Giugno 16, 2026
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Patrimoni e riforma del catasto: poche luci, molte ombre

La revisione del catasto varata dal governo sembra avere l’obiettivo di fare cassa grazie all’aumento del gettito fiscale garantito dalle abitazioni. In atto una svolta epocale, che peserà sempre di più sui patrimoni immobiliari degli italiani.

Di Alessio Cardinale

“L’analisi tecnica del Ministero dell’Economia, allegata alla delega per la riforma fiscale, spiega in modo esplicito lo scopo della riforma del Catasto, e cioè quello di aumentare le tasse sugli immobili, ed è coerente con le raccomandazioni dell’Unione europea che chiede all’Italia di ridurre la pressione fiscale sul lavoro e di compensare tale riduzione con una revisione delle agevolazioni fiscali e una riforma dei valori catastali non aggiornati”. Così il presidente di ConfediliziaGiorgio Spaziani Testa, intervenuto di recente sull’argomento.

Per capire meglio le cose, facciamo un po’ di conti in tasca ai contribuenti, e ragioniamo in termini di copertura finanziaria. Infatti, è noto che dai tagli dell’Irap e dalla riduzione del cuneo fiscale dovranno derivare una riduzione del gettito di circa 8 miliardi, sulla quale attualmente è prevista una copertura di circa 3 miliardi derivante dai tagli alle deduzioni e detrazioni fiscali. Ne mancano 5, di miliardi, per arrivare a 8, e non potranno che arrivare dall’inasprimento della pressione fiscale sulle case, che inizialmente Draghi aveva definito come una semplice “operazione di trasparenza per riequilibrare il carico fiscale”, per far sì che si possa ridurre la differenza tra “le tante persone che pagano troppo e tante che pagano meno del dovuto”.

A parziale addolcimento della pillola – c’è già chi la definisce ironicamente come una “supposta fiscale” – la revisione catastale dovrebbe comportare avere effetti per i contribuenti solo tra cinque anni, ma Confedilizia fa notare che l’impegno di bilancio, sotto forma di maggior gettito dal patrimonio immobiliare, dovrà essere quantificato ora, e non è detto che i frugali di Bruxelles accettino di dilazionare il primo incasso al 2026. Inoltre, da questa riforma del catasto deriverebbero altri due effetti importanti: la crescita dell’IMU sulle seconde case e la crescita del valore delle prime case ai fini del calcolo dell’ISEE, che di fatto rappresenterebbe un effetto “strutturale” che andrebbe oltre il semplice aumento dell’imposta e si trasmetterebbe sugli aggravi di spesa legati all’aumento del valore dell’immobile ai fini ISEE: reddito di cittadinanza, assegno unico per i figli e accesso agli asili nido pubblici, solo per fare un esempio.

In definitiva, La revisione del catasto varata dal governo sembra avere l’obiettivo di voler fare cassa grazie all’aumento del gettito fiscale garantito dalle abitazioni. E’ in atto una svolta epocale, che peserà sempre di più sui patrimoni immobiliari degli italiani. Del resto, gli italiani di tutte le generazioni dal Secondo Dopoguerra ad oggi devono ancora provare l’ebbrezza di un governo che riduca pesantemente – e coraggiosamente – la pressione fiscale per tutti, contribuenti ed aziende, come accade nei modelli fiscali anglosassoni e statunitensi. Invece, pur di non inasprire in modo serio i controlli sull’evasione fiscale, i modestissimi governanti del nostro Paese – Draghi compreso, nella sua veste di Premier  – non fanno altro che uccidere, poco alla volta, quello che rimane del ceto medio italiano, un tempo fonte di benessere per tutta la Società Civile e per il sistema industriale.  

L’Europa dei consulenti finanziari. In Irlanda gli indipendenti contano più dei “consulenti collegati”

In Irlanda esistono diversi tipi di consulenti finanziari, che offrono una gamma di servizi di pianificazione e prodotti, spesso in combinazione tra loro, ed il cliente è abituato a pretendere grande trasparenza sulle strutture tariffarie e sui singoli costi.

L’Irlanda, da quando i suoi governi hanno adottato la politica della bassa tassazione alle imprese e , soprattutto, a quelle operanti nell’industria del risparmio gestito, è diventata celebre non solo per le pinte di birra Guinness o per le verdi scogliere a picco sul mare. Con la Brexit, poi, quasi tutti gli istituti di credito operanti maggiormente in Europa hanno trasferito la propria sede da Londra a Dublino, seguendo le centinaia di società di gestione del risparmio – anche italiane – che negli ultimi quindici anni, grazie al notevole risparmio fiscale, avevano già localizzato in Irlanda la sede legale di numerosissimi fondi. Un sistema del genere, a ben vedere, avrebbe potuto distruggere gli equilibri sui quali la consulenza finanziaria di modello anglosassone si poggia da decenni, ed effettivamente qualche effetto lo sta avendo; ma la struttura portante del settore è rimasta saldamente in mano agli advisor indipendenti, in un rapporto di forze che li vede prevalere, nelle abitudini di investimento degli irlandesi, sui c.d. “agenti/consulenti collegati”, i quali guadagnano esclusivamente in base alle provvigioni retrocesse dai distributori di strumenti finanziari.

Come in Inghilterra, infatti, anche in Irlanda i risparmiatori si rivolgono prima ad un consulente indipendente, dal quale ricevere consulenza in materia di pianificazione finanziaria e asset allocation, e poi ad un “tied agent” – o agente collegato, abbastanza simile ai consulenti finanziari non autonomi operanti massimamente in Italia – presso il quale eseguire le indicazioni del financial planner. Anzi, le due figure professionali sono spesso riunite all’interno dello stesso studio associato, poiché i primi, ossia i consulenti indipendenti (financial planner), non potendo collocare direttamente prodotti finanziari, sono i più prolifici collettori di clientela “indiretta” per i consulenti “collegati” che distribuiscono i prodotti utili a realizzare l’asset allocation del cliente.

Sembrerebbe un sistema simile a quello italiano, che vede due figure professionali differenti, ma i rispettivi rapporti di forza sono capovolti; inoltre, rispetto al modello anglosassone puro, quello irlandese consente, sulla base di una trasparenza maniacale da opporre agli investitori in relazione a costi e funzioni, una “mescolanza” che in Italia è oggi impensabile e fa sì che i circa 400 consulenti indipendenti italiani non abbiano alcun punto di contatto con l’”armata” dei 33.000 consulenti non autonomi iscritti e attivi. Infatti, pur prevedendo l’esistenza di due sole tipologie di consulenti (indipendenti e “collegati”), in Irlanda di fatto se ne aggiunge una terza, quella dei financial planner che ricevono in assoluta trasparenza sia le commissioni dirette da parte della clientela (tariffa oraria per consulenze occasionali, continuativa annuale per rapporti durevoli), sia una parte delle provvigioni stornate dai tied agent.

Questa commistione, come dicevamo, sarebbe impensabile oggi in Italia e, se non fosse per la trasparenza imposta dalla Banca Centrale d’Irlanda (che disciplina il Registro dei consulenti), difficilmente tale sistema sarebbe attuabile anche nella patria della birra Guinness e degli U2. E allora, cosa ha permesso una tale “mescolanza” di interessi potenzialmente in conflitto? Certamente l’imprinting dato alla consulenza finanziaria dal modello anglosassone, che nei decenni passati ha privilegiato nell’opinione comune il ruolo del consulente indipendente, il quale ha sempre avuto il controllo esecutivo delle operazioni di investimento suggerite ai clienti, da eseguire presso gli istituti di credito che distribuivano gli strumenti finanziari selezionati. In pratica, in Inghilterra e Irlanda è nata prima la consulenza indipendente, e poi la “consulenza di prodotto” e la categoria dei consulenti non autonomi, i quali lavorano molto di più con i servizi previdenziali (retirement plan o pianificazione pensionistica) che con il risparmio gestito.

