Giugno 16, 2026
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Tutela del patrimonio personale nel matrimonio. Comunione dei beni e conti correnti

Per tutelarsi in caso di separazione, ciascun coniuge dovrebbe essere in grado di dimostrare che il denaro versato nel conto cointestato sia un bene “personalissimo”, cioè proveniente da somme di cui egli è proprietario fin dal periodo antecedente al matrimonio.

Di Alessio Cardinale

Nel matrimonio, è universalmente accettato che i rispettivi patrimoni dei coniugi si “confondano” tra loro per via del diffuso costume di non prestare attenzione all’origine dei fondi approntati anche per le spese straordinarie, oppure di trattare questi dettagli importantissimi con la tipica superficialità derivante dall’osservanza di luoghi comuni e/o paure: “in amore c’è fiducia, inutile sottilizzare”, “in una famiglia e nella coppia unita non si fanno discussioni sul denaro”, “una coppia deve avere necessariamente un conto corrente cointestato”, “vorrei mantenere i conti separati, ma come faccio ad affrontare la questione senza sollevare un vespaio di polemiche?”….. e via discorrendo.

Purtroppo, in caso di separazione coniugale il prezzo da pagare per questa “confusione patrimoniale” è alto per entrambi i coniugi. Infatti, mentre l’acquisto di una casa o di un’autovettura è assistita da un atto di proprietà che individua l’intestatario, esistono casi in cui tale paternità non è chiara. Per esempio, nel caso in cui uno dei coniugi abbia pagato i mobili della casa in comproprietà con l’altro coniuge, in caso di crisi coniugale avrebbe il diritto di ottenerne la restituzione, sempre che possa dimostrare di averne pagato il controvalore. Diversamente, gli arredi si presumono anch’essi in comproprietà tra i coniugi, e non importa quanto siano costati ad uno solo di essi.

La questione assume contorni ancora più inquietanti quando si deve ricostruire la titolarità del denaro apparentemente nella disponibilità della coppia in modo indistinto. Supponiamo, per esempio, che il coniuge A abbia aperto diversi anni prima del matrimonio – perfezionato in regime di comunione dei beni – un conto corrente dove ha fatto confluire gli utili della sua azienda e, dopo essersi sposato, che abbia aperto un ulteriore conto corrente cointestato con il coniuge B, facendovi confluire il saldo attivo di quello precedente e chiudendo contestualmente il vecchio conto corrente. Ebbene, cosa succede se la coppia si separa? Se sono passati più di dieci anni, sarà impossibile richiedere alla banca gli estratti conto a ritroso fino all’operazione di originario versamento del saldo attivo personale – le banche sono obbligate alla conservazione per un massimo di 10 anni – e l’unico modo di risalire alla titolarità di quel denaro è il possesso dei vecchi estratti conto che, come è facile intuire, poche persone hanno l’accortezza di conservare per così tanto tempo.

In ogni caso, la soluzione di queste ipotesi è strettamente legata al regime patrimoniale scelto all’atto del matrimonio, e va da sé che le problematiche più importanti si debbano riscontrare quando i due coniugi abbiano scelto il regime di comunione dei beni. Infatti, collegandoci all’esempio fatto prima, supponiamo che il coniuge A sia nelle condizioni di dimostrare di avere alimentato il conto cointestato in misura maggiore di B. Essendo sposato in comunione cosa accade? In questa situazione, il fatto che il coniuge A abbia alimentato in misura maggiore il conto corrente non è sufficiente a rivendicare per sé una quota più elevata. Ciò perché il denaro generato dal reddito personale e versato sul conto cointestato, sebbene considerato un bene personale, rientra nella comunione residuale” perché non consumato. Pertanto, per evitare una liquidazione del conto corrente cointestato al 50% con il coniuge B, A dovrebbe dimostrare che il denaro in esso versato è un bene “personalissimo”, cioè proveniente da somme di denaro di cui è proprietario fin dal periodo precedente al matrimonio, oppure si tratta di somme di denaro ricevute per donazione, eredità o risarcimento di un danno personale, oppure quando il denaro versato sul conto cointestato è il frutto della cessione di beni personali (es. vendita di un immobile) di cui era proprietario già prima del matrimonio.

Per questo motivo la confusione patrimoniale per “via affettiva” genera in regime di comunione effetti a volte devastanti – si pensi al malcostume diffuso di “svuotare” il conto corrente cointestato in coincidenza con la deflagrazione della crisi coniugale – e, qualora il denaro sia di provenienza “personalissima”, è opportuno per ciascun coniuge avere un conto corrente intestato solo a lui, nonché conservare le prove documentali relative alla provenienza del denaro. Inoltre, tale confusione comporta una serie di adempimenti preventivi anche in caso di investimenti finanziari effettuati attraverso l’uso del denaro di origine personale. In casi come questo, infatti, è necessario dichiarare per iscritto alla banca, di volta in volta, che si sta utilizzando denaro estraneo alla comunione dei beni, affinchè sia possibile conservare la distinzione del denaro di origine antecedente al matrimonio da quello imputabile alla comunione, e lasciar fuori da questa gli investimenti effettuati, i quali diversamente vi entrerebbero automaticamente.

C’è da dire che il denaro personalissimo detenuto nel conto cointestato e non consumato è destinato, al momento della separazione, alla comunione residuale, per cui sarà necessario prelevare da esso, prima della separazione, la parte del denaro che inequivocabilmente – e comprovatamente – è di origine antecedente al matrimonio, per evitare così “scomode” conseguenze e rivendicazioni economiche su somme di denaro oggettivamente non imputabili all’altro ma richieste come se fossero tali.

Fin qui i problemi che nascono nei conti correnti. Il regime di comunione dei beni, però, può produrre effetti fastidiosi anche in presenza di un conto corrente personale di un coniuge con delega all’altro coniuge. Serviamoci di un esempio pratico, e supponiamo che sul conto del coniuge A confluisca una somma derivante dall’eredità di uno dei suoi genitori. Ebbene, qualora su quel conto il coniuge B ha una delega ad operare, la separazione ed il conseguente scioglimento della comunione fa rientrare il conto corrente nella comunione residuale. Di conseguenza, anche il denaro provenienti dall’eredità di A verrebbe diviso al 50% con B qualora A non abbia conservato sia la dichiarazione di successione del genitore che attesta l’origine ereditaria e la titolarità esclusiva della liquidità presente sul conto, sia il documento bancario di trasferimento dell’importo dalla posizione del de cuius al proprio conto corrente.

Ma c’è di più. Infatti, nell’esempio considerato potrebbe accadere che tra la ricezione dell’eredità in denaro e il momento della separazione siano trascorsi molti anni, e che nel corso del matrimonio – per qualunque motivo – il conto corrente originario sia stato chiuso e la liquidità sia stata trasferita in un altro conto e, successivamente, investita in strumenti finanziari. In casi come questo, che non sono affatto rari, si potrebbe determinare una perdita della tracciabilità della provenienza successoria, per cui è sempre opportuno conservare tutti i documenti idonei a dimostrare la provenienza originale del denaro ed evitare pretese dell’altro coniuge su quella somma.

I “teoremi” di Repubblica e quella incontenibile ostilità verso i consulenti finanziari non autonomi

Dopo gli articoli del Fatto Quotidiano contro i consulenti finanziari, adesso è Repubblica a voler suggerire di sacrificare l’equilibrio finanziario di una intera industria e dei suoi addetti in nome di un meccanismo “sovietico” di redistribuzione della ricchezza.

Di Alessio Cardinale

In pochi lo hanno notato, e nessuno ne ha parlato tra gli addetti ai lavori. Eppure, ciò che ha scritto il quotidiano La Repubblica lo scorso 11 Ottobre, a firma del giornalista Andrea Resti, dovrebbe preoccupare non poco Assoreti e, soprattutto, la sonnecchiosa Anasf. Infatti, dopo il Fatto Quotidiano, che generalmente affida la sua piccola guerra contro i consulenti finanziari non autonomi a personaggi un pò folkloristici e poco credibili, adesso anche il più blasonato quotidiano nazionale di sinistra prende di mira le reti di consulenza finanziaria e l’intera industria del risparmio gestito, “colpevole” di generare, secondo la narrazione dell’autorevole testata, un “impoverimento” dei risparmiatori e, di conseguenza, la necessità di un populistico meccanismo di redistribuzione della ricchezza – dall’industria al consumatore – per mezzo di un semplice colpo di spugna su buona parte delle commissioni di gestione.

