Il caso dei camici acquistati dalla Regione Lombardia diventa un caso di scuola sul (non) corretto utilizzo del trust come strumento idoneo alla protezione del patrimonio familiare contro l’aggressione di terzi ed alla pianificazione patrimoniale del professionista e dell’imprenditore.
Di Alessio Cardinale*
Raramente ci occupiamo di politica, e quando succede lo facciamo esclusivamente per trattare questioni relative al ruolo dell’Italia nell’Unione Europea e le possibili conseguenze economiche e sociali di scelte troppo spesso prese a beneficio dei paesi del Nord Europa e a danno di quelli del Sud (quella che abbiamo ribattezzato Q.M.E., “Questione Meridionale Europea”). Questa volta, però, la vicenda che vede il Governatore della Lombardia Fontana coinvolto, in qualche modo, nella vicenda della fornitura di camici – ancora tutta da chiarire – da parte dell’azienda del cognato, ci fornisce l’occasione per confrontarci con alcune tematiche a noi care, e cioè la tutela del patrimonio familiare e gli strumenti corretti per attuarla.
In estrema sintesi, il leitmotiv degli avversari politici di Fontana è “…è evidente che Fontana sapesse della fornitura di camici fin dall’inizio, ma nonostante questo affermava di non entrarci nulla…”, mentre quello della difesa è “…il Governatore non è stato preventivamente avvisato dal cognato di quella fornitura, e quando si è accorto della stessa ha chiesto al cognato di rinunciare ai soldi per salvaguardare la limpidezza dell’operazione”. Ecco, di questa querelle ci interessa veramente poco, ma la vicenda è interessante perchè tratta di un acquisto di merce, poi trasformato irritualmente in una donazione di fatto, e della scoperta del passato utilizzo, da parte della famiglia del Governatore, di due trust di diritto estero (Bahamas), con disponibilità pari a 5,3 milioni di euro “scudati” nel 2015, senza il rientro materiale in un conto italiano, serviti per imprecisate esigenze di tutela del patrimonio familiare. Queste premesse fanno diventare la vicenda una sorta di “caso di scuola” per gli addetti ai lavori della consulenza patrimoniale.
Vediamo il perché.
Come raccontano Corriere della Sera e Repubblica, il presunto coinvolgimento di Fontana nelle indagini origina dal suo tentativo di effettuare un bonifico di 250.000 euro alla Dama SpA (società di proprietà del cognato per il 90%, e della moglie dello stesso Fontana per il 10%) da un conto in Svizzera a suo nome detenuto presso la UBS AG, sul quale erano arrivati i famosi 5,3 milioni detenuti fino ad allora da due trust alle Bahamas costituiti dalla madre di Fontana, che quindi era intestataria dei trust. Alla morte di lei (avvenuta nel Giugno 2015), l’atto di costituzione dei trust prevedeva quale “beneficiario economico” proprio il Governatore, il quale era designato anche quale “soggetto delegato”.
Il bonifico effettuato alla società del cognato e della moglie, sostiene Fontana, sarebbe servito a trasformare in una donazione la vendita dei camici alla Regione Lombardia in una donazione di fatto, rinunciando così l’azienda a farsi pagare dalla Regione i 49.353 camici oggetto dell’ordine. Ma non è questo il punto. Il punto è che questo bonifico ha fatto scattare l’allarme nell’Unione Fiduciaria, incaricata da Fontana del trasferimento di denaro, che così bloccava il pagamento in base alla normativa antiriciclaggio (causale incoerente con il bonifico, disposto da un soggetto “sensibile” per via dell’incarico politico). Come prevede la normativa in tutti i casi di “operazione sospetta”, il soggetto bancario incaricato o la Fiduciaria devono obbligatoriamente (e riservatamente) effettuare una segnalazione all’Unità di informazione finanziaria di Banca d’Italia, che la gira alla Guardia di Finanza e alla Procura per le indagini di rito.