Ciò ha permesso una sorta di “supremazia professionale” dei primi sui secondi, nonché un rapporto di strettissima collaborazione tra le due categorie, che sembra funzionare grazie all’abitudine degli irlandesi di chiedere, prima ancora di parlare di obiettivi e orizzonte temporale, la struttura tariffaria del consulente che hanno di fronte, quali sono le fonti del suo guadagno – le eventuali provvigioni ricevute dai tied agent devono essere obbligatoriamente esplicitate, a pena di sospensione e/o radiazione dal registro – e la sua qualifica specifica. Infatti, in Irlanda esistono diverse qualifiche dei consulenti finanziari, definiti dalla Commissione per la protezione della concorrenza e dei consumatori (CCPC, poi trasformata in FCCPC)) come segue:
consulenti multi-agent (tied agent o consulenti “limitati”), che vendono prodotti finanziari dei fornitori a cui sono “collegati“, e non possono offrire prodotti finanziari di altri fornitori;
consulenti “certificati” (certified financial planner), che forniscono pianificazione finanziaria personalizzata e consulenza anche su tutti i prodotti finanziari presenti in tutto il mercato (chiamati anche consulenti di analisi indipendente).
consulenti collegati con “status misto”, che forniscono consulenza su un numero di prodotti e di fornitori che varia a seconda del ramo di applicazione, per cui un consulente di questo tipo può offrire la propria consulenza su un elevato numero di prodotti di altrettanti fornitori di servizi finanziari, ma si può legare in esclusiva ad un’unica compagnia di assicurazioni, non appartenente a nessun distributore di strumenti finanziari, in relazione alla consulenza e vendita di assicurazioni, per esempio, sulla casa o sulla responsabilità civile/professionale.

Il capovolgimento dei ruoli rispetto al sistema italiano si percepisce anche in merito alla relazione con il risparmiatore: il cliente, generalmente, “appartiene” al certified financial planner, mentre il tied agent è quasi sempre un semplice fornitore di strumenti finanziari, e trova molto più conveniente legarsi ad un certo numero di consulenti indipendenti per lavorare senza la necessità impellente di reperire clientela da solo. Per questo motivo, la stragrande maggioranza delle relazioni tra i pianificatori finanziari ei loro clienti è continuativa, e quella con i tied agent irrilevante, ad eccezione dei piccoli risparmiatori che, non essendo disponibili a pagare la parcella di un financial planner, costruiscono inizialmente una relazione professionale con il tied agent. Infatti, le tariffe di un indipendente possono variare da 150 a 350 euro l’ora, oppure sono calcolate in quota fissa a seconda del patrimonio e dell’attività richiesta (difficilmente si va al di sotto dei 750 euro anche per una consulenza occasionale).

In ogni caso, qualunque consulente irlandese – ed in special modo quelli indipendenti – deve esplicitare al cliente la natura e l’entità dei pagamenti che riceve, anche indirettamente, come “condizione di procedibilità” per l’erogazione del servizio. Pertanto, i financial planner sono obbligati formalmente a comunicare al potenziale cliente se ricevono anche commissioni dal fornitore (tied agent) presso il quale il risparmiatore viene inviato, diversamente quest’ultimo sceglierà in autonomia un “consulente collegato” che venderà materialmente i prodotti consigliati.

Tutti i dettagli economici vengono forniti al cliente attraverso un documento contenente le informazioni sugli addebiti previsti, sia per la consulenza di pianificazione sia in relazione ai prodotti finanziari che verranno sottoscritti dall’investitore.

“Sapevate che…?” Pillole formative e curiosità su donazioni, successioni e polizze assicurative

Eredità contese, polizze unit linked, donazioni di denaro ai figli, diritto di abitazione ed altri aspetti di tutela del patrimonio in piccole “pillole” di informazione. Per consulenti finanziari e investitori evoluti….ma non troppo.

La tutela degli interessi patrimoniali è un settore molto vasto, in relazione al quale rimanere indietro o poco aggiornati può fare la differenza, soprattutto per i detentori di patrimoni di una certa entità. Di seguito alcune “pillole” informative su alcuni argomenti di grande attualità. Alcuni conosciuti, altri un pò meno; in ogni caso, tutti utili per verificare il proprio livello di conoscenza o per ricevere spunti di approfondimento.   

Successione

Le cause successorie durano mediamente 9 anni
Le eredità contese rappresentano un evento piuttosto frequente nelle famiglie dei patrimonials[1], e non di rado finiscono in tribunale, dove rimangono per molto tempo alla mercè dei lunghi tempi della Giustizia. La durata di una causa civile per eredità contesa dipende da molti fattori specifici, relativi alle singole pretese degli eredi, a cui si aggiungono motivazioni che nulla hanno a che vedere con la vicenda ereditaria, come le sostituzioni dei magistrati, gli scioperi dei tribunali, il c.d. “carico di ruolo”, ossia il cronico arretrato che porta il giudice a lunghi rinvii – anche superiori ad un anno – unicamente per via dell’eccessivo numero di procedimenti da esitare. Per questi motivi, potrebbero volerci anche dieci anni per arrivare ad una sentenza finalmente esecutiva. Infatti, i provvedimenti possono essere impugnati davanti la Corte d’Appello e, successivamente, innanzi la Cassazione, bloccando così il normale ciclo di vita del patrimonio mobiliare e immobiliare.

Le polizze unit linked a causale mista (Ramo I e ramo III) sono impignorabili anche se la componente finanziaria è prevalente.
Dopo alcune sentenze contraddittorie e di non semplice interpretazione, la Corte di Giustizia Europea (sentenza n. C-542/16, del 31 maggio 2018) ha fatto chiarezza sul tema della impignorabilità delle polizze unit linked, precisando che qualunque contratto di assicurazione sulla vita che, in cambio del pagamento di un premio da parte del contraente, preveda una prestazione da parte dell’assicuratore in caso di decesso dell’assicurato o del verificarsi di un altro evento dedotto in contratto. La sentenza della Cassazione n. 6319/2019, inoltre, ha decretato che le polizze unit linked sono caratterizzate da una componente causale mista, finanziaria e assicurativa, e che non rileva che la componente finanziaria sia prevalente, poiché se esiste una congrua copertura assicurativa calcolata secondo il rischio demografico, il contratto Unit Linked è a tutti gli effetti una assicurazione sulla vita, e pertanto coperto dalle garanzie di impignorabilità e insequestrabilità di cui all’art. 1923 del Codice Civile.
Rimane ferma, comunque, la possibilità di “smontare” una polizza unit linked in caso di illecito penale commesso dal contraente, anche in presenza di interessi meritevoli di tutela.

Sottoscrivere oggi una polizza unit linked assicura che, in casi di futura tassazione delle polizze, quella sottoscritta prima dell’entrata in vigore di nuove imposizioni  ne sarà esente, perché la nuova norma non potrà avere effetto retroattivo.
Secondo la Commissione tributaria regionale Lombardia (sentenze n. 1864/2021 e 1865/2021), le polizze unit linked, hanno natura previdenziale anche se la componente finanziaria dovesse essere prevalente e se la compagnia emittente è di diritto estero. Di conseguenza, esse non scontano le imposte sostitutive né devono essere inserite nel quadro RW, dal momento che non generano redditi di natura finanziaria. La vicenda da cui è scaturita questa decisione derivava da presunti redditi di capitale dell’anno 2012 calcolati sulle rendite da disponibilità finanziaria accertate e detenute in Lussemburgo (le quali, se non fossero di natura assicurativo-previdenziale, sarebbero assoggettabili ad Irpef). In particolare, L’Agenzia delle Entrate riteneva che tali attività finanziarie fossero solo formalmente di natura assicurativa e si dovessero esporre obbligatoriamente in dichiarazione nel quadro RW e esposte a tassazione in Italia.
Nonostante questo tentativo di imporre una tassazione su strumenti assicurativi sia andato a vuoto, sono anni ormai che si discute della possibilità di sottoporre a tassazione ordinaria anche le polizze vita, ma qualunque nuova normativa non avrebbe effetto retroattivo. Pertanto, se si sta valutando il ricorso a questo strumento di tutela del patrimonio personale e familiare, sarebbe meglio farlo adesso.   