Dal momento che l’articolo in questione è riservato agli abbonati, pare sia passato un po’ inosservato, per cui vale la pena riportare fedelmente, nell’interesse delle categorie interessate, i passaggi più importanti di quello che appare come un vero e proprio teorema “auto-dimostrativo”, la cui tesi è la seguente: “dal momento che le commissioni di gestione del risparmio gestito impoveriscono i risparmiatori e remunerano solo le reti di consulenza finanziaria, una riduzione di tali commissioni fino alla fascia media applicata ai fondi passivi determina una redistribuzione della ricchezza a vantaggio dei consumatori”. E siccome ogni teorema che si rispetti ha anche la sua dimostrazione, anche questo di Repubblica ce l’ha: “…dato per vera la tesi di cui sopra, è anche vero che i consulenti finanziari indipendenti sono la categoria di professionisti più affidabile”.

Persino nell’ex Unione Sovietica ci avrebbero pensato un pò prima di affermare una teoria economica più elementare e aggressiva di questa. Intendiamoci: la consulenza indipendente è un settore di grande valore sociale, e meritoriamente crescerà molto nell’immediato futuro per via della sua maggiore capacità di attrarre giovani talentuosi e clientela di alto livello, ma essa non rappresenta affatto la “soluzione di tutti i mali”, poiché lascia scoperta sia la fascia di risparmiatori “meno ricchi” che i detentori di piccolo risparmio. Questi ultimi, per esempio, oggi hanno un bassissimo livello di educazione finanziaria e non hanno interlocutori affidabili in tema di risparmio in funzione degli obiettivi; in più, non trovano conveniente rivolgersi all’attuale modello di consulenza indipendente, concepito per le prestazioni di durata e non per quelle occasionali, e finiscono per fidelizzarsi al modello di banca tradizionale più che a quello delle reti di consulenza non autonoma.   

Il quotidiano Repubblica, naturalmente, non si limita ad enunciare teoremi, e preliminarmente si impegna a cercarne le ipotesi, ossia gli elementi più estremizzati dei prodotti di risparmio gestito: “…Negli ultimi anni (…) si è assistito a una ripresa delle polizze che investono in fondi comuni (le cosiddette unit linked), spesso combinate in un unico prodotto “multi-ramo” con una tradizionale polizza vita rivalutabile (….) Secondo l’Ivass, le commissioni possono incidere in modo sensibile sul rendimento ottenuto dal sottoscrittore, che generalmente perde per strada tra il 2% e il 4% all’anno (con punte del 7% per alcuni prodotti che garantiscono una serena vecchiaia… al collocatore)…”. Ebbene, premesso che un TER (Total Expence Ratio) del 7% non si vede dai primi anni ’90 del secolo scorso, è certamente vero che le polizze unit linked hanno costi medi del 3% e che sarebbe opportuno ridurli un pò, ma il rimanente universo di fondi comuni e sicav – che costituisce la massa più importante dell’intera industria – da anni non fa altro che diminuire il costo medio di gestione, che oggi si aggira intorno all’1,6% tra obbligazionari ed azionari. In più, non c’è rete di consulenza finanziaria che non stia progressivamente diminuendo le commissioni complessive delle gestioni patrimoniali, inserendo un buon numero di ETF (Exchange Traded Fund o fondi-indice) nei portafogli.

Del resto, la consulenza finanziaria indipendente non viene svolta da missionari dediti alla solidarietà verso i detentori di patrimonio, bensì da validissimi professionisti che chiedono legittimamente una parcella in cambio delle loro competenze in materia di investimenti, e questa parcella è mediamente pari all’1,0%. A questa, però, vanno aggiunti i costi di acquisizione degli strumenti consigliati – solitamente gli ETF – che fanno aumentare il costo medio complessivo al cliente verso una media dell’1,4-1,5%, parecchio vicina al costo medio della maggior parte degli strumenti di risparmio gestito universalmente usati.

In relazione, poi, ai c.d. prodotti “passivi”, i famosi ETF che al giornalista di Repubblica piacciono tanto, è vero che i loro gestori “…non cercano di battere l’andamento medio del mercato, ma si limitano a replicarlo, e costano circa un punto percentuale in meno…”, ma è anche vero che senza un consulente esperto – sia indipendente che non autonomo – un risparmiatore non saprebbe né sceglierli in autonomia, né quale peso dare a ciascuno di essi all’interno del portafoglio di investimenti.

Da questa serie di principi “tranchant”, Repubblica enuncia il suo secondo teorema, basato sulla celebre ipotesi del “togli qui e metti lì“: “… Se le commissioni su polizze e fondi si riducono di meno di un punto percentuale, i risparmiatori italiani sono ogni anno più ricchi di una decina di miliardi (…)”. Questo perché (tesi) “… i collocatori operano da sempre in palese conflitto di interessi: non presentano la parcella all’investitore, ma sono retribuiti dai produttori di fondi e polizze presentati al cliente..”. E infine, come in tutti i teoremi inversi, non poteva mancare la dimostrazione: “…Soltanto i clienti molto facoltosi hanno preso ad avvalersi in misura crescente di esperti indipendenti; i piccoli risparmiatori ancora no. (…) la maggior parte dei consumatori preferisce infatti continuare ad affidarsi ai tradizionali canali di vendita…”.

Sarebbe stato sufficiente, per il giornalista, chiedersi il perché di quest’ultima constatazione, per capire di aver scritto solo un mare di inesattezze politicamente corrette. A meno che egli non voglia sostenere che tutti i risparmiatori italiani siano degli stupidi, e i giornalisti di Repubblica più intelligenti di loro.

Nuova maggioranza in Enasarco. Sarà in grado di governare senza ostacoli?

La governance di Enasarco dovrebbe deliberare immediatamente su un programma di investimenti che fermi l’emorragia di agenti e assicuri la sostenibilità finanziaria della Cassa. La nuova maggioranza sarà nelle condizioni di farlo?

Di nuovo aria pesante in casa Enasarco. Il 14 ottobre scorso il tribunale civile di Roma, infatti, ha accolto il ricorso d’urgenza presentato dalla lista “Fare Presto” (espressione di Anasf e altre associazioni), sospendendo l’efficacia dell’ultima decisione della commissione elettorale, nominata dal vecchio consiglio d’amministrazione di Enasarco, che aveva nominato due consiglieri dello schieramento a sostegno del presidente Marzolla ed un solo consigliere della medesima lista Fare Presto.

Adesso, con la decisione del tribunale di Roma che “ordina l’immediata sospensione della esecuzione della decisione assunta dalla commissione elettorale del 4 agosto 2021 ovvero della deliberazione assunta il 23 dicembre 2020 nella parte in cui la stessa è stata assunta dalla commissione elettorale”, il destino della Cassa di previdenza di agenti di commercio e consulenti finanziari viene di fatto consegnato alla lista Fare Presto e, in particolare, ad Alfonsino Mei (in quota Anasf), che dovrebbe assumere la presidenza della fondazione al posto di Antonello Marzolla. La decisione del tribunale, inoltre, ha effetto immediato, ma la vicenda non finirà qui: è già stato fissato il giudizio di merito per gli inizi del 2022, e questo fa prevedere altri colpi di scena.

Al di là dei toni aspri con cui lo scorso 24 Settembre “Fare Presto” stigmatizzava la decisione della Commissione elettorale, c’è da dire che lo stesso Ministero del Lavoro aveva richiesto ad Enasarco di individuare una soluzione proporzionata al peso elettorale emerso dal voto, ed era evidente che Fare Presto, con il 51% dei voti ottenuti nel corso dell’ultima elezione, avrebbe legittimamente aspirato ad una diversa composizione del CdA e, di conseguenza, alla presidenza.

Forse, vista la situazione di stallo che si era venuta a creare a seguito delle innumerevoli iniziative giudiziarie promosse dalla lista Fare Presto, molti avevano cominciato a chiedere nuove elezioni, ed in considerazione delle circostanze questa soluzione sarebbe stata la migliore. Infatti, chi assicura adesso che Fare Presto potrà governare senza ostacoli di natura giuridica che, nel frattempo, la coalizione facente capo al presidente Marzolla potrebbe – altrettanto legittimamente – incardinare? Inoltre, il giudizio di merito che si aprirà ad inizio 2022 potrebbe “scombinare” nuovamente le carte, e bloccare l’operatività piena della Cassa?