C’è da dire che il conto svizzero di Fontana detenuto presso l’UBS è completamente lecito, la Svizzera ha cessato già da qualche anno di essere un paradiso fiscale ed è rientrata nell’elenco dei paesi in “white list”. Per un personaggio politico, semmai, l’aspetto più difficile da spiegare è proprio l’utilizzo dei trust di diritto estero, dal momento che l’Ordinamento italiano permette di crearli liberamente nel nostro Paese, purchè siano coerenti allo scopo per il quale sono stati costituiti. Ed infatti, qualche giorno dopo la segnalazione i finanzieri del nucleo speciale di polizia valutaria si recavano nella sede dell’Unione Fiduciaria, acquisivano gli atti e il 9 Giugno ascoltavano il responsabile della funzione antiriciclaggio, mentre Fontana, due giorni dopo, chiedeva alla Fiduciaria di non effettuare più il bonifico.
Un secondo aspetto, molto importante, è quello della qualità di “soggetto delegato” attribuita a suo tempo dall’intestataria dei trust al Governatore. Tutto lecito, per carità, ma piuttosto ingenuo da parte di chi dovrebbe rimanere del tutto estraneo dalla gestione, anche futura, di somme così ingenti, soprattutto se provenienti da una c.d. voluntary disclosure (cioè dal rientro di capitali illecitamente detenuti all’estero), e dimostrare di non essere stato il vero “dominus” di quei trust e di quelle somme in essi contenute (perché è questo il sospetto, ovviamente tutto da dimostrare, che chiunque sta nutrendo in questo momento).
Per tutti questi motivi, la vicenda che coinvolge il Governatore Fontana diventa un “caso di scuola” – in negativo – sia per gli addetti ai lavori che già si occupano di consulenza patrimoniale, sia per coloro (consulenti finanziari, ad esempio) che vorrebbero occuparsene per ampliare il proprio mercato e, soprattutto, le proprie competenze. In relazione ai trust, pertanto, il messaggio è uno solo: “vietato improvvisare”. E se è vero che, in caso di responsabilità personali acclarate o anche soltanto temute, la paura di un sequestro preventivo dell’intero patrimonio familiare è più che giustificata – in Italia, prima ti becchi il sequestro di tutto, poi devi faticosamente dimostrare il coinvolgimento di una sola parte di esso nell’eventuale illecito commesso – è anche vero che, nel progettare una struttura di protezione di quel patrimonio, bisogna usare strumenti credibili, che rispondano a loro volta a criteri e bisogni altrettanto credibili. E i trust di diritto estero non lo sono, soprattutto se, una volta scelti e costituiti, non si lascino lì dove sono, a dormire nelle loro segrete stanze, assumendosi tutte le responsabilità del caso.
Molto meglio – se non si hanno troppi scheletri nell’armadio – utilizzare i trust di diritto italiano, che riescono a porre una barriera efficace contro i creditori, o le fondazioni (oppure entrambe le soluzioni). Lo sanno bene persino coloro che in questo momento attaccano politicamente la Lega, facendo leva su questa vicenda. Il PD, per esempio, con le 68 fondazioni costituite dagli allora D.S. ed oggi riunite nella galassia della Fondazione Enrico Berlinguer (che probabilmente si rivolta nella tomba), è riuscito nell’intento di rendere non più aggredibile dalle banche il patrimonio ereditato dal PCI (in totale circa 500 milioni suddivisi tra 2.400 immobili, opere d’arte, depositi bancari), e a non pagare debiti che già nel 2004 ammontavano a 82.585.000 € (BNL), 32.645.000 € (Banca IMI) e 10.124.000 € (Efibanca). Debiti che, in tutta probabilità, verranno accollati ai contribuenti per via di una garanzia posta dal Governo sulla gran parte di quell’ammontare che origina dal debito dell’Unità (circa 81 milioni di euro).
Roba da far impallidire i “principianti” della Lega, con i loro “miseri” 49 milioni già in via di (lunghissima) restituzione allo Stato, e i consiglieri economici della famiglia del Governatore, rei di avere improvvisato e di non aver messo a frutto l’unica risorsa gratuita, in tema di Trust: la lungimiranza.
