Gennaio 21, 2026
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Un master universitario per la gestione integrata dei patrimoni. Aperto anche agli iscritti OCF

Il Master online in Consulenza Finanziaria e Patrimoniale è accessibile anche a tutti i consulenti iscritti all’OCF. “Prepararci al cambiamento, prima che il cambiamento ci colga impreparati”.

Il Consorzio Universitario Humanitas e l’Università San Raffaele di Roma, con la collaborazione di Federpromm e Patrimoni&Finanza, hanno indetto il primo Master Universitario unico per la figura professionale del “Consulente Finanziario e Patrimoniale” per l’anno accademico 2025-2026. 

L’insegnamento della consulenza finanziaria e la figura professionale del “Consulente Patrimoniale” richiedono uno specifico percorso formativo attraverso il quale fornire la necessaria visione d’insieme di una professione sempre più richiesta per affiancare le famiglie nella gestione del patrimonio.

La consulenza limitata ai soli valori mobiliari limita fortemente il livello di comprensione delle esigenze personali, familiari, aziendali, culturali e sociali presenti nella società moderna, e spesso nega al consulente finanziario – così come alle altre professioni impegnate su tematiche patrimoniali – le migliori sinergie di lavoro; in particolare nel segmento delle famiglie ben patrimonializzate, professionalmente di grande interesse ma seguite da singole individualità, non legate tra loro da alcuna forma di collaborazione, e dai canali bancari tradizionali. Pertanto, anche gli altri professionisti che intervengono a vario titolo sui temi del patrimonio – tra gli altri: avvocati, commercialisti, notai, assicuratori e agenti immobiliari – non hanno l’opportunità di avere una visione d’insieme della Consulenza Patrimoniale Integrata, l’unica capace di farli uscire dal proprio “isolamento professionale” e di aprire per loro nuovi mercati, grazie al lavoro in team con i consulenti finanziari.

In tal senso, quella del Consulente Finanziario e Patrimoniale è l’unica figura di leadership capace di “mettere in rete” la competenza di ciascuna di queste categorie professionali, trasformandole in “generatori di opportunità”. “Aver accumulato individualmente specifiche esperienze didattiche e professionali in materia di Consulenza Patrimoniale Integrata – affermano Manlio Marucci* e Alessio Cardinale**, coordinatori didattici del Master – ci ha permesso di promuovere all’interno del Consorzio Universitario Humanitas e dell’Università San Raffaele di Roma il Master Universitario di primo livello “Consulente Finanziario e Patrimoniale“, anticipando così la domanda formativa che nei prossimi anni arriverà da parte degli iscritti ad alcune categorie professionali in fase di profonda e rapida trasformazione, come quella del consulente finanziario“.

Formazione

Il Master, presieduto dal prof. Francesco Saverio Marucci,  promuove l’insegnamento di discipline specialistiche fondamentali, tra le quali:
– Pianificazione Finanziaria e Patrimoniale,
– Finanza Comportamentale,
– Educazione Finanziaria,
– Rischi patrimoniali e gestionali,
– Strumenti di protezione patrimoniale dall’aggressione di terzi,
– Trasmissione del patrimonio inter vivos e mortis causa,
– Investimento, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare,
– Gestione del patrimonio in strumenti di investimento alternativi.

Tutti i partecipanti al Master frequenteranno un calendario di lezioni fruibili in diretta su piattaforma Zoom (modalità FAD asincrona/sincrona), dalla durata complessiva di 1.500 ore tra lezioni, project work, prove di verifica, studio individuale, tirocinio (online e/o presenza) ed esercitazioni con prova finale. Alla fine del percorso di formazione, il Consorzio Universitario Humanitas e l’Università San Raffaele di Roma rilasceranno a ciascun partecipante un diploma di master universitario di primo livello

Per qualunque richiesta di informazione e contatto, potrete collegarvi alla pagina dedicata del Consorzio Universitario Humanitas. Da lì potrete iscrivervi e scaricare il programma del Master.

* Docente, Presidente Federpromm – Wealt Management, Giornalista 
** Consulente Finanziario e Patrimoniale, Direttore editoriale ed editore
di Patrimoni &Finanza 

La pianificazione della Longevity e le relazioni affettive: legati e forme testamentarie

Per il consulente patrimoniale il supporto ai clienti nella programmazione del “dopo di noi” rientra sempre più spesso nel proprio ruolo di impulso alla soluzione di aspetti delicati della sfera familiare.

La pianificazione della Longevity potrebbe riservare una particolare attenzione a quelle relazioni affettive che, pur non essendo legati da vincoli di parentela e non trovando così immediata previsione nella legge, sono ugualmente importanti – a volte più importanti di tante relazioni strettamente parentali – poiché generati da una stabile convivenza o da fraterna amicizia. Non sono rare, infatti, le disposizioni testamentarie che prevedono lasciti (c.d. legati) a favore di persone estranee alla famiglia di origine ma che si sono distinte nel lungo periodo per amore, affetto o amicizia incondizionata verso il testatore.

In estrema sintesi, un legato testamentario esprime la volontà di un individuo di assegnare, per mezzo del testamento, alcuni beni o denaro o altre utilità economiche (es. crediti verso terzi, rendite alimentari a tempo determinato/indeterminato) a specifici soggetti. Con un legato, il testatore può destinare gioielli, proprietà immobiliari, singole opere d’arte o intere collezioni, somme di denaro e persino intere aziende a individui che intende favorire in maniera particolare. la differenza tra l’eredità in senso stretto e il legato risiede nel fatto che la prima prevede il trasferimento dell’intero patrimonio (o frazione di esso) agli eredi, i quali assumono sia i diritti che gli obblighi del de cuius, ivi compresi i debiti; mentre il secondo consente di assegnare beni o altri diritti senza che il beneficiario del legato sia tenuto a farsi carico dei debiti afferenti l’asse ereditario.

Il legato, in pratica, ha notevole similitudine con una polizza vita con designazione dei beneficiari, i quali ricevono il denaro “superando” di norma (anche se non puntualmente) le regole e le lungaggini della successione. Del resto, come per le polizze, quando un legato concerne la proprietà di un bene individuato con precisione o un diritto reale, il trasferimento di tali beni al beneficiario (c.d. legatario) avviene automaticamente all’atto della morte del testatore. Il legatario, quindi, diventa immediatamente proprietario dei beni assegnati anche se non è a conoscenza dell’esistenza del legato stesso, e ha diritto di entrarne in possesso a meno che non rinunci espressamente per via di eventuali svantaggi o oneri associati a quei beni (es. ristrutturazione urgente di un immobile oggetto del legato per evitare danni a terzi).

Se il testatore ha redatto il testamento in modo attento, l’esistenza del legato non potrà ledere i diritti degli eredi in nessun modo. Può accadere, tuttavia, che la previsione di un legato e soprattutto il suo valore economico possano rivelarsi lesivi della quota di legittima riservata ai legittimari (coniuge, figli e, in mancanza dei secondi, i nipoti in linea retta). In questi casi, il legato potrebbe essere impugnato dai legittimari con l’azione di riduzione, volta a riportare la quota di legittima al suo valore di legge e a ridurre il legato dell’equivalente differenza.

Ma se il legato testamentario rappresenta comunque un meno frequente e tipico dei patrimoni più ingenti, maggiore attenzione va dedicata alla pianificazione della Longevity per tutte quelle famiglie che sono state in qualche modo disgregate da separazioni e divorzi – in netto aumento anche in età già matura – e che, all’atto della morte del testatore, presentano caratteristiche disomogenee e nuovi nuclei familiari, che spesso non sono formalizzati attraverso un matrimonio ma da una stabile convivenza. Infatti, chi divorzia in età matura ragionevolmente potrebbe non sopravvivere al nuovo convivente, e questi potrebbe non ricevere alcuna tutela alla sua morte. Inoltre, particolare attenzione alla pianificazione deve essere prestata da qualunque professionista – e dal diretto interessato – a coloro che vivono la separazione ma non sono ancora approdati al divorzio, poiché in quel caso proprio il divorzio diventa il primo passo fondamentale per eliminare l’ex coniuge dal novero dei legittimari e programmare la Longevity con maggiore serenità.