Qualunque sia la risposta a queste domande, sono tanti gli iscritti ad Enasarco delusi da questo lungo periodo di polemiche interne, e molti vengono da un periodo di difficoltà economiche che ha esasperato sia gli animi che il giudizio sulla governance della Cassa. Viste le circostanze, ci si augura che la nuova maggioranza, oltre a poter governare al massimo delle possibilità, possa aprire un tavolo di mediazione con la ex maggioranza appena detronizzata per decidere plebiscitariamente sulle misure urgenti e concrete e lanciare così un segnale di nuovo impegno agli iscritti e ai ministeri, che sulla possibilità di un commissariamento sono andati molto vicini anche in questa occasione.

Sullo sfondo, parecchie migliaia di agenti hanno interrotto l’attività negli ultimi anni, e la pandemia ha amplificato un fenomeno che già esisteva. Il problema è di una gravità percettibile, sia per gli agenti di commercio che (in misura minore) per i consulenti finanziari, pertanto la Cassa dovrebbe deliberare immediatamente su un programma di investimenti che fermi l’emorragia di agenti e assicuri la sostenibilità finanziaria della Cassa insieme al passaggio generazionale.

Fare Presto sarà nelle condizioni di farlo?

Bancari aspiranti consulenti, ecco il processo di selezione. Spiegato bene

Intervista di P&F dedicata ai bancari che rivestono un ruolo di forte prossimità al cliente e vogliono valutare un cambiamento professionale. Rispondono alle nostre domande due recruiter professionisti di Startup Italia.

Oggi l’industria del risparmio trova nel sistema bancario il canale di distribuzione quasi esclusivo, nel quale coesistono due realtà profondamente diverse fino a qualche anno fa, ed oggi gradualmente più vicine in termini di approccio alla clientela. Bancari e consulenti finanziari, infatti, cominciano a convergere sempre di più verso un unico centro – il cliente – partendo però da due direzioni differenti: una maggiore attenzione alla qualità della relazione e del servizio post vendita per i dipendenti di banca adibiti ai rapporti con i risparmiatori, ed un processo di progressiva (e mal sopportata, a dire il vero) “bancarizzazione” per i consulenti non autonomi, cui vengono demandate mansioni amministrative (non retribuite, n.d.r.) sempre più stringenti e simili, per certi versi, a quelle di un bancario.

Le banche tradizionali, rispetto alle banche-reti, devono affrontare ogni anno problemi relativi alla sostenibilità del proprio conto economico, ormai scarsamente remunerato dall’attività caratteristica – quella del credito – e, a causa della continua chiusura delle filiali e della conseguente riduzione del personale, finiscono con l’inasprire la qualità del lavoro di molti gestori affluent e private bankers, i quali oggi vedono con favore la possibilità di trasformarsi in consulenti finanziari e migliorare la propria vita lavorativa facendo tesoro della esperienza e dell’indotto di clientela bancaria da migrare in una nuova realtà lavorativa.

Da qui deriva l’attenzione mostrata dalle reti di consulenza finanziaria verso i candidati provenienti dalle filiali bancarie, e il quadro che emerge dall’intervista che segue risulta utilissimo proprio per quei bancari che, rivestendo un ruolo commerciale di forte prossimità alla clientela, intendono valutare un percorso di selezione per nulla scontato o prevedibile, nel quale la professionalità del selezionatore e l’analisi approfondita del candidato-persona contano più di qualunque altro “numero”. Spesso, infatti, per l’azienda committente – di solito una banca-rete – i numeri contano molto, per cui la “mediazione” di professionisti votati a garantire principalmente l’interesse della risorsa umana da selezionare (che ha una storia personale e un equilibrio finanziario da assicurare alla famiglia) fa da bilanciere tra aspettative che, a volte, possono risultare non perfettamente in linea tra candidato e potenziale datore di lavoro. Per dare agli interessati un quadro abbastanza esaustivo di ciò che li aspetterebbe in caso di selezione, abbiamo intervistato Antonella Russo e Luca Baldinini (entrambi nella foto) di Startup Italia, società di Rimini specializzata, tra le altre cose, in selezione del personale per gruppi bancari e reti di consulenza finanziaria.

Da quanto tempo vi occupate di recruiting verso il personale bancario per conto delle reti di Consulenza Finanziaria?
(Antonella Russo e Luca Baldinini) Entrambi da circa 10 anni.

Siete voi a selezionare direttamente i candidati, oppure ricevete anche candidature spontanee?
(Antonella Russo e Luca Baldinini) Per la grande maggioranza la nostra è un’attività di ricerca e selezione che facciamo personalmente sul territorio. Riceviamo candidature spontanee solo marginalmente, e si tratta in genere di candidati già conosciuti in precedenza, con i quali nel corso del tempo è maturato un reciproco interesse alla valutazione.

Come riuscite a capire se un candidato ha le caratteristiche adatte per affrontare i profondi cambiamenti imposti nella migrazione da lavoratore dipendente a libero professionista?
(Antonella Russo) Andando ad approfondire sia il percorso professionale sia le ambizioni di crescita. Solitamente, ci basiamo inizialmente sugli elementi tecnici che ci permettono di verificare il target richiesto, ma nel racconto dell’esperienza lavorativa emergono anche alcune caratteristiche personali importanti, quali ad esempio la propensione allo sviluppo in autonomia dei clienti o le attitudini che portano ad una maggiore fidelizzazione del cliente.
Consulente finanziario(Luca Baldinini) E’ un processo complesso e nella maggior parte dei casi anche lungo, dura spesso ben oltre i sei mesi. Lo si comprende per gradi, assieme al manager che dovrà inserirlo nella struttura. Oltre ai dati fondamentali sulle masse e sulla qualità della relazione con la clientela, è necessario capire se il candidato bancario ha le caratteristiche caratteriali per poter diventare un imprenditore di se stesso e le capacità commerciali nello sviluppo della clientela. Queste cose si capiscono conoscendo meglio la persona e la sua storia lavorativa.

Come si svolge un iter di selezione, dal primo incontro alle dimissioni e alla firma del contratto con la società mandante?
(Antonella Russo) In genere i primi 2 o 3 incontri sono conoscitivi; si approfondiscono società, progetto di sviluppo e modalità operative, nonché esperienza e aspettative del candidato. In caso di reciproco interesse, si procede con la valutazione del potenziale attraverso una puntuale analisi del portafoglio trasferibile con successiva valutazione di sostenibilità. La società presenta quindi una proposta economica e, se accettata, una successiva lettera d’intenti. Si procede quindi con le dimissioni e la firma del contratto.
(Luca Baldinini) Molto schematicamente, c’è un primo contatto telefonico o via web per valutare target ed interesse del candidato; si procede poi con l’iter di incontri con il manager, il primo è conoscitivo ed i successivi sono di approfondimento sui temi che interessano al candidato; poi c’è l’analisi del portafoglio, la fase contrattuale e di gestione degli eventuali vincoli come un patto di non concorrenza o il normale preavviso. Lo step finale è una lettera d’intenti, che da al candidato la possibilità di procedere con le dimissioni e con il passaggio nella nuova realtà lavorativa.

A quale fase di solito si ferma il vostro intervento, e comincia quello della mandante e dei suoi recruiter?
(Antonella Russo) Questo aspetto varia a seconda del cliente che seguiamo. Sicuramente contattiamo i candidati dopo i primi incontri , sia per un feedback, ma anche per comprendere la percezione di società e persona incontrata. Cerchiamo quindi di capire se la società presentata è quella più in linea con i desiderata del candidato e se ci sia bisogno di un allineamento tra le parti. I percorsi di cambiamento dalla banca verso società di rete sono piuttosto lunghi, per cui spesso si rendono necessari successivi contatti per attività di supporto. Ci sono dei candidati che supportiamo fino quasi a fine trattativa e altri che hanno già dall’inizio le idee molto chiare (idee in genere maturate attraverso precedenti contatti con reti).
(Luca Baldinini) Generalmente affianchiamo il candidato ed il manager fino a fissare il primo incontro ed interveniamo poi con chiamate di follow up durante il percorso del candidato. Non c’è un momento preciso in cui si ferma la nostra attività, ma spesso il candidato viene preso in mano dal manager che si occupa del reclutamento fin dal primo incontro.

Quali sono, in ordine di priorità, le motivazioni che spingono un bancario a valutare l’offerta di una rete di consulenza finanziaria?
(Antonella Russo) Motivazioni economiche, ambizione e voglia di crescere professionalmente, maggiore autonomia e possibilità di offrire un servizio migliorativo al cliente.
(Luca Baldinini) Miglioramento delle condizioni lavorative, economics, maggiore libertà decisionale e gestione del proprio tempo sono le principali motivazioni, per taluni candidati può essere più importante l’una o l’altra.

