivamente lavorativo-professionale e solo incidentalmente suscettibile di effetti per la famiglia, è volto a soddisfare immediatamente e direttamente i bisogni della famiglia.
Aver costituito un fondo patrimoniale, naturalmente, non esclude che chi ne fa parte non possa indebitarsi per motivi legati alla professione (es. acquisto dello studio per mezzo di un mutuo). Pertanto, l’indebitamento in buona fede e per esigenze estranee ai beni ed agli interessi tutelati dal Fondo è sempre possibile, ed in caso di improvvisa insostenibilità finanziaria – come succede nei casi di perdita del lavoro e conseguente sovraindebitamento – le garanzie offerte dal fondo patrimoniale potranno essere validamente opposte alle azioni esecutive volte ad aggredire anche i beni contenuti nel Fondo.
informale), nessun creditore potrà, ad esempio, comunicare arbitrariamente al debitore la decadenza dal beneficio del termine, per poi argomentare temerariamente che il ricorso al Fondo, anziché essere sotteso alla protezione di interessi meritevoli, sia stato concepito in futuro danno ai creditori. Ma attenzione: è sufficiente anche un solo ritardo nei pagamenti del debito per poter permettere ai creditori di argomentare la necessità di misure cautelative, sorrette dalla circostanza secondo cui il conferimento di beni nel fondo patrimoniale abbia di fatto diminuito le garanzie complessive del debitore che, all’atto della analisi e delibera del prestito, erano state giudicate idonee alla sua concessione pur non essendo oggetto di garanzia reale.
Relativamente al titolo di proprietà dei beni conferiti nel Fondo, è interessante precisare che, nel caso in cui vengano inseriti anche beni che erano già di proprietà di uno o di entrambi i coniugi, il titolo di proprietà non muta: se uno dei due è proprietario di un appartamento, e dopo qualche tempo decide di inserirlo nel fondo patrimoniale, la proprietà resta la sua anche se l’altro coniuge può amministrare il bene in quanto parte costituente il Fondo.
Non è la prima volta che si ha notizia di ottimi risultati di gestione dei fondi sovrani, ma i più non sanno bene cosa siano e come vengano gestiti. Innanzitutto, un fondo sovrano è una vera e propria istituzione finanziaria partecipata dallo Stato, che ha come attività esclusiva quella di gestire il patrimonio mobiliare conferito in totale autonomia dal mondo della politica nazionale e dagli stessi ministeri competenti. Il fondo può gestire rendite e apporti provenienti dalle più disparate fonti statali, come quelle petrolifere e gli avanzi commerciali, e possono anche avere il mandato di promuovere, attraverso investimenti “mirati”, lo sviluppo dell’economia e del tessuto imprenditoriale nazionale.
Nonostante la dotazione di mezzi finanziari e la loro gestione professionale, la storia dei fondi sovrani ci ha regalato alcuni insuccessi – come
stessi motivi, un fondo sovrano può attrarre anche gli investimenti di altri fondi sovrani stranieri, in modo tale da favorire l’internazionalizzazione delle aziende su cui si investe. Il secondo criterio di gestione riguarda la sostenibilità delle scelte di investimento, che sono diverse da quelle di un tipico fondo privato. Il fondo sovrano, infatti, può anche non conseguire rendimenti di mercato strabilianti, ma in ogni caso il ritorno deve essere superiore al costo del servizio del debito pubblico sommato a quello dell’eventuale impatto economico, sociale e ambientale.
Ma c’è di più. Nel fondo sovrano potrebbero confluire anche parte delle risorse del 

Per molto tempo, il tipico modello industriale ha funzionato in modo rovesciato, e adesso è arrivato il tempo di correggerlo. Invece di seguire l’agenda aziendale, entro il 2022 i
Come evidenziato nel 21° Global Wealth Report annuale di Boston Consulting Group, i prossimi cinque anni hanno il potenziale per inaugurare un’ondata di prosperità sia per gli individui che per i gestori del patrimonio, ma il processo di dimensionamento e acquisizione di tale opportunità richiede l’adozione del punto di vista del cliente e il riorientamento dell’intero modello di business. Infatti, spostando l’attenzione dai portafogli alle esigenze, dalla semplice gestione del denaro alle gestione dei bisogni più semplici, si stima per i 
Inoltre, sempre nei prossimi cinque anni, il
Per quanto promettente possa essere questa prospettiva, le società di 
Per un 
Recentemente, mi sono imbattuto in questo post, che riporto qui fedelmente: “Da un po’ di tempo, ogni mese investo 700 euro in un PAC e dai 100 ai 150 euro in ETF che sembrano profittevoli, fermandomi ad un numero massimo di 100 azioni per ogni ETF. Mi si è aperta l’occasione di comprare un bilocale di 75 mq per 95.000 euro, sebbene necessiti di una ristrutturazione (solo facciata e balcone, ma ci sono incentivi del 110%). Questo bilocale risponderebbe al mio bisogno di andare via da casa dei miei genitori, che mi stanno
mettendo un po’ di fretta (ho 32 anni). Certo, non pago bollette né cibo, ma ho una fidanzata che studia ancora e non lavora, per cui vorrei aspettare che lei sia indipendente prima di mettere su casa. Pertanto, stavo pensando di comprare questo bilocale, viverci per un po’ di tempo ed in futuro, tra una decina d’anni, affittarlo a 500 euro al mese, oppure venderlo. Ma così facendo potrei accumulare molto meno per via del mutuo, e personalmente ritengo inutile un PAC fatto con meno di 500 euro al mese. Avete qualche consiglio da darmi?”.