Il convivente superstite, alla morte del proprio compagno non ancora divorziato, potrebbe rimanere nella di lui casa di proprietà per poco tempo (due o tre anni al massimo). Ma c’è di più: anche in caso di divorzio il convivente non ha alcun diritto successorio, nemmeno nel caso la convivenza sia di lunghissima data e fosse padre o madre di un figlio sopraggiunto. Pertanto, la prima cosa da fare per proteggere i nuovi affetti è un testamento, che si potrà cancellare o modificare in qualsiasi momento e sarà l’unico modo per poter disporre una parte delle proprie sostanze a favore anche di persone non legittimarie facendo leva sulla cosiddetta quota disponibile, ossia la percentuale del proprio patrimonio, variabile a seconda del numero di eredi necessari (da un quarto a metà della massa ereditaria), che può essere destinata a chiunque non faccia parte della propria linea parentale, come un convivente.

La redazione di un testamento, nonostante consenta di risolvere parecchi problemi a chi resta dopo di noi, è una precauzione ancora troppo poco utilizzata in Italia, con percentuali bassissime. E se è vero che al testamento è associata la “complicanza” di dover richiedere il supporto di un professionista (notaio, avvocato), tutti dovrebbero sapere che esiste anche il Testamento olografo, e cioè quello scritto e tenuto privatamente, alla portata di tutti. E’ sufficiente – ma non sicuro nè efficace, dato l’alto rischio di occultamento o manomissione –  scrivere questo tipo di testamento a mano, datarlo e firmarlo. Il Testamento pubblico, invece, viene scritto dal testatore presso un notaio alla presenza di due testimoni, registrato e inviato all’Archivio Notarile.

Altra cosa è il Testamento segreto, che viene scritto privatamente (anche al computer) e firmato dal testatore, ma viene sigillato e consegnato a un notaio. Tale forma testamentaria –usata molto raramente – è diversa dal testamento olografo, poiché dà al testatore la garanzia che il suo testamento non verrà mai smarrito, distrutto o falsificato da terzi soggetti. In più, dal momento che deve essere consegnato ad un notaio in presenza di due testimoni, esso è l’unico in grado di garantire la totale segretezza delle disposizioni testamentarie, in quanto né il notaio né i testimoni vengono a conoscenza delle stesse, diversamente da ciò che accade per il testamento pubblico. Il testamento segreto può essere consegnato al notaio già sigillato, ma le numerose formalità di questa particolare modalità testamentaria quasi impongono l’ausilio del notaio anche per l’apposizione del sigillo e soprattutto per la redazione del verbale di consegna, sottoscritto sia dal testatore che dai due testimoni.

In definitiva, per il consulente patrimoniale il supporto ai clienti nella programmazione del “dopo di noi” rientra sempre più spesso nel proprio ruolo di impulso alla soluzione di aspetti delicati della sfera familiare. Dialogare con il capofamiglia su questi temi non può che aumentare il grado di fiducia e di reputazione professionale che, oggettivamente, la gestione dei soli valori mobiliari non potrà mai dare. Per farlo, serve ampliare il proprio universo di conoscenze e competenze mediante il confronto costante con gli altri professionisti del patrimonio (avvocati e commercialisti, in primis), in modo tale da non delegare semplicemente la gestione del “cliente inviato” ad altri soggetti e sedersi attorno allo stesso tavolo per delineare le migliori strategia di tutela e pianificazione del patrimonio.

Consulenti finanziari: sherpa o scalatori? Nessuno venga più lasciato indietro

La metafora degli scalatori e degli sherpa si adatta bene all’attuale scenario delle reti di consulenza finanziaria “MiFID-dipendenti”. Nel 2023 la consulenza finanziaria sta soffrendo una evidente stagnazione dei reclutamenti, ecco perché. 

Di Alessio Cardinale

A fine Luglio scorso l’alpinista norvegese Kristin Harila ha stabilito il record per il minor tempo impiegato nella scalata delle 14 montagne più alte del mondo, completando l’ascesa di tutte le cime che superano gli 8.000 metri tra Cina, Nepal, India e Pakistan in soli 92 giorni. Tuttavia l’alpinista – ve lo ricordate? – è stata accusata di non aver soccorso uno sherpa pakistano durante la sua ultima scalata sul K2, e di averlo lasciato morire pur di proseguire verso la vetta e battere il record. Si è difesa sostenendo che l’uomo, Mohammed Hassan, era stato soccorso, ma che date le condizioni impervie salvarlo sarebbe stato impossibile. Balle: anzichè tornare indietro e salvare il povero sherpa, si è preferito andare avanti per poter piazzare la bandierina nella tanto agognata vetta. Eppure le condizioni erano ugualmente impervie, sia a salire che a scendere.

Pertanto, il mistero su quel tragico episodio di sport estremo rimarrà per sempre, così come gli importanti interrogativi che da esso si sono generati: gli scalatori hanno fatto bene a continuare l’impresa, nella quale avevano investito tempo, preparazione e denaro, oppure sarebbe stato giusto interrompere la scalata e attendere i soccorsi, dando allo sfortunato sherpa tutta l’assistenza possibile? E’ giusto che, per il perseguimento di un obiettivo di un gruppo di individui, anche uno solo di essi possa essere lasciato indietro, andando così incontro ad irreparabili conseguenze?

C’è da dire che, durante scalate di questo tipo, i cosiddetti sherpa sono indispensabili: sono persone modeste, dal tenore di vita più che frugale ma di grande esperienza,  che generalmente conoscono bene le montagne e si occupano per lo più dei lavori di fatica (portare l’attrezzatura pesante, montare le tende e attrezzare i percorsi prima della scalata degli alpinisti); inoltre, il loro organismo è perfettamente adattato alle altitudini e all’ossigeno rarefatto cui gli scalatori, invece, devono continuamente adattarsi prima di cominciare l’ascesa. Nonostante il loro ruolo così importante, se uno di loro è in difficoltà in un ambiente piuttosto ostile – come può essere un picco a 8.000 metri di altezza – gli scalatori sono disposti a sacrificarlo pur di non interrompere l’ascesa verso la vetta, sicuri di poterlo rimpiazzare in occasione di una successiva impresa. In questo senso, le vite contrapposte di scalatori e sherpa sono una metafora di qualunque universo lavorativo complesso, dove sempre più spesso persone di grande esperienza ma non di successo – secondo i parametri dei massimi dirigenti, ossia gli “scalatori” – vengono “sacrificate” senza mezzi termini e per i motivi più disparati: produttività media o appena sufficiente, età avanzata, modesti tempi di reazione all’innovazione tecnologica.

Nel caso delle reti di consulenza finanziaria, per esempio, questa metafora risulta essere davvero “azzeccata”, poichè il sistema finanziario europeo, pur di primeggiare nel mondo (in particolar modo su quello americano) ha preferito far gravare sulle banche-reti nuovi costi per circa 3 miliardi di euro a beneficio della “compliance” (MiFID  I e II), invece di imporre alle stesse – perché di imposizione si è trattato, in forza di una direttiva europea – investimenti in formazione professionale e commerciale, in strumenti interni di vigilanza, nella regolamentazione di un contratto unico di lavoro (mandato unico di settore) e infine nel passaggio generazionale, che si sta cominciando ad attuare solo da poco e che richiederà ulteriori e sostanziosi investimenti da parte delle reti e delle capogruppo.

Naturalmente, una rivoluzione così epocale – per molti addetti ai lavori si è trattato invece di una gravissima “involuzione” – non poteva non avere effetti collaterali di grande incisività sul modo di concepire la professione del consulente finanziario. Infatti le due MiFID, imponendo a tutte le  società mandanti e ai gruppi bancari un sistema basato sulla ossessiva osservazione delle regole di compliance, sembrano essere state costruite senza tener conto della funzione fondamentale del consulente quale educatore finanziario. In pratica, chi l’ha concepita sembra aver mandato a tutto il sistema un messaggio “politico” di questo tipo: “continuate a fare ciò che volete, basta che le carte siano a posto!”.

E’ il problema, che questa testata giornalistica evidenzia da tempo, della “consulenza difensiva”, fenomeno che con la MiFID II è stato “consacrato” a sistema non ufficiale proprio come nel settore sanitario, dove non è raro che ai pazienti vengano erogate cure e/o esami assolutamente inutili pur di dimostrare che si è osservato il protocollo medico e, in tal modo, non incorrere in procedimenti per responsabilità professionale in caso di richieste di risarcimento danni alla salute causati, all’interno della struttura sanitaria, da diagnosi poco attente ma “proceduralmente corrette” (c.d. Medicina Difensiva).

Responsabilità medica

Peraltro, se al consulente finanziario venisse consentito almeno di avere spazio per una parziale personalizzazione del questionario, egli avrebbe un maggiore livello di responsabilità professionale verso i clienti, proprio come un medico. La MiFID, invece, raggiunge il risultato di tenere il sistema sostanzialmente indenne da rischi, scaricando sui clienti quasi tutte le responsabilità di scelte inopportune. Esattamente come nell’attuale legislazione sulla responsabilità medica, dove l’onere della prova rimane in capo al paziente (o ai suoi eredi…).