Se dovesse tracciare una statistica, qual è la percentuale di successo dei bancari, in termini di migrazione portafoglio clienti, all’interno di una rete?
(Antonella Russo e Luca Baldinini) Anche in questo caso molto dipende dal ruolo del candidato e dalla seniority. Tendenzialmente un 30% per i gestori affluent e tra il 70 e l’80% per i Private con elevata seniority.

Avete registrato un incremento delle candidature di bancari negli ultimi anni?
(Antonella Russo) No, non c’è stato un aumento delle candidature rispetto al passato, probabilmente per via di una maggiore conoscenza delle società rispetto al passato.
(Luca Baldinini) Relativamente ai candidati bancari interessati rispetto ai contatti totali, abbiamo assistito negli anni ad un decremento: ad inizio attività la risposta positiva era tra il 35/40%, mentre oggi si attesta intorno al 10/20%. 

Quanto pesa lo stress accumulato nel lavoro in banca sulla scelta di cambiare radicalmente la propria posizione lavorativa?
(Antonella Russo) Lo stress indotto dalle pressioni di tipo commerciale è sicuramente uno dei principali fattori che incidono sulla decisione di cambiamento.
(Luca Baldinini) Per alcuni candidati incide sicuramente, e il miglioramento delle condizioni lavorative è una delle motivazioni più forti.

Quali sono le sue previsioni per questo segmento specifico di recruiting nei prossimi anni?
(Antonella Russo) Il progressivo incremento delle dimensioni dei gruppi bancari sicuramente renderà più interessante nei prossimi anni la nostra attività nel settore specifico, e probabilmente favorirà il processo di passaggio del bancario verso la rete. Tuttavia, c’è da considerare che anche le banche negli ultimi anni stanno proponendo dei percorsi interessanti con contratti misti o con un progressivo passaggio alla libera professione. Questo aspetto sta consentendo alle banche di mantenere un certo livello di competitività rispetto alle società di rete.
(Luca Baldinini) Per prossimi anni prevedo ancora richiesta da parte degli istituti per questo tipo di figura. Penso che anche le banche tradizionali, e non solo quelle di rete, cominceranno a muoversi in questa direzione anche se più lentamente per via della complessità delle loro strutture. Fino a che la situazione di mercato resterà questa, con i tassi molto bassi, i conti economici delle banche dipenderanno sempre di più dai ricavi derivanti dalla gestione del risparmio dei loro clienti, per cui la ricerca di figure che hanno in mano la clientela nel segmento della raccolta sarà più intensa.

Felicità economica e immobiliare passano sempre dalla “Visione” del futuro

Nei suoi due libri, Maria Luisa Visione* racconta a investitori e addetti ai lavori come sia possibile diventare esperti dei propri bisogni e perseguire un nuovo concetto di “felicità applicata” agli obiettivi personali e familiari.

Intervista di Alessio Cardinale

Definire cosa sia la felicità risulta estremamente difficile, e chiunque troverà le definizioni più diverse per definire un concetto tra i più astratti persino per i filosofi più attenti. Per molti la felicità è una serie di emozioni deflagranti, per altri una condizione di costante e “tranquillo” appagamento esistenziale.

In realtà, dare un significato assoluto alla felicità è un’impresa ardua anche per la Scienza. Per Daniel Gilbert (psicologo e ricercatore ad Harvard), per esempio, la felicità può essere di diversi tipi: Felicità Emotiva, quella cioè legata da qualcosa di oggettivamente presente nel mondo reale, come rimanere senza fiato davanti al mare in burrasca o essere appagati da un buon piatto; e Felicità Morale, collegata ai propri comportamentimoralmente appaganti”, come essere attivamente generosi e altruisti. Secondo i dati derivanti dallo studio di Harvard “Study of Adult Development”, l’unica cosa che nella vita conta davvero sono i rapporti con gli altri, ossia i legami affettivi anche complessi che ci legano a famiglie e amici, e che quando arriva la mezza età diventano l’unico fattore per misurare la felicità.

E il denaro, che posto ha nella definizione “tecnica” di felicità? Secondo un altro studio condotto da “The journal of happiness studies”, i soldi contano solo fino ad una certa soglia di disponibilità, oltre la quale perdono di “efficacia felicitante“. Infatti, le persone con un reddito superiore a tre milioni annui non risultano essere significativamente più felici di quelle che si fermano a 70.000, e il denaro ha una correlazione diretta con la felicità solo quando riesce a sollevare una persona da una condizione di disagio economico ad una migliore, indentificata da una soglia di reddito pari a circa 35.000 euro annui. Al di sopra di quel reddito, ricchezza e felicità cambiano direzione, e ciò significa che solo la serenità economica e gli affetti più cari ci rendono veramente felici. Ed è proprio sulla scia della serenità e della concretezza economica che Maria Luisa Visione, nei suoi due libri, racconta a investitori e addetti ai lavori come sia possibile diventare “esperti dei propri bisogni” e perseguire un nuovo concetto di “felicità applicata” agli obiettivi personali e familiari. P&F l’ha intervistata per capire la “visione” della scrittrice e consulente patrimoniale.

Maria Luisa, da quanto tempo svolge la professione di consulente finanziario, e cosa ricorda dei suoi inizi?
Ho superato il ventennio. Venti anni vissuti intensamente, in un mondo che abbiamo visto mutare velocemente, con tanti momenti di cambiamento, transizione ed evoluzione, sia dal punto di vista personale che professionale. Oggi, noi consulenti siamo il risultato di questa evoluzione. Ricordo l’emozione unica dei primi appuntamenti, quando sei un fiume in piena di contenuti da raccontare e da rappresentare, consapevole di essere giovane e del desiderio di farti valere. L’emozione più grande è stata sempre quella di scoprire il vissuto del cliente, ogni volta una storia familiare diversa. 

La sua professione riesce ad emozionarla ancora?
Molto, sempre. Ho la certezza di non saperne mai abbastanza, per cui tutto per me rappresenta una continua esplorazione e una nuova scoperta. Vedo il futuro a colori, come una bambina al primo giorno di scuola, e professionalmente cerco di pormi obiettivi sempre più sfidanti.

Quando e perché ha cominciato a scrivere?
Scrivo da quando ne ho avuto la facoltà, in maniera naturale, istintiva. Scrivere è un accesso facile alla comunicazione, una via di comprensione per unire le strade della conoscenza. Che sia conoscenza finanziaria o personale, che arrivi all’educazione o all’anima, non fa differenza. Il mio primo libro è stato un passaggio fondamentale, una sfida con me stessa che mi ha portato a pensarlo, progettarlo, realizzarlo in autonomia e a continuare così ad evolvermi come professionista.

Come descriverebbe i suoi libri, a chi sono rivolti e quali concetti vorrebbero trasmettere?
Sono libri di Educazione Finanziaria, uno rivolto a tutti ed il secondo destinato ad un pubblico più tecnico ed evoluto. Nel primo, La Felicità Economica, propongo un percorso consapevole, concreto e realizzabile per diventare esperti dei propri bisogni e aumentare la probabilità di raggiungere gli obiettivi personali e familiari. I miei testi mostrano come il denaro sia uno strumento a servizio della qualità della nostra esistenza, e come la c.d. Financial Capability, cioè la partecipazione responsabile e consapevole al processo di organizzazione delle proprie risorse economiche, si realizzi veramente quando facciamo di tutto per trasformare sogni e desideri in progetti.

Lei ha adottato il termine “felicità”, quanto ha a che fare con il benessere personale?
Il termine felicità, nei miei libri, perde la sua astrattezza e diventa concreto, identificandosi nella conquista del benessere economico e finanziario personale, e soprattutto nell’autodeterminazione del contributo attivo da attuare per realizzarlo. È la presa d’atto della conoscenza di sé stessi, il termine corretto da adottare rispetto al rapporto con il risparmio e con la sua funzione di “mezzo”. Conoscere, applicare, diventare abili e scegliere consapevolmente sono passaggi accessibili a tutti, che non necessitano di particolari tecnicismi e che sono in simbiosi con il raggiungimento di una vita economica “felice”.

Secondo lei, cosa impedisce oggi la diffusione capillare dell’Educazione Finanziaria in Italia?
Non parlerei di impedimenti, ma di ritardo. Sono stati fatti molti passi in avanti rispetto anche a soli 5 anni fa, ed oggi è presente una sitografia istituzionale ricchissima dedicata all’Educazione Finanziaria con strumenti operativi, pubblicazioni, percorsi, giochi ed esperienze virtuali a disposizione di tutti. Basti guardare il ricco calendario del Mese dell’Educazione Finanziaria al quarto anno dalla prima edizione. Tuttavia, il ritardo accumulato dal nostro Paese richiede un’azione continuativa di Welfare promozionale di rete e un ulteriore tempo di semina, poiché ci vuole tempo per trasformare la conoscenza acquisita in comportamenti virtuosi.