Per garantire l’applicazione della corretta aliquota sulle donazioni di denaro genitori-figli è necessario che tale donazione avvenga per atto pubblico. Diversamente l’Agenzia delle Entrate applicherà l’aliquota massima vigente tempo per tempo (oggi 8%).
Con la circolare 30/E dell’11 agosto 2015, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema della tassazione delle donazioni “indirette”, facendo emergere importanti considerazioni. Infatti, la circolare afferma che la donazione indiretta dai genitori ai figli dovrebbe essere tassata con l’aliquota massima dell’8% qualora dovesse emergere da un accertamento, e  con l’aliquota del 4% (e con le relative franchigie fino a 1,5 milioni) se invece si tratta di una donazione indiretta regolarmente registrata. Inoltre, per dimostrare che la donazione di denaro ad un figlio, avvenuta senza atto pubblico, sia una liberalità indiretta, i soldi devono essere stati impiegati per l’acquisto di beni o servizi. Diversamente, in sede di successione, i fratelli che non hanno ricevuto uguale trattamento potrebbero pretendere la loro quota per lesione di legittima (azione di riduzione).
Se il denaro donato al figlio serve per acquistare casa, all’atto del rogito il notaio chiederà l’origine dei fondi, e tale origine verrà specificata nell’atto, configurandosi così la liberalità indiretta. Invece, se in una compravendita immobiliare a favore del figlio il denaro viene trasferito con assegno circolare emesso dal genitore direttamente a favore del venditore (e non con bonifico al figlio che formalmente acquista la casa), non ci sarà né donazione liberalità indiretta, per cui non si “brucia” franchigia donativa e, in caso di successiva vendita dell’immobile, non esiste per il futuro compratore il rischio di una revocatoria ventennale come nelle normali donazioni.

Gli eredi possono chiedere alla banca le copie degli e/c bancari del de cuius anche oltre 10 anni indietro
La richiesta degli estratti conto bancari da parte degli eredi è un passaggio piuttosto frequente negli eventi successori, e viene effettuata di solito per ricostruire l’asse ereditario del defunto e procedere così alla sua stima. Inoltre, tale richiesta può servire, tra le altre cose, a verificare se sono stati effettuati dei prelievi non autorizzati dal conto corrente del de cuius, oppure se quest’ultimo ha fatto delle donazioni di denaro in favore di terzi, impoverendo così l’asse ereditario. La banca è obbligata a fornire tutta la documentazione relativa agli ultimi dieci anni, riguardante non solo i movimenti di conto corrente, ma anche eventuali mutui, cassette di sicurezza, depositi titoli, piani di accumulo in fondi comuni, gestioni patrimoniali, libretti di risparmio e polizze, nonché la movimentazione avvenuta su questi strumenti. Relativamente alle richieste di informazioni che vanno oltre ai dieci anni addietro, teoricamente la banca può negare il rilascio degli estratti conto, poiché  sarebbe intervenuta la prescrizione del diritto degli eredi ad ottenerle, ma di fatto è raro che ciò accada, e le banche si attengono a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, che nel 2017 ha obbligato gli istituti di credito ad ottemperare anche a questo tipo di richieste.

Il Diritto di Abitazione è impignorabile dal creditore, ma è soggetto ad eventuale azione revocatoria 
Il Diritto di Abitazione è un diritto reale di godimento grazie al quale il titolare riceve – o si riserva – il diritto di abitare una casa e soddisfarei i propri bisogni abitativi. Ha poco a che vedere con l’usufrutto, e a differenza di questo il diritto di abitazione non può essere pignorato né , per esempio, ipotecato. La sua trascrizione nei registri immobiliari, se avvenuta prima di un eventuale pignoramento, è opponibile al creditore pignorante, che potrà anche vendere la casa all’asta, ma l’immobile continuerà ad essere gravato dal diritto di abitazione. Tuttavia, il diritto di abitazione può essere impugnato da parte del creditore, il quale potrà proporre azione revocatoria entro 5 anni dalla stipula dell’atto di concessione del diritto di abitazione, ottenendone la revoca qualora riesca a dimostrare che la costituzione del diritto di abitazione sia stata messa in piedi allo scopo di sottrarre l’immobile ai tentativi di recupero del credito.

[1] Individui nati tra il 1955 ed il 1965, con un patrimonio minimo pari a 750.000 euro, tra denaro disponibile e immobili. Si tratta, per lo più, dei genitori dei c.d. millennials, e rientrano nella più ampia categoria dei babyboomers.

Bancari verso la Consulenza Finanziaria, serve un “preparatore atletico” prima dell’onboarding

La professione di consulente finanziario è oggi ambita anche dal personale bancario stressato dalle politiche di budget. Tuttavia, i “cugini” provenienti dalle banche non ne conoscono gli aspetti più delicati. P&F intervista Marina Magni di Onboarding.

Da quando è esplosa la pandemia, i consulenti finanziari hanno mostrato di saper supportare con la loro presenza tutte le famiglie clienti, anche nei momenti peggiori del ciclo di borsa. Contestualmente, il sistema bancario tradizionale ha mostrato grande fragilità, manifestando in modo evidente il divario di professionalità rispetto alla consulenza finanziaria. In più, molti istituti di credito hanno accelerato il processo di razionalizzazione del modello di business, aumentando la chiusura o l’accorpamento delle filiali, favorendo la fuoriuscita di personale esperto ma in età pre-pensionabile e aumentando lo “stress da produttività” del personale più giovane, sottoposto a pressanti politiche di budget.

Di conseguenza, la professione di consulente finanziario è diventata un’attività ambita anche dal personale bancario, oltre che dai neolaureati e dai professionisti di altri settori, esperti in gestione della relazione con la clientela privata, a cui la crisi economica ha ridotto fortemente i margini. Tuttavia, ad oggi questa professione non è ancora perfettamente conosciuta, e non è semplice trovare fonti attendibili sugli aspetti più delicati che potrebbero interessare i potenziali candidati. Il mondo della consulenza finanziaria, infatti, è un “sistema chiuso”, con elevate barriere all’entrata, che oggi si va lentamente aprendo per consentire il ricambio generazionale ai circa 33.000 consulenti attivi. E’ proprio in questo scenario che nasce Onboarding, un servizio di supporto e consulenza dedicato a coloro che, prima di lanciarsi nel ciclo di colloqui di selezione nell’universo delle banche-reti, vogliano cominciarlo in modo consapevole e sapendo a cosa si va incontro.

Infatti, sempre più bancari con esperienza in gestione della clientela vengono contattati dalle reti di consulenza finanziaria, di solito dalle società di head hunting o dai manager della struttura territoriale. Nei colloqui di selezione e ingaggio, per quanto scrupolosi, non è possibile entrare in profondità su tutte le tematiche della professione, per cui non è raro che la decisione di cambiare il proprio status lavorativo avvenga con un bagaglio insufficiente di informazioni. P&F ha intervistato Marina Magni, project manager e vicepresidente di Fabbrica delle Professioni, nonchè ideatrice di Onboarding.

Marina, quando ha pensato la prima volta a “Onboarding”, e cosa l’ha spinta a tuffarsi in questa iniziativa?
Ho un’esperienza di 38 anni come manager di rete, e ho avuto la possibilità di incontrare moltissimi bancari ai quali ho proposto di intraprendere la professione. Negli anni mi sono resa conto che spesso le persone rinunciavano all’opportunità offerta, pur avendo tutti i requisiti per avere successo, perché alcuni aspetti per loro importanti vengono trattati marginalmente in occasione degli incontri di ingaggio. Per questo motivo, una volta andata in pensione e lasciato il mondo della consulenza attiva, mi è venuta l’idea di mettere la mia esperienza a disposizione di chi è attratto dal mondo della consulenza finanziaria, offrendo un percorso di conoscenza sulla professione e di consapevolezza sulle proprie skill rispetto al ruolo. A spingermi è stata la voglia di cavalcare le innovazioni e l’entusiasmo verso la professione. La consulenza finanziaria è un astro nascente nel panorama finanziario, e saranno proprio i giovani e i bancari under 50 a rinnovare una popolazione che ormai ha raggiunto un’età media di 58 anni. E poi mi piace l’idea di diventare tutor.

Consulente finanziario

Cosa è esattamente Onboarding, e in cosa si differenzia rispetto alle classiche attività di selezione e reclutamento del circuito di head hunting?
Onboarding non si occupa di selezione e reclutamento. E’ una società che offre un percorso formativo su tutti temi relativi alla professione di consulente finanziario, svelandone e approfondendone gli aspetti che nei colloqui di ingaggio non trovano sufficiente spazio. Gli argomenti vengono proposti sul nostro sito tramite video realizzati da esperti delle varie materie. Ad ogni persona che inizia il percorso viene assegnato un tutor, che ha il compito di commentare/approfondire le tematiche. E’ anche previsto un momento di coaching per comprendere se le caratteristiche di personalità siano coerenti con il ruolo che si andrà a ricoprire.

Qual è il vostro organigramma?
Il nostro organigramma è molto semplice, poichè siamo una SRLS con un unico amministratore. Personalmente mi occupo dei contenuti del sito e della scelta degli esperti e del primo contatto con chi intraprende il percorso. Ci avvaliamo della collaborazione di partner esperti di consulenza finanziaria per il tutoraggio durante l’iter formativo.