In un simile scenario, l’industria del risparmio gestito ha reagito in modo del tutto logico, e cioè tagliando i costi per mettere in equilibrio il proprio conto economico, altrimenti destinato alla soccombenza per via degli ingenti investimenti imposti soprattutto dalla MiFID II. E siccome i margini di ricavo dei consulenti sul risparmio gestito erano già stati gradualmente tagliati (di circa il 50%) dopo la MiFID I, le reti hanno dovuto allontanare alcune migliaia di “consulenti sherpa” che avevano l’unico difetto di trovarsi con il portafoglio dal valore sbagliato nel momento storico sbagliato.

Tutti radiati per irregolarità o dimissionari volontari? Naturalmente no: i consulenti espulsi per aver commesso atti irregolari e/o illegali sono davvero pochi, a dimostrazione di un contesto professionalmente sano. E allora, a cosa si deve un numero così alto di fuoriuscite, quanti sono i “consulenti-sherpa” sacrificati sull’altare della massima raccolta e del portafoglio medio più alto possibile, non degni di essere assistiti con sforzi straordinari (da ripagare in futuro) nel loro percorso di crescita? Siamo sicuri che nemmeno qualche centinaio di loro non fosse meritevole di un supporto straordinario tale da evitare la  fuoriuscita dal mercato? E’ così grave che un consulente possa voler vivere con un portafoglio clienti dal valore di 8-12 milioni di euro, assicurando comunque alla società mandante un lavoro di qualità e una immagine adeguata? Perché non si è tenuto in conto che questi professionisti, esattamente come gli sherpa nell’ambiente delle alte vette, erano perfettamente adattati nel sistema finanziario italiano e che per loro sarebbe stato difficile trovare una differente posizione lavorativa?

Qualunque sia la risposta razionale a queste domande, bisogna evidenziare che tali scelte hanno determinato un altro effetto collaterale della contrapposizione tra “scalatori e sherpa”: nel 2023 le reti di consulenza finanziaria italiana stanno soffrendo una evidente stagnazione dei reclutamenti. Questo accade certamente per via del disastroso andamento dei portafogli dei clienti a seguito della contemporanea debacle degli investimenti azionari e obbligazionari (quando un portafoglio è in perdita pesante è difficile per un consulente finanziario convincere un cliente a smobilitare le posizioni e rendere reali i deflussi), ma soprattutto perché la professione del consulente finanziario “Mifid-esecutore” non attira più i giovani talenti, i quali preferiscono altre professioni liberali, magari all’estero, pur di non correre il rischio di fare la fine dei tantissimi sherpa – quante migliaia negli ultimi dieci anni? Assoreti non lo dice – che si sono persi per strada.

In una congiuntura simile, in cui si approssima un periodo di forti decisioni per l’intero settore industriale del risparmio gestito, le reti devono decidere se adottare la stessa fredda strategia degli ultimi quindici anni, oppure far leva sugli enormi utili conseguiti in questi anni per investirne una parte – preferibilmente non miserevole – conducendo tutti i consulenti di oggi verso la vetta, e facendo in modo che nessuno di loro venga più lasciato indietro.  

Comunione dei beni, il problema della titolarità effettiva degli investimenti tra i coniugi

In regime di comunione dei beni, per ciascuno dei coniugi è molto importante poter risalire in ogni momento alla propria percentuale di titolarità effettiva del patrimonio mobiliare ed evitare così problemi di corretta imputabilità degli investimenti in caso di crisi coniugale.

Di Alessio Cardinale

In un precedente articolo ci siamo già occupati delle corrette modalità di apertura e gestione dei conti correnti dei coniugi all’interno del regime della comunione dei beni, dove il fenomeno della “confusione patrimoniale” produce effetti deleteri quando si verifica una crisi coniugale ed una separazione. Allo stesso modo, uguale attenzione va prestata agli investimenti, che a differenza della semplice liquidità richiedono ulteriori passaggi amministrativi e implicazioni giuridiche di notevole interesse sia per gli investitori che per i loro consulenti patrimoniali.

Divisione dei beni

Infatti, con riferimento all’accertamento e alla divisione degli investimenti di qualunque tipologia (comprese le polizze vita a contenuto finanziario), possono sorgere alcune problematiche, ed il rischio di una non corretta divisione del patrimonio tra i coniugi in fase separativa potrebbe essere di difficile soluzione qualora sul conto cointestato fossero depositati, ad esempio:
– il prezzo della vendita di un bene comune dei coniugi che, senza fare distinzione tra le rispettive percentuali di contribuzione, come tale cadrebbe in “comunione immediata” nella sua interezza indivisa;
– i proventi dell’attività separata del coniuge, percepiti e non ancora consumati, destinati alla comunione residuale;
– il denaro personalissimo del coniuge, presente prima del matrimonio che come tale rientrerebbe nei “beni personalissimi”.

Il deposito del denaro su un unico conto, pertanto, crea confusione e rende quasi impossibile accertare a quale categoria appartenga il denaro, in quale quantità e come debba esser diviso in sede di separazione. Tali aspetti sono ancor più complessi nel caso in cui il conto fosse stato utilizzato anche per gli investimenti, per i quali occorre individuare quale denaro è stato utilizzato per effettuarli, e quale fosse la sua origine. In particolare, se esso proviene da beni personali, da beni che rientrano nella comunione immediata o da quelli che, invece, sono tracciabili come “denaro personalissimo”.

Una soluzione preventiva ai problemi di tracciatura, che sarebbe utile attuare sin dall’inizio della vita di coppia, può essere quella di avere due conti personali separati, uno per il denaro personale e uno per il denaro personalissimo, per poi disporre eventualmente di un terzo conto corrente, cointestato con l’altro coniuge, per il denaro della comunione immediata. Inoltre, all’atto di aprire il conto “personalissimo” è opportuno fare una cosa cui generalmente nessuno pensa, e cioè dichiarare alla banca che il denaro che vi verrà depositato fa parte dei beni personali di cui all’art. 179 c.c.. Allo stesso modo, quando occorre effettuare degli investimenti sarà bene comunicare per iscritto alla banca, di volta in volta, che si sta utilizzando denaro estraneo alla comunione dei beni. In questo modo, l’istituto non potrà bloccare l’operatività del titolare, a meno che l’altro coniuge non fornisca una prova contraria e inoppugnabile, tale da poter generare una sospensione della disponibilità del conto corrente in attesa di una pronuncia giudiziale che faccia chiarezza. E dal momento che tali pronunce arrivano di solito dopo parecchi mesi di attesa – per via dei tempi della giustizia civile cronicamente lunghi – e solo dopo numerosi confronti con i propri avvocati, ciò spiega la “corsa” di ciascun coniuge verso l’accaparramento “cautelativo” delle somme di provenienza personalissima e, spesso, anche di quelle imputabili alla comunione.

Tutela del patrimonio

Su questo punto, però, va evidenziato che qualunque banca, nell’assumere la decisione di mettere temporaneamente sottochiave le disponibilità finanziarie di un cliente, è obbligata ad usare tutta la buona diligenza dell’imprenditore bancario, che le impone di effettuare una istruttoria rapidissima (anche a cura di un consulente esterno) e non agire semplicemente secondo il criterio di “prudenza bancaria”, bensì a mezzo di un parere pro-veritate che certifichi la bontà delle argomentazioni del coniuge che intende ostacolare – qualora riesca a farlo prima di un eventuale “svuotamento” del conto corrente, del deposito titoli o della posizione fondi – la disponibilità delle somme di cui è titolare esclusivo l’altro coniuge. Quest’ultimo, infatti, nel caso in cui rinvenisse nella condotta della banca un eccesso di zelo o l’assunzione di provvedimenti ingiustificati e non proporzionati rispetto al petitum dell’altro coniuge, potrebbe agire per il superiore risarcimento del danno contro l’istituto di credito, e questo dimostra come la sua posizione sia molto delicata.  

Osservando queste modalità operative, sarà possibile in ogni momento distinguere gli investimenti derivanti da provvista di denaro “personalissima” e far sì che essi rimangano estranei alla comunione dei beni. Infatti, in assenza di tale premura, il denaro personale utilizzato per effettuare investimenti comporterebbe la caduta di questi nella comunione dei beni, e verrebbe destinato, al momento dello scioglimento della stessa comunione, alla “comunione residuale”. Ciò accade, ad esempio, anche nelle successioni, in quanto il decesso di uno dei coniugi è una delle cause di scioglimento della comunione. In questi casi, il patrimonio personale del defunto cade tutto in successione, mentre il patrimonio comune col coniuge superstite cade in successione solamente per la metà del suo valore.