L’Educazione Finanziaria conviene all’industria del Risparmio, oppure no?
L’Educazione Finanziaria è utile sia al singolo che alla collettività, perché alla lunga genera valore sociale, ricchezza, benessere psicologico e serenità economica, con risultati riscontrabili in termini di sicurezza e di sviluppo. Pertanto, quella di esserne parte, per l’industria del Risparmio, è una grande occasione per spostare il focus dal prodotto e dai mercati alle decisioni finanziarie consapevoli, guidate dagli obiettivi e dai momenti della vita che contano. Nella pianificazione finanziaria, per fare un esempio concreto, i conti sono sempre in sicurezza, la liquidità serve alla gestione delle spese correnti, la riserva occorre per affrontare gli imprevisti e il tempo è funzionale agli strumenti di investimento per raggiungere gli obiettivi di vita in relazione al profilo di rischio.

Quali provvedimenti prenderebbe oggi, se venisse nominata “ministro per l’Educazione Finanziaria”?
Per prima cosa destinerei ogni anno un budget di spesa fisso per programmare percorsi di Educazione Finanziaria e di Welfare aziendale destinati a tutte le fasce sociali e di età, dando risalto alla figura dell’Educatore Finanziario come operatore riconosciuto sul mercato. Poi istituirei l’insegnamento dell’Educazione Finanziaria all’interno dei programmi scolastici e universitari come oggetto di studio e di esame, in modo da portare l’Italia a diventare un esempio di eccellenza nel mondo.

Ci parli dell’ultimo libro, “La Felicità Immobiliare”.
La Felicità Immobiliare è un manuale tecnico, rivolto agli addetti ai lavori (consulenti finanziari, patrimoniali, immobiliari) e ai clienti più evoluti, che esplora la consulenza finanziaria integrata, poiché inserisce gli immobili e crea una linea di coerenza tra questi e gli asset finanziari per la gestione complessiva del patrimonio, in funzione del ciclo di vita economico e degli eventi di transizione. Il nuovo modello di servizio proposto nel libro inquadra la dinamicità del patrimonio immobiliare alla stregua del patrimonio finanziario, cogliendone gli aspetti amministrativi, economici, gestionali e fiscali. Il principio di base è che il patrimonio non è mai fermo, si evolve, si ricontestualizza ed è per questa ragione che necessita di una consulenza integrata per unire elementi strategici e specialistici, restituendo valore e utilità ai clienti. È un libro che propone un altro modo di guardare alle esigenze del cliente, affermando il ruolo strategico di Consulente Finanziario quale fiduciario della famiglia verso la costruzione del benessere e della qualità della vita,  e quindi della “felicità”.

Cosa manca, in Italia, per dare dignità professionale ed una seria regolamentazione alla professione di Consulente Patrimoniale?
Non credo che manchino le regole, ce ne sono molte, forse non sempre vengono rappresentate quale elemento di distinzione. Manca la competenza di saper scegliere a chi affidarsi, ma l’Educazione Finanziaria serve a far compiere il salto di paradigma a clienti e consulenti verso la pianificazione finanziaria funzionale agli obiettivi di sicurezza e di sviluppo, entrambi fondamentali per la ricerca della serenità.

* Maria Luisa Visione, consulente patrimoniale e scrittrice

Consulenza Patrimoniale: professione del futuro, ma ancora da “identificare”

L’assenza di un corso di un percorso accademico specifico e di un albo dei consulenti patrimoniali sembra dettata dalla paura delle altre professioni di dover cedere una fetta di “sovranità culturale” e di mercato ad una nuova figura professionale che, sebbene limitatamente ad alcuni aspetti, le comprende tutte.

Di Alessio Cardinale

Da circa dieci anni, ed in particolar modo da quando gli effetti della crisi del 2008 hanno consolidato la sensazione di insufficiente efficacia della consulenza finanziaria rispetto ai bisogni della clientela variamente patrimonializzata, si è fatto strada il concetto di consulenza patrimoniale, inteso come attività professionale all’interno della quale la gestione del patrimonio mobiliare rappresenta solo una parte. Nel corso degli anni, poi, dalla semplice definizione concettuale si è passati all’attribuzione di un contenuto e delle caratteristiche di questa professione, sulla quale sussiste ancora un certo grado di indeterminatezza legato, più che mai, all’assenza di una specifica disciplina giuridica. Infatti, come è già successo nella seconda metà del secolo scorso per la nascente professione di consulente finanziario, anche quella del consulente patrimoniale viene di fatto già svolta e, in un certo modo, auto-regolamentata prima ancora di una sua previsione nel nostro Ordinamento, e questo la rende estremamente inclusiva ma piuttosto vulnerabile.

Del resto, negli anni ‘70-’80 i primi fondi comuni di investimento venivano distribuiti senza alcuna regolamentazione da reti di “consulenti-venditori”, e solo agli inizi degli anni ’90 il sistema venne disciplinato grazie all’istituzione delle SIM (società di intermediazione mobiliare) e dell’albo dei promotori finanziari. Prima di allora, chiunque poteva vendere fondi comuni, e chiunque si fregiava, solo per questo, del titolo di “consulente finanziario”. Stessa cosa sta accadendo adesso, e in assenza di una disciplina giuridica molte professioni stanno rivendicando, alcune impegnandosi lodevolmente in modo ordinato e trasparente, altre in modo disordinato, i contenuti di una nuova professionalità che “va oltre” quella del consulente finanziario, dell’avvocato, del notaio e del commercialista, solo a titolo di esempio. Il consulente patrimoniale, infatti, a differenza del consulente finanziario abilitato fuori sede, non affronterà solamente il tema della consulenza di investimento, ma dovrà occuparsi di questioni che “invadono” l’area di competenza tipica di altre professionalità e che richiedono la conoscenza di ogni dettaglio relativo alla famiglia, alla sua composizione (allargata agli ascendenti), ai risparmi, alla gestione delle entrate e delle uscite, alla previdenza, agli impegni finanziari, alla situazione debitoria, al patrimonio immobiliare ed ad altro ancora, fino ad arrivare ai problemi inerenti le crisi familiari e quelli della pianificazione successoria e del passaggio generazionale.

Tutte competenze, pertanto, che richiedono una specifica formazione e che, per le loro caratteristiche, non potrebbero che essere di livello accademico. Questo basta per comprendere come non sia sufficiente, per alcune banche-reti, fregiare i propri consulenti finanziari del titolo di “consulente patrimoniale” solo in virtù della frequentazione di un corso di formazione di due o tre mesi e della consegna di un attestato. Ancora di più, è inopportuno attribuirsi da soli una simile qualifica, magari per via di un percorso di conoscenza personale, per potersi definire consulenti patrimoniali. Di certo, se volessimo individuare una formazione ed una esperienza fortemente “propedeutiche” a quella del consulente patrimoniale, il consulente finanziario sembra essere la figura più adatta per storia, prossimità alla famiglia-cliente e abilità nella gestione della relazione; essa però si scontra con innegabili (e del tutto logiche) carenze di preparazione difficilmente colmabili senza una preparazione universitaria almeno triennale o (almeno) di un master di pari livello. Pertanto, la scelta di limitare il contenuto della consulenza patrimoniale al rilascio di una semplice certificazione di basso valore pubblicistico oggi appare dettata dalla paura delle altre professioni di dover cedere una fetta di “sovranità culturale” e di mercato ad una nuova figura professionale che, sebbene limitatamente ad alcuni aspetti specifici, le comprende tutte.

In realtà, questa paura non ha alcuna ragione di esistere, poiché la previsione legislativa di un albo dei consulenti patrimoniali, cui accedere solo dopo aver superato uno specifico corso di laurea – o altri corsi equipollenti – ed un esame attitudinale, avrebbe il compito di disciplinare, oltre ai contenuti, la giungla di tariffe e parcelle che, al momento, domina confusamente il nuovo contesto. Inoltre, la sua previsione normativa attribuirebbe notorietà alla professione e assicurerebbe un percorso di crescita alle nuove generazioni di consulenti finanziari, avvocati, commercialisti (etc) all’interno di un nuovo mercato di sbocco, senza dover per questo “invadere” le aree di competenza delle altre professioni: l’accesso alla giustizia, in qualunque forma, richiederà sempre un avvocato, e l’elaborazione di una pianificazione fiscale non potrà che essere fatta da un commercialista; il trasferimento di una proprietà immobiliare, così come la redazione di un testamento o la costituzione di un fondo patrimoniale, non potranno che essere perfezionati da un notaio, e la stima di un’opera d’arte vedrà il concorso fondamentale di un esperto in materia. In ultimo, proprio la consulenza patrimoniale assicurerebbe alle categorie professionali unite in team un notevole aumento del fatturato e dell’indotto, che è impossibile non intuire.