* Direttore editoriale di Patrimoni&Finanza



In sintesi, in occasione dell’assemblea la maggioranza – nonostante specifiche domande “fuori o.d.g.” di alcuni consiglieri dell’opposizione – si sarebbe guardata bene dal comunicare un fatto così importante per tutti gli iscritti, e così, secondo i 5 consiglieri del CdA della Fondazione Luca Gaburro (Federagenti), Antonino Marcianò (Fiarc), Alfonsino Mei (Anasf), Davide Ricci (Federagenti) e Gianni Guido Triolo (Confesercenti), il vertice di Enasarco sarebbe andato contro gli stessi Ministeri, in un atto di arroganza e superbia, senza informare preventivamente il CdA; il tutto in danno dell’Istituzione che governano e degli iscritti che rappresentano“.
La lista “Fare Presto“, inoltre, denuncia che “il vertice rimane arroccato pericolosamente sulla poltrona più alta della Fondazione Enasarco, sordo alle istanze delle minoranze che fino a prova contraria rappresentano decine di migliaia di iscritti, sconfessando gli inviti dei Ministeri Vigilanti, assumendosi personalmente ogni responsabilità – unitamente ai consiglieri di maggioranza del CdA – decidendo di adire il TAR, senza avere un preventivo mandato esplicito del Consiglio d’Amministrazione; e non per tutelare gli agenti ma, al contrario, per non andare immediatamente al voto e rimanere in regime di prorogatio. Un’azione da stigmatizzare in toto, che rappresenta un’offesa per chi in Enasarco ripone fiducia e versa i contributi per il proprio Fondo Pensionistico. E lo sta facendo in un momento storico in cui agenti di commercio e consulenti finanziari ci chiedono un aiuto vero e concreto, perché alle prese con i danni economici, sociali e sanitari determinati dall’Emergenza Covid-19”. E di tale arbitraria iniziativa “non sono stati informati neanche i delegati assembleari che hanno votato il 30 giugno scorso e che ora si trovano nella non invidiabile posizione di poter essere oggetto di attenzione, unitamente al vertice Enasarco e agli altri organi della Fondazione, per gli ingenti ed eventuali danni erariali causati dal comportamento arrogante e presuntuoso del vertice”.
Il risultato finale, secondo “Fare Presto” è “l’ennesima presa in giro di agenti e consulenti finanziari i quali sarebbero destinatari non solo di aiuti economici irrisori ma addirittura di aiuti che non si verificheranno in quanto contenuti in delibere di cui i Ministeri vigilanti avevano già anticipato la loro nullità allo stesso Presidente e alla maggioranza del CdA in numerose note“.
E così, l’appuntamento di domani (Assemblea dei delegati) si preannuncia “scoppiettante”, tale è la distanza tra le due opposte fazioni, tra le quali quella della maggioranza – piuttosto composita e non sempre omogenea – sembra aver ritrovato unità d’intenti proprio sul tema delle delibere durante il c.d. regime di prorogatio.
In primo luogo, si ricorda che il d. lgs. n. 509 del 1994, pur lasciando “immutato il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale” dell’Enasarco, ha modificato “gli strumenti di gestione e la qualificazione dell’Ente che si trasforma ed assume la personalità di diritto privato” (cfr., la sentenza n. 15 del 1999). Tale, incontestabile, mutamento di veste giuridica è stato confermato anche dal Consiglio di Stato, che, nel ribadire la finalità pubblica dell’attività istituzionale dell’Ente, ha altresì riconosciuto l’attrazione degli enti previdenziali nella sfera privatistica operata dal d. lgs. n. 509 del 30 giugno 1994” con riguardo al “regime della loro personalità giuridica” (cfr. Cons. Stato sez. VI 28 novembre 2012, n. 6014).
Va rilevato, infine, che l’articolo 33, comma 1, secondo periodo, del Decreto-Legge 08 aprile 2020, n. 23, nel riconoscere la facoltà agli organismi pubblici a base associativa (la Fondazione Enasarco, per le ragioni dette, è pacificamente un organismo pubblico avente natura associativa come riconosciuto, tra gli altri, dallo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) di sospendere le procedure elettorali in corso, stabilisce che in tal caso vi è la “contestuale proroga” degli organi, senza richiamare affatto la specifica disciplina prevista dal primo periodo dello stesso art. 33 con riferimento agli altri enti iscritti nel cd. elenco ISTAT di cui all’art. 3 del d.l. n. 293 del 1994.
