Maggio 25, 2026
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IMPRENDITORI

Il governatore Fontana e i trust di diritto estero. Oltre la politica, ecco cosa ci insegna la vicenda

Il caso dei camici acquistati dalla Regione Lombardia diventa un caso di scuola sul (non) corretto utilizzo del trust come strumento idoneo alla protezione del patrimonio familiare contro l’aggressione di terzi ed alla pianificazione patrimoniale del professionista e dell’imprenditore.

Di Alessio Cardinale*

Raramente ci occupiamo di politica, e quando succede lo facciamo esclusivamente per trattare questioni relative al ruolo dell’Italia nell’Unione Europea e le possibili conseguenze economiche e sociali di scelte troppo spesso prese a beneficio dei paesi del Nord Europa e a danno di quelli del Sud (quella che abbiamo ribattezzato Q.M.E., “Questione Meridionale Europea”). Questa volta, però, la vicenda che vede il Governatore della Lombardia Fontana coinvolto, in qualche modo, nella vicenda della fornitura di camici – ancora tutta da chiarire – da parte dell’azienda del cognato, ci fornisce l’occasione per confrontarci con alcune tematiche a noi care, e cioè la tutela del patrimonio familiare e gli strumenti corretti per attuarla.

In estrema sintesi, il leitmotiv degli avversari politici di Fontana è “…è evidente che Fontana sapesse della fornitura di camici fin dall’inizio, ma nonostante questo affermava di non entrarci nulla…”, mentre quello della difesa è “…il Governatore non è stato preventivamente avvisato dal cognato di quella fornitura, e quando si è accorto della stessa ha chiesto al cognato di rinunciare ai soldi per salvaguardare la limpidezza dell’operazione”. Ecco, di questa querelle ci interessa veramente poco, ma la vicenda è interessante perchè tratta di un acquisto di merce, poi trasformato irritualmente in una donazione di fatto, e della scoperta del passato utilizzo, da parte della famiglia del Governatore, di due trust di diritto estero (Bahamas), con disponibilità pari a 5,3 milioni di euro “scudati” nel 2015, senza il rientro materiale in un conto italiano, serviti per imprecisate esigenze di tutela del patrimonio familiare. Queste premesse fanno diventare la vicenda una sorta di “caso di scuola” per gli addetti ai lavori della consulenza patrimoniale.

Vediamo il perché.

Come raccontano Corriere della Sera e Repubblica, il presunto coinvolgimento di Fontana nelle indagini origina dal suo tentativo di effettuare un bonifico di 250.000 euro alla Dama SpA (società di proprietà del cognato per il 90%, e della moglie dello stesso Fontana per il 10%) da un conto in Svizzera a suo nome detenuto presso la UBS AG, sul quale erano arrivati i famosi  5,3 milioni detenuti fino ad allora da due trust alle Bahamas costituiti dalla madre di Fontana, che quindi era intestataria dei trust. Alla morte di lei (avvenuta nel Giugno 2015), l’atto di costituzione dei trust prevedeva quale “beneficiario economico” proprio il Governatore, il quale era designato anche quale “soggetto delegato”.

Il bonifico effettuato alla società del cognato e della moglie, sostiene Fontana, sarebbe servito a trasformare in una donazione la vendita dei camici alla Regione Lombardia in una donazione di fatto, rinunciando così l’azienda a farsi pagare dalla Regione i 49.353 camici oggetto dell’ordine. Ma non è questo il punto. Il punto è che questo bonifico ha fatto scattare l’allarme nell’Unione Fiduciaria, incaricata da Fontana del trasferimento di denaro, che così bloccava il pagamento  in base alla normativa antiriciclaggio (causale incoerente con il bonifico, disposto da un soggetto “sensibile” per via dell’incarico politico). Come prevede la normativa in tutti i casi di “operazione sospetta”, il soggetto bancario incaricato o la Fiduciaria devono obbligatoriamente (e riservatamente) effettuare una segnalazione all’Unità di informazione finanziaria di Banca d’Italia, che la gira alla Guardia di Finanza e alla Procura per le indagini di rito.

C’è da dire che il conto svizzero di Fontana detenuto presso l’UBS è completamente lecito, la Svizzera ha cessato già da qualche anno di essere un paradiso fiscale ed è rientrata nell’elenco dei paesi in “white list”. Per un personaggio politico, semmai, l’aspetto più difficile da spiegare è proprio l’utilizzo dei trust di diritto estero, dal momento che l’Ordinamento italiano permette di crearli liberamente nel nostro Paese, purchè siano coerenti allo scopo per il quale sono stati costituiti. Ed infatti, qualche giorno dopo la segnalazione i finanzieri del nucleo speciale di polizia valutaria si recavano nella sede dell’Unione Fiduciaria, acquisivano gli atti e il 9 Giugno ascoltavano il responsabile della funzione antiriciclaggio, mentre Fontana, due giorni dopo, chiedeva alla Fiduciaria di non effettuare più il bonifico.

Un secondo aspetto, molto importante, è quello della qualità di “soggetto delegato” attribuita a suo tempo dall’intestataria dei trust al Governatore. Tutto lecito, per carità, ma piuttosto ingenuo da parte di chi dovrebbe rimanere del tutto estraneo dalla gestione, anche futura, di somme così ingenti, soprattutto se provenienti da una c.d. voluntary disclosure (cioè dal rientro di capitali illecitamente detenuti all’estero),  e dimostrare di non essere stato il vero “dominus” di quei trust e di quelle somme in essi contenute (perché è questo il sospetto, ovviamente tutto da dimostrare, che chiunque sta nutrendo in questo momento).

Per tutti questi motivi, la vicenda che coinvolge il Governatore Fontana diventa un “caso di scuola” – in negativo – sia per gli addetti ai lavori che già si occupano di consulenza patrimoniale, sia per coloro (consulenti finanziari, ad esempio) che vorrebbero occuparsene per ampliare il proprio mercato e, soprattutto, le proprie competenze. In relazione ai trust, pertanto, il messaggio è uno solo: “vietato improvvisare”. E se è vero che, in caso di responsabilità personali acclarate o anche soltanto temute, la paura di un sequestro preventivo dell’intero patrimonio familiare è più che giustificata – in Italia, prima ti becchi il sequestro di tutto, poi devi faticosamente dimostrare il coinvolgimento di una sola parte di esso nell’eventuale illecito commesso – è anche vero che, nel progettare una struttura di protezione di quel patrimonio, bisogna usare strumenti credibili, che rispondano a loro volta a criteri e bisogni altrettanto credibili. E i trust di diritto estero non lo sono, soprattutto se, una volta scelti e costituiti, non si lascino lì dove sono, a dormire nelle loro segrete stanze, assumendosi tutte le responsabilità del caso.

Molto meglio – se non si hanno troppi scheletri nell’armadio – utilizzare i trust di diritto italiano, che riescono a porre una barriera efficace contro i creditori, o le fondazioni (oppure entrambe le soluzioni). Lo sanno bene persino coloro che in questo momento attaccano politicamente la Lega, facendo leva su questa vicenda. Il PD, per esempio, con le 68 fondazioni costituite dagli allora D.S. ed oggi riunite nella galassia della Fondazione Enrico Berlinguer (che probabilmente si rivolta nella tomba), è riuscito nell’intento di rendere non più aggredibile dalle banche il patrimonio ereditato dal PCI (in totale circa 500 milioni suddivisi tra 2.400 immobili, opere d’arte, depositi bancari), e a non pagare debiti che già nel 2004 ammontavano a 82.585.000 € (BNL), 32.645.000 € (Banca IMI) e 10.124.000 € (Efibanca). Debiti che, in tutta probabilità, verranno accollati ai contribuenti per via di una garanzia posta dal Governo sulla gran parte di quell’ammontare che origina dal debito dell’Unità (circa 81 milioni di euro).

Roba da far impallidire i “principianti” della Lega, con i loro “miseri” 49 milioni già in via di (lunghissima) restituzione allo Stato, e i consiglieri economici della famiglia del Governatore, rei di avere improvvisato e di non aver messo a frutto l’unica risorsa gratuita, in tema di Trust: la lungimiranza.

* Direttore editoriale di Patrimoni&Finanza

Enasarco in ostaggio della maggioranza. I ministeri impongono elezioni, il vertice ricorre al TAR

Difficile non interpretare negativamente l’ultima decisione del vertice di Enasarco, sempre più determinato a non fissare le elezioni nonostante il diktat dei ministeri vigilanti. Ma è altrettanto difficile non riconoscere, in questa strategia solo apparentemente suicida, un intento che Patrimoni&Finanza afferma già da tempo: chi comanda in Enasarco vuole arrivare al commissariamento.

Non erano neanche trascorse 24 ore dalla fine dell’assemblea dei delegati, quando una nuova “sorpresa” è venuta fuori dal vertice Enasarco, che ormai pare abbia eretto le barricate pur di non indire regolari elezioni. Infatti, durante il CdA della Fondazione svoltosi il 1 luglio, “Presidenza e maggioranza hanno reso noto di aver impugnato davanti al TAR l’invito dei Vigilanti Ministeri di Lavoro ed Economia a completare l’intera tornata elettorale per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati entro il 10 agosto 2020...”.

In sintesi, in occasione dell’assemblea la maggioranza – nonostante specifiche domande “fuori o.d.g.” di alcuni consiglieri dell’opposizione – si sarebbe guardata bene dal comunicare un fatto così importante per tutti gli iscritti, e così, secondo i 5 consiglieri del CdA della Fondazione Luca Gaburro (Federagenti), Antonino Marcianò (Fiarc), Alfonsino Mei (Anasf), Davide Ricci (Federagenti) e Gianni Guido Triolo (Confesercenti), il vertice di Enasarco sarebbe andato contro gli stessi Ministeri, in un atto di arroganza e superbia, senza informare preventivamente il CdA; il tutto in danno dell’Istituzione che governano e degli iscritti che rappresentano“.