Pertanto, in tutti questi ambiti, nessuna invasione di campo può essere consentita dalla legislazione esistente, e certamente nessun consulente patrimoniale potrà permettersi di farlo in futuro. Il lavoro in team con gli altri professionisti, quindi, è l’unica strada possibile, da percorrere sotto l’egida di un corpo di leggi e regolamenti che ne preveda la forma giuridica, il contenuto, il valore economico e il metodo di “ingaggio” consentito al consulente, il quale potrà far accedere i clienti alla consulenza patrimoniale – come “condizione di procedibilità” – solo dopo aver  curato la redazione di un “questionario esteso” che la stessa ESMA-MiFID, oggi, neanche prevede, occupata com’è a burocratizzare la consulenza agli investimenti mobiliari. Il processo di consulenza patrimoniale, invece, è rivolto sia alle famiglie che alle imprese, e mette al centro di ogni progetto la persona (o la persona-imprenditore) osservando essenzialmente tre/quattro fasi molto più inclusive di quelle tipiche del processo di consulenza finanziaria. Più precisamente:
– identificazione dello status del cliente,
– mappatura del patrimonio personale,
– mappatura del patrimonio familiare (sia in caso di unione che in caso di separazione).

In sintesi, il questionario iniziale dovrà essere esteso ad altri aspetti della vita del cliente, e prima di procedere a un’analisi del patrimonio personale e/o familiare sarà necessario identificare il suo status giuridico come single o componente della coppia: coniugato, unito civilmente o convivente (unione di fatto) con o senza un contratto che ne regolarizzi i rapporti patrimoniali. Successivamente, per non creare “confusione” tra il patrimonio personale dei singoli partner e quello familiare, bisognerà procedere ad una “ricognizione” (ricostruzione) del patrimonio personale dei coniugi, e poi far seguire la ricognizione del patrimonio familiare, che va ricostruito in funzione del regime patrimoniale scelto dalla coppia per regolarizzare tutti i loro rapporti di natura economica (comunione o separazione dei beni) nati in costanza di matrimonio. Solo dopo questi tre passaggi, il consulente patrimoniale potrà affrontare una corretta pianificazione patrimoniale e consigliare gli strumenti da adottare in tutti gli ambiti (finanza, previdenza, protezione etc).

Una eventuale quarta fase del processo di consulenza – sempre più importante – è quella dell’analisi degli effetti patrimoniali in caso di separazione o divorzio; una fase piuttosto impegnativa per qualunque professionista, soprattutto nei casi in cui la coppia abbia originariamente scelto il regime di comunione dei beni.

In definitiva, questa nuova professione, di cui tanto si sente parlare, deve ancora essere “identificata” e, in un certo senso, anche “nobilitata” sia dall’Ordinamento che, soprattutto, dagli addetti ai lavori, tra i quali non si intravede ancora chi vorrà intestarsi la paternità di un percorso di legittimazione che, per sua natura, non potrà che essere legislativo.

Il ruolo dei consulenti patrimoniali nei modelli familiari “fluidi” e nelle separazioni

La “confusione patrimoniale” spesso anima le fasi più accese delle crisi familiari. In queste circostanze, si comprende l’utilità di allargare la sfera d’azione del consulente fin dal momento della formazione della coppia e poi lungo tutto il suo ciclo di vita.

Di Alessio Cardinale

L’osservazione della famiglia nella società moderna, in relazione ai rispettivi ruoli familiari, suggerisce sempre più chiaramente l’affermarsi di un nuovo modello di “famiglia fluida” che, al contempo, rivela anche una certa sua fragilità, testimoniata da frequenti separazioni e divorzi anche nelle coppie in età più matura. Ed è in riferimento a queste ultime che il consulente finanziario-patrimoniale viene investito oggi di una funzione rilevante, per via del suo grado di immediata prossimità alle famiglie clienti che altre categorie professionali non hanno.

Per meglio comprendere quali sono gli ambiti di applicazione della professione di consulente all’interno delle dinamiche familiari, è bene partire dai modelli di unione giuridicamente riconosciuti, analizzarne i differenti regimi patrimoniali e poi individuarne i bisogni in relazione alla tutela del patrimonio e dei componenti della famiglia sia nelle coppie unite che in quelle in fase di crisi. In linea di principio, infatti, dobbiamo distinguere tra un regime patrimoniale c.d. Primario, e cioè quello della comunione legale, ed alcuni regimi patrimoniali c.d. secondari, che corrispondono a quello della separazione dei beni, quello della comunione convenzionale ed al fondo patrimoniale. Traducendo i principi in fattispecie degne di tutela giuridica, invece, dobbiamo distinguere  tra matrimonio/unione civile e convivenza assistita da relativo contratto, per entrambe le quali è possibile scegliere il regime della comunione o della separazione dei beni.

Per la convivenza more uxorio, infine, non è previsto alcun regime patrimoniale e, pertanto, le tutele giuridiche per la coppia sono pressoché inesistenti.

Patrimonio, separazione e divorzio

Se il consulente finanziario-patrimoniale prende coscienza che dalla mutevolezza delle forme familiari deriva per lui la necessità di adeguare la propria offerta di servizi, egli dovrà aggiornare la sua cultura in relazione alle numerose implicazioni patrimoniali di un panorama così fluido, e aggiungere degli specifici strumenti di protezione del patrimonio, soprattutto quando la mancata osservanza di specifici doveri di un cliente possa incidere sul patrimonio in caso di futura crisi familiare e realizzare, in tal modo, il rischio di perdita di una proficua relazione professionale. La separazione di due coniugi-clienti, infatti, rappresenta per il consulente un momento di grande coinvolgimento emotivo del tutto simile a quello della dipartita di un cliente. La disgregazione della coppia, infatti, rappresenta comunque la “morte in vita” di un legame affettivo, e apre una sorta di “successione tra coniugi” che nessun notaio o avvocato potranno disciplinare con la stessa autorevolezza del consulente patrimoniale

Negli ultimi venti o trenta anni le coppie di nuova costituzione hanno fatto ricorso sempre più spesso al regime della separazione dei beni, che nel 2019 riguardava il 72,8% dei matrimoni (era al 62,7% nel 2008 e al 40,9% nel 1995). Quello della comunione, pertanto, è ancora molto diffuso, ma è possibile ritrovare diverse sfumature di “comunione in senso lato” anche nel regime della separazione dei beni (una casa acquistata in comproprietà, per esempio). In ogni caso, con la separazione tra i coniugi il tribunale scioglie il regime patrimoniale della comunione dei beni, e gli “ormai ex” coniugi potranno dividere tra loro i beni facenti parte della comunione, potendo successivamente acquistare beni in totale libertà, senza il timore di pretese dall’ex coniuge.

Separazione dei beni

Nel caso di beni acquisiti in comunione nonostante il regime di separazione dei beni, invece, per il loro scioglimento si dovrà fare ricorso al tribunale con una specifica istanza e chiedere al giudice di disciplinare tale scioglimento. E’ il caso, per esempio, dell’acquisto della casa coniugale effettuato in comproprietà dai coniugi immediatamente prima o durante il matrimonio. Ebbene, all’interno dell’abitazione familiare sussisteranno arredi ed altri beni che, oltre ad aggiungersi al valore delle rispettive quote di proprietà dell’immobile (di solito il 50% per ciascun coniuge, ma non sempre), devono essere ricondotti alla effettiva proprietà personale – si pensi ai regali di matrimonio, e da quale ramo familiare provengono – o, in caso di impossibilità o disaccordo, assegnati dal giudice secondo equità.

In caso di convivenza di fatto, invece, è bene specificare che gli acquisti fatti da ciascuno rimangono nella proprietà esclusiva di chi ha acquistato, anche se all’acquisto ha partecipato economicamente – in fiducia, per così dire – l’altro convivente. Quest’ultimo, in caso di rottura del legame affettivo-familiare, si troverebbe nella posizione di non poter recuperare la somma di denaro erogata per l’acquisto di un tal bene, causando un depauperamento del patrimonio personale che solo una eventuale azione di ingiustificato arricchimento, debitamente documentata e contestualizzata, potrebbe annullare a posteriori e dopo anni di battaglie legali.