Perché un bancario dovrebbe scegliere di avvalersi della vostra consulenza?
Per un bancario seguire il percorso di Onboarding significa affrontare il cambiamento in sicurezza. Basti pensare a come si svolge il processo di reclutamento nelle reti. Si parla molto dell’Azienda, dei prodotti e servizi, dell’offerta economica, del portafoglio trasferibile e poco, ad esempio, di aspetti previdenziali, fiscali, di indennità meritocratiche, di normative e di tutto ciò che caratterizza la professione indipendentemente dalla mandante. Con noi i bancari riceve un’informazione oggettiva, senza conflitto di interesse e nei tempi che stabilisce lui stesso. Al termine sarà consapevole della propria idoneità, da tutti i punti di vista, a svolgere la professione.

Usando una terminologia calcistica, vi definireste come i “procuratori” di un aspirante consulente finanziario, oppure come dei possibili “preparatori atletici”?
Ci possiamo definire dei preparatori atletici, in quanto non negoziamo gli ingaggi. Proprio per questo ci sono manager di varie realtà che suggeriscono ai bancari con cui sono in contatto il nostro percorso, e devo dire che ciò è molto gradito dagli interessati.

Come è strutturato l’impegno economico richiesto all’aspirante consulente finanziario per avvalersi della consulenza di Onboarding?
Fino alla fine dell’anno, per favorire il lancio di Onboarding, il percorso è gratuito. Dal 2022 costerà 150 euro.

Quali sono i vostri programmi specifici per i neolaureati o per coloro che vogliono cambiare lavoro scegliendo la consulenza finanziaria?
Per chi vuole iniziare l’attività e non ha i requisiti per l’iscrizione all’albo proponiamo un corso per il superamento dell’esame, e in più una serie di seminari individuali a compendio di quanto viene già fatto dalle società mandanti. Collaboriamo, per tutte le attività formative, con Fabbrica Delle Professioni, di cui sono vice presidente e project manager.

Patrimonio personale e assegno divorzile: la Cassazione risolve un problema e ne crea altri dieci

Interpellata per dirimere la questione della variegata natura dell’assegno divorzile, la Cassazione a Sezioni Unite ha perso l’ennesima occasione per imporre ai tribunali di merito una soluzione definitiva, ponendo invece le basi per una ulteriore crescita del contenzioso patrimoniale tra ex coniugi.

Di Alessio Cardinale

L’Ordinamento giuridico italiano ha disegnato, di anno in anno, un complesso di norme dove ogni strumento di protezione patrimoniale ha un suo ambito di applicazione e, a seconda degli strumenti utilizzati, offre un diverso livello di protezione a ciascun componente della famiglia, generalmente nei confronti dei terzi. In questo particolare ambito, lo status di “debitore” ha una doppia origine, e va dal caso tipico di colui che contrae un debito per acquistare un bene (casa, auto), a quello di chi diventa debitore non per sua scelta, ma in forza di una sentenza di risarcimento a suo carico o, anche più spesso, per via di un divorzio, a causa del quale gli ex coniugi diventano vicendevolmente “terzi”, con effetti durevoli e di segno opposto sul proprio patrimonio.

Relativamente agli effetti derivanti dal divorzio, nel corso del 2021 la giurisprudenza di legittimità, in un rapido susseguirsi di decisioni dalla portata storica, ha aggiornato i criteri e le modalità ai quali la magistratura di merito dovrà necessariamente uniformarsi nel gravare uno dei coniugi – notoriamente l’uomo, salvo rarissime e quasi introvabili (nella giurisprudenza) eccezioni – dell’assegno di mantenimento in favore dell’altro coniuge. Infatti, nel mese di Maggio 2021 la Cassazione (ordinanza n. 28995/2020) sollecitava l’intervento delle Sezioni Unite per chiarire se l’estinzione del diritto all’assegno fosse automatica in caso di nuova convivenza del suo percettore, spinta dal fatto che, sebbene la Suprema Corte avesse già “virato” dal folle principio del mantenimento del tenore di vita, nei tribunali di merito si era continuato a statuire secondo la regola che chi avesse iniziato una convivenza avrebbe perduto il diritto all’assegno di divorzio, applicando una modalità che di fatto rispondeva ancora alla decaduta prassi di collegare l’assegno al tenore di vita.

Pertanto, occorreva un aggiornamento della disciplina, e l’occasione è scaturita da un divorzio incardinato nel distretto di Corte di Appello di Venezia, che respingeva la domanda di riconoscimento dell’assegno divorzile proposta da una ricorrente sulla scorta del fatto che la stessa avesse instaurato una stabile convivenza con un nuovo compagno, da cui aveva avuto anche una figlia. E così, la Cassazione è intervenuta a Sezioni Unite (sentenza n. 32198/2021), declinando i principi a cui i tribunali di merito dovranno attenersi. In particolare, se l’assegno è dovuto in funzione “assistenziale” – ossia per le esigenze di puro sostentamento del coniuge più debole – la convivenza ne determina automaticamente l’estinzione; se la finalità è di tipo “compensativo“, lo status di convivente è irrilevante di fronte alla circostanza che il coniuge “debole” abbia sacrificato la propria vita per far fronte alla gestione della famiglia, contribuendo così indirettamente alla creazione del patrimonio dell’altro coniuge e non perdendo, quindi, il diritto alla compensazione economica rappresentata dall’erogazione di un assegno per un periodo di tempo circoscritto o la sua “capitalizzazione”.

La Corte, però, anche in questa occasione ha peccato di quella tipica indeterminatezza che, come un virus inarrestabile, si trasmette poi ineluttabilmente alle decisioni dei tribunali di merito, per i quali sarà molto difficile adesso determinare l’entità proporzionale della “compensazione” senza commettere errori o senza dover applicare nuove e arbitrarie prassi – molto comode, però – con cui regolare sbrigativamente le questioni. Tutto ciò, naturalmente, con l’inevitabile seguito di ricorsi giudiziali – che tra qualche anno potrebbero richiedere un ulteriore richiamo alle Sezioni Unite – che difficilmente riceveranno una risposta adeguata.

Ne cito alcune, solo a titolo di esempio:
– L’assegno divorzile di natura compensativa potrebbe durare anche tutta la vita?
– Potrà essere aggiornato o annullato, in base alle migliorate condizioni economiche del coniuge percettore?
– Se sì, con quali modalità ed in base a quali parametri?
– Se il matrimonio è durato pochissimi anni, durante i quali il coniuge c.d. debole ha comunque sacrificato il proprio tempo alla gestione di casa e famiglia, in che modo potrà essere determinato con esattezza il periodo temporale di corresponsione dell’assegno?  
– Se il presupposto dell’assegno compensativo è l’aver contribuito, con il proprio sacrificio, alla creazione di patrimonio da parte dell’altro coniuge, qual è la forza misteriosa che impedisce di misurare con esattezza l’entità di tale contributo, dal momento che il patrimonio creato ex novo è facilmente misurabile?
– Esiste un coefficiente, o una scala di coefficienti, in base ai quali determinare con trasparenza ed omogeneità l’esatta misura del contributo apportato dal coniuge debole alla creazione di ricchezza?
– I tribunali adotteranno un criterio uguale in tutto il Paese, oppure seguiteranno ad applicare decisioni differenti a seconda del distretto di Corte di Appello in cui ricadono o, come spesso accade, a seconda del magistrato?

La sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, pertanto, solo apparentemente ha rimesso le cose al loro posto. In realtà – com’è tipico costume della Giustizia Civile italiana in tema di famiglia – essa ha risolto un problema e ne ha creato altri dieci, soprattutto per i coniugi ben patrimonializzati, che potrebbero essere gravati, da oggi in poi, di un assegno divorzile di proporzioni inusitate e durata indeterminata (o determinata in modo frettoloso e inesatto). Per non citare il fatto che una tale pronuncia amplifica ancora di più le differenze – ormai inaccettabili dal punto di vista sociale – tra le tutele prestate dall’Ordinamento alle coppie unite in matrimonio e quelle negate alle coppie sorrette da un solido e durevole rapporto di convivenza che, spesso, si rivela più stabile di quello delle coppie sposate.