Posta questa essenziale premessa, è necessario rettificare altre infondate affermazioni contenute nella predetta nota del 24 giugno 2020. Si ricorda, anzitutto, che l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2019 è prevista dall’articolo 14, comma 1, lett. g) dello Statuto e l’adunanza prevista per il 16 aprile 2020 è stata posticipata a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 107 del Decreto-Legge 18 marzo 2020, n. 17. La medesima disposizione statutaria sopra richiamata prevede quale funzione in capo all’Assemblea dei Delegati, altresì, l’approvazione delle revisioni al budget. Tutto quanto indicato dai punti 2, 3 e 4 risponde a tale funzione e non esorbita in alcun modo dalla disciplina prevista dallo Statuto.
Analogamente con riferimento al punto n. 5 all’ordine dei lavori, tenuto conto che anche l’articolo 14, comma 1, lett. e) dello Statuto riconosce all’Assemblea la funzione di deliberare “sulle modifiche…del Regolamento delle attività istituzionali…proposte dal Consiglio di Amministrazione”.
Infatti, 16 delegati dell’Assemblea Enasarco riferibili alle sigle ANASF, Federagenti e FIARC, in una lettera inviata ai ministeri di Lavoro ed Economia e ai vertici Enasarco, hanno rappresentato le evidenti criticità sulle quali la Governance dell’Ente li chiamerà a esprimersi in occasione dell’Assemblea dei delegati convocata per martedì 30 giugno. Nella nota, si sollecita “l’intervento immediato dei ministeri vigilanti attesa la persistenza di un gravissimo e illegittimo comportamento da parte della maggioranza dell’attuale Consiglio di Amministrazione, le cui delibere, già censurate dagli stessi ministeri, stanno ora coinvolgendo l’operato degli altri organi e, in particolare, dell’Assemblea dei delegati, chiamata infatti a deliberare, nella prossima riunione del 30.06.2020, su punti che esulano dalle proprie funzioni statutarie e non rientranti tra gli atti di ordinaria amministrazione“.
E’ questa, adesso la paura più grande dei 10 consiglieri di maggioranza e dei loro delegati? Sembrerebbe di sì, e le loro reazioni alle numerose istanze di ripristino del “giovane” meccanismo democratico elettorale di Enasarco lo dicono apertamente: bocche cucite, e reazioni scomposte sui social. Del resto, l’aumento della base elettorale, in un periodo in cui gli aventi diritto sono più disponibili per via dei ritmi di lavoro forzatamente più blandi – anche adesso, in pieno ritorno ad una vigilata normalità – è una ipotesi più che fondata. Infatti, nelle precedenti elezioni per la costituzione dell’Assemblea dei delegati (2016, dalle ore 9.00 di venerdì 1° aprile 2016 alle 18 di giovedì 14 aprile) avevano espresso il proprio voto soltanto 25.448 agenti e rappresentanti di commercio (ossia l’11,34% degli aventi diritto) e 814 imprese preponenti (pari all’1,66%). Pertanto, scontando la maggiore familiarità che oggi gli elettori avrebbero con gli strumenti di condivisione online, e con i consulenti finanziari (35.000 professionisti) sempre più sul piede di guerra, prevedere un raddoppio della base elettorale non è una ipotesi così audace. E se aumenta la base, i vecchi equilibri crollano.
Rimane il fatto che, ad oggi, nonostante almeno due diversi solleciti Ministeriali inviati alla Presidenza di Enasarco, gli oltre 220mila iscritti non hanno ancora una data certa per sapere quando potranno esercitare il proprio diritto al voto; e in questi mesi di gestione “in proroga”, nonostante proclami di parte, nemmeno un euro è realmente entrato nelle tasche di agenti di commercio e consulenti colpiti dai danni sanitari, economici e sociali legati alla pandemia da Covid-19. Ora, l’ennesima dimostrazione di scollamento con la realtà e disinteresse verso gli iscritti, ovvero la richiesta all’Assemblea dei Delegati di votare su “atti illegittimi (…) in quanto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, così come l’Assemblea dei delegati, possono adottare solamente atti di ordinaria amministrazione essendo in regime di prorogatio, così come rappresentato nelle Note dei Ministeri Vigilanti del 24.04.2020, del 30.04.2020“.