Tornando al ruolo del consulente patrimoniale al verificarsi delle crisi familiari, bisogna distinguere quale possa essere la sua area di competenza e, soprattutto, di influenza, poiché nella generalità dei casi egli potrà intervenire solo DOPO l’inizio della crisi, non potendo fare nulla per evitarla nel caso di una sua irreversibilità. Pertanto, viene da chiedersi se la consulenza patrimoniale non possa allargare la propria sfera d’azione fin dal momento della formazione della coppia e lungo tutto il suo ciclo di vita. In tal senso, il suo ruolo verrebbe allargato anche ad altre funzioni fondamentale e socialmente rilevanti, poiché potrebbe aiutare la coppia a:
– analizzare la posizione della coppia all’interno del suo ciclo di vita e individuare il tipo di unione;
– individuare il “modello economico” dal quale far dipendere il funzionamento della famiglia;
– elaborare, preventivamente al matrimonio, la mappatura dei rispettivi patrimoni;
– ipotizzare il regime patrimoniale e le eventuali convenzioni (es. fondo patrimoniale);
– sensibilizzare la coppia sui rischi che una separazione “disordinata” può far sorgere sui rispettivi patrimoni;
– nel corso del matrimonio, individuare eventuali soggetti deboli (es. figli o coniuge con disabilità) e aiutare la coppia a predisporre adeguati mezzi di tutela patrimoniale nel loro interesse giuridicamente meritevole.

Più delicato è il ruolo del consulente nella transizione post-separativa del patrimonio, soprattutto in presenza di disparità di reddito e patrimonio tra gli ex coniugi. La separazione, infatti, “esaspera” le diversità che nel perdurare dell’armonia della coppia venivano superate per spirito di convivenza, ed in circostanze come queste il consulente si trova ad essere l’unica persona presente in tutte le fasi del ciclo di vita del cliente e della sua famiglia. Pertanto, nei momenti che precedono la disgregazione della coppia sarà importante aver già svolto il lavoro di “mappatura” dei rispettivi patrimoni. Fatto questo, si potrà dare seguito alla procedura di pianificazione patrimoniale da osservare, in caso di separazione, nel modo seguente: il patrimonio familiare già mappato precedentemente va diviso al 50% al momento della separazione; a ciascuna delle quote così determinate deve essere sottratta la componente di patrimonio generata da ognuno dei due coniugi prima del matrimonio, che la legge considerale personale e che resta di proprietà esclusiva di ciascun coniuge (es. immobili acquistati o ricevuti in donazione prima del matrimonio, o avuti in eredità durante il matrimonio). L’immobile acquistato durante il matrimonio in regime di comunione, infatti, rientra nella c.d. “comunione immediata” anche se intestato solo ad uno dei due coniugi, a meno che quest’ultimo non dimostri che l’acquisto sia avvenuto con denaro generato prima del matrimonio.

Pertanto, in qualunque rapporto di consulenza patrimoniale instaurato durante l’unione della coppia sarà importante osservare alcuni principi utili ad evitare quella “confusione” di rapporti economici che sta alla base di molti attriti tra ex coniugi, e che portano i contendenti a spendere tempo e denaro in procedure legali.

La definizione di erede legittimo nelle polizza secondo le Sezioni Unite della Cassazione

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno cercato di dare una risposta definitiva al problema della ripartizione dell’indennizzo in materia di polizza sulla vita in favore di terzi, chiarendo come debba interpretarsi l’espressione “erede legittimo”.

Articolo di Bisconti Avvocati*

Il contratto di polizza vita in favore del terzo, include tre soggetti: l’assicurato–contraente, l’assicurazione e il beneficiario. Al verificarsi della morte dell’assicurato il beneficiario ottiene un indennizzo. La caratteristica della polizza vita a favore di terzo è che il beneficiario acquisisce il diritto al pagamento dell’indennizzo da parte della Compagnia iure proprio, in forza del contratto, e non iure hereditatis, cioè perchè erede del contraente-assicurato; quindi, la polizza vita non rientrerà nell’asse ereditario. Ciò nonostante, laddove una polizza vita rechi la disposizione “l’indennizzo deve essere versato in favore degli eredi” si è posta la questione sulla individuazione degli eredi beneficiari e sulle quote spettanti a ciascuno.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con una recente pronuncia, la n. 11421 del 30.04.2021, hanno cercato di dare una risposta definitiva al problema della ripartizione dell’indennizzo in materia di polizza sulla vita in favore di terzi, chiarendo come debba interpretarsi l’espressione “erede legittimo” contenuta nella polizza. A norma dell’art. 1920, comma 2, la designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta o per testamento. Spesso i contratti di assicurazione recano la formula generica “erede legittimo” per designare il beneficiario di un’assicurazione, ove questi non sia specificatamente nominato dal contraente–assicurato. Orbene, tale espressione generica di erede legittimo desta non poche perplessità sul suo significato, e dunque se la stessa debba intendersi in senso astratto oppure in senso letterale, con conseguente applicazione (o meno) delle regole in materia di successione ereditaria, nella ripartizione dell’indennizzo in favore del terzo beneficiario.

La vicenda oggetto della sentenza – Una compagnia di assicurazione impugnava la sentenza della Corte di Appello di Catania, poiché la Corte, in accoglimento del gravame spiegato da Tizio, aveva condannato la stessa a liquidargli una maggiore somma. Tizio era erede del defunto fratello unitamente alla sorella, ma quest’ultima era nel frattempo deceduta e a lei succedevano i suoi quattro figli. Trovandosi, complessivamente in presenza di cinque eredi, la compagnia assicurativa riteneva corretto ripartire in parti uguali, tra tizio ed i suoi quattro nipoti, l’indennizzo derivante dalla polizza, nella misura di un quinto ciascuno. Ma gli eredi beneficiari dell’indennizzo, in realtà, erano solo due: Tizio e la sorella. Per cui Tizio ricorreva in Appello, e la Corte accoglieva la sua impugnazione, affermando che il ricorrente avesse diritto alla metà dell’indennizzo assicurativo, in proporzione alla sua quota ereditaria, mentre ai quattro nipoti, subentrati per rappresentazione (art. 467 c.c.) nel luogo e nel grado della loro madre, sarebbe spettata la restante metà da ripartire fra loro.

La Corte di Cassazione a Sezione Unite, chiamata successivamente a pronunciarsi per dare soluzione relativamente ai principi di legittimità da osservare in vicende simili, ha affermato che la designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in una delle forme previste dall’art. 1920 c.c., comporta l’acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestono tale qualità in forza del titolo della astratta definizione di “erede legittimo” indicata all’assicuratore per individuare i creditori della prestazione. La designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori una quota uguale dell’indennizzo assicurativo, il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall’assicuratore nella rispettiva misura. Tuttavia, se uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto – nella vicenda, la madre dei quattro nipoti del de cuius – in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest’ultima, e cioè la metà.

Ai quattro nipoti, pertanto, sarebbe andato un indennizzo pari al 12,5% ciascuno (e non del 20%, come inizialmente osservato dalla compagnia assicurativa).

* Bisconti Avvocati, Studio legale in Palermo

Design Thinking, ovvero come risolvere problemi complessi partendo dalle “personas”

L’approccio all’innovazione richiede sempre una visione creativa dei processi aziendali. Inizialmente pensato per risolvere problemi complessi in campo imprenditoriale, il Design Thinking sta dimostrando il suo valore anche nel campo della Consulenza Finanziaria.

Da qualche anno si sente parlare di Design Thinking, ma pur comprendendo istintivamente che si tratta di qualcosa che ha a che fare con il modo di pensare e con la progettazione, ai più sfugge il suo significato pratico ed il suo campo di applicazione.

Il Design Thinking (“pensare in modo progettuale”, in italiano) è un particolare approccio all’innovazione di servizio e di prodotto, concepito per attribuire a chi intende avvalersene la capacità di risolvere problemi complessi utilizzando una visione creativa della propria attività. Prima di essere usato in ambito imprenditoriale, in origine il Design Thinking era un approccio metodologico “di elìte”, adottato esclusivamente da agenzie di pubblicità e studi di design. Gradualmente, si sta diffondendo in settori molto differenti, traendo nuova forza dalle sue applicazioni nel nuovo corso digitale della società economica.

Relativamente ai settori aziendali propriamente detti, il Design Thinking contribuisce alla soluzione di problemi organizzativi interni, oppure può affiancarsi alla progettazione e al lancio di una startup e rendere più efficienti i processi di realizzazione e distribuzione di un prodotto. In campo informatico, anche i grandi produttori di software – come Google Ventures, che ha generato una metodologia a supporto dello sviluppo di prodotti digitali – stanno facendo sempre più ricorso al Design Thinking per via della sua estrema utilità nel processo di trasformazione digitale che è in corso da dieci anni a questa parte.