Solo ieri“, proseguono i consiglieri di “Fare Presto!”, “è spuntata fuori, con un clamoroso ritardo di ben 15 giorni, la lettera del Ministero che invitava l’Ente a dare corso immediato allo svolgimento delle elezioni e vietava di fatto qualsiasi atto o delibera che superasse i confini dell’ordinaria amministrazione. Ciò significa che tutti gli atti di non ordinaria amministrazione che sono stati adottati nell’Assemblea conclusasi il 30 giugno u.s. sarebbero inficiati da nullità. E ancora più colpevolmente i vertici di Enasarco hanno taciuto il contenuto della lettera del Ministero, oltre che al CdA, anche ai 60 delegati che a tale assise assembleare hanno partecipato, votando inconsapevolmente gli argomenti posti all’ordine del giorno”.

La lista “Fare Presto“, inoltre, denuncia che “il vertice rimane arroccato pericolosamente sulla poltrona  più alta della Fondazione Enasarco, sordo alle istanze delle minoranze che fino a prova contraria rappresentano decine di migliaia di iscritti, sconfessando gli inviti dei Ministeri Vigilanti, assumendosi personalmente ogni responsabilità – unitamente ai consiglieri di maggioranza del CdA – decidendo di adire il TAR, senza avere un preventivo mandato esplicito del Consiglio d’Amministrazione; e non per tutelare gli agenti ma, al contrario, per non andare immediatamente al voto e rimanere in regime di prorogatio. Un’azione da stigmatizzare in toto, che rappresenta un’offesa per chi in Enasarco ripone fiducia e versa i contributi per il proprio Fondo Pensionistico. E lo sta facendo in un momento storico in cui agenti di commercio e consulenti finanziari ci chiedono un aiuto vero e concreto, perché alle prese con i danni economici, sociali e sanitari determinati dall’Emergenza Covid-19”. E di tale arbitraria iniziativa “non sono stati informati neanche i delegati assembleari che hanno votato il 30 giugno scorso e che ora si trovano nella non invidiabile posizione di poter essere oggetto di attenzione, unitamente al vertice Enasarco e agli altri organi della Fondazione, per gli ingenti ed eventuali danni erariali causati dal comportamento arrogante e presuntuoso del  vertice”.

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I 5 consiglieri fanno infine sapere che “in CdA il Presidente ci ha informato sull’arrivo, proprio ieri, di un’ulteriore missiva dei Ministeri vigilanti, che tuttavia ancora non ci è stata fornita come consiglieri, mentre stamattina sul quotidiano “Libero” abbiamo letto della volontà della Corte dei Conti di Commissariare “ad acta” Enasarco. Una cosa è certa: l’Ente va liberato perché è in ostaggio“.

Il risultato finale, secondo “Fare Presto” è “l’ennesima presa in giro di agenti e consulenti finanziari i quali sarebbero destinatari non solo di aiuti economici irrisori ma addirittura di aiuti che non si verificheranno in quanto contenuti in delibere di cui i Ministeri vigilanti avevano già anticipato la loro nullità allo stesso Presidente e alla maggioranza del CdA in numerose note“.

Difficile non interpretare negativamente l’ultima decisione del vertice di Enasarco, sempre più determinato a non fissare le elezioni nonostante il diktat dei ministeri vigilanti. Ma è altrettanto difficile non riconoscere, in questa strategia solo apparentemente suicida, un intento che Patrimoni&Finanza evidenzia già da tempo: chi comanda (ancora per poco) in Enasarco vuole arrivare al commissariamento. Più precisamente, un atteggiamento così “esagerato”, teso esclusivamente a procrastinare nel tempo qualunque ipotesi di elezioni, non può che puntare ai tempi lunghi che la Politica ed il Governo, ancora impegnati a risolvere le emergenze economiche e sociali dettate dal Covid-19, hanno necessità di osservare prima di scalzare l’attuale vertice dalla poltrona a cui sembra incollato.

Ove così non fosse, tutti gli iscritti sarebbero indotti a fare cattivi pensieri.

“Nei comportamenti umani, niente accade per caso” è la sintesi del più famoso detto “cui prodest” (trad. “chi trae vantaggio?”) di classica memoria, con il quale è possibile risolvere anche i più strani fatti e/o comportamenti in apparenza incomprensibili.

Pertanto “chi trae vantaggio” da questa tattica suicida? Probabilmente i componenti dello stesso vertice, per motivi che presto verranno chiariti o, con l’intervento delle Istituzioni, saranno essi stessi costretti a chiarire.  

Caso Enasarco, i delegati della maggioranza replicano duramente alla nota dell’opposizione

In Enasarco si accende lo scontro tra opposizione e maggioranza, riunite in settimana in occasione dell’Assemblea dei delegati. Tra note incrociate ed accuse reciproche, entrambe le fazioni scrivono ai ministeri vigilanti, soltanto dai quali, ormai, pare poter scaturire una soluzione condivisa al rinvio sine die delle elezioni.

In risposta alla nota con la quale 16 delegati della minoranza di Enasarco hanno chiesto, lo scorso 24 Giugno, l’intervento dei ministeri vigilanti in merito alla convocazione dell’Assemblea totalitaria dei delegati e sui suoi effettivi poteri di delibera (solo ordinaria amministrazione, secondo i delegati di ANASF, Federagenti e FIARC), le sigle a cui appartengono i delegati della maggioranza hanno inviato una replica agli stessi destinatari, e cioè al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, al Presidente di Enasarco, nonché al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa Cassa.

E così, l’appuntamento di domani (Assemblea dei delegati) si preannuncia “scoppiettante”, tale è la distanza tra le due opposte fazioni, tra le quali quella della maggioranza – piuttosto composita e non sempre omogenea – sembra aver ritrovato unità d’intenti proprio sul tema delle delibere durante il c.d. regime di prorogatio.

Per esigenze di spazio, riproponiamo integralmente la nota, rinviando ogni approfondimento alla fase immediatamente successiva alla riunione di domani.

“Con riferimento alla nota trasmessa in data 24 giugno 2020 a Codesti Spettabili Ministeri da parte di soli n. 16 delegati dell’Assemblea, la cui composizione conta ben 60 membri eletti da agenti e imprese preponenti, si rappresenta quanto segue.

L’Assemblea dei Delegati, al pari del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Enasarco, opera nella piena legittimità delle proprie funzioni, e ciò per due ordini di ragioni.

In primo luogo, si ricorda che il d. lgs. n. 509 del 1994, pur lasciando “immutato il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale” dell’Enasarco, ha modificato “gli strumenti di gestione e la qualificazione dell’Ente che si trasforma ed assume la personalità di diritto privato” (cfr., la sentenza n. 15 del 1999). Tale, incontestabile, mutamento di veste giuridica è stato confermato anche dal Consiglio di Stato, che, nel ribadire la finalità pubblica dell’attività istituzionale dell’Ente, ha altresì riconosciuto l’attrazione degli enti previdenziali nella sfera privatistica operata dal d. lgs. n. 509 del 30 giugno 1994” con riguardo al “regime della loro personalità giuridica” (cfr. Cons. Stato sez. VI 28 novembre 2012, n. 6014).

Non v’è dubbio, pertanto, che alla Fondazione, ai sensi degli art. 16, primo comma, e 2385, secondo comma, Cod. civ., trovi applicazione il noto principio generale applicabile alle persone giuridiche private, in base al quale la scadenza del termine di durata dell’organo amministrativo ha effetto dal momento in cui il nuovo organo è ricostituito. Tale conclusione, peraltro, è stata anche recentemente confermata dalla giurisprudenza della Cassazione (cfr. Cass. 30 settembre 2019, n. 24214).

Peraltro, ad ulteriore conferma di ciò, va rilevato che lo Statuto della Fondazione Enasarco (approvato dai Ministeri vigilanti) contiene anch’esso un esplicito rinvio all’art. 2385 Cod. civ. (cfr. art. 41, comma 1, dello Statuto).

Va rilevato, infine, che l’articolo 33, comma 1, secondo periodo, del Decreto-Legge 08 aprile 2020, n. 23, nel riconoscere la facoltà agli organismi pubblici a base associativa (la Fondazione Enasarco, per le ragioni dette, è pacificamente un organismo pubblico avente natura associativa come riconosciuto, tra gli altri, dallo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) di sospendere le procedure elettorali in corso, stabilisce che in tal caso vi è la “contestuale proroga” degli organi, senza richiamare affatto la specifica disciplina prevista dal primo periodo dello stesso art. 33 con riferimento agli altri enti iscritti nel cd. elenco ISTAT di cui all’art. 3 del d.l. n. 293 del 1994.

È di tutta evidenza, quindi, che, in base alla disciplina delle “imprese giuridiche private” richiamata anche nel vigente Statuto della Fondazione, nonché ai sensi della disposizione che ha consentito la sospensione del procedimento elettorale, il Consiglio di Amministrazione e tanto più l’Assemblea dei Delegati, da cui il Consiglio di Amministrazione promana, siano nella piena legittimità e operatività.

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Ritenere che l’Assemblea “potrebbe essere legittimata a votare” solo con riferimento ai punti nn. 1 e 6 all’ordine dei lavori manifesta la mancata approfondita conoscenza della normativa introdotta dal Governo a causa della pandemia, dei poteri statutariamente previsti in capo all’Assemblea, delle norme  regolamentari interne a Enasarco e, in generale, della normativa di riferimento applicabile alla Fondazione.

Posta questa essenziale premessa, è necessario rettificare altre infondate affermazioni contenute nella predetta nota del 24 giugno 2020. Si ricorda, anzitutto, che l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2019 è prevista dall’articolo 14, comma 1, lett. g) dello Statuto e l’adunanza prevista per il 16 aprile 2020 è stata posticipata a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 107 del Decreto-Legge 18 marzo 2020, n. 17. La medesima disposizione statutaria sopra richiamata prevede quale funzione in capo all’Assemblea dei Delegati, altresì, l’approvazione delle revisioni al budget. Tutto quanto indicato dai punti 2, 3 e 4 risponde a tale funzione e non esorbita in alcun modo dalla disciplina prevista dallo Statuto.

