Per tutelarsi in caso di separazione, ciascun coniuge dovrebbe essere in grado di dimostrare che il denaro versato nel conto cointestato sia un bene “personalissimo”, cioè proveniente da somme di cui egli è proprietario fin dal periodo antecedente al matrimonio.
Nel matrimonio, è universalmente accettato che i rispettivi patrimoni dei coniugi si “confondano” tra loro per via del diffuso costume di non prestare attenzione all’origine dei fondi approntati anche per le spese straordinarie, oppure di trattare questi dettagli importantissimi con la tipica superficialità derivante dall’osservanza di luoghi comuni e/o paure: “in amore c’è fiducia, inutile sottilizzare”, “in una famiglia e nella coppia unita non si fanno discussioni sul denaro”, “una coppia deve avere necessariamente un conto corrente cointestato”, “vorrei mantenere i conti separati, ma come faccio ad affrontare la questione senza sollevare un vespaio di polemiche?”….. e via discorrendo.
Purtroppo, in caso di separazione coniugale il prezzo da pagare per questa “confusione patrimoniale” è alto per entrambi i coniugi. Infatti, mentre l’acquisto di una casa o di un’autovettura è assistita da un atto di proprietà che individua l’intestatario, esistono casi in cui tale paternità non è chiara. Per esempio, nel caso in cui uno dei coniugi abbia pagato i mobili della casa in comproprietà con l’altro coniuge, in caso di crisi coniugale avrebbe il diritto di ottenerne la restituzione, sempre che possa dimostrare di averne pagato il controvalore. Diversamente, gli arredi si presumono anch’essi in comproprietà tra i coniugi, e non importa quanto siano costati ad uno solo di essi.

La questione assume contorni ancora più inquietanti quando si deve ricostruire la titolarità del denaro apparentemente nella disponibilità della coppia in modo indistinto. Supponiamo, per esempio, che il coniuge A abbia aperto diversi anni prima del matrimonio – perfezionato in regime di comunione dei beni – un conto corrente dove ha fatto confluire gli utili della sua azienda e, dopo essersi sposato, che abbia aperto un ulteriore conto corrente cointestato con il coniuge B, facendovi confluire il saldo attivo di
quello precedente e chiudendo contestualmente il vecchio conto corrente. Ebbene, cosa succede se la coppia si separa? Se sono passati più di dieci anni, sarà impossibile richiedere alla banca gli estratti conto a ritroso fino all’operazione di originario versamento del saldo attivo personale – le banche sono obbligate alla conservazione per un massimo di 10 anni – e l’unico modo di risalire alla titolarità di quel denaro è il possesso dei vecchi estratti conto che, come è facile intuire, poche persone hanno l’accortezza di conservare per così tanto tempo.
In ogni caso, la soluzione di queste ipotesi è strettamente legata al regime patrimoniale scelto all’atto del matrimonio, e va da sé che le problematiche più importanti si debbano riscontrare quando i due coniugi abbiano scelto il regime di comunione dei beni. Infatti, collegandoci all’esempio fatto prima, supponiamo che il coniuge A sia nelle condizioni di dimostrare di avere alimentato il conto cointestato in misura maggiore di B. Essendo sposato in comunione cosa accade? In questa situazione, il fatto che il coniuge A abbia alimentato in misura maggiore il conto corrente non è sufficiente a rivendicare per sé una quota più elevata. Ciò perché il denaro generato dal reddito personale e versato sul conto cointestato, sebbene considerato un bene personale, rientra nella
“comunione residuale” perché non consumato. Pertanto, per evitare una liquidazione del conto corrente cointestato al 50% con il coniuge B, A dovrebbe dimostrare che il denaro in esso versato è un bene “personalissimo”, cioè proveniente da somme di denaro di cui è proprietario fin dal periodo precedente al matrimonio, oppure si tratta di somme di denaro ricevute per donazione, eredità o risarcimento di un danno personale, oppure quando il denaro versato sul conto cointestato è il frutto della cessione di beni personali (es. vendita di un immobile) di cui era proprietario già prima del matrimonio.