I più maliziosi potrebbero sostenere che non è compito della Cassazione entrare nel merito di questioni numeriche che, invece, dovranno essere affrontate nei tribunali civili. L’osservazione è corretta, ma andrebbe accompagnata da un’altra: nessuno avrebbe potuto impedire alla Cassazione – soprattutto a Sezioni Unite – di statuire, rinviando ad altri organi tecnici, l’istituzione di un documento vincolante per tutti i tribunali che potesse rispondere alle domande sopra evidenziate e ridurre, così, l’ulteriore contenzioso che certamente scaturirà dall’applicazione di principi così indeterminati. Invece, l’unica accortezza usata dalle Sezioni Unite è stata quella di decidere che l’ex coniuge, in virtù del suo nuovo progetto di vita derivante dalla convivenza stabile e dal principio di auto-responsabilità, non potrà più pretendere di ricevere l’eventuale somma riferita alla componente assistenziale dell’assegno.

Questo aspetto, almeno, non lo hanno dimenticato. In “compensazione”, hanno lasciato sul tavolo tutti gli altri.

Consulenti finanziari USA: in che modo creano e coinvolgono la propria clientela

I consulenti “invecchiano” insieme ai propri clienti, con i quali spesso condividono gli aspetti della propria crescita personale. Pertanto, è fondamentale che il professionista abbia le capacità di rinnovare il portafoglio clienti, usando le migliori strategie di acquisizione.

Di Coryanne Hicks e Susannah Snider – usnews.com

Nei servizi finanziari, le questioni più importanti sono incentrate esclusivamente sui clienti: di cosa hanno bisogno, cosa vogliono, dove sono, dove stanno andando e a chi possono fare riferimento lungo il percorso. Non c’è business senza clienti, e tutti i consulenti finanziari devono essere esperti anche nell’arte di trovarne di nuovi e di coinvolgere quelli già acquisiti in portafoglio.

Il fattore età, naturalmente, è essenziale: i bravi consulenti “invecchiano” insieme ai propri clienti, con i quali spesso condividono gli aspetti della propria crescita personale ed economica, i propri successi ma anche gli insuccessi e a volte gli eventi più tristi. Dal punto di vista degli obiettivi di investimento e del ciclo di vita del patrimonio, però, c’è un momento in cui consulente e cliente si confrontano da due posizioni differenti. Infatti, man mano che i clienti invecchiano, essi passano dalla fase dell’accumulo a quella della distribuzionequest’ultima determinata dal raggiungimento degli obiettivi di spesa – e se il denaro accumulato viene speso, le risorse di un consulente (asset in gestione) diminuiscono, e con esse anche le sue entrate. Pertanto, è fondamentale che il consulente abbia le capacità di rinnovare costantemente il portafoglio clienti, facendo leva su moderne strategie di acquisizione e nuove regole che, in particolare negli Stati Uniti, sono il risultato di una evoluzione cominciata già negli anni ’60-‘70, e che in Italia – con i dovuti distinguo – si sono diffuse già da qualche tempo, una volta abbandonate le vecchie “telefonate a freddo“. 

Restringere il focus – Secondo Kevin Darlington, vicepresidente di Broadridge Advisor Solutions (New York), “il consulente finanziario che restringe le dimensioni del proprio target di destinazione massimizza il proprio investimento in tempo e alla fine attira  i clienti ideali. Invece di prendere di mira chiunque abbia almeno 1 milione di dollari, è meglio restringere il campo ai potenziali clienti che, tra quelli con disponibilità di almeno 1 milione, abbiano un’età compresa tra 45 e 60 anni e vivono entro 50 miglia dalla sede di lavoro del consulente”.

Definire il proprio cliente ideale – Il processo di restringimento del campo aiuta a anche a definire il profilo del cliente ideale, quello con il quale il consulente finanziario ha maggiori chance di adattare la propria strategia di marketing e, una volta acquisito, di esprimere al meglio il proprio modello di servizio. Questa fase richiede l’identificazione dei bisogni primari del cliente-tipo, le sue domande e le sue preoccupazioni più probabili, individuate anche in base alla esperienza maturata con clienti simili. E’ grazie a questo studio preliminare che il consulente potrà costruire la sua proposta di valore originale, capace di “parlare” – e far parlare di sè – non solo al potenziale cliente, ma anche al mercato.

Sviluppare campagne di content marketing – Definite le domande che il cliente ideale si sta ponendo, è possibile – e conveniente, dal punto di vista dell’autorevolezza – creare campagne di content marketing che lo portino al proprio sito Web, dove troverà delle risposte di base, utili a fissare l’attenzione e, magari, a richiedere un contatto. Un consulente finanziario alla ricerca di imprenditori, ad esempio, potrebbe creare campagne sulla pianificazione della successione aziendale; oppure creare video didattici che affrontano le sfide finanziarie che gli imprenditori devono affrontare. In particolare, i contenuti video di buona qualità, rivolti al cliente ideale, generano molte risposte e aumentano il livello di “conferma” nel caso in cui il nominativo del consulente sia stato riferito da un altro cliente.

Diventare “social” – I social si amano o si odiano, ma questo non deve interessare ai consulenti più efficaci, poiché i social network sono una solida fonte per scoprire nuove opportunità per nuove relazioni con i clienti potenziali. Soprattutto su LinkedIn, dove i consulenti possono comunicare in modo efficiente il proprio brand personale, creando una sorta di “impronta digitale” con cui venga identificata la sua specializzazione. In caso contrario, infatti, si rischia di perdersi nel mare dell’uniformità e dell’anonimato in cui galleggiano moltissimi consulenti. Per vitare ciò, è consigliabile l’espansione su più canali di social media (Youtube, per esempio, oltre a Facebook, Instagram, Twitter e Linkedin), rimanendo però sempre coerenti con il proprio messaggio.

Fin qui si è parlato di “accademia”, ossia di strumenti e strategie universalmente conosciute dai consulenti (sebbene non sviluppate con regolarità). Infatti, la creatività nell’individuare metodi di acquisizione di nuova clientela, così complicata e indiretta nel mondo virtuale, non ha limiti nel mondo reale. Infatti, esistono altri modi per socializzare con i potenziali clienti oltre ai canali virtuali (con i quali molti professionisti non hanno un buon rapporto), e sebbene richiedano maggiori energie e costi, sono sicuramente molto più efficaci se perfezionati con una certa costanza e con metodo. In pratica, si tratta di identificare i possibili interessi comuni a quelli della clientela ideale, e sfruttarli per trovare opportunità di interazione al di là del PC, come facevano i consulenti di una volta. Per esempio, uno dei più bravi consulenti newyorkese, appassionato di cani, acquisiva clientela nuova organizzando – o improvvisando, molto spesso – riunioni e incontri “casuali” proprio in un parco per cani. Altri, molto più “classici”, fanno ancora identica cosa nei circoli del tennis e persino in occasione dei celebri “mercatini del vicinato” americani.

Il capitolo dedicato ai clienti già acquisiti (mercato effettivo) non certo è meno importante di quello del mercato potenziale, ed anzi necessita di grandissima attenzione, poiché i “già clienti” sono i migliori testimonial del consulente. Pertanto, è utilissimo coinvolgerli nelle proprie riunioni di acquisizione, senza alcun “copione”: parleranno comunque bene, in modo del tutto spontaneo, del professionista, e in più si sentiranno orgogliosi di averlo fatto. In generale, però, il mantenimento di un buon livello di relazione con i clienti passa dalla sensibilità del consulente nel saper definire le loro aspettative di contatto periodico, nel senso che alcuni di loro desiderano ricevere notizie solo una volta all’anno, mentre altri si aspettano contatti più frequenti (trimestrali o addirittura mensili).

Negli Stati Uniti, poi, non di rado i consulenti organizzano i c.d. “eventi trimestrali di apprezzamento dei clienti”, veri e propri happening informali, dalla durata di qualche giorno (o un week end) in occasione dei quali i clienti possono andare e venire a loro piacimento, anche più volte, magari invitando amici “non clienti” a pranzi o cene a base di vino e formaggio, oppure ad un barbecue, con tanto di giochi per i bambini, nei mesi estivi. Dopo due anni di Covid, naturalmente, la necessità del distanziamento sociale ha fatto sì che le riunioni-clienti al chiuso siano diminuite enormemente – non i “parties on barbecue” che sono all’aperto – e siano aumentati esponenzialmente gli eventi in video, molto meno coinvolgenti dal punto di vista emozionale ma più sicuri, da svolgere invitando anche le famiglie dei clienti rendendo così la pianificazione finanziaria un evento familiare.