Naturalmente, il forte interesse strategico di organizzazioni come ANASF a poter gestire, oltre gli immobili, i circa 4,5 miliardi di patrimonio mobiliare non è certamente infondato, e nessuno – quindi, neanche ANASF – ha la “patente” di bravo gestore, ma coloro che oggi siedono in maggioranza nel CdA di Enasarco dovrebbero comunque tenere presente che il giudizio sul loro operato, prima e dopo il confronto elettorale, è un fatto ineluttabile, come le stesse elezioni. A meno che, pur di non farle, essi non preferiscano arroccarsi definitivamente – magari sperando in un ritorno autunnale del virus – e attendere i lunghi tempi previsti affinchè una certa politica accomodante si produca in un salvifico commissariamento.
Relativamente alla passata gestione, c’è da dire che i rilievi delle Istituzioni ai gestori del patrimonio Enasarco non sono mai mancati, anche durante la precedente presidenza di Brunetto Boco. Già nel Gennaio del 2015, la Commissione bicamerale di controllo sugli enti gestori di forme di previdenza privatizzate (presieduta dall’on. di Gioia), alla luce delle risultanze di una indagine conoscitiva sulla Fondazione, aveva segnalato ai ministeri vigilanti l’opportunità di procedere al commissariamento dell’Ente. La Commissione era arrivata a tale conclusione dopo aver svolto indagini proprio sulla gestione finanziaria e immobiliare dell’Ente, probabilmente ritenendo poco soddisfacenti le audizioni dei vertici della Cassa avvenute nei mesi precedenti. In più, sulla gestione dell’Ente erano state presentate decine di interrogazioni parlamentari di qualunque colore politico, una serie di esposti del M5S alla Banca d’Italia, alla Consob, alla Covip, alla Corte dei Conti, e la richiesta di istituire una commissione parlamentare di inchiesta (On. Ricchiuti, PD). Anche un servizio televisivo di Report (su RaiTre), contribuiva non poco a gettare ombre sulla gestione del patrimonio.
Il 2019 di Enasarco, peraltro, si qualificava come annus horribilis per i suoi ruoli apicali, costretti com’erano a fronteggiare anche due vicende piuttosto imbarazzanti. La prima è quella relativa ai fondi immobiliari Megas e Michelangelo Due, controllati in maggioranza dalla Cassa e gestiti in precedenza da Sorgente SGR, a seguito della quale l’Ente dava mandato per un esposto alla Procura della Repubblica del Tribunale di Roma contro il presidente di Sorgente Valter Mainetti, e l’ex presidente di Enasarco, Brunetto Boco,
Sull’argomento è recentemente intervenuto anche Manlio Marucci, Segretario di Federpromm-Uiltucs, secondo il quale “La mia posizione è che le elezioni sono una fase irrinunciabile della vita dell’Enasarco, e non si possono rinviare ancora senza causare ulteriori disagi e malintesi. In ogni caso, in occasione della riunione del prossimo 30 Giugno è mia intenzione presentare una mozione d’ordine proprio sulle elezioni, affinchè si tengano il più presto possibile”.
Ci sono andati giù pesante i consiglieri in quota FIARC, Confesercenti, ANASF e Federagenti, che hanno attaccato duramente “un consiglio sottoposto alla sconsiderata volontà di una maggioranza di 10 consiglieri su 15, che a colpi di delibere si è incatenata alla propria poltrona, rinviando a data da destinarsi le elezioni…un consiglio che ha insozzato la richiesta dell’anticipo del FIRR riducendola a una mera mancetta elettorale (il 10%, anziché il 30%, n.d.r.)….. Enasarco non ha soldi per gli iscritti (nemmeno quando si parla di soldi “degli” iscritti) perché anche in questi quattro anni all’amministrazione è mancato un piano serio, strutturato e trasparente”.
Per chi governa, le elezioni non dovrebbero rappresentare un evento di cui aver paura, bensì un incoraggiamento alla partecipazione, un traguardo prima del quale poter confermare la bontà del proprio operato e mettere a tacere critiche e rilievi. Pertanto, se si è in buona fede, e si può dimostrare di aver operato nell’interesse della Cassa e degli iscritti, non c’è alcun motivo di tardare ancora il confronto elettorale. Giusto?