Per questo motivo la confusione patrimoniale per “via affettiva” genera in regime di comunione effetti a volte devastanti – si pensi al malcostume diffuso di “svuotare” il conto corrente cointestato in coincidenza con la deflagrazione della crisi coniugale – e, qualora il denaro sia di provenienza “personalissima”, è opportuno per ciascun coniuge avere un conto corrente intestato solo a lui, nonché conservare le prove documentali relative alla provenienza del denaro. Inoltre, tale confusione comporta una serie di adempimenti preventivi anche in caso di investimenti finanziari effettuati attraverso l’uso del denaro di origine personale. In casi come questo, infatti, è necessario dichiarare per iscritto alla banca, di volta in volta, che si sta utilizzando denaro estraneo alla comunione dei beni, affinchè sia possibile conservare la distinzione del denaro di origine antecedente al matrimonio da quello imputabile alla comunione, e lasciar fuori da questa gli investimenti effettuati, i quali diversamente vi entrerebbero automaticamente.
C’è da dire che il denaro personalissimo detenuto nel conto cointestato e non consumato è destinato, al momento della separazione, alla comunione residuale, per cui sarà necessario prelevare da esso, prima della separazione, la parte del denaro che inequivocabilmente – e comprovatamente – è di origine antecedente al matrimonio, per evitare così “scomode” conseguenze e rivendicazioni economiche su somme di denaro oggettivamente non imputabili all’altro ma richieste come se fossero tali.
Fin qui i problemi che nascono nei conti correnti. Il regime di comunione dei beni, però, può produrre effetti fastidiosi anche in presenza di un conto corrente personale di un coniuge con delega all’altro coniuge. Serviamoci di un esempio pratico, e supponiamo che sul conto del coniuge A confluisca una somma derivante dall’eredità di uno dei suoi genitori. Ebbene, qualora su quel conto il coniuge B ha una delega ad operare, la separazione ed il conseguente scioglimento della comunione fa rientrare il conto corrente nella comunione residuale. Di conseguenza, anche il denaro provenienti dall’eredità di A verrebbe diviso al 50% con B qualora A non abbia conservato sia la dichiarazione di successione del genitore che attesta l’origine ereditaria e la titolarità esclusiva della liquidità presente sul conto, sia il documento bancario di trasferimento dell’importo dalla posizione del de cuius al proprio conto corrente.
Ma c’è di più. Infatti, nell’esempio considerato potrebbe accadere che tra la ricezione dell’eredità in denaro e il momento della separazione siano trascorsi molti anni, e che nel corso del matrimonio – per qualunque motivo – il conto corrente originario sia stato chiuso e la liquidità sia stata trasferita in un altro conto e, successivamente, investita in strumenti finanziari. In casi come questo, che non sono affatto rari, si potrebbe determinare una perdita della tracciabilità della provenienza successoria, per cui è sempre opportuno conservare tutti i documenti idonei a dimostrare la provenienza originale del denaro ed evitare pretese dell’altro coniuge su quella somma.