Banche, il “no core” aumenta la prossimità presso i clienti e apre nuovi mercati

Il modello di business in declino e la riduzione dei margini costringono a ripensare l’offerta dei consulenti finanziari non autonomi e delle stesse società mandanti. Il “multi-service” sembra essere la struttura più promettente per stabilizzare i ricavi, fidelizzare la clientela e permettere l’ingresso di nuove leve.

Di Alessio Cardinale

Un virus si aggira da molti anni tra i grandi gruppi bancari italiani, e come tutti i virus è invisibile ad occhio nudo, ma molto potente. A causa della sua diffusione, le banche sono costrette quasi ogni biennio a cambiare rapidamente i propri piani di sviluppo, aggiornandoli in base a quelle che solo in apparenza sembrano essere le mutate condizioni del mercato o la differente congiuntura economica. In realtà, il virus di cui parliamo è endogeno allo stesso sistema bancario, ed ha come effetto quello di generare la famigerata “sindrome da innovo-deficienza acquisita”.

I sintomi di questa malattia auto-immune, resi ancora più evidenti dall’azzeramento dei tassi di interesse e dalla scomparsa della tradizionale fonte di ricavo delle banche (la “forbice dei tassi”), sono sempre più evidenti: incapacità di trovare nuove fonti di ricavo, necessità di continui processi di accorpamento, affannosa ricerca di economie di scala al proprio interno, perenne standardizzazione del modello distributivo per massimizzare il numero di clienti al minimo costo e, infine, chiusura dei punti-vendita (filiali) e costante diminuzione dei margini di ricavo alla rete. Il sistema bancario, pertanto, esprime una certa incapacità a rivoluzionare l’offerta in senso modulare, mostrando una certa lentezza sia nel mettere in pratica gli intenti già dibattuti che nel progettare servizi ad alta possibilità di personalizzazione, in modo tale da costruire soluzioni ritagliate in base agli specifici bisogni e desideri dei clienti.

Non sembrano esserci differenze di scenario anche nelle banche-reti, che continuano ad investire nel recruiting di risorse umane già operative nel settore e nello sviluppo dei canali digitali, senza però cogliere la grande sfida del contratto di consulenza indipendente e, soprattutto, del marketing virtuale, ossia di quel nuovo modello distributivo ibrido che già in altri paesi occidentali utilizza efficacemente la tecnologia per mettere in contatto i propri wealth manager con il pubblico indistinto e per esaltare le loro competenze professionali acquisite nel tempo. E’ evidente, infatti, che legando strettamente la consulenza alla distribuzione dei prodotti finanziari non possa esserci alcuna affermazione presso il pubblico di utenti della consulenza finanziaria da remoto, che già oggi potrebbe essere fruibile attraverso la tecnologia video, sempre più  all’avanguardia, di cui disponiamo.

In definitiva, nonostante la fase di maturità e declino del core business bancario imporrebbe un integrale ripensamento del modello aziendale, le banche italiane – e con esse le banche-reti – continuano a voltare lo sguardo, incuranti dei richiami all’innovazione dell’offerta, dal momento che l’innovazione di prodotto è ai massimi livelli. Per definire in modo semplice ciò che sta accadendo, è come se le banche avessero raffinato in modo ineguagliabile il proprio modo di cucinare prodotti di pasticceria, ma avessero completamente dimenticato come si cucinano due uova al tegamino.

DALLA PERFORMANCE DI PORTAFOGLIO ALLA “PERFORMANCE DEL CONSULENTE”

Eppure, relativamente al mondo delle banche-reti, una delle possibili soluzioni è a portata di mano, e basterebbe richiamarsi alle innate capacità di adattamento dei consulenti finanziari – e alla loro abilità nel saper trattare sufficientemente bene di ogni cosa, abituati come sono ad essere creativi – per vederla con chiarezza e tracciare un solco tra il passato ed il futuro. Il sistema, infatti tende ancora ad osannare il portafoglio medio e a privilegiare il vecchio modello di competenza e relazione basato sulla performance di portafoglio, e fa una certa fatica a sposare una nuova ottica, quella di “performance del consulente” nel soddisfare le esigenze di benessere dei clienti. Questa ottica, infatti, impone anche alle società mandanti ed al mercato intero dei profondi mutamenti di approccio professionale, di fronte al quale l’approccio commerciale di oggi scompare anche idealmente. Il successivo passaggio, poi, al concetto di “performance della banca-rete” diventerebbe immediato, e forse mette paura all’industria del risparmio che si fonda ancora sulla qualità dei processi ma non sulla qualità del risultato complessivo per la clientela.

Invece, il passaggio dalla performance di portafoglio alla performance del consulente permetterebbe di scollegare la propria attività dalla performance, e quindi potrebbe essere una opportunità anche per l’industria del risparmio, i cui strumenti finanziari fanno fatica a superare i vari benchmark per via della necessaria presenza dei costi annui. Peraltro, le banche-reti e le società di gestione hanno già un modello a cui ispirarsi, quello del Wealth Management, oggi riservato ai detentori di buoni patrimoni ma del tutto estendibile, con i dovuti accorgimenti, a qualunque fascia di clientela, che lo scoppio della pandemia ha costretto ad un forzoso adattamento dei costumi e, soprattutto, delle modalità di consumo. In tal senso, le banche oggi potrebbero far valere il proprio livello di prossimità e la propria capacità di attrazione verso la clientela per distribuire servizi “no core”, ossia quelli di natura anche molto differente da quelli “core” ma del tutto adattabili all’offerta bancaria, che così guadagnerebbe nuove fonti di ricavo per sé e per i propri addetti.

Ma come può avvenire tutto ciò, quale può essere la strategia da adottare per un simile cambiamento? Il principio da osservare è simile a quello utilizzato in qualunque azienda multi-prodotto o multi-service, e cioè individuare dei “contenitori” che fungano da volano per servizi di natura diversa da quelli tradizionali ma piuttosto profittevoli. Il contenitore “naturale” delle banche-reti non può che essere l’Educazione Finanziaria di base, valorizzata in termini di formazione al consulente, elevata a servizio vero e proprio verso i clienti e non più relegata a mero optional discrezionale in mano ai consulenti più sensibili ed evoluti. Per fare alcuni esempi pratici, le banche-reti potrebbero strutturare corsi di educazione finanziaria alle famiglie, da svolgere presso il domicilio dei clienti e/o tramite video-call, divisi in più appuntamenti settimanali e con un programma sartoriale, da seguire con l’ausilio di dispense informatiche (o cartacee, per i clientiolder“) personalizzate a cura di un ufficio dedicato.

Educazione finanziaria

Il mercato di sbocco di un simile approccio, grazie ad un ulteriore aumento del grado di prossimità alle famiglie, potrebbe essere quello dei servizi “no core”, gratuiti e/o a contenuto economico-partecipativo (indiretto). In particolare, tra i servizi gratuiti, da erogare in collaborazione con primarie aziende di settore, potrebbero individuarsi in quelli di:
– livelli successivi di Educazione e Cultura Finanziaria diversi dal livello di base;
– consulenza per studi all’estero dei figli (vacanza-studio e università, con collegamenti personalizzati con i college stranieri);
– servizi di vacanza-studio estivi presso college in tutto il mondo con alloggio alberghiero o presso famiglie ospitanti, anche per i clienti adulti (corsi di lingua sia all’estero che in loco, per il mantenimento del livello o l’ottenimento di certificazioni);
– servizi di agenzia di viaggio.

Tra i servizi “no core business” a contenuto economico – e quindi con conseguimento di ricavi per la banca-rete ed il consulente – potremmo annoverare, solo a titolo di esempio:
– supporto attivo per servizi notarili-successori;
– supporto attivo per servizi legali-societari;
– supporto attivo per servizi tributari;
– supporto attivo per servizi di intermediazione immobiliare;
– supporto attivo per servizi di noleggio auto di lungo termine e/o leasing;
– supporto attivo per servizi di acquisto orologi di pregio;
– supporto attivo per servizi di acquisto auto d’epoca;
– supporto attivo per servizi di ingegneria e interior design.

Già oggi, quasi tutti i consulenti finanziari vengono regolarmente coinvolti in eventi familiari e relative richieste di consigli utili che nulla hanno a che fare con la finanza operativa e la gestione del risparmio, per cui il passaggio tra l’attuale sistema di offerta e quello del futuro, ben strutturato (anche) sui servizi no core, sarebbe più vicino che mai, e permetterebbe di assicurare l’ingresso di nuove risorse umane da formare persino in attesa del conseguimento dell’esame di stato da consulente finanziario, poiché la distribuzione di quasi tutti i servizi no core esaminati non richiede l’autorizzazione della Consob. Il problema è che le banche-reti, questo passaggio, non riescono ancora a vederlo, oppure non vogliono vederlo.