Consulenza Patrimoniale: professione del futuro, ma ancora da “identificare”

L’assenza di un corso di un percorso accademico specifico e di un albo dei consulenti patrimoniali sembra dettata dalla paura delle altre professioni di dover cedere una fetta di “sovranità culturale” e di mercato ad una nuova figura professionale che, sebbene limitatamente ad alcuni aspetti, le comprende tutte.

Di Alessio Cardinale

Da circa dieci anni, ed in particolar modo da quando gli effetti della crisi del 2008 hanno consolidato la sensazione di insufficiente efficacia della consulenza finanziaria rispetto ai bisogni della clientela variamente patrimonializzata, si è fatto strada il concetto di consulenza patrimoniale, inteso come attività professionale all’interno della quale la gestione del patrimonio mobiliare rappresenta solo una parte. Nel corso degli anni, poi, dalla semplice definizione concettuale si è passati all’attribuzione di un contenuto e delle caratteristiche di questa professione, sulla quale sussiste ancora un certo grado di indeterminatezza legato, più che mai, all’assenza di una specifica disciplina giuridica. Infatti, come è già successo nella seconda metà del secolo scorso per la nascente professione di consulente finanziario, anche quella del consulente patrimoniale viene di fatto già svolta e, in un certo modo, auto-regolamentata prima ancora di una sua previsione nel nostro Ordinamento, e questo la rende estremamente inclusiva ma piuttosto vulnerabile.

Del resto, negli anni ‘70-’80 i primi fondi comuni di investimento venivano distribuiti senza alcuna regolamentazione da reti di “consulenti-venditori”, e solo agli inizi degli anni ’90 il sistema venne disciplinato grazie all’istituzione delle SIM (società di intermediazione mobiliare) e dell’albo dei promotori finanziari. Prima di allora, chiunque poteva vendere fondi comuni, e chiunque si fregiava, solo per questo, del titolo di “consulente finanziario”. Stessa cosa sta accadendo adesso, e in assenza di una disciplina giuridica molte professioni stanno rivendicando, alcune impegnandosi lodevolmente in modo ordinato e trasparente, altre in modo disordinato, i contenuti di una nuova professionalità che “va oltre” quella del consulente finanziario, dell’avvocato, del notaio e del commercialista, solo a titolo di esempio. Il consulente patrimoniale, infatti, a differenza del consulente finanziario abilitato fuori sede, non affronterà solamente il tema della consulenza di investimento, ma dovrà occuparsi di questioni che “invadono” l’area di competenza tipica di altre professionalità e che richiedono la conoscenza di ogni dettaglio relativo alla famiglia, alla sua composizione (allargata agli ascendenti), ai risparmi, alla gestione delle entrate e delle uscite, alla previdenza, agli impegni finanziari, alla situazione debitoria, al patrimonio immobiliare ed ad altro ancora, fino ad arrivare ai problemi inerenti le crisi familiari e quelli della pianificazione successoria e del passaggio generazionale.

Tutte competenze, pertanto, che richiedono una specifica formazione e che, per le loro caratteristiche, non potrebbero che essere di livello accademico. Questo basta per comprendere come non sia sufficiente, per alcune banche-reti, fregiare i propri consulenti finanziari del titolo di “consulente patrimoniale” solo in virtù della frequentazione di un corso di formazione di due o tre mesi e della consegna di un attestato. Ancora di più, è inopportuno attribuirsi da soli una simile qualifica, magari per via di un percorso di conoscenza personale, per potersi definire consulenti patrimoniali. Di certo, se volessimo individuare una formazione ed una esperienza fortemente “propedeutiche” a quella del consulente patrimoniale, il consulente finanziario sembra essere la figura più adatta per storia, prossimità alla famiglia-cliente e abilità nella gestione della relazione; essa però si scontra con innegabili (e del tutto logiche) carenze di preparazione difficilmente colmabili senza una preparazione universitaria almeno triennale o (almeno) di un master di pari livello. Pertanto, la scelta di limitare il contenuto della consulenza patrimoniale al rilascio di una semplice certificazione di basso valore pubblicistico oggi appare dettata dalla paura delle altre professioni di dover cedere una fetta di “sovranità culturale” e di mercato ad una nuova figura professionale che, sebbene limitatamente ad alcuni aspetti specifici, le comprende tutte.

In realtà, questa paura non ha alcuna ragione di esistere, poiché la previsione legislativa di un albo dei consulenti patrimoniali, cui accedere solo dopo aver superato uno specifico corso di laurea – o altri corsi equipollenti – ed un esame attitudinale, avrebbe il compito di disciplinare, oltre ai contenuti, la giungla di tariffe e parcelle che, al momento, domina confusamente il nuovo contesto. Inoltre, la sua previsione normativa attribuirebbe notorietà alla professione e assicurerebbe un percorso di crescita alle nuove generazioni di consulenti finanziari, avvocati, commercialisti (etc) all’interno di un nuovo mercato di sbocco, senza dover per questo “invadere” le aree di competenza delle altre professioni: l’accesso alla giustizia, in qualunque forma, richiederà sempre un avvocato, e l’elaborazione di una pianificazione fiscale non potrà che essere fatta da un commercialista; il trasferimento di una proprietà immobiliare, così come la redazione di un testamento o la costituzione di un fondo patrimoniale, non potranno che essere perfezionati da un notaio, e la stima di un’opera d’arte vedrà il concorso fondamentale di un esperto in materia. In ultimo, proprio la consulenza patrimoniale assicurerebbe alle categorie professionali unite in team un notevole aumento del fatturato e dell’indotto, che è impossibile non intuire.

Pertanto, in tutti questi ambiti, nessuna invasione di campo può essere consentita dalla legislazione esistente, e certamente nessun consulente patrimoniale potrà permettersi di farlo in futuro. Il lavoro in team con gli altri professionisti, quindi, è l’unica strada possibile, da percorrere sotto l’egida di un corpo di leggi e regolamenti che ne preveda la forma giuridica, il contenuto, il valore economico e il metodo di “ingaggio” consentito al consulente, il quale potrà far accedere i clienti alla consulenza patrimoniale – come “condizione di procedibilità” – solo dopo aver  curato la redazione di un “questionario esteso” che la stessa ESMA-MiFID, oggi, neanche prevede, occupata com’è a burocratizzare la consulenza agli investimenti mobiliari. Il processo di consulenza patrimoniale, invece, è rivolto sia alle famiglie che alle imprese, e mette al centro di ogni progetto la persona (o la persona-imprenditore) osservando essenzialmente tre/quattro fasi molto più inclusive di quelle tipiche del processo di consulenza finanziaria. Più precisamente:
– identificazione dello status del cliente,
– mappatura del patrimonio personale,
– mappatura del patrimonio familiare (sia in caso di unione che in caso di separazione).

In sintesi, il questionario iniziale dovrà essere esteso ad altri aspetti della vita del cliente, e prima di procedere a un’analisi del patrimonio personale e/o familiare sarà necessario identificare il suo status giuridico come single o componente della coppia: coniugato, unito civilmente o convivente (unione di fatto) con o senza un contratto che ne regolarizzi i rapporti patrimoniali. Successivamente, per non creare “confusione” tra il patrimonio personale dei singoli partner e quello familiare, bisognerà procedere ad una “ricognizione” (ricostruzione) del patrimonio personale dei coniugi, e poi far seguire la ricognizione del patrimonio familiare, che va ricostruito in funzione del regime patrimoniale scelto dalla coppia per regolarizzare tutti i loro rapporti di natura economica (comunione o separazione dei beni) nati in costanza di matrimonio. Solo dopo questi tre passaggi, il consulente patrimoniale potrà affrontare una corretta pianificazione patrimoniale e consigliare gli strumenti da adottare in tutti gli ambiti (finanza, previdenza, protezione etc).

Una eventuale quarta fase del processo di consulenza – sempre più importante – è quella dell’analisi degli effetti patrimoniali in caso di separazione o divorzio; una fase piuttosto impegnativa per qualunque professionista, soprattutto nei casi in cui la coppia abbia originariamente scelto il regime di comunione dei beni.

In definitiva, questa nuova professione, di cui tanto si sente parlare, deve ancora essere “identificata” e, in un certo senso, anche “nobilitata” sia dall’Ordinamento che, soprattutto, dagli addetti ai lavori, tra i quali non si intravede ancora chi vorrà intestarsi la paternità di un percorso di legittimazione che, per sua natura, non potrà che essere legislativo.