Dal momento che l’articolo in questione è riservato agli abbonati, pare sia passato un po’ inosservato, per cui vale la pena riportare fedelmente, nell’interesse delle categorie interessate, i passaggi più importanti di quello che appare come un vero e proprio teorema “auto-dimostrativo”, la cui tesi è la seguente: “dal momento che le commissioni di gestione del risparmio gestito impoveriscono i risparmiatori e remunerano solo le
Persino nell’ex Unione Sovietica ci avrebbero pensato un pò prima di affermare una teoria economica più elementare e aggressiva di questa. Intendiamoci: la
Il quotidiano Repubblica, naturalmente, non si limita ad enunciare teoremi, e preliminarmente si impegna a cercarne le ipotesi, ossia gli elementi più estremizzati dei prodotti di risparmio gestito: “…Negli ultimi anni (…) si è assistito a una ripresa delle polizze che investono in fondi comuni (le cosiddette unit linked), spesso combinate in un unico prodotto “multi-ramo” con una tradizionale polizza vita rivalutabile (….) Secondo l’Ivass, le commissioni possono incidere in modo sensibile sul
premesso che un TER (Total Expence Ratio) del 7% non si vede dai primi anni ’90 del secolo scorso, è certamente vero che le polizze unit linked hanno costi medi del 3% e che sarebbe opportuno ridurli un pò, ma il rimanente universo di fondi comuni e sicav – che costituisce la massa più importante dell’intera industria – da anni non fa altro che diminuire il costo medio di gestione, che oggi si aggira intorno all’1,6% tra obbligazionari ed azionari. In più, non c’è
Del resto, la consulenza finanziaria indipendente non viene svolta da missionari dediti alla solidarietà verso i detentori di patrimonio, bensì da validissimi professionisti che chiedono legittimamente una
In relazione, poi, ai c.d. prodotti “passivi”, i famosi ETF che al giornalista di Repubblica piacciono tanto, è vero che i loro gestori “…non cercano di battere l’andamento medio del mercato, ma si limitano a replicarlo, e costano circa un punto percentuale in meno…”, ma è anche vero che senza un consulente esperto – sia indipendente che non autonomo – un
Da questa serie di principi “tranchant”, Repubblica enuncia il suo secondo teorema, basato sulla celebre ipotesi del “togli qui e metti lì“: “… Se le commissioni su polizze e fondi si riducono di meno di un punto percentuale, i 
Adesso, con la decisione del tribunale di Roma che “ordina l’immediata sospensione della esecuzione della decisione assunta dalla commissione elettorale del 4 agosto 2021 ovvero della deliberazione assunta il 23 dicembre 2020 nella parte in cui la stessa è stata assunta dalla commissione elettorale”, il destino della Cassa di previdenza di
Al di là dei toni aspri con cui lo scorso 24 Settembre “Fare Presto” stigmatizzava la decisione della Commissione elettorale, c’è da dire che lo stesso Ministero del Lavoro aveva richiesto ad
Forse, vista la situazione di stallo che si era venuta a creare a seguito delle innumerevoli iniziative giudiziarie promosse dalla lista Fare Presto, molti avevano cominciato a chiedere nuove elezioni, ed in considerazione delle circostanze questa soluzione sarebbe stata la migliore. Infatti, chi assicura adesso che Fare Presto potrà governare senza ostacoli di natura giuridica che, nel frattempo, la coalizione facente capo al presidente Marzolla potrebbe – altrettanto legittimamente – incardinare? Inoltre, il giudizio di merito che si aprirà ad inizio 2022 potrebbe “scombinare” nuovamente le carte, e bloccare l’operatività piena della Cassa?
Qualunque sia la risposta a queste domande, sono tanti gli 
Le
Da qui deriva l’attenzione mostrata dalle
ha una storia personale e un equilibrio finanziario da assicurare alla famiglia) fa da bilanciere tra aspettative che, a volte, possono risultare non perfettamente in linea tra candidato e potenziale datore di lavoro. Per dare agli interessati un quadro abbastanza esaustivo di ciò che li aspetterebbe in caso di selezione, abbiamo intervistato Antonella Russo e Luca Baldinini (entrambi nella foto) di
Siete voi a selezionare direttamente i candidati, oppure ricevete anche candidature spontanee?
Come riuscite a capire se un candidato ha le caratteristiche adatte per affrontare i profondi cambiamenti imposti nella migrazione da lavoratore dipendente a libero professionista?
(Luca Baldinini) E’ un processo complesso e nella maggior parte dei casi anche lungo, dura spesso ben oltre i sei mesi. Lo si comprende per gradi, assieme al manager che dovrà inserirlo nella struttura. Oltre ai dati fondamentali sulle masse e sulla qualità della
Come si svolge un iter di selezione, dal primo incontro alle dimissioni e alla firma del contratto con la società mandante?
(Luca Baldinini) Molto schematicamente, c’è un primo contatto telefonico o via web per valutare target ed interesse del candidato; si procede poi con l’iter di incontri con il
A quale fase di solito si ferma il vostro intervento, e comincia quello della mandante e dei suoi recruiter?
trattativa e altri che hanno già dall’inizio le idee molto chiare (idee in genere maturate attraverso precedenti contatti con reti).