A prima vista, un 
4) Il consiglio del 
Tendenzialmente si prenota per 15 giorni, ma si segnalano casi in aumento di persone che hanno bloccato l’
LIGURIA – A Diano Marina sono in corso numerosi interventi di restyling sul territorio, creazione di parcheggi, pedonalizzazione di strade, e continuano i lavori per la creazione della pista ciclabile e per la nascita del Palacongressi. Per un bilocale di 4 posti letto si spendono 1200-1500 € a giugno, 2000-2500 € a luglio, 2500-3000 € ad agosto, 1200-1500 € a settembre. A Finale Ligure, invece, si segnala una forte domanda di affitto ma una bassa offerta. A giugno e settembre si spendono 1500 € al mese, a luglio 2000 € al mese, ad agosto 2500 € al mese. Il mercato immobiliare di Varazze, infine, è interessante e dinamico, ma anche qui l’offerta è contenuta. Per un bilocale di 4 posti letto si spendono 1000-1200 € a giugno, 2000 € a luglio e 2000 € ad agosto.
EMILIA ROMAGNA – A Cervia è buona la domanda di immobili in affitto, e si nota un aumento del periodo di permanenza. Per un bilocale di quattro posti letto, a Pinarella e Cervia, si spendono mediamente 1600 € al mese a giugno e settembre, 2400 € al mese a luglio, 3000 € al mese ad agosto. A Cesenatico c’è una buona domanda, e per un bilocale si registrano canoni di 1500-1600 € al mese a giugno, 2000-2400 € al mese a luglio e 2400-2600 € al mese ad agosto. A Milano Marittima il mercato delle locazioni registra una domanda elevata per il periodo estivo. Per un bilocale di quattro posti letto si chiedono 1000 € a giugno e settembre, 2000 € a luglio, 2500-3000 € ad agosto.
LAZIO – a Gaeta il mercato della
CAMPANIA – Ischia registra le seguenti quotazioni (classico bilocale 4 posti letto): Luglio 2.500, Agosto 3.500/4.000, Settembre 2.000. I valori immobiliari, rispetto alla scorsa stagione, sono stabili e la
PUGLIA – A Gallipoli, i cui prezzi sono stabili, il mercato immobiliare è dinamico sia sul segmento della prima casa sia su quello della casa vacanza. Ci sono stati diversi interventi di riqualificazione su vecchi immobili in disuso, e le quotazioni del nuovo fronte mare toccano punte di 3000-3500 € al mq. L’elevata
SARDEGNA – A Villasimius sono presenti investitori che acquistano per mettere a reddito, visto che la domanda di locazione è sempre elevata e si aggira intorno a 2000 € al mese a giugno, 3000 € a luglio, 4000 € ad agosto e 2500 € a settembre. A Costa Rei il mercato della casa vacanza vede protagonisti sia persone residenti in Sardegna sia acquirenti provenienti dal resto d’Italia, tedeschi e svizzeri. Nell’ultimo anno le compravendite si sono abbastanza divise tra chi acquista per uso diretto e chi acquista per
SICILIA – Il mercato della casa vacanza a Giardini Naxos, nella seconda parte del 2020, è caratterizzato da una domanda interna, di acquirenti in arrivo dalle altre province della Sicilia. Stessa provenienza per chi cerca un immobile in affitto per l’estate. I canoni di locazione per un bilocale di quattro posti letto si aggirano intorno a 1500 € a giugno, 1700-1800 € al mese a luglio e 2000-2200 € al mese ad agosto. Nella zona di Castellammare del Golfo, invece, per un bilocale di 4 posti letto in media i prezzi per settimana si aggirano sui 500 € a Giugno, 600 € Luglio, 700-800 € ad Agosto, 600-700 € a Settembre. Su Scopello le ville senza piscina si affittano a 800 € a giugno, 1000-1200 € a luglio, 1200-1500 € ad agosto e 1000-1200 € a settembre. Per una villa con piscina, a Scopello i prezzi per settimana sono di circa 1000-1200 € a Giugno, 1500-2000 € a Luglio, 2000- 2500 € ad Agosto, 1300-1800 € a Settembre.
ROMA (ITALPRESS) – "20 milioni di green pass scaricati negli ultimi tre giorni. E' un numero straordinario che dimostra la sensibilità e la partecipazione dei cittadini del nostro Paese alla lotta contro il Covid". Lo scrive su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza.