Si ricorda a tal proposito che l’articolo 14, comma 1, lett. g) dello Statuto dispone che l’Assemblea dei delegati “approva … il bilancio preventivo e le sue eventuali variazioni proposte dal Consiglio di Amministrazione”.
Affermare artatamente e strumentalmente che l’Assemblea dei Delegati “non ha, statutariamente, alcun potere di approvazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione”, ritenendo la conseguente revisione del budget questione subordinata, dimostra chiaramente la volontà dei suddetti delegati firmatari di voler sfuggire alle funzioni previste da Statuto.

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In realtà, la dizione dei punti all’Ordine dei lavori esprime chiaramente una consecutio logica, totalmente rispettosa della norma statutaria, tra la valutazione e la conseguente manifestazione di voto che i delegati sono chiamati a esprimere. A titolo meramente esemplificativo, per fugare qualsivoglia perplessità: il voto favorevole o contrario alla revisione del budget per una certa materia può derivare esclusivamente – e rispettivamente – dall’approvazione o dalla mancata approvazione della variazione proposta dal Consiglio di Amministrazione attraverso la propria deliberazione. Certamente non è possibile ritenere valida la revisione del budget ove non se ne approvino i presupposti, ovverosia le variazioni proposte.

Analogamente con riferimento al punto n. 5 all’ordine dei lavori, tenuto conto che anche l’articolo 14, comma 1, lett. e) dello Statuto riconosce all’Assemblea la funzione di deliberare “sulle modifiche…del Regolamento delle attività istituzionali…proposte dal Consiglio di Amministrazione”.

Risulta ancor più anomalo e anacronistico quanto affermato dai delegati suddetti se si considera che le misure, una delle quali espressamente prevista dal Regolamento delle attività istituzionali, per la quasi totalità sono finalizzate al sostegno alla categoria, oggi fortemente in difficoltà, e che, una di queste, è volta a permettere tutte le attività utili per garantire la salute dei lavoratori impiegati presso la Fondazione Enasarco, proprio secondo le disposizioni che il Governo, l’ISS e l’OMS hanno varato.

Con riferimento al FIRR, invece, stupisce che tali delegati non conoscano la funzione riconosciuta alla Fondazione Enasarco dalla Legge 12/73 e dal vigente Statuto, secondo i quali l’Enasarco provvede “alla gestione dell’indennità di scioglimento del contratto di agenzia” secondo quanto stabilito dagli Accordi Economici Collettivi sottoscritti dalle Parti Sociali, nella struttura dei quali l’“Accordo per il sostegno della filiera commerciale” si inserisce.

Per tutte le ragioni di cui sopra si conferma che l’Assemblea dei Delegati può efficacemente e validamente riunirsi per discutere e votare l’intero ordine dei lavori previsto.”

Enasarco, maggioranza spinge il voto su atti illegittimi. Domina la paura di un aumento degli elettori

Qual è la paura più grande dei 10 consiglieri di maggioranza di Enasarco e dei loro delegati? Le loro reazioni alle numerose istanze di ripristino del “giovane” meccanismo democratico elettorale della Cassa lo dicono apertamente: bocche cucite, e reazioni scomposte sui social. Intanto, 16 delegati sollecitano i ministeri ad intervenire.

La questione delle mancate elezioni di Enasarco non smette di suscitare legittime prese di posizione di quanti considerano la decisione arbitraria della maggioranza in consiglio di amministrazione – diretta espressione, soprattutto, di Confcommercio e USARCI – come un atto di arroganza istituzionale, teso ad evitare il confronto elettorale più a lungo possibile.

Probabilmente, anche la paura di perdere una comoda posizione di potere quasi ininterrotto gioca un ruolo importante, e forse i 10 consiglieri di maggioranza, all’atto di prendere quella decisione, si attendevano un rientro post-Covid più lungo e “complice”, ma pare abbiano fatto male i conti, e adesso sono letteralmente arroccati in trincea, sotto i colpi dell’artiglieria dell’opposizione e dei ministeri vigilanti.

Infatti, 16 delegati dell’Assemblea Enasarco riferibili alle sigle ANASF, Federagenti e FIARC, in una lettera inviata ai ministeri di Lavoro ed Economia e ai vertici Enasarco, hanno rappresentato le evidenti criticità sulle quali la Governance dell’Ente li chiamerà a esprimersi in occasione dell’Assemblea dei delegati convocata per martedì 30 giugno. Nella nota, si sollecita “l’intervento immediato dei ministeri vigilanti attesa la persistenza di un gravissimo e illegittimo comportamento da parte della maggioranza dell’attuale Consiglio di Amministrazione, le cui delibere, già censurate dagli stessi ministeri, stanno ora coinvolgendo l’operato degli altri organi e, in particolare, dell’Assemblea dei delegati, chiamata infatti a deliberare, nella prossima riunione del 30.06.2020, su punti che esulano dalle proprie funzioni statutarie e non rientranti tra gli atti di ordinaria amministrazione“.

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Il tema noto, si scrive in un comunicato, è quello dell’amministrazione in prorogatio, che sta interessando la Fondazione Enasarco, il cui rinnovo delle cariche era stato stabilito, con modalità di voto online, per il 17-30 aprile 2020, ma che la maggioranza in capo a Enasarco ha inteso rinviare sine die per l’emergenza Coronavirus. Una decisione irrituale, alla luce del fatto che con le stesse modalità di voto, in quelle settimane l’Ordine dei Medici, INARCASSA e Confindustria sono andate, come previsto, a votare, dando la parola agli iscritti e registrando in alcuni casi (vedi ENPAM) una partecipazione elettorale addirittura triplicata rispetto alla tornata precedente.

E’ questa, adesso la paura più grande dei 10 consiglieri di maggioranza e dei loro delegati? Sembrerebbe di sì, e le loro reazioni alle numerose istanze di ripristino del “giovane” meccanismo democratico elettorale di Enasarco lo dicono apertamente: bocche cucite, e reazioni scomposte sui social. Del resto, l’aumento della base elettorale, in un periodo in cui gli aventi diritto sono più disponibili per via dei ritmi di lavoro forzatamente più blandi – anche adesso, in pieno ritorno ad una vigilata normalità – è una ipotesi più che fondata. Infatti, nelle precedenti elezioni per la costituzione dell’Assemblea dei delegati (2016, dalle ore 9.00 di venerdì 1° aprile 2016 alle 18 di giovedì 14 aprile) avevano espresso il proprio voto soltanto 25.448 agenti e rappresentanti di commercio (ossia l’11,34% degli aventi diritto) e 814 imprese preponenti (pari all’1,66%). Pertanto, scontando la maggiore familiarità che oggi gli elettori avrebbero con gli strumenti di condivisione online, e con i consulenti finanziari (35.000 professionisti) sempre più sul piede di guerra, prevedere un raddoppio della base elettorale non è una ipotesi così audace. E se aumenta la base, i vecchi equilibri crollano.

Rimane il fatto che, ad oggi, nonostante almeno due diversi solleciti Ministeriali inviati alla Presidenza di Enasarco, gli oltre 220mila iscritti non hanno ancora una data certa per sapere quando potranno esercitare il proprio diritto al voto; e in questi mesi di gestione “in proroga”, nonostante proclami di parte, nemmeno un euro è realmente entrato nelle tasche di agenti di commercio e consulenti colpiti dai danni sanitari, economici e sociali legati alla pandemia da Covid-19. Ora, l’ennesima dimostrazione di scollamento con la realtà e disinteresse verso gli iscritti, ovvero la richiesta all’Assemblea dei Delegati di votare su “atti illegittimi (…) in quanto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, così come l’Assemblea dei delegati, possono adottare solamente atti di ordinaria amministrazione essendo in regime di prorogatio, così come rappresentato nelle Note dei Ministeri Vigilanti del 24.04.2020, del 30.04.2020“.

Accreditate indiscrezioni di stampa parlano dell’invio di un nuovo sollecito dei dicasteri a Enasarco per andare rapidamente al voto, e così l’azione dei 16 delegati sembra essere ancora più efficace: “….attesa la gravità di quanto rappresentato, si chiede ai ministeri vigilanti, anche in considerazione del lungo tempo trascorso, di dare seguito a quanto rappresentato nelle proprie richiamate Note e di voler intervenire affinché siano salvaguardati il ruolo e le funzioni dell’Assemblea e vengano adottate tutte le misure più opportune per consentire l’immediato svolgimento delle operazioni elettorali per il rinnovo degli organi della Fondazione nell’interesse esclusivo degli iscritti“.

Patrimonio Enasarco, la maggioranza non molla la presa. Chi è in buona fede non teme le elezioni

Per chi governa, le elezioni non dovrebbero fare paura, bensì incoraggiare la partecipazione, ed essere un traguardo prima del quale poter confermare la bontà del proprio operato e mettere a tacere critiche e rilievi. Pertanto, cosa ha da temere l’attuale maggioranza del Consiglio di Amministrazione di Enasarco?

Editoriale di Alessio Cardinale*

A poche settimane (o mesi, non è dato saperlo) dalle elezioni in casa Enasarco, non sorprendono i toni della contese tra le opposte fazioni. In particolare, chi ha contribuito a governare la Cassa fino ad oggi parla, già da tempo, di un “tentativo di scalata” – lo ha fatto, tra gli altri, Antonello Marzolla, componente, del Consiglio di Amministrazione, in rappresentanza dell’USARCI, da più di 14 anni – messo in atto da “…..gruppi finanziari e politici attratti dalla possibilità di gestire a loro piacimento un patrimonio di circa otto miliardi di euro e non sicuramente da quello di assicurare le pensioni degli Agenti di commercio”. In pratica, secondo questo principio, voler partecipare alla tornata elettorale, come previsto dalle regole di governo di Enasarco, viene visto (da chi probabilmente le teme) come un atto di “belligeranza”, e non come l’effetto della necessaria democrazia cui anche Enasarco, da qualche anno soltanto, deve sottostare.