In mezzo a questa contesa, si inserisce con prepotenza il mito – è il caso di dirlo – di Steve Jobs, visionario dei visionari, cui il mondo attribuisce meriti riconoscibili, tra i quali quello di aver creato l’azienda più ricca e potente del mondo. Infatti, la nutrita filmografia sul personaggio ci ha restituito l’immagine del “perfetto visionario”, quello a cui tutti gli altri vorrebbero tendere: determinato, arrogante, cinico e geniale.
Del resto, l’industria cinematografica ha contribuito al “racconto mitologico” di diversi visionari realmente esistiti; a titolo di esempio, lo stesso Jobs (due film e decine di docufilm all’attivo su di lui), il mito negativo (ma sempre mito) di Jordan Belfort interpretato da Leonardo Di Caprio in “The Wolf Of Wall Street”, ed il gruppo di visionari raccontati nel celebre film “La Grande Scommessa” (The Big Short, tratto da una storia verissima), su cui primeggia il personaggio interpretato dall’attore Christian Bale, Michael Burry, autentico visionario che era solito lavorare a piedi scalzi e in bermuda.
In Italia abbiamo avuto il compianto Sergio Marchionne, esempio di visionario “nostrano” (sebbene sia stato naturalizzato canadese), il quale ha saputo modificare profondamente la storia della FIAT – oggi FCA – e sul quale è cresciuto, anche per via della sua prematura scomparsa, un discreto mito imprenditoriale che continua anche dopo la sua morte (su tutto, la sua leggendaria insofferenza per la cravatta).
Ipoteticamente, in una classificazione dei ruoli aziendali, il ruolo di “capo visionario” incarnerebbe una funzione dirigente come le altre, ma a differenza di queste verrebbe usato per formalizzare una posizione di più alto livello, persino rispetto al CEO. Una specie di “santone aziendale” cui tutto è concesso: camminare a piedi scalzi, farsi una canna in pieno orario di lavoro (per amplificare il “pensiero visionario”), vestirsi in maniera informale anche durante i consigli di amministrazione, consumare pasti frugali e salutari, disprezzare (apparentemente) il denaro, vivere (apparentemente) in modo modesto, insultare occasionalmente i dipendenti che non seguono le sue visioni e mostrare una certa insofferenza per le regole dello stile dirigenziale.
L’ipotesi non è così fantasiosa, e comincia a circolare con insistenza da quando il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha detto testualmente “….siamo tutti consapevoli che in Italia c’è un grande risparmio privato, e sicuramente questa è una delle ragioni di forza della nostra economia. Ci sono tanti progetti, a tempo debito vedremo…”. Le affermazioni del premier, peraltro, trovano forza nella proposta di iniziativa parlamentare lanciata dal capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, nella quale si vorrebbe quella che è stata già definita “Covid Tax”, ossia un contributo di solidarietà sui titolari di redditi elevati (oltre gli 80mila euro annui), con aliquote crescenti.
In Italia, comunque, si può dire che in tutte le occasioni i prodotti di previdenza sono stati generalmente esclusi dal novero delle attività finanziarie su cui calcolare l’imposta, e difficilmente le polizze di Ramo I o multi-ramo verranno toccate da una nuova patrimoniale o da altre misure straordinarie che il Governo adotterà nei prossimi due anni per ridurre il deficit. Ciò nonostante, è sempre meglio sensibilizzare gli imprenditori – e chiunque abbia un patrimonio da tutelare, in via generale – sulle conseguenze del “non fare”, che oggi appaiono ancora più gravi rispetto al passato più recente, quando la pandemia era solo un argomento da “disaster movie”.