Quali sono, in ordine di priorità, le motivazioni che spingono un bancario a valutare l’offerta di una rete di consulenza finanziaria?
Avete registrato un incremento delle candidature di bancari negli ultimi anni?
Quanto pesa lo stress accumulato nel lavoro in banca sulla scelta di cambiare radicalmente la propria posizione lavorativa?
Quali sono le sue previsioni per questo segmento specifico di recruiting nei prossimi anni?
(Luca Baldinini) Per prossimi anni prevedo ancora richiesta da parte degli istituti per questo tipo di figura. Penso che anche le banche tradizionali, e non solo quelle di rete, cominceranno a muoversi in questa direzione anche se più lentamente per via della complessità delle loro strutture. Fino a che la situazione di mercato resterà questa, con i tassi molto bassi, i 
In realtà, dare un significato assoluto alla felicità è un’impresa ardua anche per la Scienza. Per Daniel Gilbert (psicologo e ricercatore ad Harvard), per esempio, la felicità può essere di diversi tipi: Felicità Emotiva, quella cioè legata da qualcosa di oggettivamente presente nel mondo reale, come rimanere senza fiato davanti al mare in burrasca o essere appagati da un buon piatto; e Felicità Morale, collegata ai propri comportamenti “moralmente appaganti”, come essere attivamente generosi e altruisti. Secondo i dati derivanti dallo studio di Harvard “Study of Adult Development”, l’unica cosa che nella vita conta davvero sono i rapporti con gli altri, ossia i legami affettivi anche complessi che ci legano a famiglie e amici, e che quando arriva la mezza età diventano l’unico fattore per misurare la felicità.
Maria Luisa, da quanto tempo svolge la professione di consulente finanziario, e cosa ricorda dei suoi inizi?
Quando e perché ha cominciato a scrivere?
Come descriverebbe i suoi libri, a chi sono rivolti e quali concetti vorrebbero trasmettere?
Lei ha adottato il termine “felicità”, quanto ha a che fare con il benessere personale?
Secondo lei, cosa impedisce oggi la diffusione capillare dell’Educazione Finanziaria in Italia?
L’Educazione Finanziaria conviene all’industria del Risparmio, oppure no?

Cosa manca, in Italia, per dare dignità professionale ed una seria regolamentazione alla professione di Consulente Patrimoniale?
Del resto,
affronterà solamente il tema della
Tutte competenze, pertanto, che richiedono una specifica formazione e che, per le loro caratteristiche, non potrebbero che essere di livello accademico. Questo basta per comprendere come non sia sufficiente, per alcune
consulente patrimoniale, il
In realtà, questa paura non ha alcuna ragione di esistere, poiché la previsione legislativa di un albo dei consulenti patrimoniali, cui accedere solo dopo aver superato uno
nuovo mercato di sbocco, senza dover per questo “invadere” le aree di competenza delle altre professioni: l’accesso alla giustizia, in qualunque forma, richiederà sempre un avvocato, e l’elaborazione di una pianificazione fiscale non potrà che essere fatta da un commercialista; il trasferimento di una proprietà immobiliare, così come la redazione di un testamento o la costituzione di un
Pertanto, in tutti questi ambiti, nessuna invasione di campo può essere consentita dalla legislazione esistente, e certamente nessun consulente patrimoniale potrà permettersi di farlo in futuro. Il 
In sintesi, il questionario iniziale dovrà essere esteso ad altri aspetti della vita del cliente, e prima di procedere a un’analisi del patrimonio personale e/o familiare sarà necessario identificare il suo status giuridico come single o componente della coppia: coniugato, unito civilmente o convivente (unione di fatto) con o senza un contratto che ne regolarizzi i rapporti patrimoniali. Successivamente, per non creare “confusione” tra il patrimonio personale dei singoli partner e quello familiare, bisognerà procedere ad una “ricognizione” (ricostruzione) del patrimonio personale dei coniugi, e poi far seguire la ricognizione del patrimonio familiare, che va ricostruito in funzione del regime patrimoniale scelto dalla coppia per regolarizzare tutti i loro rapporti di natura economica (comunione o separazione dei beni) nati in costanza di matrimonio. Solo dopo questi tre passaggi, il 
Per meglio comprendere quali sono gli ambiti di applicazione della professione di 