Evidentemente, qualcuno non si è ancora abituato al pensiero di poter perdere il controllo della Cassa. Infatti, a giudicare dalle reazioni un po’ scomposte di alcuni “ufficiali di brigata” – e dei loro fedelissimi caporali, mandati in avanscoperta sui social dai loro leader – si ricava la sensazione esatta e contraria, e cioè che chi abbia governato fino ad oggi non intende “mollare l’osso”, e vorrebbe rimanere saldamente attaccato alla poltrona continuando a gestire quel patrimonio come se nulla fosse successo nel frattempo.

Naturalmente, il forte interesse strategico di organizzazioni come ANASF a poter gestire, oltre gli immobili, i circa 4,5 miliardi di patrimonio mobiliare non è certamente infondato, e nessuno – quindi, neanche ANASF – ha la “patente” di bravo gestore, ma coloro che oggi siedono in maggioranza nel CdA di Enasarco dovrebbero comunque tenere presente che il giudizio sul loro operato, prima e dopo il confronto elettorale, è un fatto ineluttabile, come le stesse elezioni. A meno che, pur di non farle, essi non preferiscano arroccarsi definitivamente – magari sperando in un ritorno autunnale del virus – e attendere i lunghi tempi previsti affinchè una certa politica accomodante si produca in un salvifico commissariamento.

Relativamente alla passata gestione, c’è da dire che i rilievi delle Istituzioni ai gestori del patrimonio Enasarco non sono mai mancati, anche durante la precedente presidenza di Brunetto Boco. Già nel Gennaio del 2015, la Commissione bicamerale di controllo sugli enti gestori di forme di previdenza privatizzate (presieduta dall’on. di Gioia), alla luce delle risultanze di una indagine conoscitiva sulla Fondazione, aveva segnalato ai ministeri vigilanti l’opportunità di procedere al commissariamento dell’Ente. La Commissione era arrivata a tale conclusione dopo aver svolto indagini proprio sulla gestione finanziaria e immobiliare dell’Ente, probabilmente ritenendo poco soddisfacenti le audizioni dei vertici della Cassa avvenute nei mesi precedenti. In più, sulla gestione dell’Ente erano state presentate decine di interrogazioni parlamentari di qualunque colore politico, una serie di esposti del M5S alla Banca d’Italia, alla Consob, alla Covip, alla Corte dei Conti, e la richiesta di istituire una commissione parlamentare di inchiesta (On. Ricchiuti, PD). Anche un servizio televisivo di Report (su RaiTre), contribuiva non poco a gettare ombre sulla gestione del patrimonio.

Il 2019 di Enasarco, peraltro, si qualificava come annus horribilis per i suoi ruoli apicali, costretti com’erano a fronteggiare anche due vicende piuttosto imbarazzanti. La prima è quella relativa ai fondi immobiliari Megas e Michelangelo Due, controllati in maggioranza dalla Cassa e gestiti in precedenza da Sorgente SGR, a seguito della quale l’Ente dava mandato per un esposto alla Procura della Repubblica del Tribunale di Roma contro il presidente di Sorgente Valter Mainetti, e l’ex presidente di Enasarco, Brunetto Boco, querelava per diffamazione lo stesso Mainetti (che veniva rinviato a giudizio). La seconda riguarda Il palazzo londinese di Sloane Avenue, venduto al Vaticano dal finanziere Raffaele Mincione ad un prezzo triplo rispetto a quello d’acquisto,  finito al centro di un’inchiesta della Procura di Roma che ha indagato lo stesso Mincione, insieme ad alcuni funzionari di Enasarco, per associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e alla truffa. Gli accertamenti svolti dai carabinieri del ROS, infatti, avevano ipotizzato che per comprare il lussuoso palazzo londinese fossero stati utilizzati i soldi che l’Ente aveva destinato ad altre finalità.

Verso la fine del 2019, all’avvicinarsi del momento delle elezioni (poi rinviate sine die), le polemiche montavano come un’onda di tsunami che si avvicina alla costa, alimentate dal disappunto dei consiglieri di opposizione che lamentavano come tutti i loro appelli a discutere le modifiche statutarie relative all’ampliamento dell’elettorato passivo, alla trasparenza gestionale ed al maggior ruolo dell’Assemblea dei Delegati – tutte misure tese a favorire maggiore partecipazione alle decisioni della Cassa – fossero caduti nel vuoto, e la Commissione che si occupava di studiare le modifiche allo Statuto ed ai regolamenti fosse stata chiusa insieme a tutte le altre commissioni consiliari proprio con il voto del presidente e della forte maggioranza (10 contro cinque) che lo sostiene.

Lo scorso mese di Marzo, in piena pandemia, avviene l’epilogo: la governance della Cassa, con una delibera dei consiglieri di maggioranza del CdA uscente, adottata in occasione di un consiglio straordinario convocato ad hoc, approva (con il voto contrario di tutti e cinque i consiglieri di minoranza) il rinvio sine die delle elezioni già previste per la seconda metà di aprile, motivando che la crisi epidemica in corso rendeva impossibile svolgere riunioni elettorali e dibattiti tra liste di candidati ed elettori. Una decisione “schizofrenica”, per così dire, se consideriamo che quattro anni prima la Cassa aveva finalmente deciso di darsi una governance democratica, dopo decenni di gestione pressoché ininterrotta della Confcommercio, prevedendo l’adozione del voto elettronico, e favorendo così le prime elezioni democratiche della Fondazione svolte con modalità digitali, senza richiamare la necessità di comizi o assemblee preventive (e senza neanche il Covid19 a fare da alibi). 

Sull’argomento è recentemente intervenuto anche Manlio Marucci, Segretario di Federpromm-Uiltucs, secondo il quale “La mia posizione è che le elezioni sono una fase irrinunciabile della vita dell’Enasarco, e non si possono rinviare ancora senza causare ulteriori disagi e malintesi. In ogni caso, in occasione della riunione del prossimo 30 Giugno è mia intenzione presentare una mozione d’ordine proprio sulle elezioni, affinchè si tengano il più presto possibile”.

L’atteggiamento dilatorio dimostrato in occasione delle elezioni, poi, è stato confermato dalla dirigenza dell’Ente in occasione della discussione sull’anticipo del FIRR, misura reclamata a gran voce dalle migliaia di agenti in estrema difficoltà finanziaria a causa della pandemia. Su questa vicenda, Patrimoni&Finanza è già intervenuta con un articolo premonitore – a Marzo, quando nessuno ancora si sognava di parlarne – e con un approfondimento successivo, che ha suscitato le ire scomposte di qualcuno sui social network.

Ci sono andati giù pesante i consiglieri in quota FIARC, Confesercenti, ANASF e Federagenti, che hanno attaccato duramente “un consiglio sottoposto alla sconsiderata volontà di una maggioranza di 10 consiglieri su 15, che a colpi di delibere si è incatenata alla propria poltrona, rinviando a data da destinarsi le elezioni…un consiglio che ha insozzato la richiesta dell’anticipo del FIRR riducendola a una mera mancetta elettorale (il 10%, anziché il 30%, n.d.r.)….. Enasarco non ha soldi per gli iscritti (nemmeno quando si parla di soldi “degli” iscritti) perché anche in questi quattro anni all’amministrazione è mancato un piano serio, strutturato e trasparente”.

Del resto, la decisione di rinviare la tornata elettorale a data da destinarsi deve essere stata davvero difficile da prendere, tanto da paralizzare persino chi, nella Fondazione, cura l’aggiornamento della relativa pagina web, ancora bloccata alle date del 17-30 Aprile 2020, senza alcun doveroso riferimento ufficiale del rinvio.

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Pertanto, appare chiaro che l’attuale governance della Fondazione – e con essa, tutte le sigle che la sostengono in modalità “lungo sonno” da molti anni – abbia molto da spiegare, ai propri elettori, per rimanere in sella e non apparire come esclusivamente “incollata” alla poltrona. Non è mai utile, infatti, mostrare insensibilità alle richieste di cambiamento in termini di governance più condivisa, di maggiore controllo da parte dell’assemblea dei delegati, di efficiente organizzazione della struttura e di soddisfacente risultato delle politiche degli investimenti, i quali devono assicurare un rendimento tale da conservare ed accrescere la sostenibilità dei risultati e delle prestazioni di previdenza e assistenza.  Non è mai utile utilizzare le calamità naturali per opporre rinvii a data da destinarsi, senza apparire in preda alla paura per la possibile (e probabile) sconfitta. Gli elettori, infatti, fanno presto a fare cattivi pensieri, e magari immaginare, senza alcun fondamento, chissà quali inconfessabili irregolarità possono venire alla luce dopo il cambio di guardia.

Per chi governa, le elezioni non dovrebbero rappresentare un evento di cui aver paura, bensì un incoraggiamento alla partecipazione, un traguardo prima del quale poter confermare la bontà del proprio operato e mettere a tacere critiche e rilievi. Pertanto, se si è in buona fede, e si può dimostrare di aver operato nell’interesse della Cassa e degli iscritti, non c’è alcun motivo di tardare ancora il confronto elettorale. Giusto?

* Direttore editoriale di Patrimoni&Finanza

Professione? Visionario. Quando troppa mitologia aziendale da alla testa

Chi è il c.d. Direttore Visionario, ruolo che sta cominciando a proliferare in molte aziende americane ed europee? Per alcuni una pedina importante, per altri  una specie di santone aziendale, cui tutto sarebbe concesso.

Di Massimo Bonaventura

Il primo fu un certo Einar Stefferud, co-fondatore delle prime holdings della realtà virtuale nel 1994, ad essere riconosciuto come il primo CVO, ossia “Chief Visionary Officer”. In Italia, se non andassero troppo di moda gli inglesismi, verrebbe chiamato Direttore Visionario.

Roba da far sorridere – ed anche impaurire – i dipendenti: un visionario, per giunta direttore, è anche un tipo imprevedibile, non c’è che dire.