Il ruolo dei consulenti patrimoniali nei modelli familiari “fluidi” e nelle separazioni

La “confusione patrimoniale” spesso anima le fasi più accese delle crisi familiari. In queste circostanze, si comprende l’utilità di allargare la sfera d’azione del consulente fin dal momento della formazione della coppia e poi lungo tutto il suo ciclo di vita.

Di Alessio Cardinale

L’osservazione della famiglia nella società moderna, in relazione ai rispettivi ruoli familiari, suggerisce sempre più chiaramente l’affermarsi di un nuovo modello di “famiglia fluida” che, al contempo, rivela anche una certa sua fragilità, testimoniata da frequenti separazioni e divorzi anche nelle coppie in età più matura. Ed è in riferimento a queste ultime che il consulente finanziario-patrimoniale viene investito oggi di una funzione rilevante, per via del suo grado di immediata prossimità alle famiglie clienti che altre categorie professionali non hanno.

Per meglio comprendere quali sono gli ambiti di applicazione della professione di consulente all’interno delle dinamiche familiari, è bene partire dai modelli di unione giuridicamente riconosciuti, analizzarne i differenti regimi patrimoniali e poi individuarne i bisogni in relazione alla tutela del patrimonio e dei componenti della famiglia sia nelle coppie unite che in quelle in fase di crisi. In linea di principio, infatti, dobbiamo distinguere tra un regime patrimoniale c.d. Primario, e cioè quello della comunione legale, ed alcuni regimi patrimoniali c.d. secondari, che corrispondono a quello della separazione dei beni, quello della comunione convenzionale ed al fondo patrimoniale. Traducendo i principi in fattispecie degne di tutela giuridica, invece, dobbiamo distinguere  tra matrimonio/unione civile e convivenza assistita da relativo contratto, per entrambe le quali è possibile scegliere il regime della comunione o della separazione dei beni.

Per la convivenza more uxorio, infine, non è previsto alcun regime patrimoniale e, pertanto, le tutele giuridiche per la coppia sono pressoché inesistenti.

Patrimonio, separazione e divorzio

Se il consulente finanziario-patrimoniale prende coscienza che dalla mutevolezza delle forme familiari deriva per lui la necessità di adeguare la propria offerta di servizi, egli dovrà aggiornare la sua cultura in relazione alle numerose implicazioni patrimoniali di un panorama così fluido, e aggiungere degli specifici strumenti di protezione del patrimonio, soprattutto quando la mancata osservanza di specifici doveri di un cliente possa incidere sul patrimonio in caso di futura crisi familiare e realizzare, in tal modo, il rischio di perdita di una proficua relazione professionale. La separazione di due coniugi-clienti, infatti, rappresenta per il consulente un momento di grande coinvolgimento emotivo del tutto simile a quello della dipartita di un cliente. La disgregazione della coppia, infatti, rappresenta comunque la “morte in vita” di un legame affettivo, e apre una sorta di “successione tra coniugi” che nessun notaio o avvocato potranno disciplinare con la stessa autorevolezza del consulente patrimoniale

Negli ultimi venti o trenta anni le coppie di nuova costituzione hanno fatto ricorso sempre più spesso al regime della separazione dei beni, che nel 2019 riguardava il 72,8% dei matrimoni (era al 62,7% nel 2008 e al 40,9% nel 1995). Quello della comunione, pertanto, è ancora molto diffuso, ma è possibile ritrovare diverse sfumature di “comunione in senso lato” anche nel regime della separazione dei beni (una casa acquistata in comproprietà, per esempio). In ogni caso, con la separazione tra i coniugi il tribunale scioglie il regime patrimoniale della comunione dei beni, e gli “ormai ex” coniugi potranno dividere tra loro i beni facenti parte della comunione, potendo successivamente acquistare beni in totale libertà, senza il timore di pretese dall’ex coniuge.

Separazione dei beni

Nel caso di beni acquisiti in comunione nonostante il regime di separazione dei beni, invece, per il loro scioglimento si dovrà fare ricorso al tribunale con una specifica istanza e chiedere al giudice di disciplinare tale scioglimento. E’ il caso, per esempio, dell’acquisto della casa coniugale effettuato in comproprietà dai coniugi immediatamente prima o durante il matrimonio. Ebbene, all’interno dell’abitazione familiare sussisteranno arredi ed altri beni che, oltre ad aggiungersi al valore delle rispettive quote di proprietà dell’immobile (di solito il 50% per ciascun coniuge, ma non sempre), devono essere ricondotti alla effettiva proprietà personale – si pensi ai regali di matrimonio, e da quale ramo familiare provengono – o, in caso di impossibilità o disaccordo, assegnati dal giudice secondo equità.

In caso di convivenza di fatto, invece, è bene specificare che gli acquisti fatti da ciascuno rimangono nella proprietà esclusiva di chi ha acquistato, anche se all’acquisto ha partecipato economicamente – in fiducia, per così dire – l’altro convivente. Quest’ultimo, in caso di rottura del legame affettivo-familiare, si troverebbe nella posizione di non poter recuperare la somma di denaro erogata per l’acquisto di un tal bene, causando un depauperamento del patrimonio personale che solo una eventuale azione di ingiustificato arricchimento, debitamente documentata e contestualizzata, potrebbe annullare a posteriori e dopo anni di battaglie legali.

Tornando al ruolo del consulente patrimoniale al verificarsi delle crisi familiari, bisogna distinguere quale possa essere la sua area di competenza e, soprattutto, di influenza, poiché nella generalità dei casi egli potrà intervenire solo DOPO l’inizio della crisi, non potendo fare nulla per evitarla nel caso di una sua irreversibilità. Pertanto, viene da chiedersi se la consulenza patrimoniale non possa allargare la propria sfera d’azione fin dal momento della formazione della coppia e lungo tutto il suo ciclo di vita. In tal senso, il suo ruolo verrebbe allargato anche ad altre funzioni fondamentale e socialmente rilevanti, poiché potrebbe aiutare la coppia a:
– analizzare la posizione della coppia all’interno del suo ciclo di vita e individuare il tipo di unione;
– individuare il “modello economico” dal quale far dipendere il funzionamento della famiglia;
– elaborare, preventivamente al matrimonio, la mappatura dei rispettivi patrimoni;
– ipotizzare il regime patrimoniale e le eventuali convenzioni (es. fondo patrimoniale);
– sensibilizzare la coppia sui rischi che una separazione “disordinata” può far sorgere sui rispettivi patrimoni;
– nel corso del matrimonio, individuare eventuali soggetti deboli (es. figli o coniuge con disabilità) e aiutare la coppia a predisporre adeguati mezzi di tutela patrimoniale nel loro interesse giuridicamente meritevole.

Più delicato è il ruolo del consulente nella transizione post-separativa del patrimonio, soprattutto in presenza di disparità di reddito e patrimonio tra gli ex coniugi. La separazione, infatti, “esaspera” le diversità che nel perdurare dell’armonia della coppia venivano superate per spirito di convivenza, ed in circostanze come queste il consulente si trova ad essere l’unica persona presente in tutte le fasi del ciclo di vita del cliente e della sua famiglia. Pertanto, nei momenti che precedono la disgregazione della coppia sarà importante aver già svolto il lavoro di “mappatura” dei rispettivi patrimoni. Fatto questo, si potrà dare seguito alla procedura di pianificazione patrimoniale da osservare, in caso di separazione, nel modo seguente: il patrimonio familiare già mappato precedentemente va diviso al 50% al momento della separazione; a ciascuna delle quote così determinate deve essere sottratta la componente di patrimonio generata da ognuno dei due coniugi prima del matrimonio, che la legge considerale personale e che resta di proprietà esclusiva di ciascun coniuge (es. immobili acquistati o ricevuti in donazione prima del matrimonio, o avuti in eredità durante il matrimonio). L’immobile acquistato durante il matrimonio in regime di comunione, infatti, rientra nella c.d. “comunione immediata” anche se intestato solo ad uno dei due coniugi, a meno che quest’ultimo non dimostri che l’acquisto sia avvenuto con denaro generato prima del matrimonio.

Pertanto, in qualunque rapporto di consulenza patrimoniale instaurato durante l’unione della coppia sarà importante osservare alcuni principi utili ad evitare quella “confusione” di rapporti economici che sta alla base di molti attriti tra ex coniugi, e che portano i contendenti a spendere tempo e denaro in procedure legali.