Pertanto, è possibile limitare i danni? E se sì, di quali figure professionali si dovrà circondare l’imprenditore?
coperti da tutela effettiva, ed in caso contrario si configurerebbe una operazione fittizia (con tutte le conseguenze del caso). Anche la Società Semplice subirebbe queste imposte, per cui
Inoltre, per dimostrare che la donazione di denaro, effettuata senza atto pubblico, sia una liberalità indiretta, i soldi ricevuti dal destinatario devono essere impiegati per l’acquisto di beni o servizi; in caso contrario, in sede di successione i fratelli potrebbero eccepire una lesione della propria quota legittima, ed avviare la c.d. azione di riduzione. Quest’ultima ipotesi è tutt’altro che rara, e comporta azioni degli eredi che, in caso di supposta lesione dei propri interessi, possono arrivare fino alla richiesta, alla banca del de cuius, delle copie degli e/c bancari fino a dieci anni indietro.
Questo rinvio forzato dalle circostanze, che riguarda solo le norme c.d. operative (definizione degli indicatori di rischio e degli indici di misurazione) costituisce una prima grande opportunità, per tutti i consulenti del patrimonio e per gli stessi imprenditori-clienti, e concede loro il vantaggio temporale per discutere non solo delle misure aziendali dettate dall’emergenza, ma anche della necessaria pianificazione patrimoniale da adottare riguardante i beni personali. Non c’è dubbio, infatti, che la crisi in atto si porterà via le imprese impossibilitate a riprendersi – magari perché quello attuale è solo un ulteriore peggioramento di una crisi preesistente, che si riteneva di poter controllare – e 15 mesi di tempo prima della effettiva entrata in vigore della “parte operativa” della nuova disciplina sono utilissimi a mettere in atto
Come fa l’imprenditore a rendersi conto della situazione di squilibrio? Servono strumenti di allerta, che il Consiglio nazionale dei commercialisti dovrà definire all’interno di una sorta di cruscotto dotato di “spie” di allarme che, come abbiamo detto, entreranno in vigore nel settembre del 2021. I primi due allarmi possibili sono rappresentati dal Patrimonio Netto (PN) e dal rapporto flussi di cassa/impegni a sei mesi. Se il PN è negativo, deve essere segnalato immediatamente all’OCRI, e la mancata segnalazione implica una responsabilità diretta sia dell’imprenditore che dei sindaci e revisori. Se il patrimonio netto è positivo, si procede guardando il rapporto tra flussi di cassa ed impregni attesi a sei mesi: se il rapporto è inferiore a 1, scatta l’obbligo di segnalazione. Se anche il rapporto flussi/impegni è positivo, non servirebbe segnalare, ma le norme impongono di controllare altri cinque indicatori: 1) indice di sostenibilità degli oneri finanziari (oneri finanziari/fatturato); 2) indice di adeguatezza patrimoniale (patrimonio netto/debiti totali); 3) indice di ritorno liquido dell’attivo (cash flow/attivo); 4) indice di liquidità (attività a breve termine e passivo a breve termine); 5) indice di indebitamento previdenziale e tributario (indebitamento previdenziale e tributario/l’attivo). Se tutti questi indicatori sono negativi, scatterà l’obbligo di segnalazione anche se i primi due parametri sono positivi.
In questo nuovo contesto, anche il consulente finanziario ha il dovere di spendere del tempo con i propri clienti imprenditori, sollecitando la prevenzione dei problemi aziendali che non darebbero più al patrimonio personale una adeguata protezione qualora venissero usate le tradizionali strutture (es. trust e/o società di persone). Ma questa attivazione non può prescindere dalla stretta collaborazione con le altre figure professionali (avvocato, commercialista, notaio e agente immobiliare), con i quali costituire una sorta di “dream team” a tutto beneficio dell’imprenditore. Peraltro, sembra che non ci sia ancora sufficiente consapevolezza delle nuove norme e della nuove responsabilità, e diventa necessario allargare il proprio raggio d’azione professionale, stringendo accordi di programma con tutti i professionisti (in primis gli stessi commercialisti) al fine di consolidare la relazione con il cliente-imprenditore, e di acquisire nuove relazioni per il proprio settore specifico di consulenza.