A contendere il primato nell’uso di questo ambita carica aziendale dei giorni nostri c’è anche Tim Roberts, alto dirigente del ramo della banda larga di un colosso come Investment Group. Roberts afferma di averlo inventato lui il titolo, per via dei suoi “attributi visionari”, necessari per integrare un business complesso e per definire in maniera netta ed inequivocabile il suo ruolo nell’organizzazione, quello appunto di capo con una “visione” del futuro dell’azienda nel lungo periodo.

In mezzo a questa contesa, si inserisce con prepotenza il mito – è il caso di dirlo – di Steve Jobs, visionario dei visionari, cui il mondo attribuisce meriti riconoscibili, tra i quali quello di aver creato l’azienda più ricca e potente del mondo. Infatti, la nutrita filmografia sul personaggio ci ha restituito l’immagine del “perfetto visionario”, quello a cui tutti gli altri vorrebbero tendere: determinato, arrogante, cinico e geniale.

Solo che lui, nel biglietto da visita, non scriveva CVO, ma CEO (Chief Executive Officer, in Italia è l’equivalente di Amministratore Delegato). Anzi, si narra che non li avesse neanche, i biglietti da visita.

Del resto, l’industria cinematografica ha contribuito al “racconto mitologico” di diversi visionari realmente esistiti; a titolo di esempio, lo stesso Jobs (due film e decine di docufilm all’attivo su di lui), il mito negativo (ma sempre mito) di Jordan Belfort interpretato da Leonardo Di Caprio in “The Wolf Of Wall Street”, ed il gruppo di visionari raccontati nel celebre film “La Grande Scommessa” (The Big Short, tratto da una storia verissima), su cui primeggia il personaggio interpretato dall’attore Christian Bale, Michael Burry, autentico visionario che era solito lavorare a piedi scalzi e in bermuda.  

In Italia abbiamo avuto il compianto Sergio Marchionne, esempio di visionario “nostrano” (sebbene sia stato naturalizzato canadese), il quale ha saputo modificare profondamente la storia della FIAT – oggi FCA –  e sul quale è cresciuto, anche per via della sua prematura scomparsa, un discreto mito imprenditoriale che continua anche dopo la sua morte (su tutto, la sua leggendaria insofferenza per la cravatta).

Gli esempi descritti hanno tutti un denominatore comune: sono dei fuoriclasse della “visionarietà”, e a loro la Società ha tributato l’appellativo onorifico di “visionario”. Oggi, invece, è tutto un proliferare – soprattutto in alcuni settori come quelli legati alla creatività – di biglietti da visita con su scritto visionary officer, utilizzati dagli executive del marketing, della pubblicità o anche del design.

Non sarebbe più appropriato il caro vecchio “direttore creativo”?

Ipoteticamente, in una classificazione dei ruoli aziendali, il ruolo di “capo visionario” incarnerebbe una funzione dirigente come le altre, ma a differenza di queste verrebbe usato per formalizzare una posizione di più alto livello, persino rispetto al CEO. Una specie di “santone aziendalecui tutto è concesso: camminare a piedi scalzi, farsi una canna in pieno orario di lavoro (per amplificare il “pensiero visionario”), vestirsi in maniera informale anche durante i consigli di amministrazione, consumare pasti frugali e salutari, disprezzare (apparentemente) il denaro, vivere (apparentemente) in modo modesto, insultare occasionalmente i dipendenti che non seguono le sue visioni e mostrare una certa insofferenza per le regole dello stile dirigenziale.

In teoria, il CVO dovrebbe avere una conoscenza ampia e completa di tutte le questioni connesse con l’attività dell’organizzazione, così come la visione necessaria per guidare il suo corso verso il futuro. Dovrebbe possedere tutte competenze di base di ogni dirigente, a cui applicare le proprie idee visionarie al fine di definire le strategie aziendali e i piani di lavoro conseguenti. Un direttore strategico, insomma; un CSO (Chief Strategy Officer), cioè, ruolo già conosciuto, che nelle grandi aziende si occupa delle modifiche necessarie per adeguare il panorama aziendale alle previsioni dell’Economia, delle strutture organizzative complesse, della globalizzazione, delle nuove normative e dell’innovazione (di processo e di prodotto), portando avanti questo lavoro così complesso insieme ad un team dedicato.

In pratica, niente che già non ci fosse.

Il problema è che, se si desidera avere l’attribuzione della qualità positiva di “visionario”, non è sufficiente attribuirsela da soli in un biglietto da visita, ma deve essere il sistema in cui operi a riconoscerla, per meriti e risultati inaspettati e dirompenti. In caso contrario, si rischia di passare per un soggetto auto-referenziale – uno che si dà le arie insomma; che poi, quando i risultati non arrivano, è l’anticamera per un rapido oblio.

Qualcuno potrebbe pensare che questo mio modo di vedere la faccenda sia un po’ “arretrato” e non al passo con i tempi. Può darsi. Ma io, quando sento il termine “visionario”, continuo a pensare ad un tizio strampalato e bisognoso di cure, che vaga per strada in preda a confusione mentale, intento ad urlare anatemi complottisti contro gli infermieri che lo stanno riconducendo, con cauta gentilezza, verso un’ambulanza.

 

Imprenditori, come difendersi da una patrimoniale “da guerra”. Le conseguenze del non fare

L’Italia uscirà dalla pandemia economicamente talmente male che serviranno imposte straordinarie per riequilibrare il deficit nei prossimi anni. Vista l’impossibilità di aumentare ancora le imposte dirette, l’ipotesi di una patrimoniale è sempre più vicina. Come limitare i danni di un inasprimento fiscale? Di quali figure professionali si dovrà circondare l’imprenditore? 

I decreti varati dal Governo in questa fase così difficile della nostra storia (Decreto Rilancio, Decreto Cura Italia e del Decreto Liquidità), sono stati finanziati eccezionalmente in deficit, ma peseranno come un macigno sulla ripresa. Il debito pubblico, infatti, ha raggiunto livelli da record (150% del Pil) e dovrà essere abbattuto, già dal 2022, partendo da una posizione di fragilità dell’economia italiana nel dopo Coronavirus.

Visto il clima “da guerra” scatenato dagli effetti della pandemia, tra le soluzioni possibili – e mai così probabili come oggi – viene citata la c.d. patrimoniale, ossia quell’imposta che colpisce i beni degli italiani mediante un prelievo forzoso sui conti correnti e/o da conteggiare in proporzione al patrimonio complessivo posseduto e dichiarato.

L’ipotesi non è così fantasiosa, e comincia a circolare con insistenza da quando il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha detto testualmente “….siamo tutti consapevoli che in Italia c’è un grande risparmio privato, e sicuramente questa è una delle ragioni di forza della nostra economia. Ci sono tanti progetti, a tempo debito vedremo…”. Le affermazioni del premier, peraltro, trovano forza nella proposta di iniziativa parlamentare lanciata dal capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, nella quale si vorrebbe quella che è stata già definita “Covid Tax”, ossia un contributo di solidarietà sui titolari di redditi elevati (oltre gli 80mila euro annui), con aliquote crescenti.

Ma una misura simile non risolverebbe, neanche lontanamente, il problema del deficit. Infatti, l’Italia uscirà dalla pandemia economicamente molto male, talmente male che servirebbe un gettito capace di conferire alle casse dello Stato non meno di 100 miliardi. La Covid Tax, invece, consentirebbe un gettito di soli 1,25 miliardi. Briciole, che non risolvono nulla.

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Visto che ci sono realtà nazionali che prevedono le imposte sul patrimonio, ciò potrebbe accadere anche in Italia? Per rispondere a queste domande, ci aiuta un pò di storia italiana. Dal 1920 in poi, infatti, i governi Nitti, Mussolini e De Gasperi hanno stabilito imposte patrimoniali di una certa entità, allo scopo di ridurre il debito pubblico aumentato a dismisura per via delle guerre. L’importo di queste imposte gravava anche sul capitale delle aziende e, almeno in una occasione, era talmente elevato da rendere necessario il pagamento rateale. La patrimoniale di De Gasperi, per esempio, andava dal 6 al 61% (per i patrimoni più elevati), e l’INVIM, introdotta nel 1973, andava dal 3 a oltre 30% delle plusvalenze immobiliari. Il governo Amato, nel 1992, introdusse ben quattro imposte patrimoniali (una di queste sui beni di lusso), di cui si ricorda solo il famigerato prelievo forzoso sui conti correnti.

Nei paesi dell’OCSE, poi, le imposte patrimoniali esistono eccome! Ma mentre in Italia la pressione fiscale è già elevata e non consente altro spazio ad una crescita ulteriore della tassazione, negli altri paesi la tassazione è più bassa, per cui l’imposizione sul patrimonio ha maggiore ragionevolezza, se applicata eccezionalmente.

In Italia, comunque, si può dire che in tutte le occasioni i prodotti di previdenza sono stati generalmente esclusi dal novero delle attività finanziarie su cui calcolare l’imposta, e difficilmente le polizze di Ramo I o multi-ramo verranno toccate da una nuova patrimoniale o da altre misure straordinarie che il Governo adotterà nei prossimi due anni per ridurre il deficit. Ciò nonostante, è sempre meglio sensibilizzare gli imprenditori – e chiunque abbia un patrimonio da tutelare, in via generale – sulle conseguenze del “non fare”, che oggi appaiono ancora più gravi rispetto al passato più recente, quando la pandemia era solo un argomento da “disaster movie”.

Ad alleviare un po’ la paura di misure eccezionalmente gravose, l’altra ipotesi che circola ha un sapore più “all’italiana”, e riguarda una nuova (e ultima) voluntary disclosure, attuata per portare alla luce il c.d. sommerso di denaro contante e/o di assegni circolari. A tal proposito, inutile effettuare prelievi consistenti e mettere il contante in una cassetta di sicurezza: rimane traccia dell’operazione e, successivamente, si dovrà dimostrare da dove proviene il denaro rimesso poi in circolo, con il rischio di pagare una imposta salatissima.