Quattro megatrend “su misura” per la professione di consulente patrimoniale

La pandemia sta solo accelerando alcune delle mosse dettate dall’emergenza, ma l’industria del Risparmio era già arrivata lì dove adesso ci si sta dirigendo a passo spedito.  Ecco i quattro megatrend che potrebbero avere un profondo impatto sul lavoro dei consulenti patrimoniali di tutto il mondo.

Di Timothy Welsh (ThinkAdvisor, USA)

Il famoso demografo e futurista John Naisbitt ha scritto il testo fondamentale dei  c.d. Megatrends  nel 1982. Nel suo libro, Naisbitt ed il suo gruppo di ricerca hanno predetto dettagliatamente vari scenari del futuro che stiamo vivendo adesso, e tutto questo senza l’ausilio dei motori di ricerca (sarebbero arrivati solo 12 anni dopo) e solo attraverso la lettura di articoli e riviste specializzate sui cambiamenti demografici, sul progresso della tecnologia e sulla globalizzazione che già allora stava manifestandosi con tutto il suo potenziale di cambiamento.

Questo lavoro di squadra si è trasformato nelle “10 previsioni di Naisbitt”, e la maggior parte degli accademici e dei ricercatori di oggi concordano sul fatto che le sue profezie erano esatte, e si stanno ancora svolgendo quasi quattro decenni dopo.

La rilettura della sua raccolta profetica, mentre ci troviamo in piena pandemia di Covid-19 e abbiamo molto tempo in più per riflettere, diventa fonte ispiratrice e di metodo per replicare quel tipo di ricerca nel campo della consulenza patrimoniale, anche perché oggi il Web ci mette a disposizione lo strumento di ricerca più potente che nel 1982 sarebbe stato persino difficile da immaginare: Google. In base a questo metodo di ricerca, è possibile individuare quattro megatrend che potrebbero avere un profondo impatto sul lavoro dei consulenti finanziari di tutto il mondo.

1) CLOUD NATIVE – I miglioramenti e i progressi tecnologici avvenuti fino ad oggi sono stati esponenziali soprattutto nel modo in cui le informazioni vengono archiviate, elaborate, analizzate e fornite. L’evoluzione dei sistemi operativi – da DOS a Windows e poi a Cloud-based e ora Cloud Native – ha portato, negli anni, a sviluppare applicazioni che guidano il business e i dati necessari per elaborarlo e sono distribuite all’interno di un’architettura di sistemi Cloud, da cui il nome Cloud Native.

Con la tecnologia Cloud Native alimentata da titani tecnologici come Amazon Web Services, Microsoft Azure e Google Cloud, la potenza, l’efficienza, la sicurezza e la flessibilità fornite sono esponenziali e portano nuova speranza al bagaglio tecnologico applicato alla gestione del patrimonio. Infatti, invece di un mucchio di applicazioni autonome, tutte liberamente connesse tramite integrazioni API per trasferire i dati avanti e indietro, la tecnologia Cloud Native consente all’infrastruttura di unire perfettamente queste applicazioni e dati in un unico ambiente.

I vantaggi della tecnologia Cloud Native presto elimineranno i numerosi flussi di lavoro manuali, goffi e laboriosi che limitano la capacità dei consulenti finanziari e la loro crescita, dal momento che il consulente potrà lavorare con più clienti a un livello più personalizzato, liberandolo dalle attività amministrative quotidiane (oggi diventate molto invadenti) e facendogli dedicare la maggior parte del proprio tempo ai clienti.

2) TECNOLOGIA VIDEO – La consulenza patrimoniale è un’attività di relazione, e la finanza comportamentale ci dice che un approccio da uomo a uomo è l’elemento chiave quando si tratta di questioni personali come il denaro. Inoltre, sappiamo che gli investitori sono più che disposti a pagare un premio per i servizi finanziari da un professionista esperto, ma nel periodo storico che stiamo vivendo, dominati dal “nemico invisibile” del Coronavirus, molte di queste interazioni avvengono a distanza di mesi e tra mille cautele. E se questo va bene per i clienti già acquisiti prima della pandemia, risulta difficile pensare di acquisire “a distanza sociale” nuova clientela. Per tale motivo Megan Carpenter, CEO di FiComm Partners, ha messo in atto una strategia denominata “video first”, che in questi tempi di distacco sociale risulta essere stata fondamentale per entrare in contatto con clienti effettivi ed anche potenziali.

Si tratta di un processo graduale, naturalmente, ma un potenziamento (e miglioramento) delle comunicazioni video, associate a siti web certificati e da marchi autorevoli, potrebbero “far passare” il messaggio che è possibile accostarsi per la prima volta a qualsiasi categoria di professionisti (avvocati, fiscalisti, medici generici, ingegneri etc), compresi i consulenti finanziari.

Non è un caso che oggi assistiamo alla adozione universale di piattaforme di videoconferenza come Zoom, che ormai sta entrando nella vita quotidiana di tutte le famiglie, diventando la norma. Durante la prima ondata di pandemia, peraltro, si è calcolato che circa la metà degli investitori non aveva alcun contatto con il proprio consulente, sentito come “assente” in un momento delicatissimo. Pertanto, quei consulenti che utilizzeranno il video con regolarità, saranno molto più avanti nel trovare, convertire e coltivare le relazioni con i clienti.

3) SPECIALIZZAZIONE – Oggi la maggior parte dei servizi di pianificazione finanziaria e di investimento viene offerta online “gratuitamente”, per cui è difficile motivare il maggior valore della consulenza patrimoniale specialistica in un mondo dove le prestazioni più importanti vengono dichiarate come “gratuite”. In più, sul Web chiunque può ottenere servizi generici di consulenza ricchi di funzionalità online, e questo determina la nascita – già avvenuta, sebbene siamo solo agli inizi – di un “megatrend della formazione” in base al quale i consulenti, per prosperare, dovranno riposizionarsi come specialisti in varie nicchie, come quelle basate sui dati demografici dei clienti, le specialità di investimento, le questioni relative all’imprenditore, la pianificazione fiscale e altro, oltre a fare coaching di finanza comportamentale.

Questo cambiamento è simile a quello dell’agente di viaggio – categoria praticamente in via di estinzione –che già prima della pandemia aveva goduto di una rinascita spostandosi dalla vendita di destinazioni alla vendita di “esperienze”.

4) SERVIZI IN ABBONAMENTO – La consulenza patrimoniale sta evolvendosi nel mondo, con gli USA a fare da apripista nei servizi in abbonamento anche in questo settore, dove il modello di business basato sulla commissione AUM (Asset Under Management) sta rapidamente disaggregandosi in nuovi modelli, soprattutto per i clienti medio-piccoli. Di conseguenza, i principali consulenti americani stanno già compiendo questa mossa, e le prime esperienze della crescita e del successo di piattaforme come AdvicePay di Alan Moore forniscono una prova convincente che questa tendenza ha una certa forza.

I miei primi consulenti patrimoniali? Mia mamma e mia nonna. I buoni consigli sono per la vita

Quali sono i buoni consigli da ascoltare in ambito finanziario-patrimoniale? Siamo sicuri che il bravo professionista sia quello che parla di cose incomprensibili ma “dette bene”? Siete sicuri che il vostro interlocutore abbia i titoli per esercitare la professione?

Di Alfonso Selva*

Se penso alle parole “buon consiglio”, mi vengono in mente mia nonna e mia mamma, che mi dicevano sempre “quando sarai grande, dovrai stare attento, lavorare, risparmiare perché non si sa mai, pensare alla famiglia, comprare una casa e mettere da parte i soldi per la vecchiaia“. Nonostante non fossero dei consulenti finanziari, mi davano gli stessi consigli che un bravo consulente patrimoniale oggi dà ai suoi clienti.

Se cerchiamo la parola “consulente” su Google viene fuori questa definizione: “Professionista cui si ricorre per ricevere consigli, chiarimenti, pareri su materia inerente alla sua professione, come l’avvocato, il commercialista, l’ingegnere, il notaio etc”. Il Consulente Finanziario rientra a pieno titolo in questa definizione, ed è un professionista che ti accompagna per la tua vita in campo finanziario e patrimoniale.

Sfortunatamente, su Internet, sui giornali ed anche in privato, si trovano soggetti che danno consigli in materia finanziaria senza averne nessun titolo. Un pò come i finti dentisti, i falsi medici o i finti commercialisti, che sembra costino meno ma causano tanti guai (se non fuggono con i tuoi soldi). Invece, per esercitare la professione di Consulente Finanziario è necessario superare  un esame di Stato, e poi chiedere l’iscrizione all’albo (che per i consulenti finanziari prende il nome di Organismo Unico).