E’ proprio vero che il cambiamento, anche quando ci attrae, mette sempre un po’ di paura.

Come tutelare il patrimonio personale in caso di convivenza?

Se è vero che la c.d. “confusione patrimoniale” è capace di far sorgere enormi problemi già nel matrimonio, con la semplice convivenza more uxorio i problemi non possono che aumentare. Occhio ai bonifici ricorrenti tra conviventi: l’Agenzia delle Entrate vigila.

Di Alessio Cardinale

Quello della famiglia di fatto è un istituto giuridico che, prima di essere considerato tale, ha attraversato un lungo percorso culturale e giuridico importante, di pari passo con l’evoluzione della Società Civile italiana e con la visione di famiglia. Contestualmente, tale percorso non ha fatto mancare numerosi spunti di riflessione anche in relazione agli effetti patrimoniali che la c.d. convivenza produce – o non produce affatto – nei componenti della coppia unita con tali modalità. Infatti, prima della riforma del diritto di famiglia, c’era una scarsissima apertura verso una forma di tutela alle famiglie di fatto, ma gradualmente anche ai nuclei familiari non fondati sul matrimonio è stato riconosciuto un valido ruolo che assicuri i doveri di mantenimento, di educazione e di istruzione dei figli, insieme alla possibilità di garantire ai conviventi i propri diritti all’autodeterminazione personale e alla reciproca solidarietà ed assistenza morale, che prima venivano considerati appannaggio esclusivo del matrimonio.

Dal punto di vista patrimoniale, nella famiglia di fatto manca una normativa assimilabile a quella dettata per i coniugi uniti in matrimonio, pertanto negli anni si è sviluppato un generale riconoscimento – anche giurisprudenziale – verso tutti quei patti patrimoniali che i conviventi concludono per regolare i rispettivi rapporti economici. Contestualmente al maggiore radicamento ed accettazione di tale forma familiare nel comune sentire della Società occidentale, si è arrivati a qualificare le relazioni patrimoniali tra conviventi all’interno di una concezione stampo solidaristico, simile a quella che si instaura nel matrimonio. Tuttavia, l’assenza di un vincolo parentale e la situazione di “incertezza giuridica” della famiglia di fatto fa sì che certi istituti adatti alla pianificazione e protezione patrimoniale vengano preferiti ad altri, più adatti alle coppie unite in matrimonio. E così, per esempio, nella convivenza è diffuso lo strumento del Trust, ossia quella forma di segregazione del patrimonio utile a tutelare economicamente i componenti della famiglia di fatto.

Dal punto di vista regolamentare, il contratto di convivenza deve essere redatto nella forma scritta, attraverso la stipula di un atto pubblico o con scrittura privata autenticata da un pubblico ufficiale, nel quale è possibile indicare il luogo di residenza della coppia, disciplinare l’uso della casa adibita a residenza comune, scegliere il regime patrimoniale della comunione dei beni, formalizzare l’entità del contributo economico e lavorativo, professionale o domestico, alla gestione della famiglia in capo a ognuno dei due conviventi, e persino regolamentare i rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza, come il diritto agli alimenti in caso di cessazione della convivenza (ma non in astratto, solo se il soggetto debole dovesse trovarsi in un concreto stato di bisogno e fosse privo di altri mezzi di sostentamento).

La possibilità per i conviventi di adottare il regime patrimoniale della comunione dei beni implica che i beni comuni siano aggredibili da eventuali creditori nella sola misura del 50%. Per questo motivo il contratto deve essere pubblicizzato a norma di legge con iscrizione all’Anagrafe (entro 10 giorni dalla data della stipula). Naturalmente, anche nel caso della famiglia di fatto la separazione genera momenti di attrito che possono mettere a rischio i rispettivi patrimoni personali dei conviventi, e se è vero che la c.d. “confusione patrimoniale” è capace di far sorgere enormi problemi nel matrimonio, con la semplice convivenza more uxorio i problemi aumentano. Infatti, qualora la coppia non abbia provveduto a regolarizzare l’unione con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, non ha avuto la possibilità di optare per un regime di comunione o di separazione di beni, per cui le regole di divisione di un conto corrente cointestato saranno diverse. In particolare, se nel conto cointestato sono stati accreditati gli stipendi di entrambi, i conviventi saranno comproprietari in parti uguali delle somme depositate, anche qualora venisse fornita la prova che le somme depositate provengono esclusivamente da un solo convivente.

Questo accade perché le somme depositate si suppongono destinate a sopperire i bisogni comuni, e chi le ha depositate non può chiederne la restituzione, salvo pretendere il rimborso delle somme spese dall’altro convivente a titolo personale, ma solo entro il limite della quota del 50%, poiché ciascun cointestatario è in teoria titolare nella misura del 50% del rapporto di conto corrente. L’unica possibilità per evitare questa impasse è quella di agire in giudizio per la sproporzione tra quanto depositato da uno dei conviventi ed il valore economico attribuito ai doveri morali e sociali reciprocamente assunti, ma questa dimostrazione non è semplice. Pertanto, sarebbe opportuno mantenere una perfetta divisione degli importi destinati alle esigenze personali e destinare un conto cointestato per i soli bisogni familiari. In questo modo, ciascun convivente manterrà la piena proprietà del relativo conto monointestato.

Infine, c’è un altro aspetto molto delicato da tenere in grande attenzione. Infatti, per l’Agenzia delle Entrate i due conviventi more uxorio sono considerati come dei perfetti estranei tra loro, e pertanto un elevato numero di bonifici bancari da un conto all’altro esporrebbe la coppia ad un rischio di accertamento fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate, la quale potrebbe voler accertare la natura dei bonifici al fine di scongiurare che gli stessi possano derivare da redditi non dichiarati.

In tutte evidenza, qualora anche uno solo dei conviventi svolgesse attività di impresa, tale evenienza potrebbe generare notevole disagio per via di eventuali – e immancabili – controlli incrociati.

Crisi familiari e cointestazioni. Come gestire i conti correnti in separazione dei beni

I conti monointestati, a differenza di quelli cointestati, rispondono più armonicamente alle esigenze tipiche del regime patrimoniale della separazione dei beni, facendo sì che i flussi di denaro di natura personale confluiscano sui rispettivi conti senza generare confusione.

Nella coppia unita, la sottoscrizione di un conto corrente cointestato viene considerata un evento logico e quasi ineluttabile. Infatti, la pretesa di ciascuno dei coniugi di mantenere il proprio conto corrente va manifestata subito, al fine di evitare attriti e fraintendimenti, ma diventa comunque difficile regolare tutte le pendenze economiche comuni (affitto, utenze, mutuo etc) utilizzando i contanti in piena epoca di home & smart banking; per cui, la costituzione di un conto in comune si rivela presto come una necessità per via dei suoi innegabili vantaggi pratici. Tuttavia, molte coppie finiscono per mettere nel conto cointestato anche tutto quanto è di loro pertinenza, confondendone l’origine e la titolarità. Cosa succede alla cointestazione in caso di separazione coniugale?

Abbiamo già analizzato in un altro articolo le eventualità legate ai conti correnti familiari nel regime di comunione dei beni, ma è bene esaminare anche quello della separazione dei beni, poiché esso può presentare ampie aree di criticità qualora i coniugi non riescano a dimostrare la titolarità dei beni caduti in “confusione patrimoniale”. Per esempio, in relazione ai beni mobili acquistati in costanza di matrimonio, se nessuno dei coniugi può provare con ogni mezzo la proprietà esclusiva di un bene, si presume che esso sia di proprietà di entrambi. Idem per i conti correnti cointestati, su cui magari sono accreditati gli stipendi di entrambi: la legge presume che il denaro depositato sia di proprietà comune, e a ciascun coniuge spetterebbe quindi il 50% del saldo attivo del conto corrente in caso di separazione.

E-book gratuito sulla protezione del patrimonio in caso di separazione o divorzio.