Per coloro che hanno la possibilità di trasferirsi all’estero (concretamente o meno…), è bene ricordare che, con il CRS (sistema di scambio automatico delle informazioni tra i vari paesi aderenti), il segreto bancario è definitivamente morto, ed effettuare un bonifico consistente all’estero – presso un paese dove si asserisce falsamente di vivere – sottopone al rischio di sanzioni fino al 320%, più conseguenze penali (8 anni di reclusione per l’auto-riciclaggio).

Pertanto, è possibile limitare i danni? E se sì, di quali figure professionali si dovrà circondare l’imprenditore?

Le possibilità non mancano, ma hanno il difetto di dover mutare profondamente l’assetto patrimoniale dell’imprenditore-tipo e, si sa, i cambiamenti spaventano sempre un po’. La prima è strettamente collegata alla riforma del Catasto, sulla quale l’Italia ha ricevuto l’ultima raccomandazione dell’Europa proprio di recente, e che oggi è in cima (insieme alla patrimoniale) tra gli strumenti più probabili. C’è da dire, però, che in un momento come questo, ritoccare all’insù la base di calcolo del patrimonio significherebbe aumentare il carico fiscale anche per le famiglie della classe media, facendo gravare così le imposte sulla fascia di popolazione che tradizionalmente sorregge i consumi legati allo sviluppo economico necessario per la ripresa. Pertanto, riprende quota l’ipotesi di una imposta patrimoniale, e si rinvia al futuro l’aumento delle imposte sugli immobili. Tutto ciò, comunque, non può che suggerire una sola soluzione, e cioè quella di alleggerirne il peso, tramite graduali atti di disposizione e vendita idonei al raggiungimento del risultato.

Dal punto di vista pratico, esistono vari modi per farlo. Conferire gli immobili in società di persone, per esempio, è una soluzione molto usata in passato, ma non è certamente la migliore, perché è gravata da una imposta che va dal 9 al 12% sul valore commerciale/venale, e l’importo complessivo sarebbe superiore a qualunque imposta patrimoniale. Inoltre, gli immobili conferiti in società di persone devono essere produttivi di reddito per essere coperti da tutela effettiva, ed in caso contrario si configurerebbe una operazione fittizia (con tutte le conseguenze del caso). Anche la Società Semplice subirebbe queste imposte, per cui è meglio prendere in considerazione un trust, che in occasione del conferimento degli immobili sconta una imposta di registro minimale e rinvia il momento impositivo vero e proprio al verificarsi della condizione per i beneficiari (coincidente generalmente con la morte del disponente).

Non c’è soltanto la patrimoniale a rappresentare un pericolo per i patrimoni delle famiglie imprenditoriali. Infatti, l’ipotesi di un prelievo forzoso e/o di un prestito forzoso (in “Mussolini style”), nonchè dell’inasprimento delle imposte indirette, come quelle successorie, si avvicinano sempre di più, e probabilmente l’Italia cesserà presto di essere il “paradiso fiscale delle successioni e donazioni”, dovendosi allineare agli altri stati europei (da noi il gettito è inferiore all’1%, in Francia il 14%). Pertanto, sarà necessario valutare l’anticipazione della successione sul patrimonio immobiliare tramite donazioni “distributive”, le quali scontano identiche franchigie (1 milione a congiunto, ossia coniuge e ciascun figlio) delle successioni, ed anzi si aggiungono ad esse.  

Anche in tema di donazioni sarà necessario osservare alcuni suggerimenti che danno a questo atto di disposizione maggiore efficacia. Nelle donazioni di denaro, per esempio, la franchigia di un milione a figlio è garantita solo se è effettuata tramite atto pubblico; infatti, se in un momento successivo l’Agenzia delle Entrate dovesse accertare il mancato versamento dell’imposta minima – è il tipico caso della donazione fatta ai figli con bonifico e senza atto pubblico – applicherà l’aliquota massima vigente tempo per tempo (oggi l’8%, circolare AAEE 11/08/2015 n. 30E). Inoltre, per dimostrare che la donazione di denaro, effettuata senza atto pubblico, sia una liberalità indiretta, i soldi ricevuti dal destinatario devono essere impiegati per l’acquisto di beni o servizi; in caso contrario, in sede di successione i fratelli potrebbero eccepire una lesione della propria quota legittima, ed avviare la c.d. azione di riduzione.  Quest’ultima ipotesi è tutt’altro che rara, e comporta azioni degli eredi che, in caso di supposta lesione dei propri interessi, possono arrivare fino alla richiesta, alla banca del de cuius, delle copie degli e/c bancari fino a dieci anni indietro.

La liberalità indiretta si esprime spesso, come sappiamo, in materia di compravendita immobiliare, allorquando i genitori mettono i figli in condizione di poter acquistare una casa, pagando tutto o parte del prezzo convenuto. Ebbene, anche in queste circostanze è bene osservare alcuni accorgimenti, ed evitare di effettuare un bonifico al figlio, ma trasferire la somma direttamente al venditore tramite assegno circolare. In questo caso, infatti, non si configura né una donazione né un atto di liberalità indiretta, per cui non si “brucia franchigia” donativa e, in caso di successiva volontà di vendere quell’immobile, non ci sarà alcun vincolo (né a 10 né a 20 anni) che mette a rischio il futuro compratore. Inoltre, si pagherà una imposta di registro fissa pari a 200 euro (anzichè il 4-8%), ed il notaio scriverà nell’atto che l’immobile viene acquistato con i soldi del genitore.

Sempre in tema di donazioni, una soluzione un po’ “estrema” è rappresentata dal mantenere il solo Diritto di Abitazione, in quanto diritto personale non trasferibile, impignorabile ed insequestrabile.

In definitiva, non esiste una soluzione valida per tutti, ma esistono “più soluzioni” che, combinate nel giusto modo, possono attenuare o eliminare i rischi patrimoniali dell’imprenditore dalla conseguenze del “non fare”. Per attuare il giusto mix di strumenti da utilizzare, è impossibile – o quanto meno molto, molto complicato – fare a meno di alcune figure professionali, come il commercialista, l’avvocato, il notaio ed il consulente finanziario (per la parte relativa alle eventuali vendite, anche l’agente immobiliare). Si rischia, infatti, di commettere errori grossolani e di perdere tanto tempo. 

Crisi aziendali e rischi patrimoniali dell’imprenditore. Consulenti, serve un “dream team”

La tutela del patrimonio personale dell’imprenditore dalle conseguenze di una crisi aziendale è legata alla collaborazione di diverse figure professionali che si occupano di patrimonio: consulente finanziario, commercialista, avvocato, notaio e agente immobiliare. Possibili strumenti di protezione e suggerimenti da osservare con attenzione prima di compiere errori.

Quello degli imprenditori è un target di clientela strategicamente importante per  qualunque consulente che operi nell’ambito del patrimonio – tipicamente avvocati, commercialisti, notai e consulenti finanziari -ognuno con differenti ruoli che quasi mai confliggono tra loro. Quella dei commercialisti, peraltro, è una categoria che rischia di condividere, sempre più spesso in caso di congiuntura economica negativa (come quella che stiamo attraversando), il rischio di essere coinvolta, in termini di responsabilità in vigilando, nelle sfortune delle aziende nelle quali ha frequentemente incarichi di controllo (collegio dei sindaci o revisori).

Dal momento che gli imprenditori sono stati colpiti duramente dalle conseguenze della pandemia di Covid19, la trattazione della nuova disciplina della crisi di impresa diventa oggi davvero opportuna, ed apre un ventaglio di analisi ed opportunità professionali che molti dovrebbero cogliere. In particolare, le nuove responsabilità imprenditoriali – e professionali – derivanti da queste nuove norme sono già in vigore (la fonte normativa è il decreto legislativo 12 Gennaio 2019, n. 14, pubblicato il successivo 16 Marzo), ma in relazione al suo effettivo funzionamento gli step precedentemente stabiliti (15 Agosto 2020 e 15 Febbraio 2021) sono stati rinviati, con decreto del Governo Conte, all’1 settembre del 2021 per via della crisi sistemica scatenata dal Covid19.

Questo rinvio forzato dalle circostanze, che riguarda solo le norme c.d. operative (definizione degli indicatori di rischio e degli indici di misurazione) costituisce una prima grande opportunità, per tutti i consulenti del patrimonio e per gli stessi imprenditori-clienti, e concede loro il vantaggio temporale per discutere non solo delle misure aziendali dettate dall’emergenza, ma anche della necessaria pianificazione patrimoniale da adottare riguardante i beni personali. Non c’è dubbio, infatti, che la crisi in atto si porterà via le imprese impossibilitate a riprendersi – magari perché quello attuale è solo un ulteriore peggioramento di una crisi preesistente, che si riteneva di poter controllare – e 15 mesi di tempo prima della effettiva entrata in vigore della “parte operativa” della nuova disciplina sono utilissimi a mettere in atto azioni di protezione del patrimonio personale che adesso diventano, per non pochi imprenditori, quasi obbligatorie.

Entrando un po’ nel dettaglio della nuova disciplina, imprenditori, sindaci e revisori dovranno dotare l’azienda di una struttura capace di prevedere la crisi. In sintesi, la norma nasce per consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà dell’impresa e per salvaguardare la capacità dell’imprenditore di creare le condizioni affinché si possano avviare, prima dello scoppio di una crisi senza ritorno, le procedure di ristrutturazione strumentali alla continuità aziendale. Chi non si adeguerà al nuovo dettato, perderà lo status giuridico di soggetto responsabile limitatamente alle quote sociali, e metterà a repentaglio anche il patrimonio personale.

Le novità, pertanto, sono evidenti. La vecchia legge fallimentare, infatti, interveniva solo nella fase c.d. patologica della crisi, quando non c’era più niente da fare, ed il fallito non aveva più la possibilità di rientrare nel circuito produttivo per almeno dieci anni. Pertanto, chi era in buona fede, ed aveva investito tutte le proprie risorse nell’azienda poi fallita, spariva dal mercato. Chi era in mala fede, invece, “la faceva franca”, pilotando il fallimento dopo aver prosciugato i beni dell’impresa.