Però, i semplici buoni consigli su come investire e proteggere il denaro spesso non sono sufficienti a soddisfare tutte le esigenze di una famiglia. I “buoni consigli”, infatti, devono spingersi oltre l’aspetto finanziario e coinvolgere tutto il patrimonio del cliente.

Cosa intendiamo per “patrimonio”? Tutto: il tuo Patrimonio sei tu, la tua famiglia, i tuoi immobili, la tua partita iva, la tua impresa, il tuo bagaglio culturale, le tue tradizioni familiari, i tuoi ricordi ed il tuo sapere.

Pertanto, prima di accettare buoni consigli da parte di chiunque, è ESSENZIALE fare PRIMA diverse cose.

– Incontrare il consulente dal vivo oppure on line (possibilmente in video).

– Ascoltare la sua storia professionale, e raccontare la propria.

– Verificare le informazioni ricevute (è semplice, basta consultare online il sito dell’Organismo Unico).

– Il consulente che fa molte domande su di voi, e cerca di capire la vostra situazione personale, familiare e lavorativa, è sulla buona strada per avere la vostra fiducia.

A questo punto (e solo a questo punto), potrete fornire tutta la vostra documentazione finanziaria e patrimoniale, e dichiarare quali sono i vostri obiettivi di investimento. Il risparmio, infatti, è “spesa differita nel tempo”, per cui dovrete individuare degli obiettivi di spesa concreti e alla vostra portata, in ordine di priorità. Solo così, osservando questi passaggi fondamentali, si porranno le basi per ricevere soluzioni finanziarie e patrimoniali per i prossimi 30 o 40 anni.

Perchè i buoni consigli non sono quelli utili ad affrontare soltanto il quotidiano, ma principi validi per la vita intera, da trasmettere ai figli ed ai figli dei vostri figli.

Come quelli della nonna, insomma.

* Consulente Finanziario – iscritto Albo OCF al nr. 8634 del 2-11-1994 – Via Piemonte 42, 00187 Roma, e-mail: info@alfonsoselva.it

Consulenti finanziari, gli “anziani” valgono 500 mld di raccolta e 10 mld di fatturato: a chi andrà questa ricchezza?

Mentre i consulenti finanziari continuano a creare valore in borsa per le società, la sensazione generale è che si voglia imprimere una data di scadenza all’intera categoria dei non autonomi. Bufi (ANASF): “c’è un tema di sostenibilità della professione”.

Editoriale di Alessio Cardinale*

Secondo un vecchio ma sempre attualissimo luogo comune, esiste la possibilità che un evento particolare, o una serie di eventi tra di loro collegati, possano costituire “l’eccezione che conferma la regola”. Quale regola? Quella secondo cui, appunto, a tutto c’è una eccezione. Adattando questo principio al mondo del risparmio e delle banche, potremmo affermare che la professione di consulente finanziario sta morendo (regola), ma va alla grande (eccezione).

Al di là dell’apparente controsenso, la faccenda sta proprio in questi termini, tanto da costringere ANASF, per bocca del suo presidente Maurizio Bufi, a dire che “….bisogna investire sui giovani professionalizzati, bisogna valorizzare tutto ciò che ruota intorno all’accesso alla professione (…), bisogna sostanzialmente che le società si convincano che il ricambio generazionale va fatto non perché lo dice ANASF,  va fatto perché c’è un tema di sostenibilità della professione”.

La terminologia utilizzata da Bufi va analizzata bene: egli non parla di “futuro”, oppure di “prospettive”, ma di “sostenibilità della professione”, e cioè  della possibilità che la categoria possa implodere su se stessa e scomparire perché, appunto, non più sostenibile.

Detto da ANASF, visti gli errori commessi fino ad oggi, è piuttosto preoccupante.

I sintomi di questo scenario ci sono tutti. Infatti, nonostante la crescita sostenuta della raccolta (portafoglio medio passato da 19,8 a 26 milioni negli ultimi cinque anni), il numero dei professionisti del risparmio sta diminuendo. Secondo i dati dell’OCF (l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari), il numero di consulenti iscritti è pari a circa 55.000, ed è sceso di ben 12.000 unità dal 2002 (quando erano 67.000). Nessuno si lasci ingannare, poi, dal mini trend positivo inanellato dal 2013, quando gli iscritti erano poco più di 51.000: l’aumento di quasi 4.000 unità è dovuto massimamente all’ingresso di ex bancari tra le fila dei consulenti, e non di neofiti con i quali assicurare il ricambio generazionale della categoria oggi (finalmente) vagheggiato da ANASF.

LEGGI ANCHE “Enasarco, Conti Nibali: mettiamo in sicurezza i contributi dei consulenti. Stop agli sprechi e alle inefficienze

In considerazione della congiuntura (tassi negativi) favorevolissima alla raccolta gestita, quindi, negli ultimi cinque anni si è persa l’occasione di formare nuovi consulenti che, grazie ad una ritrovata formazione sul campo (supervisori in affiancamento commerciale, quanto ci mancate!), avrebbero costruito un proprio portafoglio e costituito un “serbatoio” di colleghi più giovani a cui i più anziani, una volta arrivati alle soglie della pensione, avrebbero potuto cedere il proprio portafoglio, rendendo così sostenibile la visione del futuro dell’intera categoria.

Ci si chiede perchè nulla di tutto questo sia stato fatto. Infatti, il cosiddetto ricambio generazionale si persegue facendo coesistere soggetti giovani, ai quali trasmettere conoscenza e clienti, con soggetti di provata e durevole esperienza; senza reintrodurre il praticantato e tagliando fuori i consulenti con masse inferiori a 10 milioni di euro, l’unica cosa che si ottiene è assicurare alle società mandanti la fidelizzazione dei quasi 20.000 consulenti con portafoglio “storico”, rinviando al futuro – ammesso e non concesso che se ne abbia davvero l’intenzione – la soluzione del problema di dover garantire la presenza dei nuovi professionisti, pronti a prendere il posto degli “anziani” per conservare le masse amministrate.

Le statistiche confermano queste conclusioni.  Infatti, in base ai dati forniti da OCF, l’età media dei consulenti finanziari attivi (35.000 su 55.000) è superiore a 50 anni per il 56,7% del totale degli iscritti. Ciò significa che quasi 6 professionisti attivi su 10 (esattamente 19.845) hanno di fronte, mediamente, 11-12 anni di lavoro prima della pensione. Inoltre, in considerazione della loro lunga presenza nel mercato, è ipotizzabile che il loro portafoglio sia almeno pari alla media Italia (26 milioni pro capite), il che porterebbe le masse complessivamente amministrate da questa specifica sotto-categoria di consulenti  a circa 500 miliardi di euro, per un fatturato lordo a sistema di 10 miliardi l’anno (di cui 2,5 miliardi l’anno sono il monte provvigioni complessivo dell’insieme di questi professionisti di lungo corso).

Ebbene, chi erediterà questa ricchezza nel 2032, ipotetico anno di pensionamento di questi consulenti anziani, se le società mandanti non avranno investito per tempo nelle nuove leve?  Forse qualcuno sta pensando di “disintermediare” gradualmente la gestione delle masse dei clienti per rendere sostenibile il proprio conto economico, sacrificando l’esistenza in vita dei consulenti?   

Maurizio Bufi, tramite quello che a molti è sembrato un vero e proprio “avviso pubblico agli interessati”, ha affermato a Repubblica che “…. bisogna sostanzialmente che le società si convincano che il ricambio generazionale va fatto….”, non lasciando molto spazio all’interpretazione: secondo Bufi le società mandanti non sono convinte che sia necessario adottare un nuovo modello di business, che preveda azioni concrete per permettere il ricambio generazionale. La sensazione generale, pertanto, è che si voglia imprimere una data di scadenza all’intera categoria dei consulenti finanziari abilitati fuori sede.

Bisogna dire che l’attuale scenario è grottescamente contraddittorio. Infatti,  i consulenti finanziari, nonostante grosse nubi si addensino sul loro futuro, continuano ad attribuire valore alle società mandanti. Mentre i loro margini di guadagno si riducono da dieci anni, la produttività aumenta e il valore delle banche-reti vola in borsa. Quest’ultimo fenomeno  (aumento della produttività e del portafoglio medio, e mancata espansione numerica degli iscritti effettivi) può significare una sola cosa: il settore è entrato in una fase “guidata” di declino irreversibile dell’attuale modello di business, caratterizzata da una riduzione strutturale dei margini e da una pressione normativa che aumenta  il tempo dedicato al lavoro “improduttivo” (compliance e mansioni amministrative non retribuite) e diminuisce quello da dedicare alla relazione ed allo sviluppo commerciale. Di conseguenza, il consulente dedica meno tempo anche alla formazione, e non riesce ad abbracciare compiutamente gli altri ambiti professionali (protezione del patrimonio, passaggio generazionale, gestione del patrimonio immobiliare) che dovrebbero assicurare la sua trasformazione in consulente patrimoniale quando il sistema avrà finalmente codificato (se mai lo farà) questi nuovi servizi.