Questa circostanza, tutt’altro che rara, crea alcune problematiche in merito alla quantificazione della sussistenza da dividere tra i coniugi in sede giudiziaria, dove non capita di rado che due persone si separino in modo conflittuale anche (e soprattutto) sulla materia economica. In tutti questi casi, data la presunzione che ciascun coniuge sia proprietario della metà del conto corrente, se uno dei due abbia sostenuto spese personali di ingente grandezza in costanza di matrimonio, in occasione della separazione (su istanza di parte) egli potrebbe esser tenuto alla restituzione della parte eccedente la sua quota del 50%. Inoltre, nel caso in cui il conto corrente cointestato fosse stato alimentato in misura maggiore da uno dei coniugi – sempre che ciò sia dimostrabile con apposita documentazione – la divisione potrebbe non avvenire in parti uguali.

E la banca, come si comporta? In ogni caso, essa deve applicare la presunzione di comproprietà del 50%, a meno che tale presunzione non sia stata superata in fase giudiziale e sia stata dimostrata, con l’ausilio di documentazione probatoria, la provenienza del denaro in misura prevalente da uno dei due coniugi. Infatti, non è raro il caso in cui, in prossimità del momento di separarsi, il conto cointestato a firme disgiunte (come la quasi totalità dei conti) venga “svuotato” da uno dei due coniugi, il quale però compie il reato di appropriazione indebita e, prima o poi, si vedrà costretto a restituire la quota stabilita dal tribunale. In questa ipotesi, l’altro coniuge potrà richiedere la restituzione delle somme indebitamente prelevate, ma si tratta comunque di una faccenda che va per le lunghe, per cui molti coniugi, temendo l’appropriazione di tutto il denaro contenuto nel conto da parte dell’altro, chiedono al giudice di effettuare un sequestro preventivo.

Interessante scoprire cosa accadrebbe, invece, nel caso in cui un coniuge dovesse cointestare all’altro un proprio conto personale. In questa circostanza, infatti, in seguito alla loro separazione o divorzio si porrebbe il problema della titolarità delle somme, e poco importa se il regime patrimoniale prescelto all’atto del matrimonio sia stato quello della separazione dei beni. Fortunatamente, sulla questione è intervenuta nel 2018 la Corte di Cassazione, che con l’ordinanza n. 4682 ha ribadito che, qualora il coniuge titolare originario del denaro solo successivamente cointestato ne conserva l’esclusiva proprietà, a meno che l’altro coniuge non riesca nella “prova impossibile” di dimostrare che la cointestazione del denaro rispondesse alla finalità di effettuare una donazione a suo vantaggio. 

In definitiva, è possibile affermare che i conti monointestati, a differenza di quelli cointestati, rispondano più armonicamente alle esigenze tipiche del regime patrimoniale della separazione dei beni; se così non fosse, infatti, ai coniugi non rimarrebbe che mantenere quello della comunione, qualora non sia particolarmente sentita, da entrambi, la necessità di tener distinti i diversi conti correnti. I conti monointestati fanno sì che i flussi di denaro di natura personale confluiscono sui rispettivi conti, senza generare confusione ed evitando problematiche successive legate a una possibile crisi coniugale.

Comunione dei beni, il problema della titolarità effettiva degli investimenti tra i coniugi

In regime di comunione dei beni, per ciascuno dei coniugi è molto importante poter risalire in ogni momento alla propria percentuale di titolarità effettiva del patrimonio mobiliare ed evitare così problemi di corretta imputabilità degli investimenti in caso di crisi coniugale.

Di Alessio Cardinale

In un precedente articolo ci siamo già occupati delle corrette modalità di apertura e gestione dei conti correnti dei coniugi all’interno del regime della comunione dei beni, dove il fenomeno della “confusione patrimoniale” produce effetti deleteri quando si verifica una crisi coniugale ed una separazione. Allo stesso modo, uguale attenzione va prestata agli investimenti, che a differenza della semplice liquidità richiedono ulteriori passaggi amministrativi e implicazioni giuridiche di notevole interesse sia per gli investitori che per i loro consulenti patrimoniali.

Divisione dei beni

Infatti, con riferimento all’accertamento e alla divisione degli investimenti di qualunque tipologia (comprese le polizze vita a contenuto finanziario), possono sorgere alcune problematiche, ed il rischio di una non corretta divisione del patrimonio tra i coniugi in fase separativa potrebbe essere di difficile soluzione qualora sul conto cointestato fossero depositati, ad esempio:
– il prezzo della vendita di un bene comune dei coniugi che, senza fare distinzione tra le rispettive percentuali di contribuzione, come tale cadrebbe in “comunione immediata” nella sua interezza indivisa;
– i proventi dell’attività separata del coniuge, percepiti e non ancora consumati, destinati alla comunione residuale;
– il denaro personalissimo del coniuge, presente prima del matrimonio che come tale rientrerebbe nei “beni personalissimi”.

Il deposito del denaro su un unico conto, pertanto, crea confusione e rende quasi impossibile accertare a quale categoria appartenga il denaro, in quale quantità e come debba esser diviso in sede di separazione. Tali aspetti sono ancor più complessi nel caso in cui il conto fosse stato utilizzato anche per gli investimenti, per i quali occorre individuare quale denaro è stato utilizzato per effettuarli, e quale fosse la sua origine. In particolare, se esso proviene da beni personali, da beni che rientrano nella comunione immediata o da quelli che, invece, sono tracciabili come “denaro personalissimo”.

Una soluzione preventiva ai problemi di tracciatura, che sarebbe utile attuare sin dall’inizio della vita di coppia, può essere quella di avere due conti personali separati, uno per il denaro personale e uno per il denaro personalissimo, per poi disporre eventualmente di un terzo conto corrente, cointestato con l’altro coniuge, per il denaro della comunione immediata. Inoltre, all’atto di aprire il conto “personalissimo” è opportuno fare una cosa cui generalmente nessuno pensa, e cioè dichiarare alla banca che il denaro che vi verrà depositato fa parte dei beni personali di cui all’art. 179 c.c.. Allo stesso modo, quando occorre effettuare degli investimenti sarà bene comunicare per iscritto alla banca, di volta in volta, che si sta utilizzando denaro estraneo alla comunione dei beni. In questo modo, l’istituto non potrà bloccare l’operatività del titolare, a meno che l’altro coniuge non fornisca una prova contraria e inoppugnabile, tale da poter generare una sospensione della disponibilità del conto corrente in attesa di una pronuncia giudiziale che faccia chiarezza. E dal momento che tali pronunce arrivano di solito dopo parecchi mesi di attesa – per via dei tempi della giustizia civile cronicamente lunghi – e solo dopo numerosi confronti con i propri avvocati, ciò spiega la “corsa” di ciascun coniuge verso l’accaparramento “cautelativo” delle somme di provenienza personalissima e, spesso, anche di quelle imputabili alla comunione.

Tutela del patrimonio

Su questo punto, però, va evidenziato che qualunque banca, nell’assumere la decisione di mettere temporaneamente sottochiave le disponibilità finanziarie di un cliente, è obbligata ad usare tutta la buona diligenza dell’imprenditore bancario, che le impone di effettuare una istruttoria rapidissima (anche a cura di un consulente esterno) e non agire semplicemente secondo il criterio di “prudenza bancaria”, bensì a mezzo di un parere pro-veritate che certifichi la bontà delle argomentazioni del coniuge che intende ostacolare – qualora riesca a farlo prima di un eventuale “svuotamento” del conto corrente, del deposito titoli o della posizione fondi – la disponibilità delle somme di cui è titolare esclusivo l’altro coniuge. Quest’ultimo, infatti, nel caso in cui rinvenisse nella condotta della banca un eccesso di zelo o l’assunzione di provvedimenti ingiustificati e non proporzionati rispetto al petitum dell’altro coniuge, potrebbe agire per il superiore risarcimento del danno contro l’istituto di credito, e questo dimostra come la sua posizione sia molto delicata.  

Osservando queste modalità operative, sarà possibile in ogni momento distinguere gli investimenti derivanti da provvista di denaro “personalissima” e far sì che essi rimangano estranei alla comunione dei beni. Infatti, in assenza di tale premura, il denaro personale utilizzato per effettuare investimenti comporterebbe la caduta di questi nella comunione dei beni, e verrebbe destinato, al momento dello scioglimento della stessa comunione, alla “comunione residuale”. Ciò accade, ad esempio, anche nelle successioni, in quanto il decesso di uno dei coniugi è una delle cause di scioglimento della comunione. In questi casi, il patrimonio personale del defunto cade tutto in successione, mentre il patrimonio comune col coniuge superstite cade in successione solamente per la metà del suo valore.