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Con la riforma, la procedura dà la possibilità di intervenire subito, quando si manifestano i primi sintomi del problema, soprattutto quando l’imprenditore collabora ed interviene in prima persona, segnalando lui stesso i problemi e godendo così della c.d. esdebitazione biennale: dopo due anni potrà rientrare nel circuito, ma deve essere lui a denunciare lo stato di insolvenza. Inoltre, vengono introdotte nuove figure, in particolare gli OCRI (organismi di composizione della crisi d’impresa), che intervengono allorquando l’imprenditore, dopo essersi dotato di una strumentazione necessaria a prevedere la crisi, comunica il proprio squilibrio finanziario. In questo modo, l’imprenditore sarà affiancato dall’OCRI nelle trattative con i creditori, avrà degli “sconti” sulle sanzioni ed il patrimonio familiare non verrà toccato dalla procedura.

Come fa l’imprenditore a rendersi conto della situazione di squilibrio? Servono strumenti di allerta, che il Consiglio nazionale dei commercialisti dovrà definire all’interno di una sorta di cruscotto dotato di “spie” di allarme che, come abbiamo detto, entreranno in vigore nel settembre del 2021. I primi due allarmi possibili sono rappresentati dal Patrimonio Netto (PN) e dal rapporto flussi di cassa/impegni a sei mesi. Se il PN è negativo, deve essere segnalato immediatamente all’OCRI, e la mancata segnalazione implica una responsabilità diretta sia dell’imprenditore che dei sindaci e revisori. Se il patrimonio netto è positivo, si procede guardando il rapporto tra flussi di cassa ed impregni attesi a sei mesi: se il rapporto è inferiore a 1, scatta l’obbligo di segnalazione. Se anche il rapporto flussi/impegni è positivo, non servirebbe segnalare, ma le norme impongono di controllare altri cinque indicatori: 1) indice di sostenibilità degli oneri finanziari (oneri finanziari/fatturato); 2) indice di adeguatezza patrimoniale (patrimonio netto/debiti totali); 3) indice di ritorno liquido dell’attivo (cash flow/attivo); 4) indice di liquidità (attività a breve termine e passivo a breve termine); 5) indice di indebitamento previdenziale e tributario (indebitamento previdenziale e tributario/l’attivo). Se tutti questi indicatori sono negativi, scatterà l’obbligo di segnalazione anche se i primi due parametri sono positivi.

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Questo sistema di “controllo dall’interno” (2+5 indicatori) deve essere implementato dall’imprenditore in azienda, e si aggiunge al sistema di “controllo dall’esterno”, costituito dai sindaci e dai revisori, chiamati quindi ad una forte responsabilità. Infatti, se questi ultimi non comunicano tempestivamente la situazione di squilibrio, intervengono gli organi pubblici a segnalarla all’OCRI, all’Agenzia delle Entrate e all’INPS, determinando così la responsabilità di sindaci e revisori in solido con l’imprenditore.

La nuova disciplina sulle crisi aziendali si applica al 95% del tessuto imprenditoriale del nostro Paese, ma non alle c.d. grandi imprese, alle società quotate ed a banche, SGR, SIM etc, che non sono sottoposte al fallimento, ma alla liquidazione coatta amministrativa. In considerazione della portata innovativa delle nuove norme, è evidente che gli imprenditori avranno bisogno di professionisti di fiducia che li aiutino a mettere in piedi queste strutture interne. Contestualmente, però, dovranno “mettere in sicurezza” il patrimonio personale, e così dovranno fare anche i professionisti incaricati nel collegio dei sindaci o come revisori. Infatti, la nuova disciplina introduce la responsabilità per danno meramente patrimoniale (perdita patrimoniale che consegue ad una condotta altrui, o ad un fatto imputabile ad altri), e tutti gli atti compiuti successivamente alla dichiarazione di crisi sono inefficaci.

In questo nuovo contesto, anche il consulente finanziario ha il dovere di spendere del tempo con i propri clienti imprenditori, sollecitando la prevenzione dei problemi aziendali che non darebbero più al patrimonio personale una adeguata protezione qualora venissero usate le tradizionali strutture (es. trust e/o società di persone). Ma questa attivazione non può prescindere dalla stretta collaborazione con le altre figure professionali (avvocato, commercialista, notaio e agente immobiliare), con i quali costituire una sorta di “dream team” a tutto beneficio dell’imprenditore. Peraltro, sembra che non ci sia ancora sufficiente consapevolezza delle nuove norme e della nuove responsabilità, e diventa necessario allargare il proprio raggio d’azione professionale, stringendo accordi di programma con tutti i professionisti (in primis gli stessi commercialisti) al fine di consolidare la relazione con il cliente-imprenditore, e di acquisire nuove relazioni per il proprio settore specifico di consulenza.

Come fare tutto ciò, in concreto? Innanzitutto, amplificando le proprie capacità organizzative, compatibilmente con le misure dettate dall’emergenza ancora in corso, e fissare degli incontri per discutere della c.d. Protezione Patrimoniale Preventiva (c.d. PPP o 3P), nella quale non possono che rientrare, per la parte di patrimonio liquido, gli strumenti previdenziali propriamente detti (Ramo I, Ramo III o multi-ramo). Infatti, in caso di eventuale – quanto improbabile – futura tassazione degli strumenti assicurativi vita, quelli sottoscritti oggi saranno esenti da qualunque ulteriore imposta, per via della mancanza di effetto retroattivo delle nuove norme che la imporrebbero “solo da quel momento in poi”.

Relativamente agli asset immobiliari, rinviamo la trattazione del tema della PPP all’articolo “Imprenditori, come difendersi da una imposta patrimoniale da guerra“, ma continuando con agli asset liquidi, particolare attenzione merita il fondo Pensione, recentemente oggetto di una strana – vedremo perché – attenzione dei media. Infatti, se l’imprenditore ricade nella sola responsabilità civile, il Fondo è caratterizzato da intangibilità assoluta nella fase di adesione (ossia prima del raggiungimento dell’età pensionabile), e da intangibilità relativa nella fase di erogazione (cioè al raggiungimento di essa), per la quale però la pignorabilità è limitata ad un solo quinto. La recente giurisprudenza sul Fondo Pensione – che la Cassazione penale ha sancito come aggredibile, a ristoro delle parti lese – non cambia affatto l’altissimo livello di protezione offerto in sede civile da questo strumento. Infatti, quando si entra nel novero delle conseguenze patrimoniali di reati penali, non c’è strumento previdenziale che tenga, e questo era ben noto anche prima, tanto che non si riesce a comprendere il clamore creato dai media sulla questione.

Pertanto, la possibilità di aumentare il peso del patrimonio allocato in prodotti previdenziali, oggi, appare davvero opportuna. Infatti, le precedenti patrimoniali – tranne che in un solo caso – non hanno mai colpito i servizi assicurativi. Inoltre, per chi non vuole rischiare di incorrere in una eventuale “sentenza creativa” della magistratura di merito sulle polizze, c’è sempre lo strumento dell’accettazione del beneficiario, che per gli imprenditori a rischio crisi rappresenta un rafforzamento della insequestrabilità e impignorabilità della polizza. Il beneficiario, infatti, acquisisce lo status di terzo in buona fede, e come tale diventa titolare di un diritto che va tutelato, anche se minore di età (in questo caso interviene il giudice tutelare).

Per chi non vuole sottoscrivere prodotti assicurativi, esiste una soluzione un po’ “artigianale” ma molto efficace per tutelare le disponibilità liquide dall’aggressione di terzi (così come da un prestito forzoso o da una patrimoniale, strumenti di cui si parla insistentemente), e cioè quella di costituire una Società Semplice (S.S.) nella quale conferire la liquidità, sotto qualsiasi forma (conti correnti, gestioni patrimoniali, fondi, titoli etc), donando poi la nuda proprietà delle quote a moglie e figli, i quali godrebbero di una franchigia di un milione ciascuno. All’apertura della successione, tra enne anni, le quote della società non vi rientreranno e diventeranno di proprietà piena dei precedenti nudi proprietari, con tutto ciò che vi è dentro.

Qualunque sia l’esigenza di protezione del patrimonio, è bene osservare una serie di suggerimenti e avvertenze utilissime ad evitare il c.d. “fai da te”, nonchè a compiere errori che potrebbero rivelarsi irreparabili. Infatti, alcuni strumenti di protezione, in realtà, non proteggono affatto, e bisogna starne alla larga. Per esempio, staccare assegni circolari e tenerli in un cassetto non serve a nulla (soprattutto quando “si fiuta il pericolo” di una possibile procedura e/o azione di responsabilità), perché il movimento di emissione è regolarmente registrato in anagrafe conti e, se l’assegno circolare non viene incassato, verrà poi gravato ugualmente dall’imposta. La detenzione di contanti e oro, inoltre, causa l’inversione dell’onere della prova, ed il giorno in cui si tireranno fuori i valori si dovrà dimostrare come sono stati ottenuti. L’oro, poi, è gravato da costi enormi di detenzione e vendita, che certamente supererebbero l’importo della eventuale imposta patrimoniale da pagare su di esso.

In definitiva, non esiste una soluzione unica. Abbiamo però una certezza: la crisi economica che ci porteremo dietro nel dopo-Covid produrrà danni di varia entità a tutte le categorie di clienti dei consulenti finanziari, in special modo agli imprenditori. Pertanto, posizionarsi sul corretto mix di suggerimenti descritti renderà più elevato il livello di protezione del patrimonio personale e familiare. E se prima era difficile, per l’imprenditore in bonis, comprendere l’utilità (ed il costo) di una protezione patrimoniale preventiva, oggi, con una norma che protegge proprio l’imprenditore che previene i problemi, tutto ciò dovrebbe essere meno complicato.

Bye bye Germania. Tedeschi vicini alla “soluzione finale” della Questione Europea?

Dopo la sentenza della sua Corte federale, la Germania potrebbe salutare tutti ed uscire dall’UE, portando con sé un ricchissimo “bottino” procacciato in venti anni di privilegi finanziari  e di guerra  commerciale condotta, in maniera disinvolta, contro i propri alleati dell’Unione. 