Inoltre, grazie al Design Thinking le aziende si “mettono in discussione” e sviluppano una cultura di apprendimento continuo, lavorando con chi ha competenze nell’innovazione e sperimentando nuove idee. Questo approccio, infatti, dà il vantaggio di avere un metodo di gestione delle decisioni strategiche che abbatte drasticamente i rischi connessi ad ogni cambio di strategia. Ma il beneficio più importante si rivela nell’ambiente di lavoro, che grazie al Design Thinking diventa incline all’ascolto e alla collaborazione, favorisce il lavoro in team e consente di concentrare l’attenzione dei dirigenti apicali sui bisogni delle persone, che siano collaboratori o clienti.

Relativamente ai campi di applicazione, il Design Thinking è applicabile a tutti i tipi di problemi, sia semplici che complessi. Inoltre, il punto di partenza sono sempre le persone, ed è per questo motivo che questo approccio è molto vicino a quello che viene osservato nella Consulenza Finanziaria, dove l’attenzione al cliente è la base su cui si fonda l’intera relazione professionale. Lavorando sulle persone, infatti, i consulenti ne osservano i comportamenti e ne intuiscono i bisogni, per poi “metterli in sequenza”, per esempio, lungo una matrice temporale di priorità/necessità/urgenza.

Il Design Thinking, in definitiva, è un metodo che parte dai valori del consumatore e li trasferisce in un prodotto/servizio, creando un modello di business efficace e durevole. La sua validità è duplice a seconda della direzione verso la quale si vogliono lanciare gli effetti: verso l’interno delle organizzazioni di lavoro (aziende, team, uffici condivisi etc) il Design Thinking si rivolge a tutti coloro vogliono migliorare la propria competitività ed efficacia facendo leva sull’innovazione, come le startup, le multinazionali e gli enti senza scopo di lucro (onlus); verso l’esterno, lo stesso metodo contempla il contributo attivo dei clienti, chiamati a fornire feedback costanti sul rispetto dei loro valori all’interno del servizio richiesto.

Nel Design Thinking, naturalmente, le soluzioni da ricercare non sono identiche per tutti, ma in generale esse devono tutte soddisfare alcuni criteri fondamentali, come la centralità del cliente; l’empatia come valore, poiché ci consente di pensare “con la sua testa”; l’analisi dei comportamenti di consumo e acquisto; la sostenibilità economica della soluzione. L’empatia, in particolare, permette di conoscere il cliente e di comprenderne i bisogni (primari e secondari), le sue emozioni e gli obiettivi, fino a definire i dettagli delle c.d. “personas” e le loro caratteristiche chiave in relazione ai comportamenti d’acquisto. Gli stimoli così ricevuti identificano la base da cui partire per progettare soluzioni innovative attraverso una visione creativa di team (brainstorming), in modo tale da identificare il maggior numero possibile di idee da testare con gli utenti. Successivamente, si passa alla trasformazione delle idee in prodotti e servizi concreti, anche questi da testare preventivamente per evidenziare eventuali problemi e/o difetti.

Sono ormai numerosi i percorsi di formazione in materia di Design Thinking. la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi, per esempio, ha dato il via al percorso gratuito di formazione realizzato in collaborazione con Cefriel (Politecnico di Milano), focalizzato sulla metodologia di Design Thinking per generare ed elaborare idee innovative applicate al contesto turistico. Ma è nel settore bancario, assicurativo e finanziario a supporto dei processi di innovazione e formativi che questa metodologia si sta diffondendo dopo essere stata un pò in sordina fino al 2020 (solo un terzo delle istituzioni finanziarie italiane vi faceva ricorso). utilizzando questa metodologia, invece, i vantaggi percepiti dalle istituzioni finanziarie sono notevolissimi e di grande impatto per la produttività interna. Infatti, l’adozione di un processo strutturato esplicitamente per l’innovazione e  la strettissima collaborazione tra i soggetti di diverse funzioni aziendali superano le “muraglie organizzative” dei vari uffici – che spesso dialogano troppo poco tra loro – e favoriscono la cultura dell’innovazione, rendendo gli attori del processo di Design Thinking maggiormente proattivi e responsabilizzati.

ll cambiamento climatico detta l’agenda degli investimenti (e degli investitori) responsabili

Gli investitori di tutto il mondo stanno esprimendo un maggiore interesse per gli investimenti ESG, che sono aumentati del 50% dal 2018 al 2020. La valutazione di questi potenziali investimenti è fondamentale, ecco dove informarsi prima di sottoscrivere.

Di Adriana Cardinale*

Dall’uragano Ida agli incendi in California, gli esperti indicano che questi sono i segni evidenti del cambiamento climatico in atto nel nostro pianeta. Secondo un recente sondaggio condotto dalla società di servizi professionali Accenture, anche gli investitori ne stanno prendendo atto, e nel corso del 2020 il 59% di quelli che sono assistiti dai consulenti finanziari ha chiesto loro informazioni sugli investimenti socialmente responsabili. Inoltre, l’84% degli investitori intervistati ha manifestato la propria intenzione di investire i propri soldi negli strumenti “ESG sensitive” nel corso di quest’anno.

In Europa e negli Stati Uniti, la maggior parte degli investimenti che tengono conto dei fattori ESG viene effettuata da investitori istituzionali, come fondi pensioni e fondi assicurativi, ma gli investimenti tematici sottoscritti da investitori individuali sono in crescita. Infatti, secondo il Forum for Sustainable and Responsible Investment (US SIF) le attività ESG detenute da singoli investitori sono aumentate del 50% dal 2018 al 2020, a 4,6 trilioni di dollari dai 3 trilioni di due anni prima. “Il cambiamento climatico, per la maggior parte delle persone, è qualcosa a cui vedono più facilmente un collegamento nel processo di investimento”, ha affermato Lisa Woll, CEO di US SIF.

Altre questioni, in particolare negli USA, stanno attirando più interesse da parte degli investitori, che oggi si mostrano più sensibili ai temi di giustizia razziale o di genere, ma proprio come qualsiasi altro tipo di investimento, è importante assicurarsi che siano in linea con i valori e obiettivi dichiarati. In tal senso, è bene leggere con attenzione il prospetto informativo degli strumenti di risparmio gestito oppure la scheda riassuntiva di un titolo, che dichiareranno con chiarezza se la strategia di investimento tiene conto dei fattori ESG.

Nato negli Stati Uniti già da diversi anni, il Forum US SIF fornisce agli investitori americani una tabella online di fondi comuni di investimento e di ETF sostenibili, confrontando i costi e le performance che contribuiscono a stilare uno speciale indice di gradimento grazie anche all’opinione dei lettori. As You Sow, invece, è un’organizzazione no-profit incentrata sulla responsabilità sociale delle imprese, ed offre uno strumento online che confronta la classifica dei fondi in base alla loro partecipazione in titoli di aziende che operano nei settori “no-ESG” come la deforestazione, i combustibili fossili, le armi da fuoco ed il tabacco. In tutto il mondo, poi, anche la società di ricerca sugli investimenti Morningstar fornisce valutazioni dei fondi in base al loro livello sostenibilità secondo i criteri ESG.

Sulla scia di quanto fatto fino ad oggi nell’industria del risparmio gestito, anche le società quotate in borsa spesso includono informazioni, nei loro siti Web, sulla responsabilità aziendale e sulla sostenibilità, nonché politiche e prestazioni in materia di fattori ESG. La speciale classificazione di aziende fornita da Just Capital, per esempio, analizza i titoli quotati in base al trattamento riservato ai lavoratori e al suo impatto ambientale, mentre il Corporate Human Rights Benchmark e il Business & Human Rights Resource Center monitorano le prestazioni delle aziende in materia di diritti umani.

Di recente, il rispetto dei criteri ESG è stato fatto proprio anche dalle banche di sviluppo comunitario e dalle cooperative di credito, che aiutano le comunità a reddito basso e moderato sostenendo progetti edilizi per la messa in commercio di alloggi a prezzi accessibili, oppure di credito alle micro imprese e alle organizzazioni non profit. Siti web come Inclusiv, National Community Investment Fund, Community Development Bankers Association e CDFI Funds possono aiutare a identificare tali istituzioni, che però faticano ad entrare in Europa per via delle forti restrizioni del sistema MiFID e dell’ESMA.

* Segreteria di redazione P&F