Tornando al ruolo del consulente patrimoniale al verificarsi delle
– analizzare la posizione della coppia all’interno del suo ciclo di vita e individuare il tipo di unione;
Più delicato è il 
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con una recente pronuncia, la n. 11421 del 30.04.2021, hanno cercato di dare una risposta definitiva al problema della ripartizione dell’indennizzo in materia di polizza sulla vita in favore di terzi, chiarendo come debba interpretarsi l’espressione “erede legittimo” contenuta nella polizza. A norma dell’art. 1920, comma 2, la designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta o per
La vicenda oggetto della sentenza – Una compagnia di assicurazione impugnava la sentenza della Corte di Appello di Catania, poiché la Corte, in accoglimento del gravame spiegato da Tizio, aveva condannato la stessa a liquidargli una maggiore somma. Tizio era erede del defunto fratello unitamente alla sorella, ma quest’ultima era nel frattempo deceduta e a lei succedevano i suoi quattro figli. Trovandosi, complessivamente in presenza di cinque eredi, la compagnia assicurativa riteneva corretto ripartire in parti uguali, tra tizio ed i suoi quattro nipoti, l’indennizzo derivante dalla polizza, nella misura di un quinto ciascuno. Ma gli
La Corte di Cassazione a Sezione Unite, chiamata successivamente a pronunciarsi per dare soluzione relativamente ai principi di legittimità da osservare in vicende simili, ha affermato che la designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in una delle forme previste dall’art. 1920 c.c., comporta l’acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestono tale qualità in forza del titolo della astratta definizione di “erede legittimo” indicata all’assicuratore per individuare i creditori della prestazione. La designazione generica degli “

Relativamente ai settori aziendali propriamente detti, il Design Thinking contribuisce alla soluzione di problemi organizzativi interni, oppure può affiancarsi alla
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Relativamente ai campi di applicazione, il Design Thinking è applicabile a tutti i tipi di problemi, sia semplici che complessi. Inoltre, il punto di partenza sono sempre le persone, ed è per questo motivo che questo approccio è molto vicino a quello che viene osservato nella
Il Design Thinking, in definitiva, è un metodo che parte dai valori del consumatore e li trasferisce in un prodotto/servizio, creando un modello di business efficace e durevole. La sua validità è duplice a seconda della direzione verso la quale si vogliono lanciare gli effetti: verso l’interno delle organizzazioni di lavoro (aziende, team, uffici condivisi etc) il Design Thinking si rivolge a tutti coloro vogliono migliorare la propria competitività ed efficacia facendo leva sull’innovazione, come le
Nel Design Thinking, naturalmente, le soluzioni da ricercare non sono identiche per tutti, ma in generale esse devono tutte soddisfare alcuni criteri fondamentali, come la centralità del cliente; l’empatia come valore, poiché ci consente di pensare “con la sua testa”; l’analisi dei comportamenti di consumo e acquisto; la
Sono ormai numerosi i percorsi di formazione in materia di Design Thinking. la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi, per esempio, ha dato il via al
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Altre questioni, in particolare negli USA, stanno attirando più interesse da parte degli investitori, che oggi si mostrano più sensibili ai temi di giustizia razziale o di genere, ma proprio come qualsiasi altro tipo di
Nato negli Stati Uniti già da diversi anni, il Forum US SIF fornisce agli
Sulla scia di quanto fatto fino ad oggi nell’
Di recente, il rispetto dei criteri ESG è stato fatto proprio anche dalle banche di sviluppo comunitario e dalle cooperative di credito, che aiutano le comunità a reddito basso e moderato sostenendo progetti edilizi per la messa in commercio di alloggi a prezzi accessibili, oppure di credito alle micro imprese e alle organizzazioni non profit. Siti web come Inclusiv, National Community Investment Fund, Community Development Bankers Association e CDFI Funds possono aiutare a identificare tali istituzioni, che però faticano ad entrare in Europa per via delle forti restrizioni del 