Di Massimo Bonaventura

La “Questione Europea”, esplosa improvvisamente con l’arrivo della pandemia, ha preso un inaspettato abbrivio la scorsa settimana, allorquando la Corte federale tedesca ha sancito, in estrema sintesi, che il diritto nazionale della Germania prevale su quello europeo, spingendosi fino a dare una sorta di ultimatum all’Unione Europea ed alla BCE, le quali avrebbero dovuto spiegare, entro tre mesi, in che modo il programma di Quantitative Easing sarebbe stato rispettoso della costituzione tedesca.

L’abbrivio è continuato fino a ieri, quando Ursula von Der Leyen, rispondendo ad una lettera dell’eurodeputato tedesco Sven Giegold, ha dichiarato che “…la recente sentenza della Corte costituzionale federale solleva questioni che toccano il nucleo stesso della sovranità europea, ma la politica monetaria dell’Unione è una competenza esclusiva comunitaria, ed il diritto dell’Ue ha la precedenza sul diritto nazionale”. Inoltre, ha proseguito la Von Der Leyen, “la Corte di giustizia europea di Lussemburgo ha sempre l’ultima parola sul diritto dell’Ue e le sue sentenze sono vincolanti per tutti i tribunali nazionali”.

Infine “….Prendo questa questione molto sul serio. La Commissione sta attualmente analizzando in dettaglio la sentenza di oltre 100 pagine della Corte costituzionale federale tedesca, e sulla base dei risultati di quest’analisi, stiamo prendendo in considerazione possibili passi successivi, incluse le procedure di infrazione”.

Dietro la sentenza della Corte federale tedesca, accolta con finta rassegnazione dal governo conservatore della Merkel, pare ci sia il desiderio di una soluzione inaspettata della “questione europea”: l’uscita della Germania dall’UE, insieme ad un ricchissimo “bottino” procacciato in venti anni di guerra finanziaria e commerciale perpetrata allegramente ai propri alleati dell’Unione, ai quali va rimproverato la passiva accettazione dell’enorme surplus tedesco, contrario alle regole fondanti dell’Unione e mai fatto valere, per timore verso il paese dominante, in tutte le sedi europee. 

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Ebbene, questo “paura dell’abbandono” sembra trovare nei fatti degli ultimi tre mesi un riscontro notevole. Infatti, l’ipotesi – di stampo solo apparentemente complottistico – di una uscita della Germania non è così lontana dalla realtà. Non è un mistero, infatti, che gli esponenti di spicco del partito conservatore tedesco (quello che regge la poltrona della Merkel) accarezzino da almeno due anni la possibilità di una “Germanexit” dall’Unione Europea, da realizzare adesso per via della raggiunta potenza economica neanche immaginabile soltanto venti anni fa, ed il comportamento ostruzionistico adottato nei momenti più tragici della pandemia, oltre ad essere stato deprecabile, dimostra oltre ogni dubbio che gran parte degli schieramenti politici tedeschi non hanno più alcun interesse a che il loro Paese rimanga in Europa. Adesso, forti dell’impedimento interno creato dalla sentenza della Corte federale, tutti loro mandano un messaggio chiarissimo: il primato della Corte di Giustizia Europea nell’interpretazione del diritto comunitario, ed il carattere vincolante che le decisioni della stessa hanno su tutte le corti nazionali, valgono per tutti tranne che per la Germania; se questo non sta bene, i tedeschi saranno “costretti” ad andare via, magari in compagnia della fedele Olanda di Rutte.

Del resto, dopo la sospensione del Patto di Stabilità – un vero e proprio “totem” per i paesi fondatori dell’UE – si è cominciato a respirare un clima da “liberi tutti”, che evidentemente è piaciuto molto anche all’Establishment tedesco. Per chi non ha ben presente la questione, derogare al Patto di Stabilità significa, di fatto, sospendere l’insieme di regole – trattato di Maastricht: limite di deficit/Pil al 3% e debito sotto il 60% della ricchezza nazionale – che governano dal 1997 le politiche di bilancio degli Stati membri e che sono state allargate nel corso degli anni successivi fino a giungere al famigerato Fiscal Compact.

Se così fosse, si tratterebbe di una “soluzione finale” dell’Unione Europea, generata questa volta senza alcun genocidio, ma con una dose di cinismo politico sufficiente a determinare, con un solo colpo, l’assassinio del sogno europeo che decine di milioni di suoi abitanti hanno coltivato, inutilmente, per due decenni.

Allora, se così deve essere, bye bye Germania; e, probabilmente, addio Europa.

Le donazioni non si improvvisano. Dal caso Zonin un monito per chi si occupa di tutela del patrimonio

Non esiste un numero esatto di “anni prima” entro il quale è conveniente effettuare atti dispositivi del patrimonio ed evitare l’aggressione dei terzi; l’unico criterio è quello del “prima possibile”, soprattutto quando il ruolo ricoperto in ambito professionale non ha ancora dato la possibilità di compiere azioni che richiedano l’assunzione di grandi responsabilità.

E’ notizia di questi giorni quella che ha visto i giudici vicentini dare ragione ai liquidatori della Popolare di Vicenza e accogliere le richieste di revoca contro le donazioni immobiliari e societarie, dal valore di 1,3 milioni, dell’ex presidente Gianni Zonin, effettuate con discutibile tempismo nel novembre 2015. il Tribunale di Vicenza, in particolare, lo scorso 17 Aprile ha emesso due pronunce gemelle che riguardano alcune donazioni immobiliari e una vendita di partecipazioni societarie che Zonin aveva disposto in favore dei suoi più stretti congiunti nei mesi immediatamente successivi alle sue dimissioni dal consiglio di amministrazione dell’istituto veneto, avvenute alla fine del 2015, riconoscendo la sussistenza degli elementi per l’accoglimento dell’azione revocatoria (avviata a Gennaio 2018) e accertando, quindi, che gli atti dispositivi oggetto delle donazioni avevano consapevolmente impoverito il patrimonio sul quale i creditori della banca avrebbero potuto soddisfarsi nell’ipotesi di accoglimento dell’azione di responsabilità promossa nei confronti dello stesso Zonin e della successiva vendita dei beni donati: una villa a Montebello Vicentino e la casa di Zonin nel centro di Vicenza, nonché le quote delle aziende vinicole passate ai figli Domenico, Francesco e Michele.

In sintesi, grazie al provvedimento del tribunale di Vicenza i beni tornano nella piena proprietà dell’ex presidente della Popolare di Vicenza, e potrebbero essere sequestrati in caso di eventuale risarcimento danni se venisse accertata la responsabilità di Zonin. Nel dispositivo, i giudici parlano di un “…ampio disegno finalizzato a sottrarre ai terzi le garanzie patrimoniali generiche” e che “la tempistica delle donazioni rispetto alle dimissioni ed alle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza….., rese note al pubblico anche per l’ampia risonanza mediatica, avrebbe arrecato danno  alle ragioni debitorie”.

Al di là della vicenda specifica e dei dolorosi risvolti che hanno inciso sui risparmi di migliaia di risparmiatori, la decisione di magistrati vicentini costituisce un monito sia per coloro che pensano di poter “blindare” il patrimonio accumulato irregolarmente (o illecitamente) con una semplice donazione, sia per i professionisti – che si presume essere in buona fede – a cui essi si rivolgono quando ormai “il danno è fatto”.

Pertanto, al fine di non trovarsi nella classica situazione in cui si mettono in atto “mosse disperate”, con le quali ottenere solo il rinvio temporale di ineluttabili provvedimenti, tutti coloro che svolgono incarichi di grande responsabilità dovrebbero pensare, come dei moderni San Francesco, di spogliarsi gradualmente delle proprietà accumulate, in favore di persone di propria fiducia (come i familiari più stretti, ma non solo) con un tempismo che, in un eventuale giudizio per danni, verrà interpretato come in buona fede e del tutto scollegato alle irregolarità di cui si potrebbe rispondere in futuro. E non esiste un numero esatto di “anni prima” entro il quale è conveniente effettuare atti dispositivi del patrimonio al fine di proteggere il patrimonio dall’aggressione dei terzi eventualmente danneggiati; l’unico criterio è quello del “prima possibile”, soprattutto quando il ruolo ricoperto in ambito professionale non abbia dato la possibilità di compiere azioni da cui derivi l’assunzione di grandi responsabilità.

LEGGI ANCHE: Passaggio generazionale: Trust o società di persone? Consulenti finanziari poco attivi sulle questioni patrimoniali

C’è da dire – e questo è un costume tutto italiano – che effettuare atti dispositivi, mediante una o più donazioni, al solo scopo di ritardare l’aggressione dei creditori, consente comunque al donante e ai propri familiari di poter godere, nella maggioranza dei casi, dei beni oggetto di successiva revocatoria ancora per qualche anno, ed in tal senso questo è comunque un risultato economicamente quantificabile, di cui il debitore non risponde. Allo stesso modo, però, è innegabile come diverse categorie di dirigenti d’impresa (o professionisti), costantemente e potenzialmente “sub iudice” per via delle responsabilità derivanti dal proprio ruolo, non si curano affatto (se non quando è troppo tardi) della tutela del patrimonio familiare, sottoponendo quest’ultimo a rischi enormi di fronte ad eventi anche non immaginabili. Dirigenti apicali d’azienda, managers, medici, ingegneri, avvocati, per esempio, dovrebbero pensare ad una corretta pianificazione del patrimonio già al momento della prima operazione immobiliare e, in caso di sviluppi importanti del proprio tenore di vita, valutare altri strumenti patrimoniali più adatti (il Trust, per esempio, oppure le società di persone).

Le donazioni, infatti, rispondono ad altre finalità, molto specifiche, e si rivolgono esclusivamente a tutti quei soggetti che, in una Italia sempre più “paradiso fiscale” delle successioni, desiderano trasmettere il patrimonio ai propri familiari mediante atti da effettuare ancora in vita, minimizzando così l’insorgenza di eventuali questioni successorie tra i futuri eredi.

Le donazioni no, non si improvvisano.

 

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