Relativamente agli asset immobiliari, rinviamo la trattazione del tema della PPP all’articolo “
Per chi non vuole sottoscrivere prodotti assicurativi, esiste una soluzione un po’ “artigianale” ma molto efficace per tutelare le disponibilità liquide dall’aggressione di terzi (così come da un prestito forzoso o da una patrimoniale, strumenti di cui si parla insistentemente), e cioè quella di costituire una Società Semplice (S.S.) nella quale conferire la liquidità, sotto qualsiasi forma (conti correnti, gestioni patrimoniali, fondi, titoli etc), donando poi la nuda proprietà delle quote a moglie e figli, i quali godrebbero di una franchigia di un milione ciascuno. All’apertura della successione, tra enne anni, le quote della società non vi rientreranno e diventeranno di proprietà piena dei precedenti nudi proprietari, con tutto ciò che vi è dentro.
L’abbrivio è continuato fino a ieri, quando Ursula von Der Leyen, rispondendo ad una lettera dell’eurodeputato tedesco Sven Giegold, ha dichiarato che “…la recente sentenza della Corte costituzionale federale solleva questioni che toccano il nucleo stesso della sovranità europea, ma la politica monetaria dell’Unione è una competenza esclusiva comunitaria, ed il diritto dell’Ue ha la precedenza sul diritto nazionale”. Inoltre, ha proseguito la Von Der Leyen, “la Corte di giustizia europea di Lussemburgo ha sempre l’ultima parola sul diritto dell’Ue e le sue sentenze sono vincolanti per tutti i tribunali nazionali”.
Dietro la sentenza della Corte federale tedesca, accolta con finta rassegnazione dal governo conservatore della Merkel, pare ci sia il desiderio di una soluzione inaspettata della “questione europea”: l’uscita della Germania dall’UE, insieme ad un ricchissimo “bottino” procacciato in venti anni di guerra finanziaria e commerciale perpetrata allegramente ai propri alleati dell’Unione, ai quali va rimproverato la passiva accettazione dell’enorme surplus tedesco, contrario alle regole fondanti dell’Unione e mai fatto valere, per timore verso il paese dominante, in tutte le sedi europee.
Del resto, dopo la sospensione del Patto di Stabilità – un vero e proprio “totem” per i paesi fondatori dell’UE – si è cominciato a respirare un clima da “liberi tutti”, che evidentemente è piaciuto molto anche all’Establishment tedesco. Per chi non ha ben presente la questione, derogare al Patto di Stabilità significa, di fatto, sospendere l’insieme di regole – trattato di Maastricht: limite di deficit/Pil al 3% e debito sotto il 60% della ricchezza nazionale – che governano dal 1997 le politiche di bilancio degli Stati membri e che sono state allargate nel corso degli anni successivi fino a giungere al famigerato Fiscal Compact.
In sintesi, grazie al provvedimento del tribunale di Vicenza i beni tornano nella piena proprietà dell’ex presidente della Popolare di Vicenza, e potrebbero essere sequestrati in caso di eventuale risarcimento danni se venisse accertata la responsabilità di Zonin. Nel dispositivo, i giudici parlano di un “…ampio disegno finalizzato a sottrarre ai terzi le garanzie patrimoniali generiche” e che “la tempistica delle donazioni rispetto alle dimissioni ed alle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza….., rese note al pubblico anche per l’ampia risonanza mediatica, avrebbe arrecato danno alle ragioni debitorie”.
Pertanto, al fine di non trovarsi nella classica situazione in cui si mettono in atto “mosse disperate”, con le quali ottenere solo il rinvio temporale di ineluttabili provvedimenti, tutti coloro che svolgono incarichi di grande responsabilità dovrebbero pensare, come dei moderni San Francesco, di spogliarsi gradualmente delle proprietà accumulate, in favore di persone di propria fiducia (come i familiari più stretti, ma non solo) con un tempismo che, in un eventuale giudizio per danni, verrà interpretato come in buona fede e del tutto scollegato alle irregolarità di cui si potrebbe rispondere in futuro. E non esiste un numero esatto di “anni prima” entro il quale è conveniente effettuare atti dispositivi del patrimonio al fine di proteggere il patrimonio dall’aggressione dei terzi eventualmente danneggiati; l’unico criterio è quello del “prima possibile”, soprattutto quando il ruolo ricoperto in ambito professionale non abbia dato la possibilità di compiere azioni da cui derivi l’assunzione di grandi responsabilità.