Su tale scenario, alimentato da una vasta campagna mediatica sulle magiche virtù dei c.d. robo-advisor, esiste un largo consenso politico, e questo amplifica il senso di preoccupazione dei circa 15.000 professionisti attivi ancora lontani dalla soglia della pensione.

Dice benissimo Bufi, quando afferma che “….se una professione vuole avere un futuro, non può basarsi sul passaggio da genitori a figli: bisogna investire sui giovani professionalizzati, bisogna valorizzare tutto ciò che ruota intorno all’accesso alla professione, quindi praticantato e tirocinio (…),  lavorare molto con le università, prevedere corsi di laurea breve ad hoc…”.

Peccato che lo stia gridando solo adesso.

* Direttore editoriale di Patrimoni&Finanza

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Il Destino non esiste. Il Futuro, sì

Comprendere gli errori che hanno generato gli eventi negativi, per non ripeterli più. Ogni singolo errore ci fa “sprecare futuro”, sebbene pensiamo semplicemente di “aver perso del tempo”.

Articolo di Alessio Cardinale*

La professione di consulente finanziario patrimonialista, al netto della propria competenza e capacità di aggiornamento professionale, richiede costantemente la gestione di due elementi esterni fondamentali: le risorse (non solo patrimoniali, ma anche culturali e affettive) dei clienti, ed il tempo che essi hanno a disposizione per amministrarle.

Recentemente, mi sono ritrovato a riflettere sulle profonde differenze ed interconnessioni esistenti tra il concetto di “Tempo” e quello di “Futuro”. Voi lo avete mai fatto? Probabilmente sì, anche se (come me, prima di allora) in maniera parziale. Spesso, come ho fatto io, vi sarete soffermati a considerare i due elementi singolarmente, magari con un tocco di romanticismo. Qualcuno avrà fantasticato sui viaggi nel tempo, qualcun altro sui successi che la vita avrebbe riservato negli anni a venire. “…Il mio futuro è nella finanza...” (questo lo pensavo verso i 24; da bimbo, in pieni anni ‘70, ero certo che sarei diventato un calciatore come Rivera).

Pochi, però, ne avranno fatto un “pensiero combinato”, una riflessione, cioè, che analizzi il tempo ed il futuro all’interno di un medesimo ragionamento di ordine pratico. Mettendo in relazione le due grandezze, infatti, il piano filosofico/romantico lascia rapidamente il posto a quello di realtà, dove il Tempo è una grandezza illimitata ma suddivisibile in corrispondenza dello svolgersi di determinati fenomeni (es. la divisione in giorni, ore, minuti, secondo il moto apparente del Sole), ed il nostro Futuro, invece, pur essendo funzione del tempo e anch’esso teoricamente divisibile in varie unità di misura, è una grandezza limitata, coincidente con la nostra stessa vita ma contenente anche altri concetti (il lavoro futuro, l’amore e la famiglia che verranno, il proprio benessere, la vecchiaia, solo a titolo di esempio) non necessariamente misurabili attraverso dei numeri.

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Il Futuro, peraltro, non è facilmente quantificabile, ma è determinabile in termini probabilistici, anche facendo tesoro dell’esperienza di quanti hanno già preso la direzione che ci interessa. Certamente non potremo sapere in anticipo quale sarà l’entità esatta del nostro fatturato/stipendio, ma di sicuro sappiamo che, iniziando un certo percorso accademico o di apprendistato professionale/imprenditoriale, e riuscendo a fare ingresso in quella determinata area professionale, è molto probabile che il nostro benessere sarà ricompreso all’interno di una fascia economica che ci consente di pianificare alcune scelte importanti della vita. La differenza, poi, la farà il nostro livello di impegno e di competenza acquisita negli anni.

Dal punto di vista geometrico, il tempo è assimilabile ad una retta, ossia ad un linea/insieme di infiniti punti, mentre il futuro è un segmento (insieme di punti o linea finiti). Pertanto, sebbene retta e segmento abbiano molto in comune e tanti le confondano tra loro, esse non sono affatto uguali, ed è un errore gravissimo trattarle allo stesso modo; il rischio, infatti, non è solo quello di non capire nulla di Geometria (che già di suo non è materia simpatica…).

Pertanto, passando al piano di realtà, confondere il concetto di tempo con quello di futuro ci porta ineluttabilmente a non capire come, a causa dei nostri comportamenti sbagliati, “sprechiamo futuro”, quando invece pensiamo semplicemente di “perdere del tempo”.

Detto così, è tutto più chiaro; basta chiamare le cose con il proprio nome per comprenderne immediatamente l’importanza: il tempo non possiamo sprecarlo, perchè non ci appartiene; c’è sempre stato prima di noi e sempre ci sarà dopo di noi. Invece il Futuro, quello nostro, eccome se ci appartiene! Per cui, può essere sprecato solo da noi stessi.

In tal senso, la vita diventa un lungo percorso lastricato di colpe e “sprechi di futuro”. Dovrebbero insegnarlo ai bambini delle elementari come non sprecare futuro, ed invece ai giovanissimi non si fa altro che ripetere di non “perdere tempo”, sviando la loro attenzione dall’aspetto più essenziale. Agli adolescenti svogliati si dovrebbe gridare “…muoviti, non perdere futuro!”, quando li si vuole scrollare dalla loro pigrizia. Se non altro, l’uso ripetuto del termine al posto dell’altro (il tempo) aumenterebbe la sua familiarità gergale e susciterebbe quella sufficiente curiosità che, in molti, farebbe scattare l’indagine sul suo profondo significato.

Soprattutto, contribuirebbe a togliere di mezzo il terzo incomodo, il peggior nemico di noi tutti: il Destino.
Dicevamo che siamo noi a determinare – spesso anche inconsapevolmente – il nostro futuro. Le scelte normali che compiamo ogni giorno, o quelle importanti (es. che scuola/università frequentare, decidere di sposarci, o di mettere al mondo dei figli) che affrontiamo poche volte nella vita, contribuiscono passo dopo passo a far avverare molti degli avvenimenti che poi facciamo fatica a riconoscere come prodotto delle nostre azioni (a parte i figli, sennò è un guaio…). Di conseguenza, tendiamo a catalogare gli eventi negativi come “destino” o “sfortuna”, e quelli positivi come “merito”. Invece, anche i primi dovrebbero essere rubricati come i secondi, ma nell’opposto significato di “demerito” o, se vogliamo, di “merito negativo”. In ogni caso, non si tratta affatto di “destino”. Anzi, attribuire ad un falso concetto, privo di qualunque fondamento logico, la causa dei nostri mali, è il peggior atto di autocommiserazione e de-responsabilizzazione che potremmo commettere. E’ come mentire consapevolmente a se stessi, rimuovere dal profondo un’azione o iniziativa sbagliata da cui si è generato il problema e addossarne la colpa ad una entità del tutto astratta e indefinibile (il destino, appunto).

La conseguenza peggiore, peraltro, è quella di non comprendere mai gli errori che hanno generato gli eventi negativi, che quindi si ripeteranno nel tempo e determineranno l’evoluzione del termine “destino” – che è un termine generico e contiene potenzialmente il suo positivo – in “sfortuna” (accezione solo negativa). La tipica frase “…quanto sono stato sfortunato nella vita!..” dovrebbe essere tradotta in “…quanti errori ho fatto nella vita, e non li ho capiti!…”.

Pertanto, noi – e solo noi – siamo artefici del nostro Futuro, ed è una verità scomoda.

I principi di cui parlo in questo articolo sono validi ancor di più se applicati alla gestione del proprio patrimonio, così come nell’attività di consulenza patrimoniale, nella quale è importante dedicare del tempo alla comprensione degli errori commessi nel passato, al fine di poterli riconoscere ed evitarli in futuro.

Sbagliare il meno possibile, quella è l’unica virtù possibile. Indovinare sempre la mossa giusta da fare non è una virtù terrena.

*editore e direttore editoriale di PATRIMONI&FINANZA, consulente patrimoniale

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